Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 1 09 5 8/1 5 In caso di diffusione del presenta provvedimento omettere le generalità e gli altri dat identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA a richiesta di parte IN NOME DEL POPOLO ITALIANO imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA NICOLA MILO Dott. Presidente N.- 283 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31478/2014 Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B.M. N. IL (omissis) nei confronti di: L.F.P. N. IL (omissis) inoltre: N. IL (omissis) L.F.P. avverso la sentenza n. 1477/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDAccion che ha concluso per la inammissibilité due ricorso della pers cirika l'annuellements suze rinvio del la sentenz e per intervenute prescrizione del risto ben Udito, per la parte civile, l'Avv TI : O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2014 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 9 dicembre 2011-che dichiarava L.F.P. colpevole del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata B.M. attraverso l'omesso pagamento in suo favore della somma mensile di euro 250,00 (poi modificata in quella di euro 150,00), come determinata con provvedimenti del Giudice civile del 28 giugno 2006 e del 31 ottobre 2008 - ha revocato le su indicate statuizioni civili e la condizione posta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso il pagamento della provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di B.M. deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 79 e 484 c.p.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile. Il limite ultimo per la costituzione di parte civile, come si evidenzia nel ricorso, è rappresentato unicamente dall'apertura del dibattimento. Nella prima udienza del 24 novembre 2010, in particolare, il Giudice non ha controllato la regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p., che ha invece svolto solo nella seconda udienza del 4 febbraio 2011 (nella quale si è appunto verificata la costituzione di parte civile), ma ha dato atto esclusivamente della indicazione dei soggetti presenti, rappresentando quindi la stessa un mero inserimento dei dati essenziali richiesti dal codice di rito per la redazione del verbale.
3. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 570 c.p.p., per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo uno specifico 1 O S C U R AT A esame di attendibilità della narrazione, tanto più necessario in relazione alla prova dello stato di effettivo bisogno della persona offesa. Dalla documentazione prodotta, inoltre, poteva evincersi che il ricorrente, seppure non tempestivamente o regolarmente a causa delle sue difficoltà economiche, aveva versato delle somme di denaro alla moglie, adempiendo ai propri doveri di assistenza, nei limiti delle sue possibilità. Lo stato di privazione dell'avente diritto, in definitiva, è stato semplicemente presunto dall'ordinanza del Tribunale civile che poneva l'obbligo di corresponsione dell'assegno in capo al ricorrente.
3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, n. 6, c.p., per avere la Corte di merito applicato una pena eccessiva e sproporzionata, ignorando la situazione di difficoltà economica dell'imputato e la sua condotta processuale, quali presupposti sufficienti per un giudizio di prevalenza tale da ridurre la pena irrogatagli. Erroneamente negata, inoltre, risulta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., atteso che l'imputato aveva dimostrato, con i pagamenti risultanti in atti, di essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato ascrittogli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato, in primo luogo, deve ritenersi il ricorso proposto dal difensore B.M. avendo la Corte di merito correttamente ritenuto l'inammissibilità di della costituzione di parte civile sul duplice rilievo: a) che il Tribunale, nell'udienza del 24 novembre 2010, assente la persona offesa ed il suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti dichiarando la contumacia dell'imputato; b) che solo in occasione della successiva udienza del 4 febbraio 2011, dunque in seguito all'espletamento dell'incombente procedurale inerente alla verifica di cui all'art. 484 c.p.p., era avvenuta la costituzione di parte civile. Al riguardo, invero, deve rilevarsi che la Corte d'appello si è uniformata al prevalente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (da ultimo, v. Sez. 3, n. 44442 del 03/10/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257529; Sez. 5, n. 38982 del 16/07/2013, dep. 20/09/2013, Rv. 257763; Sez. 3, n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 243906, in relazione ad una analoga fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, 2 O S C U R AT A dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento;
contra, v. Sez. 5, n. 3205 del 04/10/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254383, secondo cui è legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio nel caso di specie disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento). Si tratta di una linea interpretativa la cui ratio si ritiene in questa Sede ampiamente condivisibile, poiché l'art. 79 c.p.p. ricollega tassativamente il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti preliminari di cui all'art. 484 c.p.p. . Risulta infatti chiaramente, dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p., che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, "in limine litis", vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, "spostare" in avanti le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p., né, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate (v., in motivazione, Sez. 3, n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, cit.). Le attività procedimentali descritte nelle su menzionate disposizioni normative, del resto, si svolgono secondo una sequenza prestabilita dal legislatore e sono tra loro logicamente e cronologicamente distinte, dovendosi quindi escludere ogni coincidenza tra la iniziale verifica della regolare costituzione della parti e la successiva dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in esame, proprio per il fatto di esservi stata dichiarata la contumacia dell'imputato, emergeva con evidenza, già in occasione della