Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una perizia suppletiva redatta al fine di descrivere i nuovi o maggiori lavori ritenuti dalla P.A. realizzabili nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel codice degli appalti pubblici).
Commentario • 1
- 1. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2015, n. 25258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25258 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 12/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 397
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 39844/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI LO N. IL 28/08/1945;
GI GA N. IL 14/04/1957;
avverso la sentenza n. 5943/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per il rigetto del ricorso di GI e per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il ricorso del UI.
Udito il difensore Avv. PALIERO Carlo Enrico, che ha concluso per l'accoglimento di motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 settembre 2013 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 luglio 2009 dal Tribunale di Voghera, ha rideterminato la pena inflitta a GU AR - nella sua qualità di Sindaco del Comune di Romagnese - in anni quattro di reclusione in ordine al reato di concussione di cui al capo sub 41), e quella inflitta a AG IE -nella sua qualità di Segretario comunale del Comune di Borgoratto Mormorolo -in anni tre e mesi nove di reclusione relativamente ai reati di falso materiale in atto pubblico di cui ai capi da 1) a 10), dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti per l'intervenuta prescrizione degli altri reati oggetto dell'imputazione (fatto salvo quello di cui al capo sub 11), per il quale assolveva il AG perché il fatto non sussiste) e confermando nel resto la sentenza impugnata, con la revoca per entrambi della disposta interdizione legale.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, che a mezzo del loro difensore di fiducia hanno dedotto i motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito rispettivamente illustrato.
3. Con riferimento al ricorso del GU sono stati dedotti tre motivi, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Travisamento del fatto in relazione al travisamento della prova e conseguente illogicità della motivazione riguardo al capo d'imputazione sub 41), per avere la Corte d'appello omesso la valutazione di prove documentali sopravvenute alla decisione di primo grado, nonostante la difesa ne avesse fatto apposita richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, (ossia la sentenza in data 17 aprile 2009, emessa dalla Corte d'appello di Milano nell'ambito di altro procedimento penale ove l'imputato veniva assolto da fatti di concussione contestati in relazione ad un precedente appalto (c.d. "Casa Casarini") connesso a quello oggetto del presente procedimento, nonché un elaborato peritale ivi depositato nel mese di marzo 2009 dall'Ing. Stagnitto Giuseppe).
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa TI Gilberto, la Corte d'appello ha ritenuto fondata l'ipotesi d'accusa muovendo essenzialmente dal dato di fatto rappresentato, quale presupposto del metus, dalla ipotizzata esistenza di legittimi crediti pregressi relativi all'appalto di "Casa Casarini", la cui concreta esigibilità, demandata alla competenza istituzionale del GU, sarebbe stata oggetto della pressione concussiva esercitata - nel mese di agosto del 1997 - sotto il profilo della minaccia di non soddisfacimento del credito vantato dall'impresa del TI. Dai nuovi elementi di prova sottoposti all'attenzione dei Giudici di merito poteva, di contro, evincersi non solo che in quel periodo i lavori dell'appalto non erano stati ancora iniziati a causa dell'indisponibilità dei luoghi e che il GU, di conseguenza, non avrebbe potuto bloccare alcun pagamento, ma anche il fatto che, in relazione ai lavori poi eseguiti dall'impresa del TI presso il cantiere di "Casa Casarini", le contestazioni mosse dal Sindaco non erano affatto pretestuose, apparendo viceversa legittimate dall'esistenza di gravi difetti dell'opera.
3.2. Violazione di legge per erronea qualificazione giuridica della su indicata condotta delittuosa alla stregua del reato di concussione per costrizione ex art. 317 c.p., tenuto conto non solo del travisamento della prova che ha inficiato la motivazione della sentenza di secondo grado, ma anche della ricostruzione al riguardo operata nel giudizio di primo grado, al cui esito il Tribunale aveva optato per la configurabilità della sotto-fattispecie induttiva di cui al nuovo art. 319-quater c.p.. Al riguardo, il capo d'imputazione definisce "larvate" le pressioni esercitate dall'imputato, mentre lo stesso TI ha escluso, nel corso del suo esame dibattimentale, che gli fosse stata rivolta una proposta in termini minacciosi, con la conseguenza che la condotta delittuosa dovrebbe più correttamente ricondursi a quella di persuasione e suggestione propria della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p.. 3.3. Si deduce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato in relazione al fatto di cui al capo sub 41), siccome consumato alla data del 31 agosto 1997, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa, ovvero, al più tardi, alla data del 7 aprile 1998 (in cui venne sottoscritto il contratto di subappalto stipulato dal TI con la ditta "Escoli AF, che sarebbe stata favorita dal GU).
