Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 4
Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità". Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.
Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il PM iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla. Invero, da un lato, l'art 335 cod.proc.pen., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la "notitia criminis" ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, ne' prevede sanzione processuale (ferma restando la possibilità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari) per il ritardo; dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio perché compiuta, a suo dire, oltre il termine di legge, in conseguenza della iscrizione, da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato nell'apposito registro).
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato, relativa a lavori urbanistici, in riferimento ai quali il privato aveva chiesto -infondatamente- ed ottenuto, nonostante che gli organi tecnici di controllo avessero effettuato i loro accertamenti, la applicazione di sovrapprezzi, assumendo, contrariamente al vero, che la maggior parte delle opere sarebbe stata effettuata in zona densamente abitata).
In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati -indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo- nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato.
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- 1. Truffa: mentire sui propri sentimenti è reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie - Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del …
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La truffa cd. sentimentale non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. Il reato non sta nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. …
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La cosiddetta truffa sentimentale (romantic scam) viene generalmente posta in essere da persone che adescano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attraenti, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie. Nella cd. truffa sentimentale la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri …
Leggi di più… - 4. La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021
Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …
Leggi di più… - 5. Circolare del 28/05/2010 n. 27 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 28 maggio 2010
INDICE 1. Premessa 2. Legittimazione e rappresentanza processuale 3. Il patrocinio dell\'Avvocatura dello Stato 4. La notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze 1. Premessa Al integrazione della circolare n. 71/E del 30 luglio 2001, la presente fornisce chiarimenti in materia di rappresentanza e difesa dell\'Agenzia delle entrate in giudizio, nonch\é di notificazione degli atti processuali, avuto riguardo ai pi\ù recenti orientamenti giurisprudenziali nonch\é al protocollo d\'intesa che disciplina i rapporti tra l\'Agenzia delle entrate e l\'Organo legale. L\'iniziativa muove non solo dalla ordinaria esigenza di uniformare correttamente il comportamento degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/1999, n. 11441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11441 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
CAL MAS
1441 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 2f.
3.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 678Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Nicola Marvulli
Foscarini Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Bruno
2. ">>> Franco Marrone N. 17216/98 3. >>> Renato L.L., Calabrese "
4. Alfonso Amato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da 1 PROCURATORE GENERALE della Richiesta coria Studio dal Sig.
2400 PUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di ANCONA neiper diritti 7 OII 1999. confronti di: IL CANCELLIERE
AR DO,n. il 5.9.1931 a Tolentino
FLORINI IL,n. il 21.9.1942 a Ferentino
OL EN,n. il 4.4.1933 a Palermo
IN LA,n. il 4.9.1927 a Migliarino
ROMANO ER,n. il 5.3.1922 a Napoli
PROST IL,n. il 25.12.1933 a Palermo
GIORDANI CL,n. il 25.10.1952 a Roma
DI PALMA BR,n.. il 7.1.1927 a Gravina Puglia
-
e dai nominati AR,OL, IN e DI Pal Mod. 82 A. Spinosi - Roma
ė COMUNE di ANCONA, ed, ancora, dalla BANCA COMMERCIALE ITA
LIANA Spa
avverso la sentenza della Corte di Appello di CO
in data 23 settembre 1997
VISTI gli atti,la sentenza denunziata ed i ricorsi;
UDITA in pubblica udienza la relazione fatta dal con-
sigliere dr.Renato Calabrese;
UDITO Il Pubblico Ministero in persona del dr.EN
Galgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine a tutti i capi di imputazione della sentenza impu gnata per i quali gli imputati sono stati assolti;
UDITI i difensori delle parti civili,Avv.Gen.dello Sta
to, dr.Enrico De Giovanni,per il Ministero LL.PP.,e avv.
Guido Calvi,per il Comune di CO;
SENTITO il difensore della Banca IA Italiana
spa, avv. Rodolfo Gamberini Mongenet;
SENTITI i difensori degli imputati: avv.Stelio Zaganelli,
per Di PA;
avv. Lucio Monaco, per RD;
avv.Mario Scalonė,
per SO, Di PA e MA;
in sostituzione,per quest'ulti mo,delléavv.Vittorio Micucci;
avv. Paolo Pauzë e Rodolfo Guzzi
per IN;
avv.Alfredo Angelucci per AT;
avv.Franco
Giampietro, per ST;
avv.Odozado Ascari,per SO;
avv.An
tonio Fiorella, per RI;
S SERVA
Con D.M.7.10.1992, n.992/S venivano annullati, per vio I.
lazione delle direttive comunitarie, tutti i provvedimenti di affidamento alla società a r.l."AT Costruzioni" dei lavori del 7° Lotto del piano di ricostruzione di CO, nel l'attuazione del quale il Ministrero LL.PP.si era sostituito comune in forza dell'art. 15 della legge 27.10.1951,a detto
n.1402.
Vi erano state due concessioni, la prima delle quali rego lata dai D.M.25.XI.1977, n.5817 e 26.6.1980,N.1319,1'altra dai
D.M.6.3.1985,n.291 e 28.XI.1986, n.1003 e 1007.
Il presente procedimento riguarda le vicende che ineriscono alla seconda concessione, nelle quali sono rimasti coinvolti
RI RD, titolare della "AT Costruzioni srl",
IN IL e RD CL, nelle rispettive qualità
di amministratore unico e di dipendente (con funzione di direţ
tore dei lavori) di detta società; CI AN, assessore all'urbanistica del comune di CO;
MA. EN,inge-
gnere capo del Provveditorato 00.PP.della stessa città; Di Pal
ma BR e ST IL,direttore generale dell'Edilizia
del Ministero LL.PP.,il primo, responsabile della direzione com petente per i Piani di Ricostruzione, l'altro%3B SO LA,
presidente della Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP.;
MA ER e D'CO NI, relatori in seno al consiglio suddetto;
ON AR, avvocato generale dello Stato. CI AN è deceduto nelle more del giudizio
D'CO NI e ON AR, giudicati separatamente;
hanno patteggiato la pena.
Riferiscono i giudici di merito che
- conclusasi con il citato D.M.n.1319/80 la prima fase del c.d.7° Lotto,noto co me Prima Concessione o PR-I con delibera 15.1.1980, n.90 la
Giunta Comunale di CO chiedeva l'ulteriore intervento del lo Stato per i lavori di completamento del medesimo lotto e
1
che la redazione del progetto esecutivo generale fosse affi data alla AT Costruzioni già concessionaria per il PR-I.
La società redigeva il progetto 15.5.1980 con successiva va riante 26.XI.1980 e contemporaneamente offriva alla P.A. un atto di sottomissione, in cui era previsto l'importo dei lavori per L.67.445.000.000 alle stesse condizioni dell'originario progetto assentito con i D.M.n.5817/77 e 1319/80 e ferma re-
stando la revisione prezzi per l'intero importo;
il tempo di esecuzione dei lavoro era fissato in gg.33203B era prevista una anticipazione del 50% della somma dovuta e/o pattuita.
Con delibera n.468 del 17.3.1981 la Giunta Comunale di Anco
na approvava il "Progetto 80" costituito dagli elaborati alle gati alla delibera stessa ivi compreso l'atto di sottamissione
26.XI.1980.
Nel ſtattempo era però mutato il quadro legislativo in mate ria di attuazione dei Piani di Ricostruzione.Ciò per effetto del D.P.R.24.7.1977, n.616, che aveva attribuito alle Regioni la etenz re. della legge 23-14-197 1.955, che aveva introdotte deroghe a tale generale trasferimento di attività
facendo resistere la competenza statale in talune ipotesi.
Per il Comune di CO sorgeva perciò questione se la com petenza 'ritenuta' dallo Stato riguardasse tutte le opere indi cate nel "Progetto 80" oppure solo quelle comportanti il com-
pletamento dei lotti iniziati.
In quest'ultimo senso si esprimeva, con nota 17.4.1981,n.
489,diretta al Consiglio Superiore dei LL.PP.,il direttore ge nerale dell'Edilizia presso il Ministerio, Gizzi Ercole.
Sta di fatto che con voto (o parere) n.209 del 14.5.1981,il
Consiglio Superiore suddetto esprimeva parere favorevole al pro getto, esaminato in lineax tecnica ed urbalistica, indicando le opere (di competenza ritenuta) strettamente connesse con quelle in corso di esecuzione di cui alla prima concessione;
operando nei "considerata", una distinzione tra "opere strettamente e strettissimamente connesse" ed affermando tuttavia che l'intero
'Progetto 80' era meritevole di approvazione.
Con nota 4.2.1982, n.598 indirizzata alla Direzione Centrale
il Capo di Gabinetto riteneva tutte le opere del "Progetto 80”
come varianti di quelle in esecuzione, sia quelle strettamente che quelle strettissimamente connesse,e perciò di competenza statale.
Entrava in vigore la legge 24.7.1984pm.363,il cui art. 13
'novies-decies' disponeva la competenza ritenuta del Ministero 6
LL.PP., per la attuazione ed il completamento, del ano di Ri
costruzione di CO.
La AT Costruzioni con atto di diffida invitata il
Ministero LL.PP.ad emettere entro 15 gg. il decreto di affida mento dei lavori relativi al "Progetto 80", ai sensi della cen nata legge n.363/84.
La Direzione Generale della Edilizia con nota n.1369 del
18.12.1984, diretta al Servizio Operativo per la Provincia di
CO presso il provveditorato alle 00.PP., scriveva sulla op portunità di procedere all'aggiornamento dei prezzi dato che il "Progetto 80" si riferiva ai prezzi della prima concessione,
e chiedeva la rivalutazione dei tempi di esecuzione delle opere.
Il Servizio Operativo, in persona dell'ing.AT EN, con nota 5.2.1985,n.159,rispondeva di avere calcolato il valore del coefficiente di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art.8
legge n.741/81 nonchè quello revisionale, individuando in que-
st'ultimo il coefficiente moltiplicatore (pari a 3,305) da appli carsi nella fattispecie.
Con nota n.260 del 20.2.1985 la Dirssione Generale del Mini
stero stabiliva l'affidamento dei lavori in concessione alla società anconetana a determinate condizioni. Rispondeva la so-
cietà il 23.2.1985;dichiarando di accettare la concessione al le condizioni suddette ma richiedendo che la anticipazione ve nisse riconosciuta così come fissata nell'atto di sottomissio ne 26.XI.1980. Veniv quindi emanato 11 D.M. 6.3.1985, n.291 che affidava la seconda concessione dei lavori di cui al "Progetto 80" alla
AT Costruzioni srl.
Con detto provvedimento l'importo dell'opera era fissato in oltre I6I miliardi%; i lavori venivano affidati secondo i patti e le condizioni della ministeriale n.260/85; era accettato l'at to di sottomissione 26.XI.1980 alle condizioni tuttavia, della '
ministeriale suddetta.
Nel maggio 1985 la concessionaria presentava ricorso al TAR
Lazio per l'annullamento del citato D.M.291/85 nella parte in cui non ricomprendeva nella concessione i lavori di costruzione del c.d.asse attrezzato e
- per quello che interessa in questa accordava la antipipazione in misura inferiore a quella sede richiesta e riduceva i tempi di esecuzione dei lavori: ciò sul-
l'assunto che, per effetto dell'art.13 'novies-decies' della L. n. 363/84,1'atto di sottomissione era divenuto parte integrante del "Progetto 80" ed elemento contrattuale essenziale, vincolan te e regolante tutti i rapporti con l'amministrazione conceden te.
Dopo una prima sentenza del Tar in data 4.6.1986%; il proces so amministrativo veniva dichiarato perento per cessazione del la materia del contendere a seguito del D.M. 28.XI.1986,n.1003
che riconosceva alla AT Costruzioni srl tutte le sue pre tese, comprese quelle relative alla misura dell'anticipazione,
che stabiliva al 50%,e alle giornate utili di esecuzione dei lavori, che fissava in gg.190 all'anno. Alda emanazione del
-1003/86 3 era giunti ttraverso le seguenti fasi.
Pendente il ricosso amministrativo, la concessionaria chiede va alla Direzione Generale dell'Edilizia l'aumento dell'antici pazione in misura non inferiore al 50% e del 75% una volta rag giunta l'esecuzione del 40% dei lavori, nonchè la revisione dei prezzi sulle somme anticipate.
Rispondeva detta Direzione con nota 10.12.1985, che manteneva ferma la misura della anticipazione al 20%.
Dello stesso tenore la nota n.297 del 5.4.1986,redatta dal nuovo Direttore Generale dell'Edilizia, ing.Di PA Gabbiele,
subentrato a Gizzi Ercole.
Insisteva la concessionaria nelle sue istanze e Di PA Ga
briele con nota n.744 del 22.7.1986 e quindi con nota n.950 del
17. 1986 investiva della questione il Consiglio Superiore LL.
PP., dimostrandosi favorevole a tali istanze.
Il Consiglio Superiore LL.PP. con voto n.369 del 30.10.1986,
aderendo alla impostazione del Di PA, sanzionava la validità
dell'atto di sottomissione 26.XI.1980 e stabiliva che nel D.M.
n.291/85 dovesse essere già assentita la anticipazione nella mi sura del 50% e i giorni lavorativi annui indicati in 190.
Il Capo di Gabinetto, Coraggio AN,con nota 20.XI.86,
diretta alla Direzione Genemale, manifestava il proprio dissenso all'aumento della anticipazione, ma tale nota non perveniva alla destinataria.
Il Ministro emanava così il D.M. n.1003/86. Seguiva il ricordato provvedimento di annullamento dei Lon
decreti di affidamento dei lavori, portato dal D.M.7.10.1992,
n.992/S, a sua volta impugnato dalla società concessionaria dinnanzi al TAR Lazio, che il 16.3.1993 sospendeva il giudi̟
zio in corso rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia del la C.E. al fine di risolvere una pregiudiziale relativa alla interpretazione delle norme comunitarie in oggetto.
In relazione ai fatti come innanzi riassunti sono state formulate varie imputazioni che, come corrette,precisate e in tegrate nel corso del dibattimento di primo grado, risultano così articolate e raggruppate:
- CAPI B) ed F): delitti di cui agli artt.II0,640, c.2 n.I,
6I n.7,C.P.; in CO dal 1985 al novembre 1992.
