Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
Èinammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).
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Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2013, n. 38982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38982 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 16/07/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2194
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 22938/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI US N. IL 18/03/1987;
avverso la sentenza n. 1396/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Dell'Oca Cesare.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 12 dicembre 2012 ha sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 10 dicembre 2010 che aveva condannato LI SE per il delitto di lesioni personali gravi in danno di AN Alessio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione delle norme processuali, con particolare riferimento alla erronea ammissione della tardiva costituzione della parte civile;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto ascritto basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, alla mancata derubricazione nel delitto di percosse, all'insussistenza dell'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo e alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso;
c) una violazione di legge in ordine alla mancata affermazione della prevalenza delle attenuanti generiche viceversa ritenute equivalenti alla contestata aggravante.
3. Risulta, inoltre, pervenuta in data 15 luglio 2013 presso la Cancelleria di questa Sezione una dichiarazione di adesione del difensore di fiducia del ricorrente all'astensione dalle udienze dichiarata dall'organismo di categoria.
4. La Corte, con ordinanza pronunziata in udienza che viene integralmente richiamata in quanto allegata al relativo verbale, ha disposto procedersi oltre nell'esame del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere solo parzialmente.
2. Sicuramente, con riferimento al primo motivo che deve essere accolto, la costituzione della parte civile non è avvenuta nei termini di legge.
Invero, l'art. 484 cod. proc. pen. stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il Presidente controlli la regolare costituzione delle parti.
L'art. 491 cod. proc. pen., comma 1, a sua volta, prevede, tra l'altro, che le questioni concernenti la costituzione di parte civile siano precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione della parti. Secondo l'art. 492 cod. proc. pen. il Presidente, compiute le attività indicate negli artt. 484 e ss. cod. proc. pen., dichiara aperto il dibattimento.
Infine, l'art. 79 cod. proc. pen. prevede che la costituzione di parte civile possa avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen., comma 1 e che il termine previsto da tale comma sia stabilito a pena di decadenza. Dalle norme sopra richiamate risulta chiaramente che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, "in limine litis", vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti (v. la citata Cass. Sez. 3^ 15 aprile 2009 n. 25133). È in tale fase infatti che bisogna stabilire quali siano le parti "legittimate" a stare in giudizio.
Tali adempimenti, alla prima udienza del 30 novembre 2007 in primo grado, erano stati indubitabilmente effettuati, tant'è che era stata dichiarata la contumacia dell'imputato e data l'assenza dei testi ammessi si era provveduto a rinviare l'udienza ad altra data. Il Tribunale ha, di converso ma erroneamente, ritenuta tempestiva la successiva costituzione delle parti civili dal momento che non erano stati ancora esperiti gli adempimenti di cui all'art. 484 cod. proc. pen., intendendo, evidentemente, riferirsi alla possibilità di effettuare, prima di tale dichiarazione di apertura, le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen.. Ma tali questioni, tra cui rientrano anche quelle riguardanti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta, tant'è che "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".
L'art. 79 cod. pen. è, invece, tassativo nel collegare il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 484 cod. proc. pen.. La stessa successione cronologica degli adempimenti previsti nella fase degli atti introduttivi attesta, quindi, in modo non equivoco, che il limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dal controllo della regolare costituzione delle parti. La costituzione di parte civile deve ritenersi, quindi, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, inammissibile. In definitiva, deve ribadirsi il principio che l'inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall'art. 79 cod. proc. pen., comporti l'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche oltre il termine fissato dall'art. 491 cod. proc. pen., comma 1, riguardando il detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in quanto quest'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaurazione del rapporto processuale.
La sentenza impugnata, che ha fatto cattivo uso dei principi dianzi indicati e la sentenza di primo grado, a sua volta affetta dalla indicata invalidità vanno, quindi, annullate senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.
3. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi, al contrario, infondato. Giova, infatti, premettere, in punto di diritto, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione del suddetto art. 606 cod. proc. pen., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato debba essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
Nella specie, questa volta in fatto e nei limiti del presente giudizio di legittimità di cui dianzi si è detto, deve osservarsi come l'impugnata sentenza abbia logicamente motivato che all'odierno ricorrente debba essere concretamente ascritto il delitto accertato in prime cure, sulla base della deposizione della parte offesa, vieppiù riscontrata dalla ulteriore deposizione testimoniale Strano nonché dalla certificazione medica in atti, come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Invero, questa Suprema Corte nella sua massima composizione, in tema di valutazione della deposizione della persona offesa, ha affermato che le dichiarazioni della parte offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità, senza la necessità di riscontri esterni (v. di recente, Cass. Sez. Un. 17 luglio 2012 n. 41461). D'altra parte, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito, richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce, per quanto dianzi affermato in punto di diritto, sintomo evidente della non fondatezza del ricorso stesso.
Nella specie si versa poi in una ipotesi di cd. doppia conforme. Orbene, in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è vero che è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, ma del pari è vero che esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. 4 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Giudice di primo grado e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione di penale responsabilità. Del pari infondata è, altresì, la richiesta di derubricazione del delitto di lesioni personali in quello di percosse stante l'esistenza di una malattia, evidenziata dai diversi certificati medici in atti che hanno, vieppiù, acclarato la sussistenza della contestata aggravante dell'indebolimento permanente della funzione respiratoria e dell'organo della masticazione (ferita lacero contusa radice del naso ed al mento, escoriazioni diffuse al volto, tumefazione arcata zigomatica sinistra ed emivolto sinistro con difficoltà nei movimenti di apertura e chiusura della bocca nonché ferita lacero contusa con perdita sostanza regione mentoniera, ferita lacero contusa regione frontale interna, vasto ematoma regione mandibolare sinistra con riferito deficit visivo a sinistra collegato a visus appannato, frattura ossa nasali, trauma ginocchio sinistro, stato di agitazione con indebolimento dell'organo della masticazione e della respirazione).
4. Infondato è anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. Infatti, in diritto si osserva pacificamente da questa Corte come in genere le statuizioni relative alla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche ovvero il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti o, infine, la quantificazione della pena siano censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione adottata l'avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. a partire da Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994 n. 3232 e Sez. 1, 26 gennaio 1994 n. 758 fino di recente a Sez. 6 25 novembre 2009 n. 6866). Il che è quanto accaduto nel caso di specie (v. pagina 6 della motivazione).
5. In definitiva, entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio, quanto alle contenute statuizioni civili a cagione dell'accertata invalidità della costituzione di parte civile mentre il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013