Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2012, n. 42483
CASS
Sentenza 12 luglio 2012

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Massime1

È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Commentario1

  • 1Assolto, paga lo Stato: come fare per il rimborso delle spese legali
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2023

    Dal 1 gennaio 2021 la legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un rimborso, almeno parziale, delle spese legali sostenute dagli imputati definitivamente assolti in giudizio con formula pienamente liberatoria. Il relativo decreto attuativo è stato emanato in data 20 dicembre 2021, e pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 del 20 gennaio 2022, con una serie di requisiti (stringenti) per il riconoscimento del relativo diritto. Successivamente, il ministero ha pubblicato delle FAQ ulteriormente (e probabilmente: illegittimamente) restrittive. 1. Il rimborso Secondo il testo dell'emendamento approvato, con l'approvazione della Legge di Bilancio viene istituito un Fondo, nello stato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2012, n. 42483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42483
Data del deposito : 12 luglio 2012

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