Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità colpisce solo quelle prove che siano illegittime in sè e non si estende a quelle prove che, in sè e per sè legittime, siano state solo irritualmente acquisite. (Nella fattispecie si trattava della relazione del consulente tecnico, legittimamente acquisita all'esito dell'esame del teste al fascicolo del dibattimento, senza che rilevasse la circostanza che essa fosse già materialmente ma irritualmente presente nel fascicolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/1999, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 13/01/99
1. Dott. Benito DE GRAZIA Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 44
3. " Vito SAVINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Salvatore BOGNANNI Consigliere 37466/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AL PI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 26.6.1997 della Corte di Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. V. Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 28.11.1992 nel cantiere della ditta della S.n.c. "Valturino" sito in Zappaneta e nel quale erano in corso lavori di scavo per la posa della rete fognante, gli operai D'Andalo Alessandro e Di Savo Costanzo, mentre si trovavano al lavoro all'interno di uno scavo, venivano travolti dalla frana di una parete e in conseguenza il primo deceduto mentre il secondo riportava lesioni gravi. Precedutosi
nei confronti di AL PI, responsabile del cantiere e di AL OM, legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 C.P. e per violazione della normativa antinfortunistica, il Pretore di Foggia ne dichiarava la responsabilità condannandoli ciascuno alla pena di anni due e di mesi tre di reclusione per i delitti dichiarando prescritte le contravvenzioni.
Proposto appello, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 26.6.1997 assolveva AL OM per non aver commesso il fatto e, confermata la responsabilità di AL PI, gli concedeva le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti riducendo la pena a mesi dieci di reclusione.
In particolare la responsabilità colposa del AL PI veniva fondata sulla mancanza nello scavo e profondo mt. 2,50, largo m. 1,50 e lungo m. 10,90, di qualsiasi opera di sostegno o di armatura delle pareti nonostante la incoerenza del terreno di natura sabbiosa e ciò in violazione degli artt. 13 e 74 DPR, 164/1955. La Corte assumeva a tal fine le risultanze della consulenza tecnica del P.M. e, quanto alle dimensioni dello scavo ed alla mancanza di armature, le dichiarazioni dei testi presenti e quello del maresciallo dei carabinieri intervenuto subito dopo l'incidente. In proposito la Corte di merito disattendeva la richiesta degli appellanti di ritenere la inutilizzabilità della consulenza e del piano di sicurezza predisposto dalla ditta ed allegato a tale documento, rilevando che essa, pure essendo stata inserita nel fascicolo del dibattimento prima della escussione come teste del consulente, tuttavia era stata da questi confermata in sede di esame, per cui, si versava in una ipotesi di semplice irregolarità formale non comportante la sanzione della inutilizzabilità. Quanto alle dichiarazioni dell'Ispettore del Lavoro Ferrara, pure escusso come teste, il quale aveva sostenuto che l'incidente era avvenuto per caso fortuito a seguito del distacco dalla parete sabbiosa di un blocco che la aveva fatta franare, la Corte rilevava, richiamando la consulenza tecnica del P.M., che tale affermazione non trovava alcun riscontro negli atti processuali.
Quanto alla determinazione della pena la Corte indicava come base quella di anni uno di reclusione ridotta a mesi otto per la concessione delle generiche ed aumentata di mesi due per l'art. 81 C.P.- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari propone ricorso per Cassazione il AL PI, deducendo (con i motivi relativi ai punti della decisione sopra specificamente richiamati) 1) inutilizzabilità ex art. 191 C.P.P. della consulenza tecnica disposta dal P.M. ed inserita materialmente nel fascicolo per il dibattimento senza richiamo nell'indice e formalmente acquisita all'esito dell'esame del consulente;
2) illogicità della motivazione addotta per negare ogni attendibilità all'affermazione dell'Ispettore del Lavoro circa la presenza di un blocco nella parete di scavo il cui distacco provocò la frana attraverso il richiamo della consulenza del P.M. in quanto quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, fu espletata quanto già la trincea era chiusa e quindi impedita ogni osservazione al riguardo;
3) violazione dell'art. 589, 3 c., C.P. in ordine alle modalità di calcolo della pena inflitta comportante un aumento della pena base giustificata con il richiamo dell'art. 81 C.P. mentre trattasi di reato complesso e quindi di una ipotesi di plurime violazioni di legge unificate quoad poenam con esclusione conseguente dell'aumento ex art. 81 C.P. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
1. La inutilizzabilità della relazione del consulente del P.M., è prospettata dal ricorrente con riguardo agli artt. 191 e 526 C.P.P. in quanto essa era materialmente inserita nel fascicolo del dibattimento tanto che il Pretore aveva potuto prenderne visione prima che si concludesse l'esame del consulente che ne aveva confermato il contenuto ed all'esito del quale il documento era stato formalmente acquisito su richiesta del P.M.