3.4. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 febbraio 2015, il difensore del GU ha svolto, alla luce della sentenza "Maldera" delle Sezioni Unite, ampie argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso incentrato sulla corretta qualificazione del fatto sub specie di induzione indebita ex art. 319 quater c.p., insistendo sulla eccezione di prescrizione del reato di cui al capo sub 41), al di là della sua specifica qualificazione giuridica.
4. Con riferimento al ricorso del AG sono state formulate cinque censure, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
4.1. Travisamento del fatto e conseguente vizio di illogicità della motivazione con riferimento ai delitti di cui ai capi d'imputazione da 1) a 10), non avendo la Corte di merito considerato prove documentali (ossia, bolle di consegna successive alla data del 2 maggio 2004, di inaugurazione del palazzo municipale, e a quella del 12 maggio 2004, di assunzione della Delib. comunale ritenuta falsa) da cui risultava la fornitura di materiali comunque indispensabili per il completamento dell'opera pubblica: nel caso di specie, dunque, a fronte di una prova certa dell'impossibilità della esecuzione prima dell'inaugurazione, non vi era alcuna prova che l'esecuzione fosse avvenuta prima dell'approvazione della perizia suppletiva in data 12 maggio 2004.
Con riferimento, inoltre, all'addebito di cui al capo sub 10), avente ad oggetto la Delib. n. 30 bis della Giunta comunale, con la quale venne approvata la perizia suppletiva, si deduce l'erronea interpretazione della testimonianza dell'impiegato RD, la quale, da un lato, introduce un elemento "neutro" rappresentato dalla circostanza della mera battitura della minuta in epoca successiva all'effettiva deliberazione, senza che alcuna prova emerga in ordine all'ipotesi falsificatoria, dall'altro lato viene ritenuta parzialmente inattendibile dalla Corte di merito laddove egli dichiara di aver visto circolare presso gli uffici comunali quella perizia suppletiva già alla data del 12 maggio 2004, quando invece ulteriori emergenze dibattimentali - ad es., la testimonianza dell'assessore Tassi Cristina - confermavano appieno quanto dichiarato dallo stesso RD circa il dato cronologico di assunzione della su indicata Delib. comunale. La Giunta, infatti, recepì i rilievi del AG ed approvò la perizia del geometra Calatroni con la deduzione della voce relativa alle scritte in pietra e bronzo, con la conseguenza che la perizia stessa venne restituita per le opportune modifiche al Calatroni. Nè, infine, possono ritenersi decisivi gli argomenti addotti in motivazione circa la rilevanza dei documenti sequestrati presso lo studio del Calatroni - e non presso l'edificio comunale -, che in realtà nulla provano in merito all'autore della presunta falsificazione, alla tipicità falsificatoria di ogni documento partitamente considerato ed al concorso del AG nella formazione dei falsi oggetto di contestazione, tenuto conto, altresì, della prova a discarico ignorata dalla Corte d'appello e rappresentata da una parcella del Calatroni recante la data del 6 maggio 2004, dunque successiva al mese di aprile, e relativa alla esecuzione della perizia suppletiva da parte del professionista.
4.2. Vizi motivazionali per travisamento del fatto con riferimento al capo 3) dell'imputazione, riguardo alla supposta falsificazione del registro di protocollo cartaceo del Comune di Borgoratto, avendo la Corte d'appello individuato l'oggetto materiale dell'opera di immutazione nel ed. protocollo informatico, mentre il registro di protocollo cui fa riferimento l'imputazione è pacificamente costituito da quello cartaceo conservato presso il Comune. In ogni caso, si assume come provata un'attività di falsificazione non dimostrata, senza individuare alcun elemento di collegamento circa il concorso, morale o materiale, dell'imputato nella formazione dei falsi in contestazione.
