Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2432
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 9772/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO LO FA n. IL 13/09/1983;
avverso la sentenza n. 558/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Castronuovo Francesco deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27.9.12 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 9.2.11, nei confronti di IO NG, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 489 c.p., per aver fatto uso di un contrassegno assicurativo della S.p.a. AXA, contraffatto - (In Taranto - querela del 3/1/2006).
Per tale reato il primo giudice aveva inflitto la pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1 - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), la manifesta illogicità della motivazione, e violazione dell'art. 507 c.p.p.. A riguardo evidenziava che il primo giudice aveva disposto l'ammissione di una testimonianza, di NE NI, a seguito di richiesta della parte civile, pur non essendo tale deposizione compresa nella lista depositata dal PM., che aveva indicato il teste De MA procuratore speciale della AXA Assicurazioni e firmatario della querela, segnalando che la difesa aveva manifestato il proprio dissenso.
Rilevava altresì che il magistrato aveva a tal punto disatteso la richiesta di ammissione del teste, disponendo un rinvio del procedimento ad altra udienza, per la quale disponeva la citazione del teste De MA e che successivamente, innanzi ad altro giudice la parte civile aveva reiterato la richiesta di escussione del teste, con opposizione della difesa, ed il giudice aveva disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'ammissione di tale deposizione. In tal senso il ricorrente rilevava che il giudice aveva erroneamente applicato la disposizione di cui al citato art. 507 c.p.p. in una fase preliminare al dibattimento, e senza motivare adeguatamente sulla esigenza di assumere il mezzo di prova.
Per tali rilievi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Invero la censura formulata dal ricorrente, relativa alla pretesa violazione dell'art. 507 c.p.p. risulta proposta in riferimento alla ammissione di una deposizione testimoniale che non era compresa nella lista depositata dal PM. Inoltre viene rilevata l'ammissione di tale mezzo di prova avvenuta nella fase preliminare del dibattimento. Orbene sul punto giova annoverare i principi enunciati da questa Corte, che con sentenza Sez. 6, n. 9214 del 9.3.2005 - RV. 231488 - ha stabilito che l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste o indicate in modo generico quanto all'oggetto, non comporta alcuna nullità, ne' le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p.. V. altresì, Sez. 6, n. 17651 del 14.4.03 - RV. 224511 per cui il giudice può esercitare il potere riconosciuto dall'art. 507 c.p.p.. "anche quando non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove, in quanto l'espressione "terminata l'assunzione delle prove" sta ad indicare il momento processuale in cui il giudice può esercitare i propri poteri istruttori e non un presupposto per tale esercizio".
I motivi di ricorso si rivelano pertanto inammissibili, per manifesta infondatezza, stante il legittimo esercizio del potere del giudice del dibattimento, desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, ove viene indicata con chiarezza e specificità l'esigenza preposta alla assunzione della prova, desumibile in concreto da quanto rilevato innanzi al primo giudice dalla parte civile, senza opposizione del PM.
Si rivelano peraltro ininfluenti i rilievi relativi alla opposizione genericamente manifestata dalla difesa, non essendo in alcun senso violato il limite del legittimo esercizio del potere d'ufficio enunciato dall'art. 507 c.p.p.. In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di Parte civile che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014