Si contesta a RI, CI e RD il concorso nel reato di truffa aggravata in danno dello Stato (capo B),per dichia avere RI,nel predisporre il progetto 15.5.1980,d rato,contrariamente al vero, che gran parte dei lavori si sareb bero effettuati in area urbana o comunque in aree tali da gin stificare l'applicazione di sovrapprezzi;
CI fatto sì che,
contrariamente alla prassi,la istruzione della relativa prati ca non transitasse per il servizio tecnico del suo assessorato ove avrebbe potuto essere oggetto di controlli, inducendo in er rore gli organi di controllo, i quali non avanzavano rilievi sul la congruità dei sovrapprezzi;
RD proceduto, quale diret-
torė dei lavori,alle relative contabilizzazioni pure nella evi denza della non applicabilità dei sovrapprezzi in considerazio ne delle aree interessate alle lavorazioni;
ed inoltre allon garini, IN e AN analogo reato (capo Fi, per avere frau dolentemente introdotto nel progetto suddetto e nella variante
26.XI.1980 i nuovi prezzi 181 e 183 (riferiti, rispettivamente,
al conglomerato cementizio per calcestruzzo armato precompres so e all'acciaio armonico), senza che i medesimi avessero otte auto regolare approvazione, sviluppando le relative analisi in maniera surretizia essendo essi prezzi risultati sovrastimati del 258% e del 298% rispetto ai corrispondenti prezzi ANAS, ed applicandoli in quantità enormemente superiori alla quantità
di progetto, senza perizia di variante.
- CAPO C) delitto di cui agli artt. 110,81,479,61 n.2 C.P.;
in CO,il 5.2.1985;
CAPO D) : delitto di cui agli artt.IIO,640, c.2 n.I,61 n.
7 e 9 C.P.; 56,640,61 n.7 e 9 C.P.; In CO dal 1985 al '92;
CAPO E) : delitto di cui agli artt.319,321 e 6I n.2 C.P.;
in CO,nel Febbraio-marzo 1985 e in epoche successive.
Viene contestato a AT di avere, previo accordo con Lon
garini, IN e DA, sviluppato i calcoli per l'adeguamen to dei prezzi dei lavori di completamento del 7° Lotto del P.
R. di CO in modo tale da far apparire essere pari a 3,305
il coefficiente moltiplicatore(in particolare comparava varie voci di progetto con non omogenee váci ANAS, essendo queste com prensive di altri oneri), così commettendo falsi ideologici (ca po C) finalizzati alle truffe in danno dello Stato, con pregiu dizio economico pari a circa 77 miliardi di di cui la metà già riscossi(capo D).
A AT, RI e IN si addebita altresì il delit to di corruzione proppia(capo E),per avere il primo ricevuto dagli altri due varie somme di danaro per circa 40 milioni,
onde compiere un atto contrario ai propri dovere di ufficio al fine di eseguire i reati di cui ai precedenti capi C) e D).
CAPO G) delitto di cui agli artt.II0,479,61 n.2 C.P.;
in Roma, nell'ottobre 1986;
CAPO H) : delitto di cui agli artt.81,110,640, c.2 n.I,
61 n.7 e 9 C.P.; 56,640,2 c.n.1,61 n.7 e 9 C.P.;in Roma e An
cona, fino al novembre 1992;
CAPO I) delitto di cui agli artt. II0,490, 6I n.2 e
C.P.; in Roma tra il 20 e il 28.XI.1986;
CAPO L) : delitto di cui agli artt.II0,323,c.2(ex 324),
61 m.C.P.; in Roma, tra il 20 e il 28.XI.1986.
Le prime due imputazioni riguardano Di PA, ST, SO,
MA, RI e IN e si riferiscono al voto n.369 for mulato dal Consiglio Superiore LL.PP. il 30.10.1986.
L'addebito è che, avendo la AT Costruzioni srl richiesto un aumento della anticipazione dal 20% (misura già determinata con D.M. n. 291/85) al 50% come compensativa di una riduzione dei tempi di lavorazione del Piano di Ricostruzione, Di PA e
ST con lettere in data 22.7.1986 e 17.10.1986 sollecitavano la emissione del voto suddetto nei termini di falsità nei qua 11 si sarebbero espressi RT mang HD CO), falsità
(ideologiche: capo G) consistite:
nell'omettere di ritrascrivere nella "premessa" e nei "con siderata" del voto n.1.369/86 tutto l'inciso relativo alle "opere strettissimamente connesse" (sole assentibili alla concessiona-
ria sulla base del voto 209/81)in modo tale che la frase succes siva del parere, relativa appunto all'assentimento,finiva per apparire come riferita a tutte le opere del P.R., essendo stato graficamente eliminato quell'inciso, così che gi dava parere che alla concessionaria dovevano essere assantite tutte le opere del P.R.con l'anticipazione al 50%;
nello sviluppare un calcolo errato per quantificare i vantag gi finanziari che sarebbero derivati alla concessionaria a se-
guito dell'aumento della anticipazione;
nello sviluppare calcoli erronei per la determinazione dei tempi di esecuzione delle opere, al fine di fare apparire, contra riamente al vero, essere i tempi già concessi alla AT Co
struzioni del tutto congrui;
nel determinare, con considerazioni concettualmente errate,
essere i giorni lavorativi annui 190 anzichè 240, così da allun gare i tempi di lavorazione;
e costituenti dette falsità, più dettagliatamente descritte nel successivo capo H, al tempo stesse gli artifizi e raggiri con cui venivano indotti in errore dapprima i membri del Consi
glio Superiore LL.PP. (seduta del 30.10.1986) e quindi gli orga ni di controllo dello Stato ed in partic Forte dei Bit d
Conti e il Ministro,il quale emanava il decreto F003/86
che, a modifica di quello n.291/85, riconosceva alla concessio naria l'anticipazione nella misura del 50% e allungava i tempi di lavorazione, derivandone un danno allo Stato pari a circa
87 miliardi di lire (di cui 45 già erogati) ed anche al Comune
di CO, pregiudicato nell'interesse istituzionale alla tempe stiva consegna delle opere.
La terza e la quarta imputazione concernono Di PA, ST,
RI e IN.
Con esse si contesta il concorso nella soppressione della nota n. 5492/50/26 del 20.XI.1986,a firma del Capo di Gabinetto
del Ministro (c.d.nota Coraggio), con la quale si motivava il di niego della presentazione alla firma del Ministro del decreto n.1003/86(capo I), e nell'abuso in atti di ufficio, consistito nell'avere Di PA omesso di attivare il proprio ufficio ed eventualmente di richiedere un nuovo parere, stante il contenu to della nota suddetta, e presentato egli stesso alla firma del
Ministro il D.M. n.1003/86, contrariamente alla prassi comune-
mente e costantemente seguita al Ministero, abuso commesso per eseguire la truffa sub H(capo L).
CAPO : delitto di cui agli artt.81 e 319 C.P.,attribuito a Di PA per avere questi ricevuto ed accettato la promessa da RI e IN della somma di L.200.000.000 per compie re gli atti contrari ai propri doveri di ufficio di cui ai capi
G,H,I,L; 994 14CAPO P) : analogo delitto contestato a SO, per avere costui ricevuto da RI e IN somme di danaro allo stato non precisate per compiere gli atti contrari ai propri doveri di ufficio di cui ai capi G ed H;
- CAPO Q) : delitto di corruzione attribuito a RI e
IN per avere dato o promesso a DI PA, SO, D'CO
e ON somme di danaro per compiere atti contrari ai loto doveri di ufficio, come precisato sub G;
H; I,L(per D'CO e Car
bone, sub G ed H);
reati di corruzione commesso in Roma e in CO durante il
1986,aggravati tutti ex art.319 bis C.P..
Per completezza di trattazione va aggiunto:
che all'udienza preliminare del 19.12.1992 il Gip dichia rava n. .d.p.nei confronti di CI AN in ordine al rea to di falso (Capo A) perchè estinto per intervenuta prescrizione;
- che il rinvio a giudizio, disposto dallo stesso Gip, contem plava i reati dal sub B al sub N;
myp che con ordinanza dibattimentale 10.2.1993 i giudici di primo grado dichiaravano la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione al Capo N della rubrica (riproposto nei termini di cui ai citati Capi 0-P-Q, contestati all'udienza del
3.3.1994 dal pubblico ministero;
che la sentenza di primo grado, emessa il 15.XI.1994, ha ri tenuto il fatto di cui al capo M (relativo all'aumento della an ticipazione dal 50 al 75%,accordato con D.M.24.XI.1989) nuovo e diverso rispetto alla contestazione, disponendo la trasmissione degli atti relativi al P.M. Con la sopra detta sentenza 15.XI.1994 il Tribunale di An
cona assolveva CI AN (già deceduto alla data del dispositivo) dal reato sub B per non aver commesso il fatto;
dichiarava tutti gli altri ipputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (il IN anche di quello sub B che non gli era stato contestato), considerati i fatti di cui al ca po L come ulteriori episodi della truffa aggravata e continua ta sub H, condannandoli a pene di giustizia con le conseguenzia li di natura civilistica a favore delle costituite parti civi li,Ministero LL.PP.e Comune di CO;
confermava ogni misura cautelare in atto ed, in particolare, il sequestro preventivo da esso stesso disposto, dietro richiesta del P.M.,su titoli e som me,per un valore complessivo di oltre 32 miliardi di lire,depo sitati presso la Banca IA di Milano e costituiti in pegno a fronte di una linea di credito concessa da detta banca a società facenti capo al RI, tra cui l'AT Costru
zioni srl,resasi inadempiente alle obbligazioni assunte.
Va detto,in estrema sintesi, che il tribunale ha disatteso l'assunto difensivo secondo cui,in forza dell'art.13 'noties-de cies' della legge n.363/84, sarebbero stati vincolanti per la.
pubblica amministrazione sia l'atto di sottomissione 26.XI.80,
con le condizioni ivi contenute, sia le deliberazioni del Comune
di CO, recepite dai vari decreti ministeriali succedutisi nel tempo, e ritenuto - invece - in piena aderenza alla imposta zione accusatoria che tutto quanto ottenuto o tentato da otte nere dalla AT Costruzioni era riconducibile alle falsi tà, alle truffe e alle corruzioni, oggetto delle imputazioni. pol Su gravame del P.M. e degli imputati,la Corte di Appello
di CO, disposta una perizia tecnica in parziale rinnovazio ne del dibattimento, in data 23.9.1997 emetteva la sentenza indicata in epigrafe,ora gravata.
Con essa la corte dorica dichiarava legittima la costitu-
zione di parte civile del Ministero per i lavori pubblici,ir rilevante la eccezione di inutilizzabilità degli atti di inda ginė preliminare assunti fuori termine e,in particolare, della perizia tecnica esperita in incidente probatorio,utilizzabili le dichiarazione accusatorie rese da RI RD con ri
-
guardo ai reati di corruzione sub O-P-Q.
Risolveva in senso diametralmente opposto a quello accolto dai primi giudici le questioni circa l'interpretazione dell'art. 13 'novies-decies' legge n.363/84 e la vincolatività dei prov-
vedimenti amministrativi riguardanti la c.d. seconda concessio ne o PR-2 e, coerentemente a tali premesse,in forza di ulteriori rilievi pertinenti a ciascuna imputazione, così decideva:
- quanto al reatò sub B, assolveva RI, IN e Gior
dani perchè il fatto non sussiste.
IN è stato condannato per tale imputazione pur in as senza di contestazione.
La incongruttà dei sovrapprezzi è stata contestata al solo
CI, assolto dalla truffa per non aver commesso il fatto.
In realtà "in motivazione" egli è stato assolto perchè il fat to non sussiste: la pratica era passa i uffici del mune e gli organi tecnici dello stesso avevano potuto esamina
.
+
re il "Progetto 80", e quindi valutarono un'area a loro ben co nosciuta;
non è perciò ipotizzabile una induzione in errore de gli organi comunali e di quelli di controllo, e questo esclude in radice la sussistenza del reato anche nei confronti di Lon
garini e di RD.
I periti in incidente probatorio hanno peraltro effettuato valutazioni grossolane e globali e, soprattutto, hanno taciuto la circostanza, assorbente, precisata con chiarezza dalla perizia d'appello, che l'opera di cui al P.R.-2,segnata in rosso nella planimetria, ricade completamente, in base al Piano Regolatore
Generale del comune vigente all'epoca,in area urbana e non in area d'aperta campagna.La nuova perizia ha chiarito che l'one rosità dei lavori,ai fini dei sovrapprezzi, è spalmata sul ter ritorio intero: il RI non ha perciò detto il falso nè
posto in essere artifizi o raggiri.
Ma v'è di più: la proposta contrattuale del RI, anche per quanto attiene ai sovrapprezzi è stata accettata dal comune di CO con delibera n.468/81, che approvava il "Progetto 80"
e tutti gli elaborati allegati ivi compreso l'atto di sottomis sione e l'elenco dei nuovi prezzi.Il D.M.n.291/85 approvava det to progetto in conformità alla proposta contrattuale di cui so pra e alla delibera richiamata: se così è,i sovrapprezzi andava no applicati sulla intera area del PR-2 e,sotto questo profilo, 18
è priva di pregio la raccoman elv
209/81,di applicare i sovrapprezzi, al momento esecutivo, solo quando ricorrono le circostanze che hanno consigliato la loro previsione.
- quanto al reato sub F, assoleva i tre imputati di cui in nanzi perchè il fatto non costituisce reato.
E' da escludere che vi sia stato l'impiego di quantità sụ
periori a quelle di progetto.
Deve pure respingersi la tesi secondo cui i nuovi prezzi
181 e 183 sarebbero stati introdotti in contabilità senza ap provazione.
Prezzi consimili a quelli in questione sono stati approva ti con D.M. n.254/87 con riferimento alla concessione PR-I.
Poichè i nuovi prezzi 18I e 183 sono similari a quelli di cui al predetto D.M. e poichè i lavori del "Progetto 80" possono configurarsi come 'lotto successivo' del lavori del PR-I ai sensi dell'art.12 della legge I/78,detti prezzi dovrebbero ri tenersi approvati anche con riguaɛdo al PR-2, stabilando il cit.
art.12 che l'aggiudicazione di un lotto successivo può farsi agli stessi patti, prezzi e condizioni del lotto precedente.
D'altra parte l'art. 33 hovies-decies' consentiva al Comune
di CO di approvare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle line e fondamentali di progetto,ragion per cui,approvati i nuovi prezzi dal Comune, con delibera 1152/86, nessuna ulterio re approvazione era esigibile. 1 Le sopradette osservazioni escludono in radice gli element materiali del reato di truffa,ma se si dovesset riteners opina bili 'in diritto',le conseguenze non sarebbero diverse: il con cessionario agì con la massima trasparenza nell'inserire i muo vi prezzi in contabilità, senza porre in essere artifizi o raggi ri di sorta e consentendo ai funzionari pubblici di controllare la contabilità senza possibilità di errori.
Egli aveva comunque diritto alla applicazione dei nuovi prez zi ai sensi dell'art. 13 cit., secondo cui, dopo la delibera comu nale,il Ministro deve emettere integralmente ed immediatamente il decreto di affidamento dei lavori anche in deroga a qualsia si norma precedente: sono così esclusi anche gli èlementi del profitto ingiusto e dell'altrui danno.
I nuovi prezzi furono comunque sempre vistati in contabilità
dai funzionari preposti senza rilievi di sorta: il che esclude in ogni caso il dolo di truffa, per cui gli imputati non devono respondere del reato in esame quanto meno perchè il fatto non costituisce reato.