4.3. Violazione di legge con riferimento alle norme sul concorso di persone nel reato e alla conseguente mancata prova della partecipazione del AG ai delitti di cui ai capi d'imputazione da 1) a 10), il cui oggetto è rappresentato dalla Delib. n. 30-bis della Giunta comunale di Borgoratto e dalla perizia suppletiva alla stessa allegata, per avere la Corte distrettuale omesso di motivare in merito alla natura della partecipazione del AG alla realizzazione del fatto tipico ed alla volontà di integrarlo in tutti i suoi componenti.
Si deduce, in particolare, che in relazione ai su indicati fatti di reato manca la prova di una materiale esecuzione da parte dell'imputato, direttamente o in concorso con altri, e che la stessa documentazione relativa alla perizia suppletiva ed ai relativi allegati non era da lui custodita, ne' era nella sua disponibilità, essendo stata sequestrata presso lo studio del tecnico Calatroni.
4.4. Violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica della "perizia suppletiva" - quale oggetto materiale dei reati di falso di cui ai capi sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) - alla stregua di un atto pubblico fidefacente ai sensi dell'art. 476 c.p., comma 2, non avendo la Corte d'appello considerato la specifica valenza contenutistica dell'atto, che per la sua natura meramente valutativa di per sè ne esclude qualsivoglia finalità certificatrice, ne' la particolare posizione rivestita nel caso di specie dal Calatroni, che non ha operato in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ma nella veste di libero professionista all'uopo incaricato, come peraltro è confermato dall'esistenza in atti di una fattura da lui emessa nei confronti del Comune per richiedere il pagamento della prestazione effettuata in suo favore. In considerazione della inapplicabilità dell'aggravante sopra citata, i fatti di reato su indicati devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
4.5. Illogicità della motivazione laddove la Corte d'appello ha considerato i singoli addebiti di cui ai capi da 1) a 10) non come un unicum, bensì alla stregua di una pluralità di condotte unificate sotto il vincolo della continuazione, ossia una pluralità di fatti tipici delittuosi, anziché come un unico atto di falso, sia pure articolato in più atti, come corrisponderebbe alla realtà fattuale, avente ad oggetto la falsificazione della Delib. n. 30 bis della Giunta comunale e degli atti ad essa allegati, ossia la perizia suppletiva relativa ai lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale e gli allegati ad essa pertinenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondate devono ritenersi, in primo luogo, le doglianze prospettate nel primo e nel secondo motivo di ricorso del GU, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in sede di appello e nel giudizio di primo grado - che risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa racchiuso nel capo sub 41).
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha analiticamente ricostruito i fatti ed ampiamente illustrato le ragioni giustificative dell'esito decisorio cui è pervenuta, ponendo in evidenza:
a) che il GU, minacciando il blocco dei pagamenti in relazione ad altri lavori d'appalto precedentemente eseguiti dal TI, ha preteso ed ottenuto, in relazione ai lavori di ampliamento del cimitero, che la sua ditta si aggiudicasse l'appalto per eseguire solo opere marginali, con la condizione che il relativo subappalto venisse eseguito per la maggior parte dei lavori dalla ditta di Escoli Serafino, il quale, non essendo iscritto all'albo costruttori, non poteva ottenere l'appalto per intero, ma solo un subappalto per l'importo di 75 milioni di L.;
b) che tra le parti, del resto, erano già insorti dissapori in occasione dell'affidamento di un precedente appalto -relativo alla C.d. "Casa Casarini", nel 1997, in quanto subappaltato dal TI a persona politicamente non gradita al Sindaco - che aveva dato luogo a contestazioni, omessi pagamenti e decurtazioni per asseriti ritardi, con la conseguente maturazione di rilevanti crediti non pagati in favore dell'impresa TI;
