Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
In tema di reato di corruzione propria, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. (Fattispecie relativa ad applicazione di misura interdittiva per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. nei confronti di un magistrato della Corte dei Conti che, addetto al controllo sugli atti dell'ente Poste italiane, aveva accettato l'offerta di una provvigione da parte di un imprenditore in cambio della sua attivazione presso i vertici del suddetto ente per l'ottenimento di commesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2006, n. 21943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21943 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/04/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 898
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 21171/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO LU RO;
avverso l'ordinanza in data 3-3-2005 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Krogh, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.1. - Pronunciandosi ai sensi dell'art. 310 c.p.p sull'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma in data 5-11-2004 aveva rigettato la richiesta di misura interdittiva avanzata nei confronti di SO LU RO, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 3-3-2005 e depositata in data 6-4-2005, ha applicato nei confronti del medesimo SO "la sospensione dall'esercizio di magistrato della Corte dei Conti", sospendendo la esecuzione del provvedimento fino alla decisione definitiva. Ad avviso del Tribunale, le intercettazioni ambientali eseguite nel corso del procedimento dovevano ritenersi utilizzabili e il loro contenuto concretava sufficienti indizi in ordine alla esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al compimento di una molteplice e sistematica attività di corruzione, e quindi di una ipotesi di criminalità organizzata, nozione alla quale erano riconducigli non solo i reati di stampo mafioso ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. In particolare, il Tribunale ha rilevato che dalle intercettazioni ambientali era emerso in modo esplicito che tale AS aveva offerto al SO, consigliere della Corte dei Conti addetto al controllo sugli atti posti in essere dalla Società Poste Italiane S.p.A., una "provvigione" del 6-7 % dell'importo dei lavori che avrebbe ottenuto per detta società, in cambio della sua attivazione presso il Direttore della Azienda, RI, e che il magistrato aveva assecondato il disegno del AS, accettandone la proposta e sottolineando la necessità di organizzare quanto primo un incontro con il citato RI.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), in base alla estrema gravità dei fatti e alle modalità delle condotte poste in essere, che ne denotavano il pericolo di reiterazione. 1.2. - Avverso la su indicata ordinanza del 3-3-2005 ha proposto ricorso per cassazione SO LU RO, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo il ricorrente insiste per la inutilizzabilità delle intercettazioni sulle quali sono basate le accuse a lui contestate. L'ordinanza censurata, con riguardo all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura, sarebbe affetta da manifesta illogicità di motivazione e inosservanza dell'art. 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto con essa sarebbe stata ritenuta adeguata una motivazione sulla inidoneità o insufficienza degli impianti coincidente con la mera indisponibilità degli stessi e si sarebbe affermato che le eccezionali ragioni di urgenza possono essere integrate da semplici valutazioni di opportunità da parte del Pubblico Ministero (quelle "sottese alla escussione di alcune persone informate sui fatti, senza specificare per quali ragioni l'esame delle stesse non potesse essere rimandato, onde consentire l'uso delle apparecchiature della Procura").
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la mancanza dei presupposti legittimanti le intercettazioni e in ogni caso la carenza e manifesta illogicità della motivazione in proposito, in quanto nel caso di specie sarebbe tutt'al più ipotizzarle un reato di corruzione, ma non un reato associativo, sicché non sarebbe applicabile il regime dettato dalla L. n. 203 del 1991. Con il terzo motivo di ricorso si sostiene la impossibilità di configurare nel caso di specie il delitto di corruzione propria. In particolare, il Tribunale non avrebbe in alcun modo spiegato in quale modo il SO avrebbe potuto esercitare la sua influenza rispetto alla azienda Poste, anche perché le funzioni di controllo da lui espletate quale consigliere della Corte dei Conti sarebbero state del tutto estranee al momento perfezionativo o di efficacia delle decisioni di gestione su Poste Italiane s.p.a. In definitiva, mancherebbe nella fattispecie un atto costituente esercizio di poteri inerenti all'ufficio, vale a dire un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio al quale il soggetto apparteneva ed in relazione al quale egli avesse o potesse avere una qualche possibilità di ingerenza. Infine il Tribunale non avrebbe dato congrua risposta ad altre due questioni sollevate, concernenti da un lato il fatto che, in assenza di effettivi solleciti da parte del SO nei confronti del RI, la corruzione non avrebbe potuto certo dirsi consumata, e, dall'altro, la oggettiva impossibilità per il medesimo RI (ove sollecitato dal SO) di dare seguito alle richieste avanzate dal AS.