prima udienza celebrata dinanzi al Tribunale il 24 novembre 2010, lo svolgimento di un'attività processuale corrispondente a quella della verifica contemplata dall'art. 484 c.p.p.. Se è vero che, nella prassi, può accadere che la sequenza procedimentale descritta si svolga frequentemente all'interno di un unico contesto temporale, che vede il giudice effettuare la verifica prevista dall'art. 484 c.p.p. e dichiarare contestualmente aperto il dibattimento senza alcuna soluzione di continuità - ciò che può portare, di fatto, ad una sostanziale coincidenza tra l'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento - è pur vero, tuttavia, che tali adempimenti procedurali rimangono distinti e non perdono l'autonomia e l'identità loro attribuita dal codice di rito, proprio perché il 3 O S C U R AT A loro compimento determina il formarsi di preclusioni e decadenze (in tal senso v., in motivazione, Sez. 3, n. 44442 del 03/10/2013, dep. 04/11/2013, cit., che, nel ribadire il principio di diritto sopra indicato, ne ha precisato la portata applicativa con riferimento alla peculiarità del caso ivi esaminato, distinguendo il controllo della regolare costituzione delle parti, il quale presuppone una valutazione da parte del giudice, dalla attività di mera ricognizione dei soggetti presenti in udienza la cui indicazione nel verbale è comunque richiesta ex artt. 136, 142 e 480 c.p.p.). Al riguardo, infine, occorre considerare che le stesse questioni previste dall'art. 491 c.p.p., fra le quali, come è noto, rientrano anche quelle concernenti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta, sicchè "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti", imponendo alle parti processuali interessate l'onere dell'immediato rilievo delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante, cioè, che segue la verifica della costituzione delle parti (al riguardo v., da ultimo, Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258129). Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
2. Inammissibile, inoltre, deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato, in quanto basato su censure sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la motivazione della decisione impugnata.
2.1. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, i seguenti aspetti: a) la piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa l'omesso totale versamento di somme in suo favore da parte dell'imputato; b) che siffatte 4 O S C U R AT A dichiarazioni, inoltre, hanno trovato conferma non solo nella documentazione in atti acquisita da cui è emerso come, a causa del totale inadempimento - dell'imputato almeno sino al gennaio del 2009, la persona offesa sia stata costretta a ricorrere alle vie legali per ottenere il pignoramento del 20% del suo -ma anche nelle stipendio solo a partire dal mese di aprile dello stesso anno che ha riferito circa la dichiarazioni rese dal teste Maresciallo R.A. delle necessarie risorsecapacità lavorativa dell'imputato e l'esistenza economiche per ottemperare, al momento dei fatti, agli obblighi giudizialmente impostigli;
c) che dopo l'allontanamento del marito dalla casa coniugale la persona offesa ha dovuto far fronte alle proprie necessità ricorrendo all'aiuto economico della figlia e delle proprie sorelle;
d) che, peraltro, nessun elemento di prova in senso contrario è stato dall'imputato addotto riguardo alla sua capacità lavorativa ed al parallelo stato di bisogno della persona offesa, costretta proprio dall'inottemperanza del marito ad azionare il ricorso alle procedure esecutive.
2.2. Per quel che attiene, dunque, al profilo dell'eccepita insussistenza probatoria dell'elemento materiale del reato, le notazioni del ricorrente si mostrano meramente assertive e all'evidenza infondate, ove si consideri, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 33808 del 26/04/2007, dep. 04/09/2007, Rv. 237325), che, ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, cpv., n. 2, cod. pen., la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un "post factum" dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato. Nella medesima prospettiva, inoltre, deve ribadirsi che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248955), mentre nel caso in esame, come concordemente osservato dai Giudici di merito, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, sì da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili.
2.3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi 5 O S C U R A T A richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
2.4. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l'ultimo profilo di doglianza dal ricorrente prospettato (v., supra, il par. 3.2.), mirando lo stesso a censurare un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte dei Giudici di merito, che hanno fatto riferimento, per un verso, alla recidiva reiterata dell'imputato, con la conseguente esclusione di una valutazione di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, e, per altro verso, al fatto che le somme ottenute dalla beneficiaria solo a titolo coatto ossia, dietro pignoramento di parte dello stipendio e solo dall'aprile del 2009, senza alcun effetto per il periodo antecedente non consentivano sotto alcun profilo la concessione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo solo genericamente formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, ed alternativa, valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
2.5. V'è, infine, da osservare, alla stregua di una pacifica regula iuris, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità stessa di far valere e rilevare le cause di non 6 O S C U R A T A punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa quella relativa all'eventuale estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
2.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conclusivamente, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Lumia NC LO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso della parte civile AS IA, che condanna alle spese processuali di ragione. Così deciso in Roma, lì, 24 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Nicola Milo dr. Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 13 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOIL FUNZIONARIO Pieta Esposito 7