Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2010, n. 42085
CASS
Sentenza 9 novembre 2010

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Massime1

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati.

Commentari4

  • 1In tema di abusivismo finanziario
    Filippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che segnaliamo, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del c.d. reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 58/1998 (d'ora innanzi, TUF). La complessa vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità può essere così riassunta: un cittadino olandese residente a Lugano trasferiva a titolo gratuito un pacchetto di titoli obbligazionari JP Morgan, per un valore di 10 di milioni di euro, su un conto italiano aperto presso una filiale dell'istituto di credito UBI. Una parte di tali titoli, per un valore pari a 1 milione di euro, veniva poi trasferita dall'indagato, marito dell'intestataria del conto, a un commercialista, mentre, con una …

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  • 2Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …

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  • 3Truffa: condannato broker finanziario che effettuava operazioni di trading senza autorizzazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Il delitto di truffa commesso dal broker finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la …

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  • 4Raccolta di denaro presso privati risparmiatori con contratti di associazione in partecipazione e reato ex art 166 T.U.F.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 aprile 2020

    Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 24 aprile 2019 (dep. 30 settembre 2019), n. 40056, Vessichelli Presidente – Calaselice Relatore – Picardi P.M. (conf.) La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine dalle condotte di un amministratore di una società britannica e di altri soggetti, tutti ricoprenti cariche sociali, che raccoglievano denaro da risparmiatori privati offrendo loro contratti di associazione in partecipazione nella società, senza autorizzazione amministrativa e senza che l'ente fosse iscritto all'apposito albo. Nessun dubbio secondo la Cassazione circa la sussumibilità della condotta degli imputati nel reato di cui all'art. 166 T.U.F. poiché la raccolta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2010, n. 42085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42085
Data del deposito : 9 novembre 2010

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