Per ciò che attiene all'importo abnorme dei nuovi prezzi
181 e 183,il fatto non sussiste: l'art.21 del r.d.25.5.1895,
n.350 prevede infatti che quando sia necessario eseguire, salvo regolare approvazione, una specie di lavoro non prevista dal con tratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi dei lavori o mętériali che occorra rideterminare si valutano raggua gliandoli a quelli di lavori consimili presenti nel contratto,
E ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
- quanto ai reati sub C
- D - E, la corte distrettuale con-
fermava la dichiarazione di colpevolezza di RI e MAtio
lo in relazione ai primi due delitti, rideterminando la pena per ciascuno di essi%; assolveva dai medesimi due delitti IN e
RD per non aver commesso il fatto;
assolveva con eguale formula IN dal reato di corruzione e,qualificata detta imputazione come corruzione propria susseguente,ex art.319 ult.
co.C.P., nella formulazione previgente, dichiarava n.d.p. nei confronti di RI e AT per prescrizione del reato.
Il coefficiente revisionale costituisce il limite superiore invalicabile dell'aggiornamento dei prezzi (art. 8 legge n.741/81).
Ad esso deve farsi riferimento solo se l'aggġornamento calcola to sulla base dei criteri fissati da questa norma ne risulti in feriore.AL criteri vanno letti alla luce della circolare mini steriale n.629/0.L. 5.4.1982(emessa in relazione all'art.12 leg ge n.1/78) e,in particolare, della circolare ministeriale n. 6I8
del 25.XI.1978.
E' stata disposta in appello una nuova perizia proprio per stabilire quale dovesse essere nella specie il coefficiente di aggiornamento secondo i criteri suddetti (quesito n.2).
I periti hanno risposto che il coefficiente moltiplicatore avrebbe dovuto essere pari a 2,7022, inferiore quindi- - a
quello di 3,5189 indicato dal AT nell'allegato 2 alla no ta 5.2.1985, n.159 e che ha determinato l'applicazione di un 21 to t coefficiente (3, 050 pari a quella revisional
Detti periti hanno però applicato il metodo sintetico delle singole lavorazioni di cui al contratto (relativo a costi o prez zi complessi), anzichè, come espressamente richiesto con la formu lazione del quesito n.2,il metodo analitico (relativo alle ana lisi dei costi o prezzi elementari). Inoltre hanno tenuto conto solo dei prezzi di progetto e non anche dei nuovi prezzi n.181
e 183,necessari per accertare se il coefficiente moltiplicatore risultante fosse ancora inferiore rispetto al coefficiente di revisione.Infine non hanno valutato la consulenza di parte Beer,
da nessuno contestata.
Tuttavia non si rende necessario un supplemento di perizia.
In base alla complessa normativa sopra richiamata,vi era la possibilità di calcolare il coefficiente di aggiornamento median te il calcolo revisionale, come era prassi, al tempo, presso il
Provveditorato 00.PP.di CO;
B vi era anche la possibilità di utilizzare le tabelle dei prezzi elementari redatte dalle appo site Commissioni di cui ai D.M.relativi a rilevamente ai fini revisionali, ovvero di ricorrere ad altri fonti di rilevamento dei prezzi elementari, come fatto nella consulenza Beer: in tut te queste ipotesi si sarebbe dovuto necessariamente applicare il coefficiente revisionale di 3,305. Ma,una volta che si era accolto il criterio sintetico mediante l'uso del prezzario ANAS
relativo ai costi di lavorazioni (costi complessi), si aveva l'ob bligo giuridico di applicare il metodo scelto in modo formalmen te corretto.Ed invece ciò non era avvenuto, poichè, come accerta to dalla perizia erano state utilizzate poche voci per il con fronto tanto da non essere significative al riguardo ed, inoltre,
voci non omogenee.E tale condotta costituisce falso ideologico
(perchè il risultato errato è frutto di false acquisizioni di di dati e non manifestazioni di giudizio) e, ad un tempo, artificio e/o raggiro inducente errore.
E' risultato che l'allegato n.2 di cui sopra fu redatto dallo
"staff" della società concessionaria (come quello contenuto nell'al legato n.I, ininfluente) dietro esplicito incarico dello stesso
AT, che si occupò di effettuare personalmente il calcolo secondo il sistema revisionale.Ma del falso ideologico, insieme
al RI, deve rispondere anche il nominato AT, poichè
questi ha attestato contrariamente al vero, sottoscrivendo deţ
to allegato, che la tabella del calcolo del coefficiente di aggior namento in base ai prezzi ANAS, già ideologicamente falso in re lazione ai dati ivi indicati, era stata da lui compliata.
L'unico beneficiario del reato di truffa è il RI che lo ha realizzato facendo compilare dai suoi dipendenti la sud-
detta falsa tabella.Peraltro risponde della truffa anche il MA
tiola, in quanto egli,dopo aver ricevuto dal RI la tabel la 'de qua',omise di controllarla, cosicchè sussiste il dolo di truffa, anche se a livello di dolo eventuale.
IN e IR sono invece da ritenere estranei alla com missione dei due reati esaminati. Essi si sono limitati a parte cipare alla riunione del 28.1.1985 tenutasi presso l'ufficio 23 pel lointerio del MAtialo, nel corso della quale venne dato incarico alla concessionaria di realizzate le tabelle allegate alla nota n.
159/85; ma la loro presenza fu solamente passiva, senza che in alcun modo ne uscisse rafforzata la determinazione criminosa degli altri due imputati. Non vi è neppure prova della consape volezza che altri stessero per commettere un futuro reato.Del
resto non si sa che abbia materialmente stilato il falso calco lo di aggiornamento.Il FO, peraltro, non era socio della Adria
tica Costruzioni,ma mero amministratore unico come dirigente di azienda senza autonomia decisionale, riservata esclusivamente al RI, quale socio di maggioranza e socio tiranno.
Quanto al reato di corruzione, la prova è data soltanto dalle confessioni di RI e AT e dalle loro reciproche chia mate in correità.Le versioni però divergono in ordine ai tempi,
nel senso che AT sostiene di avere ricevuto una somma di
15 milioni circa 10 giorni dopo l'invio delle tabelle al Mini-
stero, e non prima, come afferma il RI, che indica una somma pari a 10 milioni.
Escluso che possa parlarsi di concussione, determinata da una pretesa tattica ostruzionistica del pubblico ufficiale, come sostiene il RI, appare più credibile la tesi dell'altro imputato, che tra l'altro conferma di avere percepito una somma maggiore (15 e non già solo 10 milioni).
Di qui la derubricazione del reato, con la conseguente decla ratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.
Nelle loro dichiarazioni i due imputati non fanno alcun cen no al IN, rispetto al quale non sono ipotizzabili nemmeno illazioni, che sarebbero prive ex se di ogni pregio giuridico.
E ciò comporta la di lui assoluzione per non aver commesso il fatto.
- quanto alle imputazioni di cui ai capi G ed H(in quest'ul timo già assorbito il capo sub L), assolveva Di PA, ST, Lon
garini, IN, SO e MA perchè il fatto non sussiste.
Con la stessa formula assolveva i primi quattro imputati dal reato sub I.
Queste le argomentazioni dedotte a sostegno.
Il voto n.209/81 ha ritenuto meritevole di approvazione il
1
"Progetto 80" nella sua interezza e non nella parte relativa al le sole opere "strettissimamente connesse".La distinzione tra queste e quelle "strettamente connesse", contenuta nei "conside rata", è totalmente irrilevante ed inconferente e poteva, quindi,
legittimamente essere omessa nel successivo voto n.369/86,erro neamente ritenuto falso per detto motivo.Tale distinzione, del resto, non si giustificava soprattutto ai sensi dell'art. 13 'ng vies-decies' L.n.363/84, emanata dopo il voto n.209/81 e prima
'del voto incriminato n.369/86,il quale ultimo, pertanto, doveva necessariamente tener conto di quest'ultima disposizione di legge.Lo stesso D.M. n.291/85 ha approvato l'intero progetto senza operare distinzioni di sorta.
Non sussistono le falsità (e i raggiri e/o artifizi) relati vamente al calcolo degli interessi e dei tempi di esecuzione delle opere, alla determinazione dei giorni lavorativi annui, al premio di accelerazione
L'aumento delle anticipazione dal 20 al 50% deve ritenersi legittimo, in forza della delibera comunale n.468/81,della qua le fa parte integrante l'atto di sottomissione 26.XI.1980, e dei successivi provvedimenti amministrativi, vincolanti per la pubblica amministrazione ai sensi del cit.art.13 'novies-decies;
comma 7,lett.a) e d): onde il voto 369/86(che peraltro contiene solo valutazioni giuridiche) appare conforme a diritto.
Mancherebbero, comunque, gli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, avendo la disciplina della anticipazione in ciso positivamente sul sistema della revisione dei prezzi, e dello stesso dolo di truffa,poichè la società concessionaria ha richiesto insistentemente l'aumento della anticipazione nel la più radicata convinzione di vantare un diritto soggettivo perfetto, tanto da adire sia il giudice amministrativo che quel lo ordinario.
La nota c.d."Coraggio" è irrilevante: non motiva minimamen te in merito alla sostenuta tesi della non vincolatività del-
l'atto di sottomissione 26.XI.1980 ed è contraddittoria,dal mo mento che ritiene per un verso non dovuto alla concessionaria l'aumento della anticipazione e,per 1(altro,non esclude la corresponsione del medesimo in base a valutazioni di opportu nità.
Costituisce, poi, mera illazione, priva di riscontri e finan co di indizi, ritenere che tale nota, peraltro non riservata, 26
sia stata intercettata dal Di PA e disti
L'imputato non aveva alcun interesse a sopprimerla, perchè
trattavasi, come detto, di documento dal contenuto irrilevante,
ed inoltre,per sopprimerla, avrebbe dovuto conoscerne in antici po la redazione, sostituirsi al personale addetto a ricevere la posta e al suo smistamento nonchè alla protocollazione ordina ria.
Non si è neppure tentato di spiegare come RI e Flo-
rini,non addetti agli uffici ministeriali, abbiano potuto con correre nella soppressione.
- quanto delitti sub 0-P-Q,mutate le imputazioni in reaai ti di corruzione impropria ex art. 318 C.P. ed esclusa l'aggra 1
vante di cui all'art.319 bis C.P.,la corte dorica:
dichiarava n.d.p.nei confronti di Di PA per essere il reato estinto per prescrizione;
assolveva il SO perchè il fatto non sissiste ai sensi dell'art.530,cpv.,c.p.p.;
dichiarava n.d.p.per prescrizione del reato nei confronti di
IN,relativamente all'episodio Di PA,e assolveva il me desimo imputato perchè il fatto non sussiste in relazione all'e pisodio SO e per non aver commesso il fatto in ordine agli altri episodi di corruzione;
assolveva RI ex art. 530, cpv.C.P.P. con la formula
"il fatto non sussiste" limitatamente all'episodio SO e dichiarava n.d.p.contro lo stesso, per gli atri episodi, perchè
estinti i reati a seguito di intervenuta presdizione. 27
369 5 e un atto legittimo, sicche le somme di dana Il vo ro furono date ai pubbici ufficiali perchè compissero atti del loro ufficio: di qui la cennata derubricazione delle imputazio ni.
La responsabilità di Di PA non può essere posta in di-
scussione: l'accusa rivoltagli dal RI è confermata dal
IN e non esiste prova che si sia trattato di finanziamen to illecito a partiti politici.
Diverso discorso va fatto per SO.
La chiamata in correità di RI è priva di riscontro.
Comunque RI non è credibile quando sostiene di avere dato la somma di 20 milioni al presunto concussore non prima ma dopo la emanazione del voto.E' ancora meno credibile che
RI vada ad offrire il prezzo della corruzione ad un ug con cui non aveva mai avuto contatti e,per di più, dopo il
ш
о
compimento dell'atto di ufficio.Neppure è credibile che D'An
cona, oltre a farsi corrompere ripetutamente, suggerisca al cor ruttore i nomi di altri possibili corrompendi senza alcuna ri̟
servatezza.
Quanto a IN,non v'è prova che egli abbia concorso con
RI in relazione agli episodi D'CO e ON.
Conseguenziali le ragioni poste a base delle ulteriori deci sioni che riguardano IN e quelle concernenti RI. 28.
La corte dorica uniformava quindi alle statuizioni come dianzi indicate quelle di natura civilistica e la regolamen tazione delle spese processuali, anche nei riguardi delle co-
stituite parti civili;
revocava la declaratoria di falsità
degli atti pubblici interessati dalla imputazione di cui al capo G della rubrica%; infine manteneva fermo il sequestro dei compendi e delle somme assoggettati a tale vincolo, precisando in proposito che il sequestro rimarrà valido e/o efficace fi no a quando il giudice civile, ritualmente investito da chiunque vi abbia interesse. ..,non provvederà alla sua revoca o alla sua riduzione....ai sensi degli artt. 320 C.P.P.e 671 e segg.
C.P.C...
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Gene-
rale di CO e, agli effetti degli interessi civili, il Mini
stero per i lavori pubblici e il Comune di CO (quest timo
1
non
contro
RI RD, avendo revocato la costituzione di parte civile nei supi riguardi); gli imputati RI,
AT, Di PA e SO;
ed anche, averso la mancata resti tuzione del denaro e dei titoli costituiti in pegno,la Banca
IA Italiana spa.
Motivi nuovi sono stati presentati da RI (16.XI.1998),
AT (5.XI.1998) e il Ministero (16.XI.1998).
Con memoria 17.XI.1998 il Comune di CO ha replicato al ricorso proposto nell'interesse di AT.
Memorie di replica e controdeduzioni sono state versate da
Di PA (24.02.99), SO (4.XI.98), RI (16.XI.98), MAtio
lo (22.12.98) e ST(10.3.1999). J
IL Preliminare è l'esame delle questioni di natura pro cedurale.
La prima di esse riguarda la costituzione di parte civile del Ministero per i lavori pubblici.
E' accaduto che per detto ministero in primo grado si era costituito l'Avvocatura Generale dello Stato di CO, in per sona del dr. Andrea Cecchieri.
Questi ha rappresentato l'ente anche nel giudizio di secon do grado, pur se trasferito 'medio tempore' presso l'avvocatura generale di Bologna.
Sul punto la corte distrettuale ha osservato che- in effet l'avv. Cecchieri non ha fatto constare' in appello 'della ti sua qualità di avvocato generale di Bologna incaricato ad eser citare in CO' nè ha mai prodotto in udienza l'atto di inca rico.
- può rilevare Ciò tuttavia
- ad avviso della corte dorica solo in sede disciplinare, dovendosi presumere l'esistenza,in capo al Cecchieri, dell'incarico di cui all'art.9 legge 3.4.1979,
n.103, perchè, altrimenti, l'Avvocato Generale dello Stato di Bologna
non avrebbe mai consentito che egli fosse distolto, per la dura ta di oltre un anno (durata del processo RI in appello),
dai propri compiti istituzionali presso l'ufficio di appartenen za di Bologna.
