Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ex art.166 D.Lgs. n. 58 del 1998 è integrato dal comportamento del soggetto che, non abilitato all'attività di promotore finanziario, stipuli con un cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme di danaro a tal fine destinate. (Con riferimento alla fattispecie, la Corte ha inoltre specificato che l'eventuale gestione infedele può determinare l'ipotesi criminosa concorrente della truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2007, n. 31893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31893 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/06/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1013
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 15368/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG AN nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 16/3/07;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. FERMA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. SOLDANI Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26/2/07 il Gip presso il Tribunale di Milano applicava la custodia cautelare in carcere a NG AN, indagato con altri per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione truffe ed all'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria (ex art. 416 c.p.; capo A), per attività di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, senza la debita abilitazione (D.L. n. 58 del 1958, ex artt. 110, 166, comma 1,; capo B), per vari episodi di truffa (ex artt. 119, 81, 640, 61 nn. 7, 11; capo C) nonché per ricettazione di due assegni di provenienza furtiva (ex art. 648 c.p.; capo D). Con provvedimento 16/3/07 il Tribunale del riesame confermava l'imposizione con riferimento ai fatti sub A, B e D ed annullava la stessa per il reato sub C: avverso tale decisione il citato soggetto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari. Le censure si risolvono innanzitutto in considerazioni di fatto circa la buona fede del prevenuto e nell'invocare una valutazione del contesto processuale - con precipuo riguardo alle risultanze delle denuncie di numerosi clienti e delle intercettazioni, alle dichiarazioni dell'impiegata Calabria, alla portata e significatività dei propri comportamenti pregressi ed attuali - diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, senza individuare in quest'ultimo alcun errore di diritto e/o di logica argomentativa rilevante in sede di legittimità; al contempo va considerato che il giudice del riesame ha dato congrua risposta a tutte le obiezioni difensive ora pedissequamente riproposte. Manifestamente infondato è poi l'assunto secondo cui, essendo stato evidenziato che nessun investimento era stato in realtà operato con il denaro affidato dai clienti al NG, doveva escludersi la configurabilità dell'ipotesi criminosa di cui al capo B. All'uopo basti considerare che, in tema di intermediazione finanziaria, il reato di abusivismo previsto dal D.Lgs n. 58 del 1998, art. 166, è integrato dal comportamento del promotore finanziario che, non abilitato, stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme a tal fine;
d'altro canto l'attività di consulenza prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo a soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante (Cass. 10/3/04 n. 21065 Rv. 229191): la circostanza, poi, che la gestione avvenga in modo infedele può determinare un'ipotesi di concorso con il delitto di truffa. Orbene, nel caso in esame è pacifico ed incontestato che ne' il NG ne' i coimputati avevano la prescritta autorizzazione e d'altro canto è stato accertato dai giudici di merito, in base alle emergenze in atti (sopra menzionate), che l'imputato raccoglieva i risparmi ed offriva piani di investimento, stipulando con i clienti i relativi contratti;
il mancato effettivo investimento è stato puntualmente contestato quale attività realizzante, unitamente a specifici artifici e raggiri (enumerati sub C), una truffa continuata, pur essendosi esclusa per questo addebito l'adozione della misura cautelare, attesi i limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007