Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2002, n. 23449
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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Massime3

Il reato previsto dall'art 2621 cod.civ.(false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod.civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

I reati di cui agli artt. 2623 cod. civ.(falso in prospetto) e 2624 stesso codice (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, sono reati di pericolo, anche se, per entrambi, l'eventuale verificarsi del danno costituisce ipotesi aggravata.

Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod.civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola "fraudolentemente" ed attualmente con le parole "intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto" (dizione più puntale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circonstanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.

Commentario1

  • 1Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2002, n. 23449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23449
Data del deposito : 21 maggio 2002

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