Replica il difensore di RI (XVI) che le norme che di sciplinano l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza proces suale della Pubblica Amministrazione stabiliscono solo una pre sunzione in ordine al conferimento del mandato difensivo alla
Avvocatura dello Stato,presunzione che è subordinata alle con dizioni essenziali che i rappresentanti di detta avvocatura
'facciano constare della loro qualità' e che essi siano terri torialmente competenti.E siffatte condizioni non si sono rea lizzate nel presente processo, dal momento che in primo grado l'avvocato dello stato non ha fatto constare della sua quali tà e in secondo grado non ha fatto constare della stessa nè
era competente per territorio.
Rileva ancora detto difensore il radicale difetto di pro-
cura speciale conferito dal Ministero per i lavori pubblici,
richiesta ora dall'art.122, comma 2, C.P.P., che è disposizione successiva a quella corrispondente della legge del 1933 ri-
guardante l'Avvocatura dello Stato, sottolineando al riguardo
(I° mot.nuovo) che la stessa giurisprudenza di questa Corte,
nel condividere l'annotazione, richiede "quanto meno una prova documentale della volontà degli organi competenti dell'ammini strazione pubblica interessata d'esercitare la pretesa civile nel processo penale%;B volontà che, quindi, non può ritenersi com presa nell'attribuzione 'ex lege' del patrocinio delle ammini strazioni statali all'Avvocatura dello Stato" (Sez.VI,16.12.94,
Seri).
Ritiene il Collegio che le sopra dette argomentazioni,com prese quelle contenute nella impugnata decisione, non possano essere condivise, essando esatto quanto succintamente, in cal
- ce al motivo rilevato dal ministero inte
Con le precisazioni che seguono.
.E' principio immanente all'ordinamento giuridico dello Stato
italiano quello per il quale gli avvocati dello Stato per com piere gli atti del loro ministero non hanno bisogno di una pro cura dell'amministrazione, che essi rappresentano, essendo suffi ciente che 'consti della loro qualità'.
Il mandato, che è loro conferito dalla legge e che non va confuso con il rapporto organico che lega il funzionario all'am ministrazione cui appartiene) è sufficiente ad attribuire agli avvocati dello Stato di costituirsi in giudizio per le ammini strazioni pubbliche, e di compiere tutti gli atti processuali per i quali la legge richiede un mandato speciale.
Il detto principio vale 'per tutte le giurisdizioni' ed 'in qualunque sede', nessuna eccettuata e, quindi, anche per le costi tuzioni di parte civile nei giudizi penali(art.I, commi I e 2,
t.u. r.d.30.XI.1933, n.1611).
Ne consegue che l'avvocato dello Stato
- non abbisognando
'ius postulandi' di conferimento di procura, derivando il suo esso direttamente dalla legge non è neanche onerato della
-
produzione della de cumentazione attestante la volontà della
P.A.di procedere giudizialmente: il rapporto sottostante a quello di mandato'ex lege' fra amministrazione e avvocato e relativo alla gestione della lite costituisce un rapporto me ramente interno all'amministrazione medesima, senza alcuna nẹ cessità che questa deliberi, con atti di evo esternů, يل
la sua volontà di agire o resistere in giudizio nei vari gradi e fasi di esso.
Ciò vale non soltanto per i giudizi civili (cfr.Cass.
Civ.Sez.I,13.7.1993, n.7741; idem,13.XI.1991, n.12133),ma diversamente da quanto ritenuto dalla decisione pena-
le come innanzi richiamata dal difensore di RI
-
anche nel processo penale, allorchè le pretese civili del la P.A. siano esercitate in questa sede: invero quello della non necessità di un mandato speciale, neppure per l'atto di impugnazione, per gli avvocati dello Stato è '
principio che, come detto, si estente a 'tutte le giurisdi 1
zioni ed è applicabile, per legge, 'in qualunque sede'.
Ha parimenti carattere interno la norma dell'art.9,
comma 3,della legge n.103/79 che disciplina il coordina mento territoriale tra i singoli avvocati dello Stato.
Tale coordinamento si realizza nell'ambito della orga nizzazione interna dell'Avvocatura dello Stato con esclu sione di qualsiasi sindacato e censurabibità esterne sul la ripartizione territoriale delle competenze;
dovendosi ribadire che la disciplina che regola l'attività di rap-
presentanza e difesa in giudizio della Avocatura
dello Stato si palesa derogatoria alla legislazione pro-
fessionale e al diritto processuale comune, essendo fonda ta sul carattere impersonale della difesa statuale e sul la fungibilità dei singoli avvocati dello Stato a di To
roidal che consegue la esenzione per gli stessi oltre che dell'iscrizione all'albo professionale anche della localiz zazione territoriale dell'attività procuratoria.
Inconferente,infine, è il richiamo alla disposizione di cui all'art.122, comma 2,C.P.P..L'avvocatura dello Stato
cui spetta, senza bisogno di mandato,la rappresentanza del le amministrazioni dello Stato ha la capacità di compie-
re tutti gli atti processuali consentiti al difensore muni to di mandato, con la sola esclusione, in mancanza del con-
ferimento del relativo potere, di quelli che "importano di sposizioni del diritto in contesa". E solo per gli atti di questo tipo è necessaria una apposita procura speciale.
Conclusivamente, per quanto attiene alla fattispecie con creta, deve affermarsi che ciò che rilevava era soltanto che
' constasse' della qualità di avvocato generale dello Stato
nella persona intervenuta a rappresentare in giudizio il
Ministero per i lavori pubblici.E tale qualità indubbiamen te 'constava' se, come esattamente si rileva da detto ente,
al momento della verifica della costituzione delle parti,
l'avv.Cecchieri veniva qualificato nel verbale di udienza come avvocato dello Stato senza contestazione al riguardo.
Non era invece necessaria la produzione di apposita pro cura,nè di documentazione attestante la volontà della pub blica amministrazione di esercitare le sue pretese nel pro ceppo penale, e tanto meno d'un atto conferito
dall'avvocatura distrettuale territoriale di appartenenza.
La seconda questione di natura procedurale è quella che pone in discussione la utilizzabilità degli atti di indagi ne preliminare e, in particolare, della perizia in incidente probatorio (disposta nel febbraio-marzo 1992), perchè compių
ti oltre il termine di legge (art.407, comma 3,C.P.P.), in
quanto i nomi degli indagati risultavano iscritti nel regi stro delle notizie di reato solo in data 25.6.1991, mentre già nel dicembre 1990 erano pervenuti al P.M. i rapporti dei C.C.di CO, che ipotizzavano una consistente truffa in danno dello Stato e del Comune di CO.
Ha rilevato in proposito la corte di CO che v'è sta to un ritardo nella iscrizione;
che tale ritardo non è fo riero di sole danzioni disciplinari, come ritiene consolida ta giurisprudenza;
che se la norma di cui all'art.335, comma
I,C.P.P.fosse da interpretare nel senso indicato da tale in dirizzo giurisprudenziale, essa mon si sottrarrebbe al so-
spetto di incostituzionalità(ex artt.3,24,25,74 e II2 Cost.)
prospettato dalla difesa di RI;
che tuttavia la que-
stione di incostituzionalità non è rilevante, posto che l'u nico atto che, in esito all'eventuale giudizio di costituzio nalità, potrebbe risultare inutilizzabile è la perizia espe rita in incidente probatorio: ma in secondo grado è stata espletata una nuova perizia tecnica, idonea a risolvere la d ella causa e, d'altra parte, gli imputati non possono dolersi della utilizzazione della precedente perizia perchè qua sta viene valutata dalla corte solo'in bonam partem'
Questa decisione è censurata dal P.G.(pg.4),dal Co
mune di CO (XI) e dal Ministero (1:8/9), che deducono manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato esame della perizia in in cidente probatorio nella sua interezza;
B e dallo stesso
RI (I-II; replica: I),il quale lamenta che la prima perizia è stata nella sostanza utilizzata anche contro il suo interesse, nel punto riguardante il coefficiente moltiplicatore (Capi C-D), posto che la perizia di secondo grado si fonda sulla acritica acquisizione dei dati forni ti dai periti nominati dal Gip e costituisce, quindi, un at to viziato per inutilizzabilità 'derivata', e ripropone,
subordinatamente, la cennata questione di legittimità co-
stituzionale.
Rileva la Corte che sono state riproposte in questa se de questioni ed argomentazioni già ampiamente valutate e risolte dalla ormai costante giurisprudenza, senza dedurre diverse decisive prospettazioni che possano indurre il Col
legio a distaccarsi, appunto, dalla costante giurisprudenza,
secondo la quale l'interpretazione letterale e sistematica degli artt.407,comma 3,405, comma 2,e 335, comma I,C.P.P. in duce a ritenere che il termine di durata massima delle in- 36 dagini preliminari decorre dalla data nella quale il pub blico ministero iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non galla data nella quale avrebbe dovuto iscri verla(Sez.I.C.c.28.4.1995 S .V.Ud.10.XI.1995, Sibilla).
Infatti, nell'art.405, comma 2,C.P.P.è indicato espressa mente il 'dies a quo' della decorrenza del termine: la da
-
ta in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato e non la data nella quale la notizia perviene all'ufficio del pub blico ministero.
Vero è che l'art.305, comma I,C.P.P., stabilisce che la iscrizione deve essere effettuata dal p.m. "immediatamente *
ma l'avverbio pur nella sua drasticità è in realtà indéter-
minato in quanto non precisa il termine per l'iscrizione della notizia di reato, non solo, ma è anche sprovvisto di san zione processuale;
onde, la mancata iscrizione immediata del la notizia di reato non produce nullità, in ossequio al prin cipio di tassatività fissato nell'art.177 C.P.P..
Naturalmente,il fatto che non vi sia sanzione processuale,
non vuol dire che il disposto dell'art.335, comma I,non debba essere osservato;
ma dalla sua inosservanza possono solo con seguire, quando ne ricorrono gli estremi, sanzioni nei confron ti degli organi tenuti ad attuarla.Tale principio, già presen te nel codice previgente (art.154), è stato ribadito nel nuovo codice di rito (art.124) che ha fissato l'obbligo di osservan za delle norme processuali anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.
Va osservato d'altra parte che, ove si volesse addivenire a tesi contraria, bisognerebbe rinvenire, trattandosi di un potere decisário, una norma che consenta al giudice non solo il controllo sulla "immediatezza" della iscrizione della no tizia di reato%;B ma anche il potere di fissare egli stesso la data nella quale l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettua ta: norma che non è contemplata in nessuna disposizione del nuovo codice di rito.
Ciò posto, appare di tutta evidenza che eventuali problemi di costituzionalità,nei termini prospettati dalla difesa di
IN,potrebbero sorgere solo nei casi di un abnorme e davvero ingiustificato ritardo della effettuazione della i-
scrizione in parola, canso che non è dato ravvisare nella spe cie,dal momento che non sono state neppure esplicitate le ra gioni del perchè i ritardo era da ritenere "ingiustificato";
la stessa sentenza si limita a riportare esclusivamente i da ti temporali innanzi indicati, senza nemmeno avvertire la ne cessità di contrastare l'argomento dei giudici di primo grado,
secondo cui nei rapporti dei C.C. del 18 e 19 dicembre 1990
non era contenuta una notizia di reato "soggettivizzata" e quindi non c'era ancora un nome da iscrivere nell'apposito registro. Deve pertanto affermarsi che andava ritenuta la pie egiance della na utilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio.
Non merita invece particolare approfondimento la ter za ed ultima questione,relativa alla eccezione di inuti lizzabilità delle dichiarazioni rese da RI e con le quali l'imputato ha ammesso di avere elargito somme di denaro ai pubblici ufficiali indicati nel capo Q).
Si è già detto della declaratoria di nullità del de-
creto di citazione per il capo sub N).Va gggiunto che il pubblico ministero procedente raccoglieva il 15.10.93
ulteriori dichiarazioni di RI,e,all'udienza dibat timentale del 3.3.94, contestava agli imputati, coinvolti da esse,i reati sub O-P-Q.
E non è il caso di riportare il successivo sviluppo che il processo aveva al riguardo in primo e in secondo grado, dal momento che, diversamente da quanto di sostiene da RI (XIV) e di PA (I-II, ricorso avv.Scaloni;
I,ricorso avv. Zaganelli), devono le dichiarazioni confes sorie e accusatorie in questione - le quali del resto si aggangiano alle precedenti, del 15.10.92 e del 19.10.
92 - intendersi rese da imputato (RI) nel medesimo processo, come finisce per riconoscere lo stesso suo di
- 111. In fensore(II° motivo nuovo); con la conseguenza della loro piena utilizzabilità, ai sensi dell'art. 513, comma I,C.P.P.
anche nei confronti dei terzi.
Dovendosi solo precisare, riguardo alla legittimità
di tale utilizzazione, che costituisce soltanto un diver so parere,in questa sede non proponibile, quello del di-
fensore di RI, secondo cui nella "produzione dei verbali di interrogatorio" fatta in udienza dibattimen-
tale dalppubblico ministero non si configurerebbero i connotati di una attività qualificabile come "richiesta di lettura" ex art.513 cit.%;B e,quanto al Di PA, che,
nei motivi di gravame proposti, non è neppure posta que stione circa la ricorrenza o meno della condizione ri-
chiesta da tale norma, vale a dire d'un suo consenso al la utilizzazione contro la sua persona delle dichiara-
zioni rese da RI, essendosi l'imputato limitato a richiamare il disposto del comma 5 dell'art.6 della legge 7.8.1997, n.267 (Modifica delle disposizioni del codice di rito in tema di valutazione delle prove), con effetto peraltro inconferente, posto che la attendibilità
delle dichiarazioni di RI, nella parte che lo ri-
guardano, è dalla sentenza impugnata desunta dal valore probatorio attribuito alle conferme rinvenute in quelle rese da IN in udienza, non dunque da "altri elementi il di prova che il cit.art.6 indica come non validi. 40
JII Le singole imputazioni. B71
CAPO B) della rubrica, relativo ai "sovrapprezzi“.
Nei riguardi di IN IL,per quanto attiene alla imputazione in esame, va dato atto che l'azione pena le non era stata esercitata.
Ciò avrebbe dovuto rilevare il giudice d'appello, chia mato a rimediare all'errore commesso dal giudice preceden te.
Non si giustifica, quindi, nè l'adottata formula assoluto ria per insussistenza del fatto, nè quella, suggerita dal
P.G.ricorrente(pg.4),"per non aver commesso il fatto".
Pertanto entrambe le sentenze di merito, di primo e di secondo grado, vanno sul punto anmullate senza rinvio per mancato esercizio dell'azione penale.
La decisione impugnata deve essere invece annullata con rinvio nei confronti di RI e RD.
