Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2015, n. 25258
CASS
Sentenza 12 marzo 2015

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Massime1

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una perizia suppletiva redatta al fine di descrivere i nuovi o maggiori lavori ritenuti dalla P.A. realizzabili nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel codice degli appalti pubblici).

Commentario1

  • 1la pronuncia a Sez. Un.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2015, n. 25258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25258
Data del deposito : 12 marzo 2015

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