Con l'ultimo ordine di censure si deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., lettere b) ed e), in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale avrebbe basato la prognosi di pericolosità del SO unicamente sulla estrema gravità dei fatti e non avrebbe tenuto conto della incensuratezza dell'indagato e soprattutto del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di condotte illecite o sospette intervenute medio tempore. A parte la mancata considerazione della circostanza che il SO era nel frattempo cessato dall'incarico di magistrato delegato al controllo di Poste Italiane. DIRITTO
2.1. - Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
2.2 - Il primo ordine di censure si incentra sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (sulle quali sono basate le accuse contestate a SO LU RO) per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto adeguata una motivazione sulla inidoneità o insufficienza degli impianti coincidente con la mera indisponibilità degli stessi e per avere, altrettanto erroneamente, affermato che le eccezionali ragioni di urgenza potevano essere integrate da semplici valutazioni di opportunità da parte del Pubblico Ministero (quelle "sottese alla escussione di alcune persone informate sui fatti, senza specificare per quali ragioni l'esame delle stesse non potesse essere rimandato, onde consentire l'uso delle apparecchiature della Procura"). Il Tribunale di Roma ha correttamente puntualizzato che il Pubblico Ministero, nel motivare i decreti emessi ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, aveva fatto esplicito riferimento, da un lato, alla indisponibilità degli impianti installati in Procura e, dall'altro, alla esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, "ontologicamente correlate alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni". Segnatamente il Tribunale ha precisato, in riferimento a quest'ultimo requisito, che "il fatto che il Pubblico Ministero avesse ritenuto l'opportunità di attivare le intercettazioni contestualmente alla audizione di alcune persone informate sui fatti rientrava nel contesto indagatorio, la cui operatività era rimessa alle scelte discrezionali, e quindi insindacabili, del Pubblico Ministero". Ad avviso del Tribunale, si trattava di "una motivazione ne' generica nè apodittica, ma al contrario caratterizzata da una scelta del tutto condivisibile, quale quella di sentire alcune persone dopo essere venuti in possesso di ulteriori e più concreti elementi ricavabili dall'esito delle intercettazioni e da utilizzare eventualmente nel corso delle audizioni stesse testimoniali, donde necessariamente anche l'urgenza per non ostacolare la tempestività e l'esito di queste ultime".
Si tratta di argomentazioni ineccepibili che costituiscono corretta applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sfociati nella recente sentenza Gatto delle Sezioni Unite di questa Corte.
In questa pronuncia si è stabilito che la motivazione relativa all'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica. È necessario, in particolare, che la motivazione non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, dovendo piuttosto dar conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del Pubblico Ministero, dal quale si è fatta discendere la decisione di autorizzare il ricorso ad impianti esterni. La soluzione adottata per il caso di specie conferma come, per le Sezioni unite, sia dirimente non tanto lo sviluppo dell'argomentazione, quanto piuttosto la sua capacità di individuare la ragione concreta per la quale il magistrato procedente ritiene integrata una delle fattispecie richiamate nell'art. 268 c.p.p.. E infatti si è giudicata idonea l'espressione ®attesa l'indisponibilità di linee presso la Procura¯, la quale, non ripetendo la formula legislativa, consentiva appunto di identificare il fatto che aveva in concreto determinato l'insufficienza degli impianti (l'utilizzazione ad altri fini di tutte le linee disponibili), e offriva quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo sulla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero (c.c. 26 novembre 2003 n. 919/2004, Gatto, rv. 226487). Sempre a proposito del provvedimento in materia di intercettazione, si è ribadita la legittimità della motivazione per relationem, purché naturalmente il complesso degli elementi evocati dal richiamo tra atti investa tutte le questioni che devono essere necessariamente trattate. Anche il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero ex art. 268 c.p.p., del quale si è appena detto, può dunque essere motivato mediante un rinvio, e in particolare mediante un rinvio al decreto con il quale l'intercettazione sia stata autorizzata dal giudice. Tuttavia, si è notato dalle Sezioni unite, l'efficienza del rinvio è condizionata dalla presenza de facto, nel decreto del giudice, di riferimenti a situazioni che pure non rilevano ai fini del decreto stesso, prime fra tutte le ®eccezionali ragioni di urgenza¯ occorrenti per legittimare il provvedimento del Pubblico Ministero. Dunque, il richiamo sarà utile solo nel caso che il decreto richiamato dia conto della specifica ricorrenza delle ragioni in questione (sentenza Gatto, rv. 226486).