C) che in seguito all'appalto per i lavori del cimitero i rapporti fra le parti si logorarono ben presto, dando luogo a contestazioni di carattere pretestuoso, riguardando anche il completamento di opere mai davvero affrontate dai TI perché passate alla competenza della ditta Escoli, tanto che venne formulata una proposta di transazione del tutto sfavorevole per i predetti imprenditori, nei cui confronti fu usata anche la minaccia di avviare una risoluzione in danno;
d) che tutte le decisioni amministrative adottate in merito alle contestazioni, peraltro, si rivelarono in seguito favorevoli alla ditta TI, sicché lo stesso Commissario straordinario del Comune scelse di chiudere il contenzioso con una transazione, per evitare ulteriori pregiudizi in danno del Comune;
e) che il Sindaco aveva perseguito lo scopo di favorire la ditta Escoli per motivi personali - il titolare era infatti padre di persona legata al GU da una relazione sentimentale - non esitando a servirsi della ditta TI, poiché già destinataria di precedenti comportamenti vessatori per vicende relative all'esecuzione di precedenti appalti e tenuta in scacco sotto il profilo economico per pretese creditorie al riguardo vantate. Nella sentenza impugnata, inoltre, i Giudici di merito hanno, con congrue ed esaustive argomentazioni, esaminato e disatteso le obiezioni difensive relative al successivo accertamento in sede processuale dei vizi rilevati nei lavori eseguiti dall'impresa TI per l'appalto della C.d. "Casa Casarini", correttamente ricostruendo il dispiegarsi dell'intera vicenda storico-fattuale in una dimensione diacronica, le cui implicazioni sono state dunque valutate con riferimento, anche, al momento in cui il Sindaco ebbe ad avanzare le sue pretese.
Entro tale prospettiva, infine, essi hanno individuato e considerato tutte le possibili alternative al riguardo ipotizzabili, ritenendo, anche in ragione del contenuto della transazione raggiunta con l'impresa TI dal Commissario straordinario del Comune, logicamente non credibile che l'imputato, in quella fase temporale, potesse essere in grado di distinguere con precisione i lavori effettuati in conformità con le regole dell'appalto e le opere effettivamente viziate, valutando la portata dei ritardi giustificati da quelli eventualmente addebitabili all'impresa, al fine di muoverle contestazioni ragionevolmente fondate.
2. Coerenti, dunque, sulla stregua di quanto compiutamente esposto e rappresentato in motivazione, devono ritenersi le conclusioni cui è al riguardo pervenuta la Corte distrettuale, laddove, nel ritenere non indispensabile dar corso ad ulteriori acquisizioni istruttorie in sede dibattimentale ex art. 603 c.p.p., ha posto in rilievo il fatto che le minacce di ritardi nei pagamenti e di complicazioni nella gestione delle competenze effettivamente dovute all'impresa per i lavori del precedente appalto non potevano certo essere indirizzate alla persona offesa in termini di sicura conformità al diritto, tenuto conto, altresì, del rilievo, logicamente fondato e linearmente argomentato, che solo attraverso una forma di coartazione della volontà della persona offesa l'imputato avrebbe potuto imporre un subappalto non gradito, da cui la ditta TI certamente non avrebbe tratto alcuna concreta utilità, poiché tutti i vantaggi sarebbero stati del solo subappaltatore (che, infatti, nelle proporzioni ottenute, come si è già osservato, nemmeno avrebbe potuto assumere quell'incarico, se non grazie ad un artificio del Comune).
Dalle pronunce dei Giudici di merito, e in particolare dalla dettagliata ricostruzione dei fatti illustrata nella decisione di primo grado, risultano con chiarezza sia le irregolarità della procedura di appalto - suddivisa in due lotti al fine di ridurre l'importo totale e consentire l'accesso a due subappalti in favore della ditta Escoli, con la scelta della forma della trattativa privata, servendosi del limite di valore in tal modo raggiunto dai due lotti e di un inesistente presupposto d'urgenza - sia la stretta correlazione tra l'affidamento necessitato dell'appalto secondo le modalità imposte dall'imputato - che approfittò dello stato di soggezione in cui l'impresa TI si trovava, per poter sopravvivere lavorando in quella realtà territoriale - e il complesso di ostacoli frapposti mediante dilazioni, decurtazioni e contestazioni sui pagamenti dei precedenti appalti che l'imputato minacciava di non corrisponderle.