Sono invero fondati, nel limiti di seguito indicati, i motivi di ricorso del P.G. (pg.3/9), del Ministero per i la-
vori pubblici (I.:I/IO) e del Comune di CO(XII), che con profili argomentativi sȧstanzialmente omologhi,denunciano vizi motivazionali, violazione di norme processuali ex extra penali,omessa valutazione di elementi decisivi (contenuta nella perizia in incidente probatorio) e travisamento del le risultanze della periziaddi secondo grado.
Occorre subito dire - anticipando così una problematica 41
che interesserà anche la disamina dei motivi di ricorso atimt relativi alle successive imputazioni
- che, come ripetuta mente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di truffa si consuma a mezzo di un negozio giuri dico apparentemente valido, ma nella sua essenza viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del sog getto passivo, determinatosi alla stipulazione del nego-
zio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e artifici del soggetto attivo.
Ciò vale, ovviamente, anche per la truffa in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art.640,com ma 2,C.P..
In relazione al quale reato, pertanto, assume valore di rimente non la conformità a diritto, sotto il profilo del la competenza o della corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano una determinata materia, dell'atto amministrativo che disponga patrimonialmente a favore del privato,ma l'accertamento che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione sia indotta per essere incorsa in errore in conseguenza degli artifizi o raggiri posti in essere dal privato medesimo: nel qual caso gli elementi del l'ingiusto profitto e del danno altrui, connaturati al reato,
vanno individuati,indipendentemente dall'esistenza della cen nata conformità, e, quindi, della legittimità formale del deli berato amministrativo riguardante il privato, nel vantaggiole nel pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla ema nazione di un atto quello dispositivo della pubblica amm strazione
- che senza gli artifizi e/o raggiri suddetti non sarebbe stato emanato.
Ne discende, in riferimento alla fattispecie concreta, che
si palesano inutili tutte le questioni, risolte dalla impugna ta sentenza e riproposte in questa sede da ciascuna delle parti interessate, relative al se il Comune di CO fosse competente ad approvare le proposte contrattuali avanzate dalla società càncessionaria dell'opera pubblica;
al se i prov vedimenti emessi da detto ente,o da taluno dei suoi organi,
e quelli correlativi provenienti dal Ministero per i lavori pubblici fossero da intendere nel senso di avere essi effet-
tivamente approvato tali proposte o al se queste ultime fos sero da ritenere "approvabili" seconddelegge;
al se il sog-
getto privato avesse agito con la consapevolezza o meno di vantare un diritto con riferimento ai "sovrapprezzi"; doven dosi osservare, a quest'ultimo riguardo, che il comportamento di chi tenti di ottenere e ottenga pfestazioni o vantaggi non dovuti, anche con la convinzione della loro giuridica ine sigibilità, è sì insufficiente ad invadere la sfera penale,ma a condizione che ad esso non si accompagni l'uso di espedienti fraudolenti.
In aderenza ai principi innanzi esposti e coerentemente,
del resto, al preciso enunciato della contestazione accusa toria,l'indagine del giudici di merito doveva j esser re rivolta solo ad accertare se,per ottenere l'applicazio ne dei "sovrapprezzi",gli imputati avessero posto in esse.
re artifizi o raggiri e così indotto in errore la pubblica amministrazione;
cioè a dire se rispondeva a verità il fat pa to ritenuto tale da detta amministrazione
- - che i lavori di completamento del 7° Lotto interessavano, come riportato
Hel "Progetto 80" e di poi attuato, in gran parte aree con caratteristiche tali da comportare necessariamente l'appli cazione dei detti "sovrapprezzi".
E sotto questo specifico aspetto l'impugnata sentenza non si sottrae alle denunziate censure, ■änamente contrasta te da RI con la memoria di replica(II,A).
Invero, tenuto presente che il "sovrapprezzo" in parola rappresenta un compenso aggiuntivo che si assomma al prezzo di base stabilito per determinate lavorazioni in occasione delle particolari difficoltà che, in certe situazioni concre te, tali lavorazioni possono incontrare, appare di tutta evi denza l'erroneità di un criterio quale è quello cui sembra
-
- che tenga conto della ".essersi ispirata la corte dorica astratta destinazione urbanistica del territorio e non già
dell'urbanizzazione effettiva, quella cioè in atto,la sola ca pace di incidere sulle lavorazioni, rendendole più difficolto se sì da comportare l'applicazione di un maggior compenso.
Con ciò si vuole significare che dovevasi avere riguardo 44
alle condizioni concrete dei luoghi, a nulla rilevando che l'opera(segnata in rosso nella planimetria allegata al pro getto redatto dalla AT Costruzioni) ricadesse comple tamente, in base al Piano Regolatore Generale vigente del co mune anconetano, in area urbana e non in aperta campagna, ed essendo parimenti insufficiente il rilievo che "la onerosi tà dei lavori fosse spalmata sull'intero territorio, per la presenza in esso dell'urbanizzazione sparsa": annotazione che avrebbe dovuto essere logicamente confrontata il che
-
non è stato con il dato, pure riferito dai periti(compresi
-
quelli di cui all'indidente probatorio;
pg.96 e segg.senten za di primo grado), che alcuna zone, ben evidenziate negli ela borati tecnici, non erano caratterizzate da traffico, nel sen so di attraversamenti significativi di flussi, e non erano da considerarsi "centro urbano" nè "centro edificato", se non li mitatamente ad alcune parti.
S'impone pertanto sul punto un più corretto e appro
-
-
fondito esame,da condursi sulla base del cennato diverso cri terio e nell'ambito dell'indagine come sopra precisata e deli mitata, tenendosi conto di tutte le risultanze acquisite in processo, comprese quelle desumibili dalla prima perizia.
Fermo restanto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla medesima sentenza, non influiscono sulla posizione di Longari
ni e RD nè il fatto che ad essi non sia stata contesta ta la "congruità" ma solo la "applicazione"dei sovrapprezzi assoluzione del CI dall' addebito di concorso nel lo stesso. reato di truffa.
Ed infatti,il mancato transito della pratica negli uffici tecnic del comune ai fini dei dovuti controlli,la cui accer tata non rispondenza a verità è alla base, unitamente alla ve rificata insussistenza di prassi amministrative asseritamen-
te violate,del proscioglimento nel merito del CI ex art. 129, comma 2,C.P.P.,è condotta ulteriore e diversa rispetto a quella dell'indebito inserimento dei "sovrapprezzi", che co-
stituisce una modalità artificiosa a sè stante, ben lungi dal rappresentare, come si opina nella citata memoria di replica
(II; B),il "contenuto economico del rapporto".
Come importanza risolutoria non può attribuirsi alla cir costanza che gli organi tecnici del comune di CO avessero avuto modo di esaminare il "Progetto 80" e di valutare una area a loro ben conosciuta.E' risaputo, invero, che ai fini del la sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio o del raggiro dev'essere valutata in concreto, ossia con rife rimento diretto alla particolare sistuazione in cui è avvenuto il fatto e alle modalità esecutive dello stesso;
tale idonei tà non è perciò esclusa dall'esistenza di preventivi con-
trolli nè dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'e seguirli,quando sussista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta vi sia un preciso nesso di causa lità. CAPO F) della rúbrica,relativ
N.181 e N.183 "
Censure analoghe a quelle precedentemente esaminate.
svolgono sul punto il P.G.(pg.13/18),il Comune (XIII) e il Ministero (IV:1/8), come dello stesso tenore sono gli argomenti di replica prospettate nell'interesse di Lon
garini(IV) e, all'odierna udienza, dai difensori degli al tri due imputati, IN e RD.
Non diverse, correlativamente,le osservazioni e statui zioni di questa Corte.
Inutile in questa sede penale, per quanto ài è detto,
la;problematica relativa "all'approbabilità o meno” in diritto dei nuovi prezzi n.181 e 183,dei quali si discu te, che la sentenza impugnata risolve peraltro in modo perplesso ("ove, tuttavia, dovesse ritenersi opinabile il principio di diritto sopra enunciato"); perplessità che si è ineluttabilmente riverberata nella stessa formula as solutoria (il fatto "quanto meno' tr non costituisce reato),
mentre la motivazione si incentra su un costrutto argomen tativo che invece porterebbe ad escludere in radice la sus sistenza del fatto: della qual cosa si duole, con apposito motivo di ricorso (XIII), il RI.
Occorreva viceversa accertare - il che sostanzialmente
è mancato se un consenso tra le parti si fosse "concreta
H mente formato,quale conseguenza di un effettivo incontro del le rispettive volontà, anche sulla applicazione dei nuovi prezzi ovvero se questi fossero stati maliziosamente inse riti nel progetto e con lo stesso metodo portati in conta bilità, ma soprattutto se, come pure rilevato dalla sentenza di primo grado (pg.162 e segg.), anche ad ammettere l'esisten za di un preventivo consenso, vi fosse stata
- ed era questo una scorretta indicazione il punto saliente della causa-
di tali nuovi prezzi relativamente sia agli importi ("sovra stimazione") che alle quantità ("calcolo in eccedenza"), inte
- ad indurre in sa secondo la contestazione accusatoria errore la pubblica amministrazione.
Ed anche in relazione alla risoluzione di tale problema,
la decisione impugnata appare poco meditata.
Sul superamento delle quantità di progetto la corte di
CO si limita a riportare quanto riferito dai periti in incidente probatorio: " erano stati realizzati articolo in conglomerato cementizio ed in acciaio armonico in quantità
eccedenti la previsione di progetto considerando che erano state realizzate travi precompresse di tipo diverso e che erano stati contabilizzati i materiali impiegati (calcestruz zo ed acciaio armonico) invece che le travi quali elementi strutturali prodotti"; e a reputare che tali affermazioni sono prive di pregio sul rilievo che " un diverso modo di contabilizzazione delle travi(contabilizzazione dei materia li impiegati in calcestruzzo ed in acciaio armonico in lug go delle travi prodotte con tali materiali) non comporta ex sè la aapplicazione di movi prezzi a quantità eccedenti quelle di progetto e neppure la realizzazione di travi precompresse di tipo diverso comporta;
ex sè,la realizza zione di articoli in quantità eccedenti le previsioni pro gettuali".
La motivazione, oltre che di difficile comprensione, tan to da avere indotto le parti ricorrenti a ritenere che la sentenza non abbia affatto escluso che si siano ampiamente superate le quantità di progetto, si basa su asserzioni apo dittiche, non essendo tra l'altro come esattamente denun neppure ancorata a dei riferimenti, che pure sarebbe ziato -
stato possibile desumere dalla documentazione ufficiale dei lavori,acquisita agli atti%3B il che non consente in alcun modo di apprezzare, sotto il profilo di rispondenza a canoni di logicità, l'eventuale esattezza della conclusione cui è
pervenuta, vale a dire la ritenuta insussistenza del fatto relativo alla applicazione di muovi prezzi in quantità Cupe
riori a quelle di progetto.
Per ciò che attiene alla "sovrastima" di detti nuovi prezzi,il problema è da considerare, poi, sostanzialmente elu
30.
Il riferimento puro e semplice alla disposizione di cui all'art.21 r.d.n.350 del 1895(cui si assume essersi unifor mato il consulente del P.M.) si palesa insufficiente,perchè
- dà per scontata, nella fattispecie,la. a tutto concedere 49
la condizione cui la citata norma di legge subording la possibilità stessa di introdurre nuovi prezzi nel l'esecuzione dell'appalto o nella concessione dell'g pera pubblica, vale a dire "la regolare approvazione",
questione,come detto, rimasta insoluta.
Ma- a parte ciò
- non è dato cogliere nella deci sione alcun passaggio argomentativo che indichi i cri teri sulla base dei quali si era proceduto, da parte della concessionaria, a "ragguagliare" i nuovi prezzi dei lavori o dei materiali a quelli di lavori ( o ma
-
teriali ) ritenuti "consimili e presenti nel contrat to".
Ne sortisce che, in definitiva, è rimasta priva di idonea giustificazione anche la soluzione adottata in ordine al problema concernentre la "sovrastima" dei nuo vi prezzi n.18I e n.183.
Egualmente non decisiva, infine, per ritenere che il richiamando quifatto non costituisca reato, appare i principi enunciati in tema di idoneità degli artifi zi o raggiri 4 l'argomentazione che ai pubblici funzio nari era stata data la possibilità di controllare ade guatamente la contabilità e che i nuovi prezzi erano stati da essi vistati senza rilievi di sorta.
Anche per l'imputazione 'de qua' si rende perciò neces sario un nuovo esame, restando così assorbito l'anzidetto motivo di ricorso proposto da RI. 3 50 |
CARL C D E. della rubrica,r tivi al c.d."coeffi ciente di aggiornamento' dei prezzi"..
Censurano la sentenza in parte.'qua' gli imputati Lon
garini e OL nonchè il P.G., il Comune e il Ministero.
RI propone molteplici motivi di impugnazione,al cuni dei quali accorpano più doglianze.
I primi due motivi, relativi alla eccepita inutilizzabi lità della perizia assunta in incidente probatorio, sono stati già esaminati.
Per quanto concerne gli altri,molte, tra le doglianze con essi espresse devono essere disattese.
Si deduce il difetto di competenza funzionale nel MA-
tiolo, perchè il calcolo del coefficiente di aggiornamen-
to dei prezzi sarebbe stato compito della amministrazione pubblica centrale (VIII.2).
Il rilievo è infondato: se è vero che ai sensi degli artt 475 e 479 C.P. l'atto deve essere compiuto dal pub-
blico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e quin ciò non di nell'ambito della propria competenza funzionale,
toglie che il reato di falso sussiste anche se il pubblico ufficiale ha soltanto il potere di collaborare in qualche modo alla formazione dell'atto con una attività autonoma
(Cass.Sez.V,Ud.1).1.1078, Mariano); e un siffatto potere certamente aveva il AT, essendogli stato espressamen te delegato dall'amministrazione centrale, quale ingegnere
1 capo del Servizio Operativo del Provveditorato 00.PP.di
CO.
Prospetta soltanto una questione di interpretazione del compendio probatorio, non consentita nella presente sede, quella relativa (V.2) alle modalità del calcolo del coefficiente moltiplicatore portato dal primo allegato alla nota n.159 del 5.2.1985, che i giudici di entrambi i gradi del giudizio ritengono non significativo perchè
privo della indicazione della fonte dei dati utilizzati e del metodo seguito per la relativa stima.
Lo stesso dicasi per il motivo (VI) con il quale si con testa l'affermazione secondo cui la tabella contenuta nel secondo allegato alla predetta nota(quella recante il coef ficiente di aggiornamento 3,5189 calcolato in base all'e lenco prezzi ANAS e ritenuto da detti giudici ideologica mente falso) fu redatta dallo 'staff' della società conces sionaria su incarico di AT.
Anche qui si propone una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, già delibato dai giudici di meri to,i quali in modo conforme hanno tratto il loro convinci mento da precise testimonianze rese da persone presenti al la riunione ( quella del 28.1.1985 ) tenutasi nell'ufficio del AT e dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo,
attraverso una valutazione congrua ed esauriente di tutte le relative risultante, ritenute confluenti alla certezza dell'affidamento del cennato incarico 991)
La redazione della tabella suddetta ad opera della so cietà concessionaria non esplicitata nel capo di impu-
tazione sub B).Ma è risaputo che per fatto contestato de ve intendersi non solo quello enunciato nel capo di impu tazione, sebbene tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali egli è stato posto in grado di difendersi.
