Sentenza 9 novembre 2010
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati.
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- 1. In tema di abusivismo finanziarioFilippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che segnaliamo, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del c.d. reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 58/1998 (d'ora innanzi, TUF). La complessa vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità può essere così riassunta: un cittadino olandese residente a Lugano trasferiva a titolo gratuito un pacchetto di titoli obbligazionari JP Morgan, per un valore di 10 di milioni di euro, su un conto italiano aperto presso una filiale dell'istituto di credito UBI. Una parte di tali titoli, per un valore pari a 1 milione di euro, veniva poi trasferita dall'indagato, marito dell'intestataria del conto, a un commercialista, mentre, con una …
Leggi di più… - 2. Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
Leggi di più… - 3. Truffa: condannato broker finanziario che effettuava operazioni di trading senza autorizzazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il delitto di truffa commesso dal broker finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la …
Leggi di più… - 4. Raccolta di denaro presso privati risparmiatori con contratti di associazione in partecipazione e reato ex art 166 T.U.F.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 24 aprile 2019 (dep. 30 settembre 2019), n. 40056, Vessichelli Presidente – Calaselice Relatore – Picardi P.M. (conf.) La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine dalle condotte di un amministratore di una società britannica e di altri soggetti, tutti ricoprenti cariche sociali, che raccoglievano denaro da risparmiatori privati offrendo loro contratti di associazione in partecipazione nella società, senza autorizzazione amministrativa e senza che l'ente fosse iscritto all'apposito albo. Nessun dubbio secondo la Cassazione circa la sussumibilità della condotta degli imputati nel reato di cui all'art. 166 T.U.F. poiché la raccolta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2010, n. 42085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42085 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 09/11/2010
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere SENTENZA
Dott. GALLO Domenico Consigliere N. 3439
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna rel. Consigliere N. 17146/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR RA, n. l'*1.2.1969*;
avverso la sentenza n. 2010/2006 della Corte d'Appello di Genova in data 15.1.2010;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Giovanna VERGA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi RIELLO, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Sentito per la parte civile CASSA DI RISPARMIO di SAVONA SpA l'Avv. TRUCCO Luigi del foro di Savona che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Sentito l'Avv. TRINCHERÒ Roberto del foro di Torino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.1.2010 la Corte d'Appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona dichiarava non doversi procedere nei confronti di GR RA per essere i reati a lei ascritti (violazione artt. 110, 81, 56 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e n. 11 e v, art. 166) estinti per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata contro i capi della sentenza che hanno confermato le statuizioni civili e contro quelli che lo hanno condannato alle spese a favore della parte civile Cassa di Risparmio di Savona contestando che la decisione impugnata: 1. è carente di motivazione con riguardo:
1. alla tesi sostenuta dalla difesa in ordine alla credibilità ed attendibilità dell'errore della ricorrente nell'operazione contestata come tentata truffa ai danni della Cassa di Risparmio di Savona e truffa consumata ai danni di alcuni clienti. A tal fine la ricorrente richiamava in forma sintetica, con indicazione delle pagine dei verbali delle udienze dibattimentali di primo grado, le deposizioni rese da alcuni funzionari della CA.RI.SA Agenzia superiori in grado rispetto all'imputata e le relazioni ispettive della Cassa di Risparmio di Savona.
2. Alla effettiva sussistenza della idoneità della condotta con riguardo al contestato tentativo di truffa. Anche a tal fine la difesa richiamava in forma sintetica con indicazione delle pagine dei verbali delle udienze dibattimentali di primo grado, le dichiarazioni dei funzionari della Banca dalle quali emergerebbe che l'imputata non aveva mai chiesto all'Istituto di credito di farsi carico delle azioni CDB e che comunque i funzionari preposti avevano ampia libertà di verifica, controllo e valutazione e quindi non potevano essere indotti in errore;
con riguardo alla contestata truffa consumata sottolineava l'assenza di condotta artificiosa, considerato che le operazioni poste in essere dalla GR\ non erano vietate da alcun regolamento della Banca.
3. alla effettiva sussistenza del danno patrimoniale con riguardo al contestato reato di truffa consumata.
2. È carente di motivazione anche con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 in quanto ha omesso l'esame di precise e dettagliate doglianze specificate nei motivi d'appello in ordine alla sussistenza del reato ed è stata emessa in violazione del principio di correlazione fra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Evidenziava che la ricorrente, alla quale era stato originariamente contestato l'abusivo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico disciplinato dal D.P.R. n. 385 del 1993, art. 132, era stata condannata dal giudice di primo grado per violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166. Il ricorso è inammissibile
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi che concernono gli interessi civili.
Al fine di tale decisione devono essere esaminati compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno nella mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. In altri termini il giudice di merito quando dichiara l'estinzione dei reati per prescrizione o amnistia è tenuto, ove vi sia costituzione di parte civile, a pronunziarsi sulle relative questioni, valutando, sia pure a tali limitati fini, la posizione dell'imputato. La valutazione deve essere duplice, perché condotta anzitutto nell'ottica penalistica al fine di stabilire se sussistono gli estremi del reato ascritto (e dichiarato estinto), illecito dal quale la parte civile fa discendere ex artt. 185 c.p. il proprio diritto al risarcimento e quindi, sotto tale ultimo profilo, dovrà essere compiuto un accertamento, sia pure sommario e limitato all'an debeatur, sulla sussistenza di tale diritto.
Nel caso in esame la Corte territoriale non è venuta meno a tali compiti. Con il primo motivo lamenta in questa sede il ricorrente carenza ed illogicità della motivazione.
La doglianza è manifestamente infondata perché versata in fatto e comunque generica.
I motivi formulati dalla ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte con i motivi d'appello e debitamente disattese dalla Corte di merito e, quindi, devono essere considerati generici. Ciò sia perché, come ha più volte affermato questa Corte, il carattere autonomo di ogni imputazione postula che essa rechi in sè i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia perché in tal caso i motivi non assolvono la funzione tipica di critica ma si risolvono in una mera apparenza (cfr. Cass. Sez. 6 n. 20377/09; Cass. Sez. 5 n. 11933/05). Quando i motivi del ricorso in Cassazione riproducono integralmente i motivi d'appello, senza alcun riferimento specifico alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto di "motivo" perché non si raccordano ad un determinato punto della sentenza impugnata e sono, quindi, privi del requisito di specificità richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Le doglianze sono comunque versate in fatto e manifestamente infondate in diritto.
Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sussistenza del reato disattendendo, con argomentazione priva di contraddizioni, le censure dell'GR\ anche con riguardo alla sussistenza del danno per le parti civili. Nella motivazione del giudice di merito non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass Sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). È vero che il vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, con la conseguenza che è possibile, dopo la Novella del 2006, valutare il cosiddetto travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, ma è altresì vero che solo l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve però avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che, come già indicato, sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame la difesa GR\ non contesta il travisamento di una prova ma sollecita alla Corte una lettura alternativa dei dati processuali, in contrasto con quella operata dai giudici di merito.
Con il secondo motivo lamenta altresì il ricorrente una pretesa violazione in suo danno del principio contenuto nell'art. 521 c.p.p., concernente la correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza.
Invero dall'esame del capo di imputazione emerge che al ricorrente, al di là dell'erroneo richiamo normativo, è sempre stato contestato in fatto esattamente il reato ritenuto in sentenza è cioè l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, reato che può concorrere con il reato di truffa essendo diversi i beni giuridici tutelati. L'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, diversamente dalla truffa, è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari tramite operatori abilitati. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010