Correttamente configurata, pertanto, deve ritenersi la fattispecie concussiva in contestazione, senza alcuno spazio per la riconducibilità del fatto alla meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 319-quater c.p., poiché le conseguenze minacciate alla ditta erano del tutto prive di una sicura legittimazione nel momento in cui vennero formulate dall'imputato, laddove, di contro, nessun vantaggio la persona offesa avrebbe potuto ottenere dal soddisfacimento delle sue pretese, poiché l'esecuzione dell'appalto per i lavori di ampliamento del cimitero costituivano per essa un'operazione in netta perdita ed il pagamento dei lavori effettuati per le opere precedentemente appaltate, pur se oggetto di contestazione e non esattamente definito nel complessivo importo, costituiva comunque una voce di spesa dovuta dalla parte pubblica. Al riguardo, infatti, deve ribadirsi, in linea generale, il principio secondo cui la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, ne' conformi a giustizia (Sez. 6^, n. 47895 del 19/06/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261217). Nel delitto di concussione, del resto, l'avverbio "indebitamente" utilizzato dal legislatore nell'art. 317 c.p., qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (Sez. 6^, n. 27444 del 01/02/2011, dep. 13/07/2011, Rv. 250532), ottenuta non con gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ma attraverso una condotta costrittiva posta in essere con l'abuso delle proprie attribuzioni funzionali (Sez. 6^, n. 8906 del 15/11/2007, dep. 28/02/2008, Rv. 239414).
3. Fondata, di contro, deve ritenersi la terza doglianza oggetto del ricorso del GU, ove si consideri che l'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo alla constatazione che il reato ascritto all'imputato è oggi attinto da causa estintiva per l'intervenuto decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. (quindici anni). I fatti integranti l'accusa, invero, secondo quanto può evincersi dalla sequenza cronologica descritta nella decisione di primo grado, sono proseguiti anche oltre la data del 7 aprile 1998 - in cui il TI stipulò il contratto di subappalto con la ditta Escoli - e sono stati posti in essere almeno sino al mese di novembre dello stesso anno, allorquando venne realizzata, il 15 novembre 1998, una perizia suppletiva che scorporava opere non ancora eseguite, per l'importo di 55 milioni di lire, in tal modo sottratte alla ditta del TI, dando luogo ad una bozza di transazione contenente un quadro di condizioni che non furono da quella ditta accettate, con il conseguente avvio della procedura di risoluzione in danno (sul carattere progressivo della consumazione del delitto di concussione, quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo, v. Sez. 6^, n. 2142 del 26/09/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238836; Sez. 6^, n. 31689 del 05/06/2007, dep. 02/08/2007, Rv. 236828).
Ne consegue, pertanto, che il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 15 novembre 2013, ossia in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata. La descritta emergenza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, nella riconosciuta carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza, questa, da escludersi alla luce della lineare e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (unitamente alla confermata sentenza di primo grado) potrebbe in questa Sede profilarsi una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, rispetto alla su indicata causa estintiva prescrizionale (Sez. 4^, 18 settembre 2008, n. 40799, Rv. 241474; Sez. 6^, 12 giugno 2008, n. 27944, Rv. 240955).
4. Per quel che attiene al ricorso del AG, inoltre, devono ritenersi infondati il primo, il secondo ed il terzo motivo di doglianza ivi prospettati, avendo la Corte d'appello fornito adeguata e ineccepibile motivazione a sostegno della decisione di confermare la sentenza del primo Giudice.
