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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 166.
(Capacita' dell'inabilitato).
Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
(Capacita' dell'inabilitato).
Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
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- 1. Le convenzioni matrimoniali stipulate dagli incapaciWebmaster@Salazam.Com · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 1 maggio 2026 · 174.83229
[…] In tale prospettiva, l'indagine sulle convenzioni matrimoniali stipulate dagli incapaci impone, in via preliminare, una ricostruzione del quadro normativo relativo alla capacità matrimoniale, per poi soffermarsi sulle specifiche disposizioni dettate dal legislatore in materia, segnatamente gli articoli 165 e 166 del Codice civile, nonché sulle questioni interpretative che emergono con riferimento alle ipotesi non espressamente disciplinate. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Palmi, sentenza 04/12/2023, n. 914Provvedimento: […] Tale eccezione è tardiva. Infatti con l'atto introduttivo è stata indicata quale udienza di citazione la data del 2.12.2021, mentre l' Controparte_1 si è costituita tardivamente solo in data 18.11.2021, dunque non rispettando il termine di cui all'art. 166 c.c., posto che l'art. 38 c.p.c. stabilisce espressamente che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e quella per materia, valore e per territorio di cui all'art. 28 c.p.c., afferente i fori inderogabili ivi previsti e comunque stabiliti tali per legge è rilevabile d'ufficio, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione.Leggi di più...
- art. 127ter c.p.c.·
- compensazione spese·
- interesse ad agire·
- art. 3-bis d.l. 146/2021·
- opposizione a precetto·
- art. 615 c.p.c.·
- incompetenza per materia·
- art. 100 c.p.c.·
- prescrizione credito