Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 8394
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

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Massime1

L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 8394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8394
Data del deposito : 2 ottobre 2013

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