Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2013, n. 38982
CASS
Sentenza 16 luglio 2013

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Èinammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2013, n. 38982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38982
Data del deposito : 16 luglio 2013

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