Articolo 166 del Codice civile
Articolo 156Articolo 163
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19 aprile 1942
Art. 166.

(Capacita' dell'inabilitato).

Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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