Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/1999, n. 11441
CASS
Sentenza 27 marzo 1999

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Massime4

Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità". Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.

Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il PM iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla. Invero, da un lato, l'art 335 cod.proc.pen., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la "notitia criminis" ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, ne' prevede sanzione processuale (ferma restando la possibilità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari) per il ritardo; dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio perché compiuta, a suo dire, oltre il termine di legge, in conseguenza della iscrizione, da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato nell'apposito registro).

Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato, relativa a lavori urbanistici, in riferimento ai quali il privato aveva chiesto -infondatamente- ed ottenuto, nonostante che gli organi tecnici di controllo avessero effettuato i loro accertamenti, la applicazione di sovrapprezzi, assumendo, contrariamente al vero, che la maggior parte delle opere sarebbe stata effettuata in zona densamente abitata).

In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati -indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo- nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato.

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  • 1Truffa: mentire sui propri sentimenti è reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie - Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del …

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  • 2Truffa sentimentale, quando è reato? (Cass.25165/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2022

    La truffa cd. sentimentale non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. Il reato non sta nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. …

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  • 3Truffa sentimentale è reato quando .. (Tr Catania, 11/1/2021)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2022

    La cosiddetta truffa sentimentale (romantic scam) viene generalmente posta in essere da persone che adescano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attraenti, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie. Nella cd. truffa sentimentale la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri …

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  • 4La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattuale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …

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  • 5Circolare del 28/05/2010 n. 27 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 28 maggio 2010

    INDICE 1. Premessa 2. Legittimazione e rappresentanza processuale 3. Il patrocinio dell\'Avvocatura dello Stato 4. La notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze 1. Premessa Al integrazione della circolare n. 71/E del 30 luglio 2001, la presente fornisce chiarimenti in materia di rappresentanza e difesa dell\'Agenzia delle entrate in giudizio, nonch\é di notificazione degli atti processuali, avuto riguardo ai pi\ù recenti orientamenti giurisprudenziali nonch\é al protocollo d\'intesa che disciplina i rapporti tra l\'Agenzia delle entrate e l\'Organo legale. L\'iniziativa muove non solo dalla ordinaria esigenza di uniformare correttamente il comportamento degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/1999, n. 11441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11441
Data del deposito : 27 marzo 1999

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