Sentenza 6 dicembre 2000
Massime • 1
Il delitto di falso in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali. Ne consegue che il divieto posto dall'art. 2621 cod.civ. concerne, non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati, poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6889 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. F. MARRONE - Presidente - del 06/12/2000
1. Dott. R. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. A. AMATO - Consigliere - N. 1975
3. Dott. A. DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. V. RAGONESI - Consigliere - N. 9951/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG OL n. Bra il 14.10.36 e ELTR RM n. Torino 8.2.37
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29.11.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv.to Volante per AG e dai Sig. Giordanengo per ELTR
In fatto e diritto
Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 21.4.99, dichiarava AG OL e ELTR RM responsabili del reato di false comunicazioni sociali e li condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno.
Tale sentenza veniva confermata, in data 29.11.99, dalla Corte d'appello di Torino.
Con il primo motivo di ricorso il ELTR deduce il vizio di violazione di legge e quello di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Assume il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto che nel caso di specie trattavasi di false comunicazioni sociali non già ai sensi dell'art. 2621 c.c. bensì ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare per cui la mancata affermazione nel verbale di assemblea straordinaria di trasformazione della società della esistenza di perdita costituirebbe violazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.. Secondo il ricorrente tale motivazione è illogica ed errata in diritto poiché, essendo stato il fallimento dichiarato a distanza di circa tre anni, non vi era all'epoca alcun sintomo di insolvenza e la perdita era ampiamente coperta dalle riserve.
Con il secondo motivo di ricorso l'imputato assume la violazione degli articoli 2621 c.c. e 223 L.F. perché, anche a volere, in via di ipotesi, ritenere che nel verbale di assemblea fosse stato necessario dichiarare la presenza di una perdita coperta dalle riserve, tale dichiarazione incombeva all'amministratore e non già al presidente del collegio sindacale.
Il AG con due successivi ricorsi ha dedotto anch'egli la violazione di legge e la manifesta illogicità della sentenza impugnata con argomentazioni pressoché identiche a quella avanzata dal ELTR: perché, in sostanza, la perdita era coperta dalle riserve, non vi era obbligo di dichiararla nell'assemblea di trasformazione ed all'epoca non vi erano sintomi di insolvenza. Il AG deduce, inoltre: la mancanza di dolo;
la violazione dell'art. 522 c.p.p. poiché i fatti contestati sono diversi rispetto a quella per cui è stato condannato;
la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F.
Il primo motivo del ricorso del ELTR e quello del ricorso del AG vanno esaminati congiuntamente adducendo gli stessi analoghe censure.
I motivi sono infondati.
Le premesse di fatto non sono controverse e si fondano sulla circostanza che, in occasione dell'assemblea straordinaria di trasformazione della Salpea da società per azioni in società a responsabilità limitata, il AG, quale amministratore, ed il ELTR, quale presidente del collegio sindacale, omettevano di comunicare all'assemblea una perdita di esercizio di lire 159.620.757.
La Corte d'appello di Torino, dopo avere escluso che nella fattispecie ricorresse la falsità della dichiarazione circa il fatto che il capitale sociale fosse effettivamente versato, esistente ed integro sulla base della considerazione che la perdita di esercizio doveva essere imputata, in primo luogo, alle riserve, esistenti per un importo superiore alla perdita stessa, con la conseguenza che il capitale sociale doveva considerarsi ancora intatto, ha ritenuto che integrasse comunque gli estremi del reato di false comunicazioni sociali il fatto che nell'assemblea straordinaria di trasformazione non fosse stata portata a conoscenza dei soci l'esistenza della perdita di esercizio.
Tale valutazione della Corte di appello appare del tutto ineccepibile sotto il profilo giuridico. Occorre, infatti, premettere che il reato di falso in bilancio previsto dall'articolo 2621 cc ha natura plurioffensiva in quanto può ledere interessi eterogenei sia interni che esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso. Pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici protetti, riguarda non soltanto la società, i singoli soci, i soci futuri, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale (Cass. sez. 5 n. 3949/91). Sulla base di questa premessa, questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che il divieto posto dall'articolo 2621 cc concerne non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società al fine di alterare fraudolentemente la verità, ma anche tutte le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società (Cass. sez. 5 n. 8690/92; Cass. sez. 5 n. 2333/94). La Corte di appello di Torino si è attenuta ai principi dianzi enunciati quando ha ritenuto che agli imputati incorreva l'obbligo della comunicazione della grave perdita di esercizio nell'ambito dell'assemblea per la trasformazione della società poiché, in relazione alla importanza della operazione sia per i soci che per i terzi, nei confronti dei quali già la riduzione del capitale sociale per effetto della trasformazione comportava una diminuzione delle garanzie, era indispensabile che fosse fornita una esatta rappresentazione della situazione economico - patrimoniale della società tanto più che si era in presenza di una grave anomalia costituita dalla mancata approvazione del bilancio dell'esercizio precedente con impossibilita, dunque, per i terzi, anche in ragione di ciò, di avere conoscenza della perdita e comunque della situazione della società.
