Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione la sentenza ha precisato che, limitatamente all'attività di versamento delle somme destinate all'azienda sanitaria, il medico in questione deve ritenersi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale).
Commentario • 1
- 1. Intramoenia: niente peculato se il medico non risulta in servizioRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 16 agosto 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2009, n. 39695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39695 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
M 39695/09 Sentenza n.1516 Registro generale n. 21660 del 2009
Udienza in Camera di consiglio del 17 settembre 2009 (n. 7 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Francesco Ippolito Consigliere
Giovanni Conti Consigliere
ConsigliereVincenzo Rotundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
US AC, n. a Capua il 10.8.1958 avverso la ordinanza in data 16-30 aprile 2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, adito ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di perquisizione e sequestro in data 27 febbraio 2009 dal pubblico ministero in sede nei confronti di AC US, medico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo presso l'U.O.M.I di
Piedimonte Matese, autorizzato all'esercizio di attività professoniale intra moenia presso la Diagnostica Matese s.r.l. e presso il suo studio privato, indagato per il reato di cui all'art.
Il provvedimento di perquisizione era stato eseguito presso l'abitazione privata del RU e altri luoghi in sua disponibilità
e aveva condotto al sequestro di agende con i nominativi dei pazienti, appunti relativi alle somme percepite, personal computer, bollettari, fatture e altra documentazione ritenuta di interesse. Osservava il Tribunale che le indagini espletate, evidenziavano la mancata emissione della fattura relativa alla visita medica effettuata dall'indagato alla paziente UL RR nonché l'esistenza di ulteriori visite mediche non seguite da fattura negli anni 2007-2008, sicché, essendo prospettabile a carico del RU il reato di cui all'art. 314 c.p., la documentazione in sequestro appariva legata da nesso di pertinenza con detta ipotesi criminosa, essendo rilevante per il completo accertamento della condotta dell'indagato nei rapporti con i pazienti da lui visitati.
Ricorre per cassazione l'indagato a mezzo dei difensori avv.
Domenico Antonio RU e Salvatore Claudio Aronne, che con unico
+ atto denunciano:
1. Nullità dell'ordinanza in relazione agli artt. 324 e 309 comma 5 c.p.p., non avendo il pubblico ministero trasmesso al
Tribunale del riesame atti di indagine oggettivamente favorevoli all'imputato, e in particolare le schede mensili relative al periodo in contestazione (anni 2006 e 2007 e primo semestre del
2008), tra cui quella del mese di novembre 2007, dalla quale si sarebbe potuto verificare se effettivamente non fosse stato indicato il pagamento da parte della RR per la presunta prestazione in suo favore;
e ciò a prescindere dalla considerazione che il pagamento per la visita non necessariamente deve coincidere temporalmente con quello del rilascio della prescrizione. 2. Manifesta illogicità della motivazione, posto che la mancata trasmissione di tutte le schede relative al periodo in contestazione impedisce di accertare se effettivamente il dott.
RU non abbia comunicato pagamenti per visite effettuate in quel periodo.
3. Omessa motivazione circa la mancata restituzione al dott.
RU di tutti i documenti fiscali che oggettivamente non avevano a che fare con gli addebiti.
4. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p. non essendo il dott. RU dipendente della ASL CE/1 e non rivestendo quindi la qualità di pubblico ufficiale. Ad avviso della Corte il ricorso per vari versi inammissibile.
gr In primo luogo, va precisato che la previsione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., nella parte in cui fa obbligo all'a.g. procedente di trasmettere all'organo del riesame gli "elementi sopravvenuti" favorevoli all'indagato, non è richiamata dall'art. 324 comma 3
c. p. p., che si riferisce solo agli "atti su cui si fonda il provvedimento"; ma anche ammettendo che un simile obbligo si estenda alla procedura di riesame dei provvedimenti cautelari reali, la fattispecie evocata non attiene al caso in esame.
Non viene dedotta, infatti, l'esistenza di un atto favorevole all'indagato acquisito dall'organo precedente che non sia stato trasmesso al tribunale del riesame, ma solo la mancata trasmissione di documentazione che, in ipotesi, non avrebbe contenuto elementi a carico dell'indagato; e quindi non un elemento positivo ma uno negativo, che non si vede in qual modo possa pregiudicarne la difesa, dato appunto che la mancanza di siffatta documentazione, ammesso pure che sia stata acquisita dall'organo inquirente, può bene costituire argomento difensivo, come del resto si ricava dal secondo motivo del presente ricorso.
Questo secondo motivo è però inammissibile, perché attiene al merito degli indizi a carico del RU, aspetto che potrà essere trattato dalla difesa nella competente sede di cognizione e non certo nell'ambito della presente procedura, ove, come è stato reiteratamente precisato, non sono deducibili questioni che attengono alla concreta fondatezza dell'accusa (v. per tutte Sez. un., 24 marzo 1995, Barbuto, nonché Corte cost., ord. n. 153 del
2007).
Avendo il Tribunale ritenuto la documentazione in sequestro potenzialmente idonea a farne derivare elementi a sostegno della ipotesi criminosa ravvisata, deve affermarsi che non attiene alla procedura di riesame la questione, dedotta con il terzo motivo, della mancata restituzione all'indagato di parte della documentazione, in tesi irrilevante ai fini investigativi, che potrà trovare collocazione in apposita richiesta all'organo procedente, a norma dell'art. 262 c.p.p.
Va infine ribadito che anche il medico convenzionato, pur non potendosi qualificare dipendente pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività intra moenia, sono dovute all'azienda sanitaria;
sicché bene è configurabile il reato di peculato nella ipotesi in cui tale soggetto si appropri tali porzioni di somme ricevute dai pazienti
(v., tra le altre, Cass., sez. VI, 6 ottobre 2004, Moschi).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a quello del versamento di una somma in favore della cassa
дя delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 17 settembre 2009.
Presidente Il Consigliere estensore gunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 2 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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