Nel caso di specie il provvedimento censurato, nel parametrare la situazione di eccezionale urgenza a fatti processuali, indica e spiega dettagliatamente le ragioni in esame e, del resto, non sussistono ostacoli, nel dettato del legislatore, a che le citate ®eccezionali ragioni di urgenza¯ siano individuate in concreto nella correlazione delle intercettazioni con le programmate audizioni testimoniali.
2.3. - Anche il secondo motivo di ricorso (mancanza dei presupposti legittimanti le intercettazioni e in ogni caso carenza e manifesta illogicità della motivazione in proposito, in quanto nel caso di specie sarebbe tutt'al più ipotizzabile un reato di corruzione, ma non un reato associativo, sicché non sarebbe applicabile il regime dettato dalla L. n. 203 del 1991) è privo di fondamento.
Il Tribunale di Roma, come si è visto, ha concluso che le intercettazioni ambientali eseguite nel corso del procedimento dovevano ritenersi utilizzabili e che il loro contenuto concretava sufficienti indizi in ordine alla esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al compimento di una molteplice e sistematica attività di corruzione, e quindi di una ipotesi di criminalità organizzata, nozione alla quale erano riconducibili non solo i reati di stampo mafioso ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.
Nel giungere a tali conclusioni, il Tribunale non ha fatto che dare applicazione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di criminalità organizzata a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 13. Il Tribunale ha poi rilevato che "i fatti così come descritti dal P.M. di Potenza (richiamati per relationem dal GIP di Potenza nel decreto autorizzativo), secondo il quale sarebbe esistito ®un gruppo di imprenditori e di faccendieri protagonisti di operazioni finanziarie, nelle quali assumevano particolare importanza quelle che coinvolgevano Enti Pubblici, svolte con la sponsorizzazione e cioè con l'aiuto dei menzionati politici¯, erano conseguenti allo svolgimento di una contestuale attività di indagine che aveva preso consistenza attraverso le sommarie informazioni rese da numerose persone informate sui fatti e da accertamenti espletati dalla Polizia Giudiziaria (comprese alcune verifiche patrimoniali e societarie svolte dalla Guardia di Finanza), ossia tutto un materiale investigativo ampiamente sufficiente a configurare una vasta struttura organizzativa e a giustificare quindi l'emissione dei decreti autorizzativi del GIP".
È di tutta evidenza che il Tribunale ha sufficientemente argomentato in ordine alla esistenza di elementi idonei per il contestato reato associativo, mentre a fronte di ciò il ricorrente si è limitato ad una generica affermazione di segno contrario, asserendo apoditticamente la ipotizzabilità nel caso di specie del solo reato di corruzione.
Il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), nel quale sostanzialmente si risolve questa censura. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
2.4. - Con il terzo motivo di ricorso si sostiene la impossibilità di configurare nel caso di specie il delitto di corruzione propria per la estraneità delle funzioni espletate dal SO rispetto alle decisioni di Poste Italiane s.p.a. e, in definitiva, per la mancanza nel caso di specie di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio, al quale il ricorrente apparteneva o in relazione al quale egli avesse o potesse avere una qualche possibilità di ingerenza.
Come si è visto nella parte in fatto, il Tribunale ha esaminato dettagliatamente il contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate ed ha concluso che in base ad esso poteva ritenersi accertato che tale AS aveva offerto al SO, consigliere della Corte dei Conti addetto al controllo sugli atti posti in essere dalla Società Poste Italiane s.p.a., una "provvigione" del 6-7 % dell'importo dei lavori che avrebbe ottenuto per detta società, in cambio della sua attivazione presso il Direttore della Azienda, RI, e che il ricorrente aveva assecondato il disegno del AS, accettandone la proposta, dando suggerimenti e sottolineando la necessità di organizzare quanto primo un incontro con il citato RI.