Del tutto correttamente dunque il giudice di merito è giunto alla conclusione che si sia verificata la violazione dell'articolo 2621 cc. La Corte d'appello di Torino si è spinta, invero, ad affermare che l'obbligo di comunicazione in questione deriverebbe da quanto imposto dagli articoli 2446 e 2447 cc in tema assemblea per la riduzione del capitale sociale per perdite. Tale affermazione non appare corretta e contraddice quanto in precedenza affermato dalla stessa Corte di merito che, cioè, in virtù della esistenza di adeguate riserve la perdita di esercizio non aveva intaccato il capitale. Se, infatti, il capitale non aveva subito la perdita di oltre un terzo del suo valore è evidente che non trovava applicazione nel caso di specie la previsione degli articolo 2446 e 2447 cc. Tale erronea affermazione non inficia, tuttavia, la correttezza sostanziale del giudizio del giudice di merito dal momento che in ogni caso - come si è già esaminato e come si evince per altri aspetti dalla stessa sentenza impugnata - agli imputati incorreva comunque l'obbligo nella assemblea straordinaria di trasformazione, di comunicare l'esistenza della perdita di esercizio. Venendo all'esame della ulteriore censura avanzata dai ricorrenti, secondo cui non vi sarebbe alcuna connessione tra la falsa comunicazione sociale ed il successivo fallimento della società intercorso a tre anni di distanza, osserva la Corte che nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società non si realizza una ipotesi aggravata di reato societario, ma un autonomo reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria perché la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che altrimenti sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato (Cass. Sez. 5 n. 12897/99). Discende da ciò, che trattandosi soltanto di una diversa qualificazione del medesimo fatto-reato, non è richiesta l'esistenza di alcun nesso eziologico tra quest'ultimo ed il successivo fallimento (cass. sez.5 n. 854/99; cass. sez. 5 n. 5073/87). Per quanto concerne poi quanto dedotto dal ELTR secondo cui al medesimo, in quanto presidente del collegio dei sindaci, non incombeva l'obbligo di comunicare la perdita, tale motivo di ricorso non risulta proposto con i motivi di appello onde non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Il AG lamenta, inoltre, che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo nel reato contestato dal momento che esso ricorrente non sarebbe stato consapevole della necessità di dichiarare in assemblea la presenza delle perdite. Tale motivo è manifestamente infondato. Premesso, infatti, che l'amministratore di una società per azioni non può ignorare quelli che sono gli obblighi inerenti alla carica che svolge, ancorché possa non essere un esperto in materia contabile o amministrativa, questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che l'affidamento ad un professionista della gestione, ad esempio della contabilità o di altre funzioni amministrative, non esonera l'amministratore dalla responsabilità per eventuali irregolarità od illeciti penali, incombendo, 2 comunque, al medesimo un obbligo di controllo della regolarità della gestione.
Altresì manifestamente infondato è l'ulteriore lagnanza del AG, secondo la quale vi sarebbe stata violazione dell'art. 522 cpp per essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. A tale proposito appare del tutto ineccepibile la motivazione fornita dalla corte d'appello di Torino che ha rilevato che nel capo di imputazione è specificamente contestata agli imputati la circostanza di aver nascosto nella comunicazione sociale fatta all'assemblea di trasformazione, la perdita di esercizio di lire 159.620.757.
Per quanto concerne l'ultima doglianza del AG, inerente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 l.f., la stessa si rivela infondata dal momento che la Corte territoriale, con una motivazione adeguata, non sindacabile sotto il profilo del merito da questa Corte, ha ritenuto che l'occultamento delle perdite di esercizio si pone in connessione con la successiva dichiarazione di fallimento onde il danno provocato non può ritenersi di speciale tenuità.
In conclusione dunque i ricorsi vanno respinti con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2000
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001