Articolo 12 del Codice del processo amministrativo
Articolo 11Articolo 13
Versione
16 settembre 2010
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Versione
8 dicembre 2011
Art. 12


Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile))
Entrata in vigore il 8 dicembre 2011
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