Nell'ambito di tale prospettazione, incontestata in quanto riferita anche nella sentenza impugnata, devesi innanzitutto rilevare che la acquisizione all'esito dell'esame del teste consulente della relazione a richiesta del P.M. è stato disposto dal giudice in conformità agli artt. 495 e 190 C.P.P. ed è pertanto tale atto in contraddittorio tra le parti a costituire la fonte dell'inserimento della prova in ambito processuale e nel fascicolo del dibattimento ex art. 432 C.P.P. nella prospettiva della sua utilizzazione. La sanzione di inutilizzabilità prevista dagli artt. 191 e 526 C.P.P. colpisce solo quelle prove che siano illegittime in sè e non si estende a quelle prove che in sè e per sè legittime siano state solo irritualmente acquisite (cfr. Cass. I sent. 7491 dell'1.7.1994). Conseguentemente, una volta stabilito che la relazione RI è stata legittimamente acquisita all'esito dell'esame del teste al fascicolo del dibattimento in assenza di espliciti o impliciti divieti di legge, la circostanza che essa fosse già di fatto materialmente presente in precedenza nel fascicolo costituisce una mera irregolarità che non comporta la sua inutilizzabilità ex art.191 e 526 C.P.P. in quanto non contrastante con il principio generale della formazione della prova in dibattimento in contraddittorio tra le parti.
A diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere se il documento avesse acquisito rilievo processuale solo per il suo inserimento originario nel fascicolo del dibattimento, il cui contenuto è vincolato al dettato di cui all'art. 431 C.P.P., che costituisce una deroga eccezionale al principio predetto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il piano di sicurezza allegato alla consulenza disposta dal P.M.. 2. Per quanto attiene al motivo di ricorso relativo alla pretesa contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto priva di riscontri probatori la affermazione dell'Ispettore del Lavoro Ferrara circa la presenza nella parete dello scavo di un blocco lapideo che distaccatosi ne aveva provocato la frana giova rilevare che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente tale conclusione non è stata fondata su quanto riferito dal C.T. del P.M. a seguito di una visione diretta della trincea che all'atto del sopralluogo era ormai chiusa, bensì alla stregua di quanto rilevabile dal complesso delle acquisizioni in atti. Peraltro il rilievo sarebbe inidoneo a compromettere la logicità dell'iter argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata in punto di colpa dell'imputato e riassumibile nella considerazione che essendo il terreno nel quale veniva eseguito lo scavo non coeso avrebbero dovuto essere realizzate idonee opere di sostegno delle pareti.
A tale riguardo si rileva che le dichiarazioni del Ferrara, riferite anche nella sentenza impugnata, confermano che la parete era sabbiosa e quindi non coesa, per cui esse non contraddicono l'assunto motivazionale bensì lo confermano.
3. Infine nella determinazione della pena la Corte ha proceduto ad aumentare quella base di due mesi di reclusione ai sensi dell'art. 81 C.P. considerando quindi l'omicidio colposo e le lesioni gravi dipendente dall'unica omissione colposa in concorso formale. Ciò in conformità al primo comma dell'art. 81 C.P. atteso che l'articolo 589, 3 c., C.P. non esclude, come ritenuto dal ricorrente, il concorso formale dei reati, ciascuno dei quali mantiene la propria autonomia essendo solo quoad poenam indicata in quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo - come nell'art. 81 C.P. - ma con il limite massimo di dodici anni di reclusione.
Correttamente pertanto la pena è stata determinata dalla Corte di merito.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999