Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 3
La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.
In tema di diritto di autore il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, nel risistemare organicamente l'intera materia attraverso l'inserimento dell'art. 171 ter nella legge 22 aprile 1941 n. 633, ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Il riferimento deve intendersi operato al regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, che all'art. 12, comma terzo, prevede l'apposizione dei contrassegni alle categorie di opere che devono esserne oggetto in applicazione delle disposizioni di legge.
L'omessa indicazione della persona offesa nel decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore non determina la nullità del decreto stesso, poiché tale conseguenza non è prevista tra quelle elencate nell'art. 555 cod. proc. pen. Questo vizio è tuttavia annoverato tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c). Pertanto il giudice può porvi rimedio o rinnovando interamente l'atto o disponendo la citazione dell'offeso per una udienza successiva, in modo da consentire l'eventuale costituzione di parte civile prima dell'inizio del dibattimento. In ogni caso per dedurre la nullità è necessario avervi interesse, per cui l'imputato è carente del suddetto interesse, tranne che non dimostri in concreto di averlo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1998, n. 8880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8880 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli. Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Pioletti Giovanni presidente del 16 giugno 1998
2. Dott. Postiglione Amedeo consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio consigliere N.2217
4. Dott. Teresi Alfredo consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo consigliere N.15406/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RI GI TA, n. 11.4.52 VA EM
avverso la sentenza 22.1.98 della corte d'appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Sentito il difensore Avv.to Rusconi Giorgio di Pavia e Avv.to Maurizio Mandel di Roma per la parte civile
Svolgimento del processo
Il 22 gennaio 1998 la corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale pretore, che il 26 febbraio 1993 aveva condannato alla pena di due mesi di reclusione ed un milione di multa AN AL GA, ritenuto colpevole "del reato di cui all'art. 2 D.L. n. 9 del 1987 conv. nella L. n. 121 del 1987, perché, nella qualità
di amministratore unico di IL Video s.r.l. 2, poneva in vendita o noleggiava videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dal marchio S.I.A.E., acc. in Milano il 20.3.91". Ha riqualificato il fatto come violazione dell'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941, come introdotto al D.L. n. 685 del 1994.
Ricorre l'imputato, deducendo sei motivi.
Con il primo evidenzia violazione degli artt. 79 e 484 cod. proc. pen.. Assume che la costituzione di parte civile della S.I.A.E.
sarebbe tardiva. Il pretore rileva - all'udienza 1.10.92 ha controllato la regolare costituzione - delle parti ed ha dichiarato la contumacia dell'imputato. In pari data il pubblico ministero ha chiesto l'esame dei suoi testi. Alla successiva udienza del 1^.
2.1993 si è costituita la S.I.A.E..
Con il secondo motivo lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio della persona offesa dal reato e la conseguente nullità di ambedue i gradi di giudizio.
Con il terzo motivo assume l'inammissibilità della costituzione della parte civile per carenza di legittimazione attiva e di interesse, essendo, quello della S.I.A.E., genericamente volto alla tutela delle opere dell'ingegno.
Con il quarto motivo afferma che le leggi n. 400 del 1985 e n. 121 del 1987 sarebbero applicabili solo alle opere cinematografiche. Asserisce che è "opera cinematografica" soltanto quella corrispondente alla definizione della legge 4.11.65, n. 1213 e, cioè, lo "spettacolo ... destinato al pubblico prioritariamente nella sala cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione". Questo requisito non sarebbe emerso. Con il quinto motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941 e dell'art. 2 cod. pen..
L'art. 171 ter specifica che il contrassegno deve essere apposto ai sensi del regolamento d'esecuzione. Nella specie quello precedente di cui al R.D. 8.5.42, n. 1369 non è richiamato e non esiste altro nuovo. Inoltre il precedente regolamento non contiene alcun riferimento ai videogrammi.
Con il sesto motivo rappresenta l'omessa applicazione dell'art. 5 cod. pen., poiché l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza determina l'assenza dell'elemento soggettivo.
Con memoria del 10 giugno 1998 la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
1.
L'art. 79 cod. proc. pen. dispone che "la costituzione di parte civile può avvenire ... fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484", che a sua volta recita: "Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti".
Al fine di verificare la tempestività della costituzione della parte civile, due sono gli adempimenti, ai quali bisogna fare riferimento:
il controllo sulla regolare costituzione delle parti stesse e la dichiarazione d'apertura del dibattimento. Questo secondo momento è il limite invalicabile, che non è consentito superare. Ne deriva che la costituzione di parte civile è sempre possibile ed illegittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento, che può verificarsi, anche senza una formale pronunzia del presidente o del pretore, con una condotta processuale, che di questa tenga luogo.
