Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 25133
CASS
Sentenza 15 aprile 2009

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Massime1

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 25133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25133
Data del deposito : 15 aprile 2009

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