Sulla base di una puntuale e dettagliata ricostruzione dell'intera vicenda storico-fattuale, in questa Sede non censurabile perché congruamente ed esaustivamente motivata, la Corte d'appello ha ripercorso l'ampio quadro delle risultanze probatorie, di fonte orale e documentale, già delineato nella decisione di primo grado, evidenziando segnatamente:
a) che le condotte di falsificazione di atti, contestate al AG in concorso con il responsabile tecnico e direttore dei lavori Calatroni Marino Enrico presso il Comune di Borgoratto Mormorolo, sono state realizzate attraverso una serie di operazioni volte a far apparire come pervenuta e registrata al relativo numero di protocollo, il 6 maggio 2004, una perizia suppletiva sui lavori di ristrutturazione del Municipio, apparentemente approvata con Delib. della Giunta Comunale 12 maggio 2004, n. 30 bis;
b) che l'originaria perizia suppletiva era stata in realtà soppressa, e ne era stata formata una falsa, con una falsa prima pagina che recava l'apposizione di un falso timbro di pervenuto in data 6 maggio 2004 e la falsa aggiunta di un'attestazione nel registro protocollo del reperimento della perizia in pari data, assieme alla soppressione della relazione tecnica originale, del computo metrico, del quadro comparativo di confronto, del verbale di concordamento prezzi facenti parte della perizia originale, che recava invece la data del mese di luglio 2004;
c) che la sostituzione del riferimento al mese di luglio con quello di maggio 2004 era stata effettuata allo scopo di retrodatare gli atti in funzione di un'apparente Delib. di Giunta del maggio 2004, relativamente a lavori aggiuntivi presentati come già compiuti - considerato che il 2 maggio di quell'anno vi era stata l'inaugurazione del palazzo comunale ristrutturato - quando invece la perizia suppletiva e tutti gli atti ad essa allegati erano stati di fatto realizzati nel mese di luglio 2004, e non in quello di aprile dello stesso anno;
d) che in tal senso erano emerse con evidenza numerose cancellazioni e sovrascritture a mano e a penna sulle diverse parti dei documenti in questione, con una reiterata sostituzione del riferimento al mese di luglio con quello di maggio;
e) che la stessa Delib. n. 30-bis, del resto, recando la data di maggio 2004, avrebbe dovuto comportare un'antecedente redazione della perizia suppletiva per le opere non ancora eseguite, perché non previste al momento della progettazione e valutate di sopravvenuta necessità, laddove in essa mancava ogni riferimento all'oggetto delle varianti, con la conseguenza che non era dato comprendere quali opere fossero state aggiunte e per quali ragioni;
f) che la scadenza dei lavori avrebbe dovuto essere in data 16 maggio 2004, poiché la relativa consegna era avvenuta il 16 febbraio 2004, per il termine di gg. 90 consecutivi, ciò che chiariva il fine della perizia suppletiva, volto a legittimare la prosecuzione di lavori apparentemente nuovi, ma di fatto già eseguiti;
g) che nell'abitazione del Calatroni, inoltre, furono rinvenute parti dell'atto originale, con il timbro del Comune in data 7 luglio 2004;
h) che le stesse dichiarazioni rese dal teste RD, dipendente del Comune, hanno confermato la data di stampa della Delib. 30-bis il giorno 16 luglio 2004 e il fatto che, in ogni caso, sulla base delle prassi vigenti nel Comune, la stampa del documento aveva sempre luogo appena dopo la redazione, quindi nella medesima data. La Corte d'appello, inoltre, ha compiutamente esaminato e disatteso le obiezioni difensive - il cui contenuto, peraltro, è stato in questa Sede sostanzialmente reiterato - ricostruendo, con il richiamo alla decisione di primo grado, le modalità del contributo concorsuale offerto dal AG ed evidenziando, in particolare, sulla base di rilievi dirimenti già in punto di fatto, i seguenti profili:
a) che il 7 luglio 2004 risultava protocollata nel registro una perizia suppletiva proveniente dal geometra Calatroni, avente ad oggetto proprio i lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale;
b) che nei documenti al predetto sequestrati era stata ritrovata la copertina della perizia, con timbro di protocollo del "7 luglio 2004", unitamente ad altri atti relativi alla perizia suppletiva, recanti anch'essi la data del luglio 2004;
c) che l'inserimento della Delib. n. 30-bis intervenne in epoca di gran lunga successiva alla data del 12 maggio 2004;
d) che la minuta della delibera fu dall'imputato redatta e consegnata nelle mani del dipendente RD per la battitura, affinché venisse inserita con l'aggiunta di un "bis" per ovviare all'inconveniente di non avere quel numero libero in corrispondenza della data del 12 maggio 2004;
e) che solo l'imputato era il soggetto preposto, per legge, alla redazione della delibera ed alla conservazione dei documenti che la corredavano, avendo, proprio in ragione della specifica natura della pubblica funzione da lui rivestita, il naturale accesso a quegli atti e documenti.