Nel caso in cui - come nella specie - alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento, per dare modo di sanare la nullità, derivante dall'omessa citazione della parte offesa (art. 178 lett. c cod. proc. pen.), alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento medesimo (conf. sez. 4 sent. 0 9301 del 26/10/96 ud. 21/09/96 rv. 205710 imp. Aiello). 2.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
In particolare - seguendo l'orientamento di recente espresso dalle sezioni unite proprio su questo tema (sent. 10 c.c. 09.07.97 ric. p.m. in proc. Baldan) - va ricordato che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito ha chiarito che "inserendo l'offeso dal reato in un titolo autonomo rispetto a quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato, ha appunto inteso sottolineare il ruolo peculiare ad esso assegnato rispetto al danneggiato: mentre all'uno, quale titolare dell'interesse leso dalla norma di diritto sostanziale violata, sono riconosciuti facoltà e diritti fin dalla fase delle indagini preliminari, all'altro (nei casi in cui non sia anche persona offesa) è potenzialmente assegnato un ruolo processuale solo in quanto il procedimento sia pervenuta alla fase indicata nell'art. 79, così da consentire la costituzione di parte civile".
Le sezioni unite hanno espressamente evidenziato, altresì, che " a volere riconoscere alla persona offesa la posizione di parte privata, è indubbio che si tratta di parte non necessaria la cui mancata presenza non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto processuale tra giudice, pubblico ministero e imputato. Deve inferirsene che l'omessa citazione della persona offesa non impedisce la progressione del procedimento dalla fase delle indagini a quella del giudizio ne' l'instaurazione, fra le parti necessarie, del rapporto processuale che rappresenta il presupposto del giudizio". Ricordano ancora che l'art. 555, nel menzionare il contenuto del decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, non comprende la violazione del precetto - di cui al comma 1 lett. b) - e, cioè, l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata - tra le cause di nullità del decreto medesimo, che si verifica soltanto per l'omessa o insufficiente indicazione dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) , d) , f). La nullità è, dunque, soltanto quella dell'art. 178.
Deve in conclusione affermarsi che la persona offesa non è una parte necessaria del procedimento. Il rapporto processuale s'instaura legittimamente tra giudice, pubblico ministero ed imputato anche in sua assenza. L'omessa indicazione della medesima nel decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore non determina la nullità del decreto medesimo, poiché tale conseguenza non è prevista tra quelle elencate nell'art. 555 cod. proc. pen.. Questo vizio, tuttavia, è annoverato tra le nullità di ordine generale, di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. Ne deriva che ad esso il giudice può porre rimedio o rinnovando interamente l'atto ovvero disponendo la citazione dell'offeso per un'udienza successiva, in modo da consentire l'eventuale costituzione di parte civile prima dell'inizio del dibattimento.
In ogni caso, per dedurre la nullità è necessario avervi interesse. Consegue che l'imputato - tranne che non dimostri in concreto di averlo - è carente del suddetto interesse a formulare l'eccezione de qua.
3.
Sulla legittimazione della S.I.A.E. a costituirsi parte civile, questa corte gia si è espressa in precedenza e dall'indirizzo formulato il collegio non ritiene di doversi discostare, non essendo state prospettate osservazioni nuove o diverse (sez. 3 sent. 01505 del 26/10/93 cc. 02/07/93 rv. 195864 ric. p.c. in proc. Rapaccioni;
sez. 3 sent. 0 6895 del 16/06/95 ud. 24/04/95 rv. 201785 imp. Campobasso;
sez. 2 sent. 03886 del 22/02/96 cc. 27/09/95 rv. 204042 ric. p.c. in proc. Dencevirale):
"La società italiana autori e editori (S.I.A.E.) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi;
deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. pen., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacché a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto." 4.
Infondato è del pari il quarto motivo, poiché questa sezione con sentenza n. 0 8093 del 15/07/94 (ud. 20/05/94 rv. 199821 ric. p.m. in proc. Pasquetti) ha già avuto modo di precisare che:
Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla S.I.A.E., di cui all'art. 2 D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 121 non è richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui perseguito, come emerge dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo della vendita e del noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo.
Nessun elemento nuovo ha addotto il ricorrente sulla questione. La soluzione accolta in precedenza va, pertanto, confermata. 5.
Molto più complesso è il tema sollevato con il quinto motivo di ricorso.
Con esso, per escludere la configurabilità del reato, il ricorrente ha richiamato la sentenza di questa sezione n. 0 2090 del 12/07/97 (cc. 16/05/97 rv. 208998 ric. Nannucci) con la quale è stato affermato che "la condotta tipizzata dall'art. 171 ter comma 1 lettera c) Legge 22 aprile 1941, n.633 - inserito dall'art.17 D. Lgs.16 novembre 1994, n.685 - consiste nel vendere o noleggiare supporti
"non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione" e che non essendo stata ancora emanata la norma, che, necessaria per l'integrazione del reato, avrebbe dovuto completare la specificazione degli elementi che concorrono alla descrizione dell'illecito penale, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla SIAE non è tipica."
