Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2013, n. 51897
CASS
Sentenza 4 luglio 2013

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Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comunicazione scritta che negava falsamente l'esistenza di un accordo volto ad eludere l'obbligo di procedere ad O.P.A., ha affermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine di prescrizione, non è quella dell'accertamento del fatto, ma quella della ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza).

È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal terzo difensore dell'imputato che abbia già provveduto ad impugnare la sentenza a mezzo di altri due difensori di fiducia, anche se uno di questi sia stato revocato prima della nomina del nuovo fiduciario e del deposito dell'atto di impugnazione redatto da quest'ultimo.

In tema di reato di omessa alienazione di partecipazioni superiori al 30% del capitale sociale, è configurabile la responsabilità a titolo di concorso nei confronti del soggetto che, pur non gravato personalmente dell'obbligo di cedere le partecipazioni, fornisce un contributo alla condotta omissiva del soggetto su cui tale obbligo incombe. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, il quale, attraverso la sua interposizione meramente formale, aveva consentito all'amministratore della società di detenere quote superiori al 30% del capitale sociale della stessa).

In tema di reato di aggiotaggio manipolativo, quando il fatto è realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene all'autorità giudiziaria del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …

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  • 2I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza
    Marco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …

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  • 3Il concetto di ostacolo nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2638 c.c.
    Vittoria Drosi · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2021

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2017

    FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2013, n. 51897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51897
Data del deposito : 4 luglio 2013

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