5. Irrilevante, sotto altro ma connesso profilo, deve ritenersi la doglianza prospettata nel quinto motivo di ricorso, poiché le diverse condotte delittuose oggetto dei correlativi temi d'accusa - poi unificate sotto il vincolo della continuazione - sono state enucleate, come già chiarito dal Giudice di primo grado, in relazione a singoli e specifici documenti oggetto di immutazione, fra loro distinti e dotati di reciproca autonomia proprio per la peculiare valenza contenutistica ad essi oggettivamente attribuita, mentre nessun rilievo concreto, idoneo ad inficiare irrimediabilmente, o anche solo a porre in crisi, la complessiva struttura logico-argomentativa della impugnata decisione, può attribuirsi all'ultroneo riferimento dalla Corte d'appello operato, in un passaggio della motivazione (che nel suo complesso è evidentemente incentrata sulla valutazione della rilevanza di atti registrati nel protocollo cartaceo del Comune), al pacifico insegnamento giurisprudenziale che vi è fatto oggetto di citazione, secondo cui integra la condotta di falsità materiale in atto pubblico la falsificazione di atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, anche quando gli stessi siano documentati in forma cartacea (Sez. 6^, n. 7752 del 16/01/2009, dep. 23/02/2009, Rv. 243531; Sez. 5^, n. 12576 del 29/01/2013, dep. 18/03/2013, Rv. 255379).
Per quel che attiene ai prospettati vizi motivazionali, in definitiva, deve rammentarsi che nel giudizio di legittimità deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata nel caso in esame dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Rv. 216260; Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Rv. 226074). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. Un., n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207944).
6. Fondato, di contro, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso del AG, ove si consideri, con riferimento ai reati di falso documentale di cui ai capi d'imputazione sub 4), 5), 6), 7), 8) e 9), che ai documenti ivi menzionati, e dai Giudici di merito motivatamente ritenuti attinti dall'opera di immutazione per il fatto di essere allegati alla perizia suppletiva, non può tuttavia riconoscersi il requisito della fidefacenza di cui all'art. 476 c.p., comma 2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, si è stabilito il principio secondo cui sono atti di fede privilegiata gli atti di certezza legale, che, per espressa previsione di legge, impongono di assumere per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di verificazione che è la querela di falso (v., in motivazione, Sez. 5^, n. 17425 del 13/03/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236639). Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è dunque -oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato "ab initio" alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Sez. 5^, n. 7921 del 16/01/2007, dep. 26/02/2007, Rv. 236518; Sez. 5^, n. 12213 del 13/02/2014, dep. 13/03/2014, Rv. 260208).
Costituisce, inoltre, un principio consolidato quello secondo cui (Sez. 1^, n. 37097 del 21/09/2011, dep. 14/10/2011, Rv. 250832; Sez. 5^, n. 17425 del 13/03/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236639) l'efficacia fidefacente può essere riconosciuta soltanto ad atti tipici, espressamente disciplinati dalla legge come idonei a conferire certezza legale a quanto in essi documentato, anche se non può confondersi codesta tipicità con le categorie cui si riferiscono gli artt. 2699 e 2700 c.c., che non esauriscono gli atti fidefacenti perché si riferiscono solo alle rogazioni e alle verbalizzazioni (v., inoltre, Sez. 6^, 07/10/1969, Doddi, Rv. 113391; Sez. 5^, 30/06/1971, Paolini, Rv. 119096). Dal collegamento tra la veste di pubblico ufficiale del rogante e la fede privilegiata dell'atto discende direttamente, invece, che la natura di documenti dotati di fede privilegiata può riconoscersi soltanto a quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino "i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione". Secondo tale linea interpretativa, dunque, non basta a rendere l'atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente "l'opera propria del Pubblico ufficiale", ovverosia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5^, n. 4568 del 24/03/1972, dep. 24/06/1972, Rv. 121451) o, al più, quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3^, n. 5471 del 17/03/1987, dep. 02/05/1987, Rv. 175868).