Quest'orientamento non convince il collegio.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 all'art. 171 lett. e) puniva "chiunque ... riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi ed altri apparecchi analoghi o li smercia" (testo modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 404). Successivamente la legge 28 luglio 1981, n. 406 stabiliva "chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi " e sopprimeva la lettera e) del summenzionato art. 171. La legge 20 Luglio 1985, n. 400 specificava meglio il dettato normativo e sanzionava l'abusiva duplicazione, riproduzione, a fine di lucro, di opere cinematografiche.
Il d.l. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 121 ha ulteriormente precisato all'art. 2:
"Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400 la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 194-1, n. 633, sulla protezione del diritto di autore di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 magio 1942, n. 1369."
L'art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n.685 ha riorganizzato tutta la materia, per armonizzarla e darle chiarezza interpretativa. È stato, così, introdotto l'art. 171 ter nella legge n. 633 del 1941 e sono stati abrogati gli artt. 1 e 2 della legge n. 406 del 1981, la legge n. 400 del 1985 e l'art. 2 della legge n. 121 del 1987: tutte queste disposizioni sono state inserite nella legge fondamentale n. 633 del 1941.
In particolare l'art. 171 ter citato punisce alla lettera a) l'abusiva duplicazione o riproduzione, a fini di lucro, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento;
alla lettera b) il commercio, il noleggio, l'uso, la detenzione di questi supporti, a fini di lucro, nonché la proiezione in pubblico o la trasmissione per il mezzo della televisione;
alla lettera c) la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o di supporti analoghi non contrassegnati dalla S.I.A.E. ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione. Ritiene il collegio che il regolamento de quo non sia altro che quello approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, al quale già faceva espresso richiamo la legge n. 121 del 1987, che è stata trasfusa nell'art. 171 ter in esame.
L'art. 12 del regolamento prevede al primo comma l'obbligo per l'editore di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'art. 123 della legge. Da questa formula si è desunto che la disposizione si riferirebbe soltanto ai contratti d'edizione, poiché l'art. 123 da ultimo menzionato è inserito nel titolo III "Disposizioni comuni", capo II "Trasmissione dei diritti di utilizzazioni" sezione III "Contratto di edizione". Tale osservazione, però, non esclude le altre opere dalla tutela. Infatti, il terzo comma del citato art. 12 recita:
"Le categorie di o ere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in ispecie degli artt. 122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite da accordi economici tra le associazioni sindacali interessate, salvo il diritto dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera.". Questa statuizione è una previsione aperta, in quanto richiama il "contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge" e consente, quindi, l'integrazione della disciplina anche con riferimento alle innovazioni tecniche più recenti in materia. Le opere del contratto d'edizione sono soltanto una specificazione ("in ispecie"), proprio perché più antiche.
La conferma definitiva si rinviene nell'art. 171 bis, nel quale trovano protezione i programmi per elaboratori: è previsto un aggravamento di pena se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o di locazione, sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla S.I.A.E. ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.". La diversa formulazione delle due norme - gli estremi del regolamento sono riportati nell'art. 171 bis, mentre mancano nell'art. 171 ter - dipende dalla diversa data di inserimento de i due articoli nel testo legislativo originario.
Questa differente espressione non indica, quindi, una diversa disciplina, che sarebbe assolutamente irragionevole nell'ambito di una normativa unica, diretta a proteggere un'ampia serie di supporti. Deve, in conclusione, affermarsi che
La vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti analoghi senza il contrassegno della S.I.A.E. integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685.
In tale ultima statuizione è stato trasfuso il precedente art. 2 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 conv. con modif. in legge 27 marzo 1987, n. 121, che assoggettava questa condotta alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400 (legge del pari abrogata e riprodotta nel ricordato art. 171 ter).
La legge n. 121 del 1987 richiamava espressamente l'obbligo di apporre il contrassegno S.I.A.E., secondo le modalità statuite dal regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. Il decreto legislativo n. 685 del 1994 - nel risistemare organicamente l'intera materia attraverso l'inserimento del predetto art. 171 ter nella legge originaria sul diritto d'autore n. 633 del 1941 - ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi.
Tale lacuna non modifica, però, l'interpretazione della disposizione in esame, in quanto il riferimento deve intendersi operato ancora al regolamento n. 1369 del 1942, che all'art. 12 comma terzo prevede l'apposizione dei contrassegni stessi alle categorie di opere che devono esserne oggetto "in applicazione delle disposizioni della legge". Tra queste rientrano le videocassette e le musicassette nonché i programmi degli elaboratori, espressamente specificati nel precedente art. 171 bis, che contiene un riferimento testuale al regolamento del 1942.
6.
L'elemento soggettivo è integro, in quanto il contrasto di giurisprudenza non esisteva all'epoca dei fatti per cui è processo:
esso è sorto dopo il 1994, anno d'introduzione della ricordata modifica legislativa.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese alla parte civile, liquidate in lire 2.609.000 comprensive di lire 2.500.000 per onorari.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese alla parte civile, liquidate in lire 2.609.000, comprensive di lire 2.500.000 per onorari oltre I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 1998