Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del "dies a quo" per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente).
Commentari • 2
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1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 30910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30910 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1679
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 37109/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 97/13 del 6 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa LOLLINI Susanna, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv.ssa Mara TAGLIERO. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Savona ha applicato a TT AU la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, in relazione alla imputazione avente ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, poiché, in quanto titolare di fatto di un maneggio, la cui attività era già cessata, aveva abbandonato in Cairo Montenotte su di un terreno di proprietà di terzi, rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatto accertato in data 12 giugno 2012.
Nella sentenza di applicazione di pena, oltre ad essersi dato atto che la istanza di patteggiamento era stata presentata dal prevenuto subordinatamente alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione, il Tribunale di Savona escludeva la possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento stante l'intervenuta estinzione del reato dato il tempo decorso dalla sua Commissione, in adesione all'orientamento giurisprudenziale in base ai quale il reato contestato all'TT costituirebbe un reato permanente, dando esso luogo ad una forma di gestione del rifiuto, preventiva rispetto al suo recupero ed allo smaltimento, la cui consumazione perdura sino, appunto, all'avvenuto smaltimento od al recupero. Tanto rilevato dava corso alla richiesta di patteggiamento. Ha presentato ricorso per cassazione l'TT ricapitolando i dati fattuali che avevano portato alla istanza di applicazione di pena e contestando la pertinenza al caso del precedente giurisprudenziale richiamato nella impugnata sentenza al fine di dimostrare la permanenza di reato e, pertanto, la inapplicabilità al regime della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, in via principale l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio stante l'affermata estinzione del reato per prescrizione;
in via subordinata, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Savona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato nei sensi di cui in motivazione, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Deve, in primo luogo, affermarsi la ammissibilità del ricorso medesimo, sebbene esso sia rivolto nei confronti di una sentenza emessa a seguito di concorde richiesta delle parti e sebbene con esso si lamenti la mancata applicazione alla fattispecie in esame del regime della prescrizione.
Più volte, invero, questa Corte ha affermato la inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto la pretesa illegittimità della sentenza di patteggiamento per non essere stati in questa correttamente valutati gli elementi che avrebbero potuto portare il giudice alla pronunzia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. In tali pronunzie, essendosi chiarito che in tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio" (ex plurimis: Corte di Cassazione Sezione 4^ penale, 17 settembre 2013, n. 41408), si è, pertanto, affermato, sia pure per implicito, che, se adeguatamente precisata ed argomentata, la impugnazione della sentenza di patteggiamento motivata sulla base della mancata applicazione da parte del giudice dell'art. 129 cod. proc. pen. è in linea di principio ammissibile.
Poiché nel caso in questione il ricorrente ha puntualmente precisato le ragioni in base alle quali, secondo la sua prospettazione, il processo doveva essere definito con sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso deve al riguardo, essere ritenuto ammissibile.
Con riferimento alla possibilità di eccepire, con la impugnazione del patteggiamento, l'avvenuta prescrizione anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata, si è manifestato in seno a questa Corte un contrasto di opinioni.
Infatti, a fronte di talune sentenza, espressive di un orientamento, forse numericamente maggioritario, in base alle quali la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituirebbe una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (ex recentioribus: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 7 gennaio 2013, n. 207; idem, Sezione 2 penale, 22 dicembre 2011, n. 47940; idem, Sezione 5 penale, 22 febbraio 2010, n. 7021), si colloca un indirizzo opposto in base al quale la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti, pertanto la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non costituirebbe ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (così, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 22 dicembre 2010, n. 45023; idem, Sezione 3 penale, 15 aprile 2010, n. 14331). Ad avviso del Collegio, tuttavia, nel presente caso non vi è la necessità di prendere posizione" in siffatto contrasto, atteso che, per come emerge dalla annotazione delle conclusioni rassegnate dalla parti di fronte al Tribunale di Savona, l'odierno ricorrente ebbe a concludere in via principale insistendo nella richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione e, solo subordinatamente, chiedendo l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
È, pertanto, manifesto che l'TT, con la richiesta di patteggiamento non intese affatto rinunziare alla prescrizione precedentemente eccepita, dovendosi infatti, in ogni caso, escludere che siffatta rinunzia possa essere desunta ipso jure, ed in contrasto con un'espressa dichiarazione di senso opposto, dalla semplice istanza di applicazione di pena e di accesso al rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss cod. proc. pen.. Sgomberato il campo dai possibili dubbi in ordine alla ammissibilità, in limine, del ricorso proposto, si tratta di vedere, a questo punto, se lo stesso sia o meno fondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, nell'esaminare la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione avanzata dall'imputato, il Tribunale di Savona la ha ritenuta infondata, rigettandola e passando, pertanto, alla fase di ratifica del patteggiamento.