Ciò si è verificato nel caso di specie, sicchè deve re spingersi il motivo (VI.I) che denunzia mancata correlazio ne tra accusa e condanna.
Doglianze inammissibili si ravvisano nel gruppo di cen sure (VII,I VII.1.1.— XI.2) complessivamente volte a de-.B -
munziare,sotto i profili di erronea interpretazione di legge e di omesso esame dei motivi di appello, che non po-
teva nella presente vicenda applicarsi un coefficiente di verso da quello "revisionale", stante il preciso vincolo de rivante dall'art.13 'novies-decies' L.n.363/84 che rendeva inoperante l'art.8 L.n.741/81( comunque inapplicabile alla specie perchè riferito solo agli aggiornamenti dei prezzi da calcolarsi "prima della gara") ed imponeva l'osservanza dell'atto di sottomissione 26.XI.1980, richiamante,per l'ap punto, esclusivamente il coefficiente revisionale.
Deve osservarsa al riguardo che i giudici d'appello non erano tenuti a fornire risposta a deduzioni la cui manife- 53
sta infondatezza si coglie all'evidenza, sol che BI
deri che, anche ad ammettere l'asserita vincolatività del l'atto di sottomissione, resta per fermo che questo nel suo testo richiama la "revisione" nel senso tecnico-giuri dico dell'espressione,da intendersi quale strumento di ade guamento del 'prezzo di contratto' che serve a ripristinare il sinallagma contrattuale alterato dalla lievitazione dei costi durante l'esecuzione del contratto e, quindi, presuppo ne 'l'esistenza di un contratto': vale a dire un istituto del tutto diverso da quello 'dell'aggiornamento del prezzo',
che è un mezzo di adeguamento di un prezzo che interviene prima della stipulazione del contratto o dell'amanazione dell'atto amministrativo di affidamento di lavori pubblici;
atto di affidamento intervenuto, nella specie, con il D.M. n.
291 del 6.3.1985.
Vanno a questo punto precisati i contenuti della nota n.
1369 del 18.12.1984,proveniente dal ministero e indirizzata al AT e di quella n.159 del 5.2.1985, firmata da questo ultimo.La prima chiedeva all'organo periferico di procedere all'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art.8 L.n.741/81,
che prevedeva che il coefficiente di aggiornamento non do-
vesse comunque essere superiore al coefficiente di revisio ne,cioè alle variazioni dei costi rilevati dagli organi com petenti secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi,poichè in tal caso si sarebbe dovuto applicare il det to coefficiente di revisione. La seconda, risposta, dopo avere sviluppato da un lato il calcolo del coefficiente di aggiornamento, con le due anzidette tabelle in allegato, e,
dall'altro,il calcolo del coefficiente di revisione, conclu deva che poichè i valori ottenuti con il primo calcolo su peravano quelli ottenuti con il secondo calcolo, in quest'ul timo, e cioè nel coefficiente revisionale (3,305) andava indi̟
viduato il coefficiente moltiplicatore per l'aggiornamento dei prezzi applicabile al caso.
Dalla suesposta puntualizzazione deriva l'infondatezza:
del motivo (VIII) con il quale si nega la configurabili tà nella specie del reato di falso idealogico: restano si al di fuori della fattispecie criminosa di cui all'art.479
C.P.tutte le manifestazioni di giudizio, ma a condiziona che esse non richiamino espressamente o non postulino,implicita mente ma in modo univoco, acquisizioni di dati falsamente formati dal pubblico ufficiale che procede alla formazione dell'atto pubblico;
e,nella specie,la manifestazione di giu dizio deve il coefficiente essere individuato in quello revisionale perchè il coefficiente di aggiornamento calco lato attraverso il raffronto con i prezzi ANAS risulta su-
periore a questo ) è per l'appunto basata, secondo la prospet tazione accusatoria, sulla falsità dei dati (voci di prezzo non omogenee) appositamente formati per l'erronea individua zione del coeff.di aggiornamento, artatamente superiore al-; 1'altro; il che esclude anche che debba panlarsi di sem plice trasposizione del contenuto di un atto diverso
(elenco prezzi ANAS) nell'atto incriminato e, quindi,la possibilità,prospettata subordinatamente, che questo docu mento configuri un falso in certificati o in attestazio ni(mot.X);
- del motivo VII.4 e di quello, sostanziamente identico di AT (I), secondo cui il parametro ANAS sarebbe stato utilizzato al solo fine di una semplice verifica,a mo' di
'obiter dictum' ; valgono le considerazioni immediatamente precedenti: la funzione di riscontro e di verifica che si attribuisce a tale parametro per l'accusa non fu nè inessen aiale nè ininfluente, avendo costituito - come detto il
tramite per indicare quale dovesse essere in concreto il coefficiente da applicare;
- e, conseguentemente, anche del motivo VIII.I, che ravvisa,
subordinatamente, nella tabella di cui al secondo allegato un falso innocuo e/o inutile.
RI assume (IX) di avere agito con la convinzione che tale coefficiente 'revisionale' fosse il solo applicabi le.
Ciò non estlude di per sè solo la configurabilità del falso ideologico ipotizzato a suo carico.La ritenuta vinco
-
latività dell'atto di sottomissione, nel senso da lui inteso,
non lo autorizzava di certo a redigere( o a far redigere) la tabella innanzi detta nei termini di falsità come pro spettati dall'accusa.
Ma è su questo preciso punto, vale a dire sulla falsità
ritenuta, conformemente alla impostazione accusatoria, dalla impugnata sentenza, che questa presenta insormontabili caren ze e contraddizioni motivazionali, tanto da non sfuggire agli ulteriori motivi di ricorso di RI (III. IV. VII,2/3-5/7,
escluse per i primi due le parti che hanno attinenza con la già esaminata questione dell'inutilizzabilità della perizia in incidente probatorio) e a qualli di AT (I,pg.7,16,
20).
Non è contestabile che, per ritenere la sussistenza del reato di falsità ideologica di cui al capo B), era necessario indicare quale fosse il calcolo (o il metodo) formalmente va lido e sostanzialmente legittimo sulla base del quale gli imputati avrebbero dovuto ottenere un coefficiente moltipli catore di misura inferiore a quella portata dal coefficiente revisionale, individuato come applicabile nella nota n.159
del 5.2.1985 e poi adottato dalla pubblica amministrazione.
Siffatta indicazione è stata fornita dalla sentenza impu gnata in termini assolutamente inadeguati, sia sotto l'aspet to logico che giuridico.
Il AT non era affatto "libero",per le ragioni dette,
di ricorrere al solo coefficiente revisionale, ciò essendo escluso dallo stesso tenore della normativa ritenuta dalla dorte dorica applicabile al caso.
Inoltre non sono state esplicitate le ragioni giudiche per le quali sarebbe imposto - in 'subiecta materia' - il
ricorso al metodo analitico anzichè a quello sintetico,
che si dice essere stato alla base del calcolo "AT"
e del riscontro demandato ai nuovi periti e da questi ef-
fettuato: e a questo proposito non può sfuggire l'annota zione che il quesito n.2,appositamente posto, non contempla in nessuna parte il riferimento a ben individuati "metodi"
da seguire, che del resto non figurano neppure nei testi nor mativi pur analiticamente riportati nel quesito stesso.
Sicchè rimane del tutto priva di giustificazione l'affer mazione che "pur nella sua ampia discrezionalità,il MAtio
lo non era libero di scegliere il criterio sintetico median te l'uso del prezziario AANAS relativo ai costi di lavorazio B
ne o costi e/o prezzi complessi"; affermazione che, comunque,
sembra porsi in contrasto logico con altra precedente, con la quale si dà atto che il AT medesimo "nella sua ampia valutazione discrezionale aveva scelto il criterio sinteti co", così da dare adito alla supposizione che, senondo la bor te territoriale, un tale criterio potesse ritenersi in qual che modo legittimo.
Ma le incongruenze motivazionali non si esauriscono in quelle elencate, non potendo il Collegio esimersi dal rileva re che, soprattutto, non è dato comprendere come sia stato ri tenuto valido il calcolo relativo al coefficien Wai
giornamento effettuato (con il metodo sintetico in base al prezzario ANAS)dai periti di secondo grado ( e dagli stessi commisurato a 2,7022, inferiore a quello revisio nale), se la stessa corte distrettuale riconosce che il collegio peritale non ha risposto compiutamente al cenna to quesito n.2, avendo tra l'altro - rilevato soltanto i prezzi di progetto senza tener conto dei nuovi prezzi n.18I e 183, omissione che sempre ad avviso della corte
-
avrebbe finito con l'impedire di verificare"se il coeffi ciente moltiplicatore risultante fosse ancora inferiore rispetto al coefficiente di revisione".
Le considerazioni che precedono impongono pertanto che sia disposto un nuovo esame sul punto che dia esauriente risposta al tema dibattuto anche attraverso una ahalisi קי
più puntuale dei dati tecnici già acquisiti.
Rimangono in tal modo assorbiti le altre censure pro-
spettate da RI in relazione all'elemento psicologico del reato di falso ideologico (IX), che dovrà essere riguar-
dato alla luce degli esiti della nuova indagine come sopra demandato al giudice di merito;
e,di necessità, anche i mo tivi concernenti il reato di truffa di cui al capo C),po-
sto che in processo le falsità ideologiche sono considera te esse stesse costituire gli artifizi e raggiri integran suddetto reato. Preme però dare risposta, per rilevarne a Intondatezza,
al motivo enunciato sub XI.I, con il quale si contesta deci samente la sussistenza, nella specie,d'uno degli elementi ne cessari per la configurazione della truffa, vale a dire l'e vento del danno, sulla considerazione (qui sinteticamente riport portata,ma illustrata con ripetuti richiami anche dottrina li) che detto elemento, nell'ipotesi di truffa contrattuale,
deve ricavarsi dal quadro complessivo e unitario del rappor to patrimoniale intercorso tra le parti,il che comporta l'ob bligo di accertare se l'eventuale svantaggio per la parte lesa non sia neutralizzato o compensato da un altro profit to nei confronti del supposto autore della truffa;
la qual cosa si sarebbe verificata nella fattispecie concreta, per avere la pubblica amministrazione erogato alla AT Co
struzioni somme inferiori all'importo dei lavori messi a sua disposizione e pienamente acquisiti e la società contem poraneamente maturato ingenti crediti verso la controparte,
onde il pagamento dell'eventuale indebito 'sumplus', conse-
guenza del raggiro, sarebbe compensato dal contestuale arric chimento della pubblica amministrazione di opere del valore da oltre 200 miliardi. E' agevole replicare a tale assunto che il principio del la "'compensatio lucri cum damno', cui esso sostanzialmente si ispira,opera nel solo caso in cui il vantaggio ed il dan no siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fat to-reato,quali suoi effetti contrapposti o.d.unicità
causale dell'evento dannoso); e non è perciò invocabi le nella specie,ove i vantaggi che si dicono procurati al patrimonio della pubblica amministrazione attraverso l'acquisizione della opera pubblica realizzata dalla con cessionaria di certo non derivano 'causalmente' dal fat to-reato (truffa) nè dalla condotta dei suoi autori, ben sì dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti e,
quindi,non sono compensabili col danno subito che ripe te la sua fonte nonadal detto rapporto ma da un titoto diverso e indipendente(il fatto-reato e la condotta po sta in essere per realizzarlo).
Quanto poi alla 'ingiustizia del danno',le ragioni che non ne autorizzerebbero la configurabilità nel caso in esame sono state disattese nell'ambito della disamina riservata al motivo sub XI.2.
Sono egualmente fondati i motivi di ricorso con i qua li è censurata l'assoluzione di IN e RD dai reati innanzi considerati di falso ideologico e truffa aggravata(P.G.:pg.9/10 Comune: II Ministero: II.4/6).
-
Per quanto concerne la posizione di IN, amministra tore unico della AT Costruzioni srl, va affermato che l'amministratore di diritto, ancorchè privo di poteri decisionali perchè di fatto esercitati dal 'dominus' o socio-tiranno della società, può essere chiamato a rispon a titolo di concorso, dei reati htro la fede pub blica e contro il patrimonio da quest'ultimo commessi e coinvolgenti la compagine sociale.Ciò in forza dell'art. 40, capoverso,del C.P.,per il quale "non impedire un even to che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo": tale obbligo giuridico è desumibile, nei casi predetti ed analogamente a quanto affermato dalla giuri-
sprudenza di questa Corte per il reato di bancarotta frau dolenta,dall'art.3392 cod. civ., riguardante gli obblighi di vigilanza e la conseguente responsabilità degli amministra tori.Ę per la sussistenza della responsabilità è sufficien te, ad integrare il dolo dell'amministratore di diritto, la generica consapevolezza che altri ponga in essere condotte integganti i reati in questione.
Lo stesso discorso va fatto per RD,quale direttore dei lavori.
Invero, colui che, come l'imputato, legato da rapporto di dipendenza con società concessionaria della realizzazione di opera pubblica, sia incaricato della direzione dei lavori,
assume la veste di agente della pubblica amministrazione, in quanto organo tecnico inserito nell'apparato organizzativo della medesima, sia pure temporaneamente, e resta, quale pub-
blico ufficiale, conseguentemente assoggettato agli obblighi di fedeltà verso la pubblica amministrazione e di vigilanza e di controllo nell'interesse della stessa: onde anche per soggetto vale la richiamata regola, di cui all'art
40, capoverso,del C.P..
Ed è sulla base di questi principi, completamente igno rati dalla sentenza impugnata, che andavano valutati la presenza dei due imputati nella riunione del 28.1.1985
nell'ufficio del AT%; il fatto che, appunto in loro presenza,AT, cui spettava la sorveglianza sulla pro gettazione e sull'esecuzione dell'opera pubblica, avesse affidato il calcolo del coefficiente più importante e de
-
licato proprip alla società concessionaria, portatrice di interessi certamente contrapposti a quella della pubblica amministrazione%3B le altre circostanze di fatto, valorizzate dalla sentenza di primo grado(pg.139/140),non confutate espressamente da quella di secondo grado ma richiamate in questa sede dai ricorrenti.
Risultandniececsterile, per quanto si è detto, il mero ri ferimento al rapporto di dipendenza dei due imputati e al presunto stato di assoggettamento psicòlogico degli stessi;
ininfluente l'annotazione relativa alla mancata individua-
zione di chi, nell'ambito dello staff' della concessionaria,
avesse materialmente stilato il calcolo di aggiornamento dei prezzi;
non sufficientemente ponderata come doveva essere,
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anche alla luce delle considerazioni che seguiranno in ordi ne al capo relativo alla corruzione l'affermazione che'l'in-
carico allo 'staff' venne dato per guadagnare tempo e non consentito per consentire la esecuzione di un calcolo falso di truffa'.
