Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6889
CASS
Sentenza 6 dicembre 2000

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Il delitto di falso in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali. Ne consegue che il divieto posto dall'art. 2621 cod.civ. concerne, non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati, poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6889
    Data del deposito : 6 dicembre 2000

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