Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.
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Ricorre la calunnia quando la falsa imputazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto-reato, ad esprimere l'univoca riferibilità di questa ad una persona reale, determinata o determinabile; mentre ricorre la simulazione di reato quando la falsa imputazione sia implicitamente, e non nominativamente, attribuita ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato falsamente attribuito dall'imputato. L'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, coscienza della lesività in concreto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 34900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34900 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1182
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 37945/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 64/2011 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 24/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. De Falco Gennaro che ha insistito per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, sez. minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale partenopeo, sez. minorenni, in data 4 febbraio 2011, che aveva dichiarato P..S. colpevole di concorso in rapina aggravata (commessa in (omesso) ) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con l'ausilio del difensore, avv. Gennaro de Falco, iscritto nell'apposito albo speciale, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), (lamentando l'omesso espletamento di una perizia sulla capacità dell'imputato, ed il diniego conseguentemente ingiustificato del riconoscimento della sua non imputabilità per immaturità al momento del fatto).
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
1. La Corte di appello ha dettagliatamente indicato le ragioni in considerazione delle quali ha ritenuto l'imputato capace di intendere e di volere al momento della rapina contestata, valorizzando, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto esenti da vizi rilevabili in questa sede, il comportamento tenuto all'atto della sorpresa in flagranza (con integrale confessione - successivamente reiterata - delle proprie responsabilità dalla quale traspariva la sicura consapevolezza del disvalore della condotta tenuta e del danno arrecato alle vittime) e le capacità successivamente dimostrate nell'espletamento, sia pure per un periodo limitato (circa quattro mesi) di attività di lavoro, apprendistato e volontariato.
A tali considerazioni il ricorrente in concreto nulla di decisivo ha opposto, essendosi limitato a reiterare il proprio convincimento circa l'erroneità del giudizio espresso dalla Corte di appello.
1.1. Questa Corte Suprema ha, peraltro, già chiarito (cfr. per tutte Cass. pen., sez. 1, n. 6911 del 29 aprile 1992, Velia, rv. 190555), ed il principio va condiviso e ribadito, che "nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto".
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione accessoria, poiché il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. un., n. 15 del 31 maggio 2000, R., rv. 216704).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013