Sentenza 5 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato ed aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza, ovvero quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire. (Fattispecie relativa a documento di sgravio fiscale, attestante il fatto che il debito del contribuente verso l'Erario era inferiore alla somma iscritta a ruolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2016, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2016 |
Testo completo
8 35 8/ 1 6 58 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PIERO SAVANI Presidente N. Dott. 381 - - - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE N. 33139/2015- Consigliere - Dott. TO SETTEMBRE - Consigliere - GIUSEPPE DE MARZODott. Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AN TO N. IL 13/01/1942 avverso la sentenza n. 5996/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per E Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Filippi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Uditi altresì, per la parte civile, l'avv. F. Boccongelli, che si è riportato alle conclusioni e alla nota spese depositate, nonché, per il ricorrente, l'avv. P.C. MAni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 31/03/2015, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 04/06/2014 con la quale il Tribunale di Monza, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato GI RO ON responsabile del reato di cui agli artt. 476, secondo comma, e 482 cod. pen. (per avere formato una falsa comunicazione di sgravio fiscale apparentemente rilasciata dall'Ufficio Entrate di Abbiategrasso) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione GI RO ON, attraverso il difensore avv. P. C. MAni, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione sul punto relativo all'utilizzo di una copia fotostatica del documento di cui all'imputazione. L'uso di una fotocopia da parte della moglie di SI emergeva già dalla denuncia acquisita, elemento ignorato dai giudici di merito;
anche il teste LL ha fatto riferimento a un timbro fotocopiato. La Corte di appello ha ignorato gli orientamenti giurisprudenziali che escludono la configurabilità del reato in relazione all'esibizione di una falsa fotocopia. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'uso di una copia fotostatica non presuppose la creazione di un falso originale circostanza comunque non emersa visto che è - - generalmente più agevole ricorrere al fotomontaggio, che non costituisce un falso documentale, ma, al limite, una truffa o altro reato. Il fatto che siano riportate cifre che sembrerebbero dattiloscritte non esclude l'uso di un fotomontaggio con un preesistente documento e, comunque, la mancanza di una perizia sul documento non consente di avere precise risposte in merito. Non è emerso processualmente né se vi fosse un originale contraffatto, né chi lo abbia formato, sicché il fatto non risulterebbe punibile come falso.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione sul punto relativo alla grossolanità del falso. La non genuinità del documento fu immediatamente percepita dai funzionari, che fecero subito convocare SI perché il 2 documento risultava palesemente contraffatto, come risulta dalla deposizione della teste BO e dalle mails acquisite.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. Il fatto deve essere qualificato a norme dell'art. 485 cod. pen. ovvero degli artt. 477 e 478 cod. pen. Lo "sgravio fiscale", secondo le sentenze di merito, sarebbe equiparabile al modello F24 attestante il versamento delle imposte. Seguendo una pronuncia di legittimità, l'equiparabilità del documento in questione al modello F24 condurrebbe a qualificarlo come scrittura privata, con ogni conseguenza anche in tema di destinazione all'uso del documento stesso. Altra pronuncia di legittimità riconduce la falsificazione del modello F24 alla fattispecie di cui all'art. 478 cod. pen. Si dovrebbe invece applicare l'art. 477 cod. pen. se, come originariamente ritenuto dal P.M., il documento fosse considerato un certificato o un'autorizzazione amministrativa.
2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58, I. n. 689 del 1981 e dell'art. 133 cod. pen., nonché vizi di motivazione sul punto relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (entro i limiti di legge). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non essendo inammissibile il ricorso, deve rilevarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuto, in assenza di cause di sospensione nei giudizi di merito, in data 16/08/2015. Esaminato agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Il ricorrente muove dal presupposto dell'utilizzo, da parte di MA RI BO che esibì il documento di sgravio all'Ufficio delle entrate di Cinisello Balsamo in relazione all'avvenuta iscrizione ipotecaria nei confronti del marito PE SI, di una copia fotostatica del documento in questione. Detto presupposto, tuttavia, non trova riscontro nelle concordi pronunce di merito: la Corte di appello, per un verso, ha rilevato che la presentazione di una fotocopia del documento di sgravio fiscale non è stata riferita dalla teste BO, né dal responsabile dell'Ufficio e, per altro verso, ha osservato che, secondo logica, un documento di tale importanza va consegnato "in originale", tanto più che, come riferito dal teste LL, è prassi dell'Ufficio rilasciare alla parte copia del documento ricevuto, rilievi, questi, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. Quanto all'indicazione fornita dalla denuncia-querela della parte civile, la sentenza di primo grado ha rilevato che la stessa non risulta acquisita ai 3 fini di prova: dal verbale dell'udienza del 11/06/2014 risulta, infatti, che la richiesta di acquisizione della denuncia-querela avanzata dal difensore di GI fu accolta dal Tribunale con la puntualizzazione