A tale conclusione il giudice di prime cure e giunto sulla base della considerazione che, essendo il reato ascritto all'TT un reato permanente, esso doveva ritenersi tuttora flagrante al momento dell'avvenuto suo accertamento, intervenuto in data 12 giugno 2012, di tal che, decorrendo, a tutto voler concedere, solo da tale data il termine prescrizionale del reato stesso, tale termine, al momento della pronunzia della sentenza, cioè, il 6 marzo 2013, era assai lungi dall'essersi integralmente consumato.
Nel formulare tale rilievo il giudice di prime cure si è dichiaratamente rifatto ad un orientamento giurisprudenziale, riscontrabile anche fra le decisioni di questa Corte,: secondo il quale "il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero" (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 dicembre 2013, n. 48489; idem, Sezione 3 penale, 23 giugno 2011, n. 25216). Detto orientamento, peraltro, appare essere allo stato ne' univoco nè prevalente, contrapponendosene ad esso un altro secondo il quale il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152, art. 256, comma 2) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, là cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l'ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 15 ottobre 2013, n. 42343; idem, Sezione 3 penale, 18 novembre 2010, n. 40850; idem, Sezione 3 penale, 7 febbraio 2008, n. 6098). Ritiene, tuttavia, il Collegio che il descritto contrasto debba essere considerato più apparente che reale e che lo stesso possa essere superato attraverso la precisazione dal parte della Corte del contenuto della propria giurisprudenza.
Infatti, non vi è dubbio che ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che essa costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sè l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio tutto ciò con le derivanti conseguenza anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale.
Laddove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in se l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente;
ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono.
Sarà compito - del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase - ancorché elementare come sopra evidenziato - di gestione dello stesso ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi e non più dotata di un ulteriore dinamismo criminoso.
È di tutta evidenza, senza con ciò volerne esaurire il novero, che attendibile indice ai fini dello svolgimento della diagnosi differenziale fra un'ipotesi e l'altra, sarà la accasionalità o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto - essendo chiaro che la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto, mentre l'episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso della assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere;
così come altri indici rivelatori della finalità gestoria potranno essere la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente, ove questi svolga attività imprenditoriale;
oppure la reiterata adibizione di un unico sito, eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata - senza rinvio trattandosi di sentenza di patteggiamento - non avendo il Tribunale di Savona scrutinato in maniera adeguata se, nel caso sottoposto al suo esame sussistevano o meno degli indici sintomatici idonei a far ragionevolmente ritenere l'inserimento della: condotta dell'TT in un'attività volta effettivamente alla gestione del rifiuto, con i successivi passaggi dello smaltimento e del recupero (di tal che, dovendosi ritenere il carattere permanente del reato, non vi è luogo a verifica della estinzione o meno dello stesso per intervenuta prescrizione), ovvero se si fosse, piuttosto, dovuto propendere per l'avvenuto definitivo esaurimento della stessa condotta (nel qual caso sarebbe stato necessario il puntuale controllo in ordine alla di già maturata prescrizione). Va, conclusivamente, disposta la trasmissione degli atti al predetto Tribunale per il compimento degli indicati controlli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014