Per il delitto di corruzione di cui al CAPO E) valgano i seguenti rilievi.
Va innanzitutto disatteso il motivo di ricorso Longari
ni (XIII), con cui si insiste sulla tesi della concussione.
Questa ipotesi delittuosa è contraddistinta da una condot ta ben precisa del pubblico ufficiale, che la giurispruden za consolidata individua nel creare o insinuare nel sogget to passivo uno stato di paura o di timore atto a eliderne o viziarne la volontà, tanto da costringerlo o indurlo a esau adire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento.
Di una siffatta condotta i giudici di merito non hanno rinvenuto traccia nel processo (nemmeno con riguardo ai suc cessivi episodi di corruzione sub Q: punto 8 della memoria di replica) e,d'altra parte, costituiscono mere censure di merito quelle con le quali l'imputato, attraverso la persona le valutazione degli eventi riguardanti il percorso burocra tico della pratica dell'aggiornamento dei prezzi, evoca
"traccheggi ministeriali" e,a carico del AT,"ritardi incomprensibili" el dar seguito alla richiesta ricevuta da gli organi ministeriali;
mentre decisiva e incensurabile,
perchè estremamente persuasiva, appare l'argomentazione con cui i giudici di merito hanno posto in evidenza la insormon tabile contraddizione logica tra la asserita "tattica ostru zionistica" del pubblico ufficiale ed il fatto che questo aveva addirittura consentito alla società concessionaria la confezione del calcolo relativo al coefficiente di ag giornamento.
Sono state già illustrate le ragioni per le quali il calcolo secondo il coefficiente revisionale non fosse per nulla invatto dovuto e quindi conforme ai doveri di uffi-
cio del pubblico ufficiale;
e ciò comporta il rigetto del motivo XII.2, introdotto per sostenere, in via subordinata,
l'ipotesi della corruzione impropria, soggetta a prescrizio ne.
Le altre doglianze espresse da RI, e che attengono anche all'elemento psicologico del reato di corruzione (XII.
I-3), sono infine superate poichè restano assorbite dall'ac coglimento dei motivi di ricorso con i quali il P.G.(pg.9/10;
II+I3),il Comune (III-IV-V) e il Ministero (III.I/4) denuncia
ño la derubricazione dildreátororiginariamente contestato, e cioè quello di corruzione propria antecedente,in quello mi nore di corruzione propria susseguente.
A tale derubricazione l'impugnata decisione perviene sul la base del fatto che l'episodio della dazione di somme si fonda su due versioni,l'una di AT, che dice di aver ri cevuto i soldi dopo l'invio delle tabelle al ministero, e l'altra de RI, che sostiene di aver dato il denaro a
AT prima dell'invio delle tabelle, al fine di vincere l'ostruzionismo posto in essere da quest'ultimo. La corte dorica ritiene di non credere che RI
sia stato concusso, essendo l'imputato libero di mentire in base al principio "nemo tenetur se detegere" e non po tendosi credere che si fosse posta in essere una concus-
sione per ottenere una cifra così modesta.
La conseguenza,per così dire automatica, è che deve esse re data credibilità 'in tato' alla versione di AT,
che peraltro conferma di avere ricevuto una somma maggiore.
I vizi di legittimità denunciati dai ricorrenti sono di palmare evidenza.
In base al principio della scindibilità delle dichiara zioni di qualsiasi soggetto, ben può il giudice di merito ri tenere veridica una parte della confessione resa dall'impu tato e nel contempo disattenderne altre parti: corre tutta via, in ogni caso, l'obbligo di adeguata motivazione. Che nel la specie non si rinviene.
Come giustamente si osserva dal comune ricorrente, una volta che non si ritenga la concussione,nulla è ancora det to e ritenuto sul momento della dazione delle somme, che ben può essere antecedente al calcolo del coefficiente moltipli catore.
Occorre poi rilevare che anche il AT, essendo impu tato, era libero di mentire, onde era configurabile un suo pre ciso interesse a collocare la dazione delle somme dopo e non prima. 66
Comer del tutto ingiustificata appare l'aprioristica esclusione di qualsivoglia valenza probatoria alla cir costanza dell'affidamento del calcolo del coefficiente di aggiornamento alla società concessionaria: la cui già
sottolineata singolarità non poteva non indurre i giudi ci di appello a porsi il problema se l'iniziativa del pubblico ufficiale fosse stata ingenerata dalle ragioni come innanzi indicate e non, piuttosto, dalla indebita per cezione di denaro;
e a risolverlo in maniera adeguata ed esauriente sotto l'aspetto logico.
Va da ultimo ritenuto che in sede di rinvio dovrà pure esaminarsi, all'occorrenza, l'istanza di applicazione dello istituto della continuazione avanzata in sede di appello da AT con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna per reati analoghi emessa nei suoi confronti dal la stessa corte dorica il 3.5.1995: non senza evidenziare che non soddisfa l'obbligo della motivazione una decisio ne che come quella resa da detta corte e censurata dal
-
l'imputato ( II.ric.; II motivo nuovo) - deneghi il benefi cio in questione, a fronte di una richiesta non generica ma adeguatamente articolata,limitandosi alla sola annota zione della "mancanza della medesimezza del disegno crimi noso", senza esplicitazioni di sorta. 67'
I -L O- P Q le residue imputazio 11CAPI G
H
ni, relative al voto n.369 emesso dal Consiglio Superiore
dei LL.PP. il 30.10.1986.
L'oggetto delle imputazioni in esame è costituito da una complessa attività di falso finalizzata alla perpe=
trazione di truffe in danno della pubblica amministra-
zione, per le quali pubblici ufficiali avrebbero ricevuto varie somme di denaro da una società concessionaria di opera pubblica.
La contestazione accusatoria fa dunque riferimento ad una precisa dinamica: i pubblici ufficiali accettano il denaro per compiere atti contrari ai doveri del loro uf ficio (corruzione),fañoŕ šcano poi i corruttori con l'at tuare più falai(ideologici) che si traducono in artifizi idonei ad indurre in errore la pubblica amministrazione ed a conseguire un ingiusto profitto (truffe contrattuali).
Ciò detto, è sino troppo agevole rilevare il fondamen-
tale errore di metodo, puntualmente segnalato dall'organo ricorrente (pg.25-27/28) e dalle parti civili (Ministero:
V.I-8.I; Comune: IX), nel quale è incorsa l'impugnata sen tenza.
Quello di avere, compiendo un vero e proprio salto lo-
gico rispetto all'iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado (cfr.pag.165/166 -171/182 della sentenza del tribunale), esaminato in modo sostanzialmente parcel lizzato le condotte incriminate, fuori dal contesto in cui erano sorte e da cui potevano essere state influen zate e determinate, sforzandosi solo di verificare se gli atti amministrativi posti in essere dai pubblici ufficiali o da essi suggeriti fossero conformi all'in terpretazione delle norme applicabili in materia, laddo ve andava invece esaminato se tali atti fossero stati in qualche modo determinati dalla precedente attività
corruttiva: così che dalla ritenuta legittimità del vo Hadays
to n.369/86,propedeutico al D.M. n.1003/86, si è passa ti all'automatica derubricazione della corruzione da propria a impmpria, attraverso un percorso argomentati vo che ha finito con l'essere necessariamente carente anche in riferimento alla valutazione dei connessi rea ti di falso ideologico e di truffa aggravata.
Appare chiaro che in tal modo si sono del tutto ignorati i principi giuridici che differenziano il reato di cui all'art.318 C.P. da quello di cui all'art.319.
E' risaputo, invero, che, ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria,se l'illegittimità dell'at-
to può costituire un indice della sua contrarietà ai do veri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude affatto l'asservimento della funzio ne pubblica,per denaro, agli interessi privati(Cass.Sez.
VI,25.XI.1998, n.12357): atto contrario ai doveri di uf 69 ficio non è solo quello che appare, "contra legem" ti e
Ciò che invece earatterizza la corruzione "propria"
è non solo la violazione del dovere "esterno" che impo ne la non accettazione di indebite tetribuzioni (comune alla figura criminosa della corruzione "impropria"),ma,
essenzialmente,la violazione del dovere "interno" di uniformare l'atto di ufficio alle norme di legge, il che si verifica ogni volta che l'accordo avente per oggetto la dazione di utilità da parte del privato al pubblico ufficiale sia finalizzato a far sì che la condotta di quest'ultimo venga esercitata in maniera difforme da quella imposta da una totalmente disinteressata valuta zione della situazione concreta,in quanto in tal caso la funzione del pubblico ufficiale viene a restare as servita agli interessi privati (Cass.Sez.VI.,7.3.1997,
Necci; idem,8.XI.1996,Malossini; idem,18.4.1996,Messina).
Non a caso diverse altre decisioni di questa Corte
hanno affermato, anche di recente, che, allorchè il pubbli co ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di de-
terminazioni volitive, scelga quella che assicura un mag gior beneficio del privato, che attraverso la dazione di una indebita retribuzione lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistere per viola zione del dovere di ufficio e non solo del principio di imparzialità la fattispecie legale di cui all'art. 319- C.P.: si è precisato, infatti, che in tal caso il motion-
dell'atto e non solo il motivo del comportamento trova il suo fondamento e le ragioni determinanti non solo e non tanto nell'interesse pubblico, quanto anche e preva lentemente nell'interesse privato (Cass. Bē IVI,I.2.1999,
1.3529; idem, 25.1.1982, Albertini).
Sulla base di questi principi andava condotta l'ana lisi sulla conformità o meno dei doveri di ufficio de-
gli atti posti in essere dai pubblici ufficiali.
Si è detto, nel riferire della presente vicenda, come il D.M. 6.3.1985,n.291 avesse emesso il decreto di con cessione dei lavori di cui al "Progetto 80" fissando l'anticipazione nella misura del 20%.L'AT Costru
zioni srl contestava in sede giudiziaria e amministrati va la legittimità del decreto di concessione sull'assun to di avere diritto alla aggiudicazione del lavori in forza della ritenuta vincolatività dell'atto di sottomis sione 26.XI.1980, che, tra le altre condizioni ivi contenu te,prevedeva l'anticipazione nella misura del 50%.L'am ministrazione contrastava decisamente tale pretesa re-
spingendo, da un lato, le istanze stragiudiziali di incre mento della anticipazione e,dall'altro, incaricando la
Avvocatura Generale dello Stato di resistere in giudizio.
Successivamente però si orientava in senso opposto, favo-
revole alle istanze della concessionaria: di qui il voto n:369/86, confluito nel D.M.1003/86,la cui emanazione de-
terminava la perenzione del pendente giudizio amministra tivo, poichè con tale decreto venivano praticamente accol te le suddette istanze, in precedenza vivamente contrasta te.
Orbene, in una simile situazione non potevano i giudici di appello non porsi la domanda se la cennata inversione di rotta degli organi della pubblica amministrazione po-
tesse essere stata determinata o in qualche modo influen zata dalle dazioni di denaro da parte dei corruttori.
Onde,prima di addivenire alle prese conclusioni -adot tate, ripetesi, solo in forza della riconosciuta fondatezza delle pretese della concessionaria e della conseguente le gittimità del voto e del derreto ministeriale- correva
il preciso obblico di analizzare a fondo, anche alla luce delle dichiarazioni accusatorie provenienti da RI
e con i debiti riscontri testimoniali e documentali, il
contenuto delle indicazioni fornite dal D'CO (già da tempo sul libro paga di RI, secondo quanto riferi scono i giudici di primo grado (pag.182) e dal ON
(infedele patrocinatore dell'amministrazione nel giudi zio cautelare ex art. 700 c.p.c.:pag.182), entrambi membri della commissione relatrice al voto 369/86, ritenute dal
Tribunale fondamentali per la comprensione dell'effetti vocruolo assunto dalle elargizioni di denaro suddette nel la preparazione e redazione del citato voto;
quanto meno per negare a tali elementi,ma in modo convincente,la va-
lenza loro attribuita dai giudici precedenti.
Ed invece una disamina di così decisiva importanza è
del tutto mancata. Basta osservare che la sentenza impugna ta in nessuna parte spende una sola parola per spiegare il perchè del mutato atteggiamento di Di PA, quale è dato cogliere nel diverso tenore della nota n.297 del 5.4.1986,
contraria alle richieste della concessionaria, rispetto a quello delle lettere 22.7.1986 e 17.10.1986,di segno deci samente opposto: circostanza che non poteva asfuggire alla attenzione dei giudicanti,proprio al fine di determinare se nella specie il "pactum sceleris" fosse in funzione di un atto conforme o di un atto contrario ai doveri di uf-
ficio.
Appare altresì indubitabile che soltanto sulla base di una completa indagine volta ad individuare l'esatta quali ficazione giuridica da attribuire al quadro corruttivo,
avrebbe potuto efficacemente giudicarsi in ordine alla va lenza degli elementi indicati dalla accusa come costituen ti, ad un tempo, falsità ideologiche ed artifizi e/o ñaggiri.
Senza entrare nel merito delle singole contestazioni è
ai fini del controllo della motivazione chesufficiente
-
bestituisce il "proprium" del giudizio di mera legittimi tà - osservare che, ad esempio, troppo frettolosamente l'im pugnata sentenza ha risolto - ritenendolo irrilevante 54. 4
il punto relativo all'omessa trascrizione nella "premes sa" e nei "considerata" del voto 369/86 dell'intero inci so, contenuto nel precedente voto n.209/81 ed attinente alle opere "strettissimamente connesse": questione,vice versa,di non poco momento, ove si consideri che giusto sul la distinzione di tali opere da quelle solo "strettamente connesse" si fondava l'iniziale e per più tempo mantenų
convincimento della pubblica amministrazioneto fermo1
che la concessione c.d.PR.2 era "nuova" rispetto alla pre cedente e ad essa pertanto dovevano essere applicate quanto alla misura della anticipazione- disposizioni di̟
verse da quelle indicate nell'atto di sottomissione 26.XI.
1980: è d'uopo infatti considerare che una eventuale ac-
certata riconducibilità della omessa trascrizione all'a zione di corruzione poneva sicuramente il problema di una possibile configurabilità della condotta omissiva in que stione quale falsità ideologica e contestuale espediente ingannatorio.
- 4,00Lo stesso dicasi per i punti di cui an n.2 3
muni ad ambedue i capi di imputazione G) ed H).Anche essi sono stati esaminati sotto l'esclusivo profilo della loro conformità a diritto, quasi che si trattasse di risolvere una mera controversia civile, il quale modo di procedere ha avuto l'effetto di coinvolgere nella relativa disputa tutti i soggetti processuali, largamente diffusisi inspr posito. Ed è perciò solo per completezza di trattazione che va sottolineato che il merito della disputa non è stato af-
fatto risolto dal giudice amministrativo, avendo la decisione del Consiglio di Stato intervenuta nelle more, cui si riferi sce il difensore di RI, accolto l'impugnazione del D.M. di annullamento n. .992/S del 7.10.1992 per una ragione pro-
cedurale, relativa al ravvisato difetto di regolare contrad dittorio nel procedimento amministrativo.