Il Tribunale ha dato ampia risposta anche a questa censura, che si sostanzia nella considerazione che il SO, quale Consigliere della Corte dei Conti addetto al controllo esterno di mera legittimità sugli atti posti da Poste Italiane s.p.a., non avrebbe partecipato al processo formativo di tali atti e, quindi, in relazione al suo promesso intervento (dietro pagamento) sul RI, non avrebbe posto in essere alcun comportamento penalmente rilevante. In particolare, il Tribunale di Roma - dopo avere ricordato che il SO, per le sue funzioni di consigliere addetto al suo controllo, si trovava certamente in posizione "in vario modo influente rispetto alla azienda Poste - ha puntualizzato che in riferimento al reato contestato (corruzione propria commissiva) il concetto di ufficio era dalla norma incriminatrice riferito ai doveri e non all'atto, per cui rilevava penalmente qualsiasi atto posto in essere in violazione dei doveri stessi: in questo caso, cioè, l'atto oggetto del pactum sceleris non era vincolato ad una specifica competenza funzionale, ma si estendeva fino a ricomprendere ogni iniziativa del Pubblico Ufficiale contraria ai doveri di ufficio. E d'altra parte il SO, accettando una consistente fetta degli utili quale compenso per il suo intervento presso il Direttore delle Poste, aveva senza dubbio violato i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, che dovevano essere osservati da chi esercitava una pubblica funzione.
Anche in questo caso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali, che per il delitto di corruzione di cui all'art. 319 c.p. hanno ritenuto sufficiente la violazione del generico dovere di ufficio di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà, vigilanza;
hanno escluso che la mancata individuazione in concreto del singolo atto contrario potesse far venir meno il reato, quando fosse stata accertata la consegna del danaro (o la promessa) effettuata al pubblico ufficiale in ragione delle funzioni da lui svolte e per retribuirne i favori;
hanno interpretato l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non in senso formale ma in senso comprensivo di qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di imparzialità, fedeltà, onestà, che debbono osservarsi da parte di chi eserciti una pubblica funzione.
D'altra parte non può certo escludersi che l'atto contrario ai doveri di ufficio consti di un semplice comportamento infedele posto in essere dall'agente. A parte il fatto che il termine "ufficio" cui fa riferimento la disposizione incriminatrice deve essere inteso in senso ampio e con una "visione funzionale", sicché, nel caso in esame, il SO, che partecipava ai consigli di amministrazione dell'Ente controllato e aveva compiti di controllo, redigendo specifiche relazioni, era tutt'altro che estraneo all'"ufficio" stesso e ben poteva esercitare la sua influenza sugli atti da prendere.
2.5. - L'ultima censura si appunta sulle esigenze cautelari per non avere il Tribunale tenuto conto della incensuratezza dell'indagato, del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di condotte illecite o sospette intervenute medio tempore, oltre che della cessazione dall'incarico di magistrato delegato al controllo di Poste Italiane, nel frattempo per lui intervenuta. Anche questo motivo di ricorso è privo di fondamento. Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), in considerazione della "pacifica obiettiva gravità" del fatto ascritto al SO e delle sue modalità che indicavano la sussistenza del pericolo di reiterazione. Il giudice di merito si è soffermato sulla circostanza che il ricorrente, magistrato con alle spalle qualche decina di anni di carriera, non si era fatto scrupoli e si era recato personalmente dello studio del suo "rozzo corruttore", iniziativa questa che la diceva lunga sulla sua "vera personalità". Ha rilevato che apparivano, quindi, "evidenti la capacità a delinquere ed il conseguente pericolo di reiterazione di condotte analoghe, facilitate proprio dalle ampie possibilità di contatti - e quindi di intervento - di cui gode(va) il SO nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte". La attualità delle esigenze cautelari è stata argomentata dal Tribunale proprio con "la necessità di evitare il protrarsi di funzioni, che avevano costituito per il SO l'occasione ed il mezzo per porre in essere la condotta criminosa". D'altra parte nella ordinanza impugnata si sottolinea che il SO stesso, nelle conversazioni intercettate, con riguardo alle proprie possibilità di intervento a favore del AS, aveva menzionato anche l'ANAS, circostanza che dimostrava la concreta possibilità da parte sua, se lasciato nelle sue funzioni, di tornare a commettere delitti della stessa specie.
Si tratta di argomentazioni ineccepibili, alle quali il ricorrente controbatte argomenti irrilevanti, di mero fatto e sopravvenuti. 2.6 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere agli incombenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006