che la stessa fin dall'inizio doveva essere acquisita al fascicolo del dibattimento, puntualizzazione, questa, che rende ragione dell'acquisizione ai soli fini della procedibilità. I giudici di merito, inoltre, hanno osservato (con argomentazione autonoma ed autosufficiente rispetto a quella appena indicata, ossia svincolata dal sostegno argomentativo di essa e idonea ad offrire ad offrire fondamento giustificativo alla pronuncia) che, anche a voler ipotizzare la consegna di una fotocopia del documento di sgravio, resterebbe comunque ferma la formazione di un originale falso: ciò che rileva, ha puntualizzato la Corte di appello, non è l'eventuale rilascio di una copia del documento di sgravio falsificato, ma la artificiosa formazione del documento, dimostrata dalla circostanza che il documento confezionato da GI presentava delle cifre scritte con macchina da scrivere. Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha rilevato l'irrilevanza dei richiami alla giurisprudenza in tema di fotocopie;
conclusione, questa, priva di cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, in quanto le doglianze articolate sul punto dal ricorso confondono i diversi piani della qualificazione del fatto (e, segnatamente, della rilevanza penale della formazione di un documento presentato come la fotocopia di un atto pubblico inesistente in originale) e della prova del falso materiale del documento (in originale, non in fotocopia): è solo su quest'ultimo piano che si è collocato il giudizio nel caso in esame, giudizio che, muovendo dalla presentazione al competente ufficio di una fotocopia del documento di sgravio (ipotesi prospettata in via subordinata rispetto alla tesi privilegiata sopra esposta), ha desunto la materiale falsificazione del documento stesso dalle sue caratteristiche obiettive, quali la presenza di cifre scritte non al computer, ma con una macchina da scrivere. Di conseguenza, mentre le doglianze incentrate sulla qualificazione penalistica di una fotocopia sono estranee alla ratio decidendi delle concordi pronunce di merito, manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze circa le modalità di formazione del documento falso (che, all'evidenza, non escludono la sussistenza del fatto tipico) e il mancato espletamento di una perizia (risultando del tutto pacifica la falsità materiale del documento di sgravio, mai adottato dall'ufficio). Del tutto generica è la censura sull'autore della falsificazione materiale, diffusamente argomentata dai giudici di merito.
3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile: la Corte di merito ha ribadito il carattere non grossolano della falsificazione del documento, rilevando che lo stesso aveva tratto in inganno non solo MA RI BO e PE 4 SI, ma anche il personale dell'Ufficio di Cinisello Balsamo, che solo dopo aver effettuato varie verifiche constatò la contraffazione. A fronte della argomentata risposta offerta dalla sentenza di secondo grado al motivo di appello articolato sul punto, il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
4. Il terzo motivo è infondato. In premessa, rileva la Corte che le connotazioni oggettive del documento in questione sono state delineate con chiarezza e in termini non contestati dal ricorrente dalla sentenza di primo grado, che ne ha descritto il contenuto di - attestazione del fatto che il debito del contribuente verso l'Erario è inferiore alla somma iscritta a ruolo: fatto, questo, del quale l'autore del documento prende direttamente cognizione nell'esercizio delle proprie funzioni e che riporta all'interno del documento personalmente formato e sottoscritto. Ciò premesso, mette conto osservare che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che in quanto emessi da - pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de - visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione» (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011 - dep. 14/10/2011, Confl. comp. in proc. Targhetti e altri, Rv. 250832): pertanto, non basta a rendere l'atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che esso provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente l'opera propria del pubblico ufficiale», ovverossia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo) o quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3, n. 5471 del 17.3.1987, Rapetti, Rv. 175868). E' un'attestazione del genere da ultimo richiamato che rappresenta il contenuto tipico del documento di sgravio in esame, che, come rilevato, attesta l'effettivo ammontare del debito fiscale del contribuente così come accertato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni: esclusa, all'evidenza, la natura di scrittura privata del documento e la sua riconducibilità alla nozione di copia autentica ex art. 478 cod. pen., sussistono, dunque, nel documento di sgravio i connotati dell'atto pubblico 5 facente fede fino a querela di falso. Manifestamente infondate sono le censure incentrate sulla natura certificatoria del documento in questione, natura che la costante giurisprudenza di questa Corte associa alla mera attestazione di verità o di scienza, priva di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989 - dep. 17/07/1990, Bettinelli, Rv. 184921) e, dunque, al carattere derivativo dal contenuto di altri atti pubblici (Sez. 5, n. 4339 del 10/02/1984 dep. 10/05/1984, Manarin, Rv. 164131). Del tutto privo di correlazione con i contenuti del documento in esame è il richiamo alla natura autorizzatoria dell'atto.
5. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione esime questa Corte dall'esame dell'ultimo motivo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/02/2016. Consigliere estensore Presidente Amplo DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 1 - MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuisre use 6