Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 21065
CASS
Sentenza 10 marzo 2004

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Massime1

Integra il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria (art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), l'attività di consulenza - prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente - la quale non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata.

Commentario1

  • 1Se il capitale dei clienti viene gestito dall'analista finanziario c'è intermediazione finanziaria abusiva
    Fulvio Graziotto · https://www.studiocataldi.it/ · 6 marzo 2016

    di Fulvio Graziotto - Se il capitale dei clienti viene gestito dall'analista finanziario c'è intermediazione finanziaria abusiva. Con una recente sentenza (51092/2015) la Cassazione conferma la condanna a carico di un analista finanziario che ha sconfinato nella illecita intermediazione finanziaria perché gestiva il capitale dei clienti senza essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati. Il caso Un analista finanziario offriva consulenza a diversi privati, reperiti attraverso un proprio sito internet e conoscenti, con una struttura organizzata e operando direttamente sui conti dei clienti che gli avevano fornito le credenziali. L'analista, una volta raggiunto l'accordo con i clienti, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 21065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21065
Data del deposito : 10 marzo 2004

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