Mentre dove asi accertare, in aderenza ai principi già
illustrati nella premessa all'esame del CAPO B),e che qui vanno integralmente richiamati,se,a prescindere dalla con formità a giustizia del decreto ministeriale n.1003/86,que sto fosse stato emanato in dipendenza di ben precise al-
trui condotte truffaldine, senza le quali l'amministrazio ne pubblica non si sarebbe determinata ad accogliere le pretese avanzate dalla concessionaria in sede tanto stra-
giudiziale che giudiziale.
Conclusivamente, anche in relazione ai CAPI G-H-O-Q
della rúbrica, si rende assolutamente necessaria una più
approfondita rivisitazione della intera vicenda,da effet tuarsi avendo riguardo al concatenarsi degli eventi che l'hanno caratterizzata e non già per compartimenti stagni,
nel rispetto degli espressi principi di diritto e non tra la sciando di meglio vagliare la posizione di ciascuno de gli imputati, in relazione allo specifico ruolo assunto-
nella vicenda stessa e tenuto conto delle singole dedu zioni difensive, con il che sono da ritenere assorbiti anche i motivi di RI (XII-XII.I.3) e di Di HA
(ricorso avv. Scaloni:III). ".
Resta coinvolto dalla pronuncia di annullamento con rinvio pure il capo della sentenza impugnata relativo alla assoluzione ex art.530,cpv,C.P.P. del SO dal reato di corruzione sub P,derubricato in corruzione im propria.
Quanto alla operata derubricazione del reato origina riamente contestato, si richiamano le ragioni appena sopra esposte.
Per il resto non può che darsi atto della fondatezza delle censure esposte dal P.G. (pg.31/32), dal Comune (XV)
e dal Ministero (IX, I-3), che demunciano plurimi vizi moti vazionali effettivamente riscontrabili della impugnata sentenza,dal momento che, anche se non può dirsi che
- Co
me pure denunciato la decisione assolutoria si fondi
-
essenzialmente sulla ritenuta conformità a diritto del voto 369/86. essa tuttavia poggia, nella verifica delle dichiarazioni accusatorie rese da RI e D'CO
(tralasciando peraltro completamente di valutare se l'u na potesse fare da riscontro all'altra), su affermazioni e proposizioni per un verso apodittiche e, per l'altro, per mulla confrontate con la diversa valutazione operato ta sul punto dalla sentenza di primo grado (rispetto al la quale correva l'obbligo di una precisa confutazione);
senza inoltre cantenere il minimo cenno alle indicazioni fornite dal ON(ed anch'esse valorizzate dalla sen tenza di primo grado), puntualmente richiamate in questa sede dai cennati ricorrenti;
e con un riferimento tempo rale(cancernente la data di assunzione da parte del Sor
tino delle funzioni di presidente nell'ambito del Consi
- parimenti in modo del glio Superiore LL.PP.) ritenuto tutto apodittico incompatibile con la possibilità di accordi con gli altri componenti del collegio chiamato ad emettere il voro incriminato.
Sono così assorbiti i motivi con i quali il difensore di SO chiede la rettifica, per errore materiale(IV),
o di diritto (V), della formula di assoluzione ex art.530,
cpv.,C.P.P.,per contraddittorietà con la motivazione,indu cente alla piena insussistenza del fatto,o,in alternativa,
l'annullamento senza rinvio della sentenza per detta ra-
•
gione (VI), sussistendo l'interesse all'impugnazione (VII).
L'annullamento con rinvio si impone, infine, quanto a
RI, IN e Di PA, anche in relazione alle impu tazioni di cui ai CAPI I) ed L).
La sentenza impugnata fa leva essenzialmente sulla
"inconsistenza" della c.d. "nota Coraggio", ritenuta a ra ragione della ravvisata conform
369/86. Ma, come esattamente rilevano il P.G.(pg.30/31-
33/34),il Comune (XIV) e il Ministero (VI-VII) con do glianze che, al pari di quelle precedenti,non sono di me ro merito, come postulano le repliche di RI e Di
PA, perchè, al contrario, evidenziano effettive carenze anche per questa parte l'episodio è stamotivazionali
-
to valutato isolandolo illogicamente dal contesto proba torio complessivo e,in particolare, dal quadro corruttivo nel quale si inseriva.
Appare sufficiente sottolineare che non è di certo ap pagante il rilievo della mancanza di un concreto interes se a non far pervenire la nota sul tavolo del Ministro,
se non si tenta neppure di dare una spiegazione al succes sivo comportamento del DI PA, il quale, contro ogni prag si, si era determinato a presentare di persona il testo del DM. 1003/96 alla firma di detto Ministro: se, cioè, non si cerca nemmeno di affrontare il problema se una siffatta inconsueta condotta potesse o no essere considerata illu minante ai fini della causa.Ed è evidente che solo a segui to delle relative risposte potevano efficacemente valutarsi la peculiarità del "percosso burocratico" del documento in questione e la possibilità concreta di preventiva conoscen za e di intercettazione di esso da parte dello stesso Di
PA. ST IL è ritenuto
L) sia dal Tribunale che dalla Corte di CO.
Pertanto, in relazione a detti reati,le sentenze di primo e di secondo grado, limitatamente al nominato ST,
vanno annullate senza rinvio per non avere l'imputato com messo il fatto.
IV. La sentenza impugnata reputa che al Ministero per i lavori pubblici competa, sotto il profilo dell'an debea tur', sia il danno patrimoniale che morale.
Al Comune di CO accredita soltanto quello morale
(sotto l'aspetto del danno all'immagine), limitatamente peraltro ai reati di falso ideologico e di truffa.
Argomenta al riguardo che per il Comune danno patrimo niale non 'è perchè le opere del P.R.2 sono state finan ziate dallo Stato e perchè non vi è stato ritardo nella loro esecuzione, essendo la mancata ultimazione conseguen za del 'factum principis' che ha annullato la concessione.
Quanto ai fatti corruttivi di cui ai CAPI 0) e Q),essi sono stati commessi a Roma, sicchè l'unico soggetto danneg giato, anche nell'immagine, è il Ministero LL.PP.,non il Co
mune di CO, nel cui territorio detti fatti non sono stati commessi.
Contesta l'esattezza giuridica di tali proposizioni il
Comune di CO,il quale rivendica il diritto al danno patrimoniale (I) e si duole della esclusione di quello mo rale in ordine ai cennati reati di corruzione (XV). Doglianze formula pure
Con esse oltre la questione, già esaminata day ta, circa la asserita insussistenza d'un effettivo danno patrimoniale, e riproposta con il motivo XIX.I; e quella relativa alle statuizioni civili riguardanti i reati sub E) e Q), erroneamente confermate pur essendosi dato atto che la prescrizione di detti reati era intervenuta anteriormente alla promuncia di primo grado (punto assor bito dagli annullamenti precedenti) si evidenzia la
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erroneità del solo criterio (collegamento territoriale)
tenuto presente dalla sentenza ai fini del riconoscimen to del danno all'immagine e si deduce che, in ogni caso,
esula dall'ambito del "dannon non patrimoniale",cui si riferisce l'art.2059 C.C.,il considerato "danno all'im magine",non potendosi questo identificare con il "danno morale subiettivo"(XIX.2.3).
Osserva la Corte che sono fondati i rilievi svolti dal Comune, non pure quelli enunciati nell'interesse di
RI.
Il fatto che le opere del PR.2 siano state finanziate dallo Stato non toglie che beneficiario delle stesse era e resta il comune dorico, destinato ad acquisirle nella propria sfera giuridico-patrimoniale.
Ed è quanto basta, ai fini di una pronuncia positiva sull'an debeatur, per ritenere la perpetrazione dei fat ti-reato di falso e di di conseguenze dannose anche per il patrimonio ente, restando naturalmente riservata ad altra sede la precisa identificazione e quantificazione del danno me desimo.
Se poi la commissione degli indicati fatti-reato si delinea
- come si postula nella vicenda in esame qua le effetto derivante da condotte infedeli di pubblici ufficiali,non può fondatamente negarsi che i reati spe cifici ascrivibili a questi ultimi (nella specie, di cor ruzione pòpria) si configurino anch'essi del pari come idonei potenzialmente a pregiudicare la sfera morale an che del comune ricorrente, non avendo all'evidenza alcuna rilevanza, come si riconosce dallo stesso RI, il criterio territoriale cui ha fatto riferimento l'impu-
gnata sentenza.
Criterio che, d'altra parte, come vale precisare, è stato dalla corte d'appello utilizzato (erroneamente, per quanto testè detto) solo per escludere la configurabilità d'un danno morale in favore del Comune di CO, non già per individuare il fondamento giuridico della pretesa, avanza ta a riguardo dal Ministero ed accordata;
fondamento non esplicitato dalla sentenza ma indiscutibilmente sussisten te, siccome ben chiarito dalla giurisprudenza di questa
Corte, anche in sede civile (cfr.Cass.Sez.I,10.7.1991,n. 7642) univoca nel ritenere che di corruzione la sanzione penale, predisposta dalla ma incriminatrice, non è preclusiva od assorbente della sanzione riparatoria dell'ulteriore danno non patrimo niale eventualmente atrecato dall'agente al prestigio ed alla credibilità, e quindi all'immagine dell'Istitu-
zione, intesi come beni oggetto di un diritto proprio dell'ente pubblico-persona.
Deve conseguentemente annullarsi senza rinvio l'impu gnata decisione nelle parti in cui nega al Comune di
CO, sotto il profilo dell'an debeatur,il danno pa-
trámoniale e,pêr i reati di corruzione, quello morale,e respingersi il ricorso proposto sugli stessi temi da
RI DO.
Rileva a questo punto il Collegio che, a seguito del l'annullamento con rinvio disposto in relazione a tutti i capi di imputazione, restano assorbiti i motivi di ri̟
corso concernenti il trattamento sanzionatorio (AT:
III mot.nuovo; RI (XV) (compresi, per quest'ultimo,
quelli relativi alla sussistenza delle aggravanti ex art. 61 n.2 e 6I n. 7, mentre, per quella ex art. 61 n.9, è giusta l'osservazione che trattasi di circostanza soggettiva,da valutarsi soltanto riguardo alla persona cui si riferisce e quindi non estensibile al corre, ma non risulta che essa sia stata dalla corte riferita all'imputato); le questio stioni prospettate sotto alt ordine alle statuizioni civili, compreso il 1
to delle spese;
infine, la revoca della declaratoria di falsità degli atti pubblici menzionati nel capo G)
della rubrica (P.G.:pg.43).
Il Ministero per i lavori pubblici chiede, nella parte finale del suo ultimo motivo di ricorso (X.3),
che sia ordinata la cancellazione di'quelle parti'del la sentenza che del tutto infondatamente hanno prospet tato responsabilità anche disciplinari dell'avv.Andrea
Cecchieri e di altri Avvocati dello Stato, che nel pro cesso non hanno esplicato alcuna attività; paventando un contrasto con l'art.24 della Costituzione, ove la can cellazione dovesse essere ritenuta non consentita in quanto non prevista espressamente.
L'istanza non può essere accolta;
e ciò per la deci siva ragione in forza della quale è anche da esclude-
re la rilevanza di una evenutale questione di legittimi tà costituzionale che tutta la sentenza impugnata è
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stata travolta dall'annullamento, statuizione - questa Lime
di necessità coninvolgente pure le argomentazioni,non condivise da questo Collegio, che hanno indotto i giudi̟
dici de secondo grado ad esprimersi con le frasi e i toni ritenuti pregiudizievoli dall'ente ricorrente. Vaida ultimo esaminato il
Banca IA spa, che denuncia erronea applic zione degli artt.320 e 323, comma 2,C.P.P. nonchè mạ
nifesta illogicità della motivazione in ordine al man tenimento del sequestro.
Con i motivi esposti a sostegno dell'impugnazione si deduce, in sintesi, che l'art.323 6.B.F.prevede che il giudice possa mantenere il sequestro preventivo in caso di condanna dell'imputato solo se è stata dispo-
sta la confisca della cosa sequestrata ovvero sia tra sformato in sequestro conservativo a garanzia dei crę
diti indicati nell'art.316 del codice di rito. E nella specie non si versa in alcuna delle due ipotesi (nemme-
no nella seconda, essendo mancato l'impulso del P.M. o della parti civili ex art.323,c.2), sicchè il giudice di secondo grado avrebbe dovuto quantomeno motivare le ra gioni della mancata restituzione delle cose sequestra te.
- e con esse quella con la quali MA AL doglianze tiolo definisce abnorme il provvedimento reso dalla cor te dorica(IV) sono da ritenere inammissibili.
Deve invero ribadirsi, nel solco di precedenti pro nunzie di questa Corte (Sez.II,II.6.1991, n.6532), che la restituzione delle cose sequestrate e non confisca te,non disposta - come in pratica si è verificato nel la specie nel corso del gludi za avere luogo dopo il passaggio in giudicato della gen tenza: ciò ai sensi degli artt.262, comma quarto,e 263,"
comma sesto, nuovo C.P.P., ad opera del giudice dell'ese cuzione che, a norma dell'art.676 stesso codice, stabili rà se e a favore di chi debba essere disposta la resti tuzione.Segue la condanna di detta banca alle spese.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nonchè quella del Tribunale di CO del 15.XI.1994
nei confronti di IN IL limitatamente al rea to di cui al CAPO B) della rubrica per mancato eserci zio dell'azione penale.
Anmulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè
quella del Tribunale di CO nei confronti di ST
IL limitatamente ai reati di cui ai CAPI I) ed L)
per non aver commesso il fatto.
In accoglimento del ricorso del Comune di CO
anmulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamen te al rigetto della richiesta di risarcimento del danno materiale e morale e rigetta il ricorso di RI
DO in relazione alla suddetta statuizione.
Dichiara inammissibile il ricorso della Banca Commer
ciale Italiana che condanna alle spese del procedimento.
Annulla altresì l'impugnata sentenza nei confronti dif Ini DO e RD NG , la Wojbamigener
CAPO B);
✓ AT EN, RI DO, IN Cami
lo e RD CL in relazione ai CAPI C) e D);
di AT e RI per il CAPO E); di RI,
IN e RD per il CAPO F);
di RI, IN, Di PA BR, ST IL,
SO LA e MA ER,per i CAPI G) ed H);
di RI, IN e di PA per i capi I) ed L);
di RI, IN, Di PA e SO per i GABI
0)o) - P) - Q),
come a ciascuno contestati rinvia
per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 27 marzo 1999
Il Consigliere est.
Il Presidente
Millaver1. COLLABORATORE DI CANCELLIER
Carmela Lanzuise You juix
Depositata in Cancelleria Oggi, 7/ 1999
Jaujun IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA