Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
Integra il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria (art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), l'attività di consulenza - prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente - la quale non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata.
Commentario • 1
- 1. Se il capitale dei clienti viene gestito dall'analista finanziario c'è intermediazione finanziaria abusivaFulvio Graziotto · https://www.studiocataldi.it/ · 6 marzo 2016
di Fulvio Graziotto - Se il capitale dei clienti viene gestito dall'analista finanziario c'è intermediazione finanziaria abusiva. Con una recente sentenza (51092/2015) la Cassazione conferma la condanna a carico di un analista finanziario che ha sconfinato nella illecita intermediazione finanziaria perché gestiva il capitale dei clienti senza essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati. Il caso Un analista finanziario offriva consulenza a diversi privati, reperiti attraverso un proprio sito internet e conoscenti, con una struttura organizzata e operando direttamente sui conti dei clienti che gli avevano fornito le credenziali. L'analista, una volta raggiunto l'accordo con i clienti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 21065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21065 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 452
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 019758/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA NT N. IL 10/05/1947;
avverso SENTENZA del 05/12/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Gialanella che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZA IO è stato condannato dal tribunale di Busto Arsizio per il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria.
La corte d'appello di Milano confermava.
Ricorre il difensore, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione:
- il reperimento di un programma finanziario ad alto rendimento, con possibilità di accesso a fronte di apertura di credito garantita, costituisce mero procacciamento e/o segnalazione. L'imputato ha svolto solo attività ausiliaria, cui è autorizzato;
- sussistono, se mai, gli estremi del tentativo, peraltro non punibile, in mancanza di atti idonei;
- la corte non ha esaminato tutte le doglianze esposte coi motivi di appello.
Il ricorso è infondato.
L'art. 166 d.lgs. n. 58/98 prevede un reato che protegge il mercato mobiliare ed i suoi operatori dal pericolo di intromissioni di soggetti non abilitati, che svolgendo operazioni di gestione del risparmio o di esercizio dei servizi di investimento, possano turbare il sistema di competenze determinati rigorosamente a livello normativo.
Occorre distinguere, poi, l'attività di promozione e collocamento fuori sede da quella di gestione.
La prima è affidata ai promotori finanziari, operanti per conto di un intermediario abilitato all'offerta fuori sede e comprende, in linea di massima, oltre alla promozione vera e propria ed allo svolgimento delle attività necessarie alla conclusione del contratto fra cliente e intermediario, anche lo svolgimento di attività di consulenza, consistente nella fornitura al potenziale investitore di indicazioni utili per effettuare le scelte di investimento e di consigli sulle operazioni più idonee in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso. Il servizio di gestione dei valori mobiliari, affidato per legge alla banche ed alle SIM (art. 18, c. 1 d.lgs n. 58/98), comporta invece la possibilità di compiere valutazioni professionali circa la possibilità di investimento, nonché quella di predisporre strumenti atti a realizzare operazioni di mercato.
Ciò avviene grazie ad un contatto diretto fra il cliente e la banca o la SIM, che si conclude con un mandato, col quale il primo conferisce l'ordine allo operatore di gestire il patrimonio o i beni affidati, secondo le scelte proposte dall'ente gestore ed accettate dal cliente (v. Cass. sez. 5^, c.c. 2.4.03, n. 627, Castelli). Integra, pertanto, il reato ascritto, l'attività di consulenza prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente al quale i titoli sarebbero stati trasferiti in comodato d'uso, secondo gli accordi. L'attività di consulenza non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale disciplinata.
Generiche sono le altre doglianze.
Il ricorso va rigettato, con la condanna dello ZA alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004