Al di là delle ipotesi in cui l'enunciato valutativo può dirsi falso poiché contraddice criteri indiscussi o indiscutibili ed è fondato su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5^, n. 3552 del 09/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213366), non può essere, invece, attribuita natura di fede privilegiata ne' ai giudizi di tipo valutativo, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali (v., ad es., Cass. civ., Sez. 2^, n. 23622 del 06/11/2006; Sez. 1^, n. 20441 del 21/09/2006; Sez. 1^, n. 17106 del 03/12/2002). Nè alla perizia suppletiva, dunque, ne' agli atti ad essa allegati, può di per sè riconoscersi una tipica funzione certificatrice, trattandosi di documenti finalizzati alla descrizione di nuovi o maggiori lavori che la pubblica amministrazione ritiene di poter realizzare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel codice degli appalti pubblici. Pur inserendosi nella fase relativa all'esecuzione del contratto di appalto, dunque, la perizia suppletiva non costituisce l'estrinsecazione di un potere certificativo, limitandosi ad indicare la proposta di nuove opere la cui realizzazione il professionista incaricato sottopone all'attenzione ed alla successiva, eventuale, approvazione dell'ente pubblico sulla base di una sua personale attività di valutazione. Analoghe considerazioni devono svolgersi per le tipologie di documenti ad essa allegati (come, ad es., la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, l'atto di sottomissione o il verbale di concordamento di nuovi prezzi), che ne costituiscono il naturale corredo espositivo, per essere di per sè finalizzati, rispettivamente, a motivare le ragioni in base alle quali il tecnico prospetta le modifiche oggetto di proposta, a indicare le voci di spesa necessarie in relazione alle opere suggerite, ovvero a negoziare i prezzi ed a formalizzare l'impegno per la esecuzione delle nuove o maggiori opere.
Ne discende, conclusivamente, che ai documenti menzionati in relazione alle condotte oggetto dei su indicati capi d'imputazione non può riconoscersi la natura di atti pubblici fidefacenti, con la conseguente inapplicabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 476 c.p., comma 2, che impone la declaratoria di estinzione dei predetti reati in ragione dell'intervenuto decorso del correlativo termine prescrizionale (il cui limite temporale massimo di anni sette e mesi sei è ormai spirato, avuto riguardo all'epoca di consumazione individuata fino al settembre 2004, in data 31 marzo 2012).
7. A diverse conclusioni, di contro, deve giungersi in relazione ai residui reati di falso documentale contestati al AG nei capi sub 1), 2), 3) e 10), poiché le condotte ivi descritte si sono estrinsecate in un'immutatio veri che ha avuto ad oggetto atti pubblici la Delib. di Giunta, con la quale il Comune forma la propria volontà e manifesta anche all'esterno l'oggetto della sua potestà deliberativa (v. Sez. 5^, n. 40424 del 23/06/2004, dep. 15/10/2004, Rv. 231005), ovvero il registro di protocollo, cui deve riconoscersi, per la loro specifica natura e per la funzione ad essi attribuita nell'ordinamento, una piena efficacia fidefacente. Sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi che i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 5^, n. 8684 del 23/01/2004, dep. 26/02/2004, Rv. 228752; Sez. 3^, n. 30265 del 02/04/2014, dep. 10/07/2014, Rv. 260237), secondo cui, in tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata in quanto il pubblico ufficiale vi attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell'art. 476 c.p., l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell'ufficio pubblico;
ne' rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull'atto che proviene ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa. Sulla base delle su esposte considerazioni, in definitiva, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del AG, limitatamente ai reati di falso di cui ai capi sub 4), 5), 6), 7), 8) e 9), per essere gli stessi, esclusa la contestata aggravante, estinti per prescrizione.
Ne discende, altresì, che la Corte d'appello in dispositivo indicata dovrà provvedere alla rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di falso di cui ai capi sub 1), 2), 3) e 10).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GU AR perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla altresì la stessa sentenza nei limitatamente ai capi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pei di cui ai capi 1, 2, 3 e 10.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015