Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2012, n. 42483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42483 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/07/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 865
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 19591/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
Di AR AB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21/03/2012 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Esposito Fariello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. su un atto di appello presentato nell'interesse di Di AR AB avverso un'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 28/11/2011, rigettava il gravame, confermando il provvedimento ora richiamato, con il quale era stata disattesa una istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, in corso di applicazione a carico del ricorrente, per decorso del termine di fase.
Il Tribunale dava atto che nei confronti del Di AR era stata emessa richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente, previo avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis cod. proc. pen., avviso che tuttavia non era stato notificato al difensore dell'imputato; ne era derivata la declaratoria di nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale, cui aveva fatto seguito non già la rinnovazione dell'avviso omesso, bensì una richiesta di giudizio immediato, accolta dal G.i.p.. La difesa si doleva della presunta violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, cui il P.M. aveva dato causa al solo fine di evitare la scadenza del termine di restrizione: in tal modo, sarebbe stata anche elusa la legittima aspettativa dell'imputato di ottenere, nell'udienza preliminare che in prima battuta era stata sollecitata, un controllo sull'iniziativa adottata dalla pubblica accusa. In ogni caso, ad avviso del difensore impugnante, il decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere considerato abnorme, giacché risultava emesso sul presupposto della perdurante restrizione dell'imputato, quando però la decisione adottata in sede cautelare non aveva ancora assunto carattere di definitività, visto che la decisione del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza di applicazione della custodia in carcere, era stata oggetto di ricorso per cassazione.
Il Tribunale escludeva che il provvedimento potesse qualificarsi abnorme, in particolare rilevando che nei casi di giudizio immediato cd. custodiale non avrebbe dovuto intendersi necessario attendere la definitività della decisione de liberiate: il collegio richiamava in particolare i due orientamenti emersi in proposito nella giurisprudenza di legittimità, dando atto di aderire all'interpretazione adottata più di recente dalla Sezione 1^ (sent. n. 42305 dell'11/11/2010, Alikic) e dalla Sezione 2^ (sent. n. 17362 del 06/04/2011, Caputo) di questa Corte, difformemente dal primo intervento della Sezione 3^ (sent. n. 14341 dell'11/03/2010, G.X.). Ad avviso del collegio, per risolvere il quesito era necessario tenere conto:
della lettera dell'art. 453 c.p.p., comma 1-ter, secondo la quale la richiesta di giudizio immediato prevista dal comma precedente deve essere formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art.309 c.p.p. (senza richiamare invece l'art. 311, concernente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, ne' richiedere la definitività della decisione adottata), ovvero una volta decorsi i termini per presentare richiesta di riesame (senza menzionare quelli previsti per le eventuali, successive impugnazioni);
- dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della sentenza n. 121/2009 della Corte Costituzionale, con il conseguente superamento del vincolo per il Pubblico Ministero di richiedere l'archiviazione una volta che in sede di legittimità fosse stata affermata l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza (rendendo così rituale l'esercizio dell'azione penale a prescindere dall'esito del procedimento cautelare);
- della ratio della riforma dell'istituto, intervenuta nel 2008 e senz'altro ispirata all'esigenza di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti nei confronti di soggetti in stato di restrizione della libertà personale, esigenza che verrebbe frustrata qualora il rito immediato cd. custodiate fosse percorribile soltanto dopo l'esaurimento del giudizio di legittimità e delle eventuali, successive fasi rescissorie ulteriori;
- dell'impossibilità di considerare il giudizio immediato un procedimento speciale suscettibile di produrre effetti esclusivamente o prevalentemente deteriori per la posizione dell'imputato, essendo al contrario prevista la possibilità di attivarlo anche su iniziativa della persona sottoposta a indagini, ed emergendo al contrario la coerenza dell'istituto rispetto ad un "sistema che attribuisce alla celerità un valore specifico in favore dell'imputato, tanto più se è in corso una misura custodiate", e che "vede nell'accesso alla fase del dibattimento la massima garanzia dell'imputato ..., rapidamente messo in condizioni di saggiare, nel contraddittorio per la prova, il tenore indiziario che apparentemente lo investe".
Il Tribunale di Napoli segnalava infine che, in ogni caso, l'eventuale pendenza di un ricorso per cassazione nei riguardi del provvedimento de libertate emesso a carico del Di AR non avrebbe potuto limitare l'iniziativa del Pubblico Ministero, certamente libero di optare per l'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie: con la conseguenza che, trattandosi in definitiva di un problema di scelta del rito, non si sarebbe mai potuta verificare una ipotesi di nullità per violazione delle regole poste a presidio dell'iniziativa dell'organo dell'accusa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il difensore del Di AR, Avv. Giovanni Esposito Fanello, esponendo i medesimi profili di doglianza fatti valere dinanzi al Tribunale del riesame.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al principio di irretrattabilità dell'azione penale, invocando il disposto di cui all'art. 50 c.p.p., comma 3 e rappresentando che l'opzione del P.M. per il giudizio immediato, nella fattispecie, fece seguito a una declaratoria di nullità di una prima richiesta di rinvio a giudizio avanzata nelle forme ordinarie, in quanto il presupposto avviso di conclusione delle indagini preliminari non era stato notificato proprio all'Avv. Fanello, già nominato difensore di fiducia dell'imputato. In concreto, dunque, il G.u.p. aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché ponesse rimedio alla menzionata omissione, ma - evidentemente al fine di impedire la scadenza del termine di durata della custodia cautelare in atto, come rappresentato dalla difesa nella odierna discussione - il Procuratore della Repubblica non aveva adempiuto all'incombenza, esercitando invece l'azione penale ai sensi dell'art. 453 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter. Ritiene il ricorrente che "l'accezione di irretrattabilità dell'azione penale non deve essere intesa, riduttivamente ed esclusivamente, come impossibilità per il Pubblico Ministero di ritirare una azione penale già esercitata: piuttosto, la norma va interpretata nel senso che il dogma della irretrattabilità involge non solo l'an della domanda, ma anche il quomodo, ovverosia anche le modalità di esercizio della medesima;
per cui, considerata anche la circostanza che il G.u.p. aveva restituito gli atti al P.M. affinché lo stesso procedesse alla notificazione dell'avviso già più volte citato anche al sottoscritto difensore costituito (e che quindi, ad oggi, l'avviso notificato all'imputato rimane in piedi, così come quello all'altro difensore), l'operazione appare ancor di più contra legem". La difesa evidenzia altresì che l'aver preteso il rispetto di una doverosa garanzia, mediante la rituale eccezione di nullità sollevata in udienza preliminare, aveva paradossalmente determinato l'elisione di garanzie di ben maggiore significato, sottraendo al Di AR la possibilità di far vagliare da un giudice terzo, nella pienezza del contraddittorio, la sussistenza degli estremi per dare corso o meno al dibattimento: tanto che, a quel punto, l'imputato si era determinato a chiedere il giudizio abbreviato, pur non rinunciando a far valere le anzidette nullità.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, con riguardo agli artt.453 e segg. e 311 cod. proc. pen.; ribadisce in particolare, quanto alla individuazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale nelle forme del cd. giudizio immediato custodiale, di aderire all'interpretazione fatta propria dalla Sezione 3^ di questa Corte con la sentenza n. 14341/2010 sopra ricordata, riportandone la motivazione per ampi stralci. Al contrario, meriterebbe censura la successiva decisione della Sezione 2^ (n. 17362/2011, parimenti riportata in ricorso), non foss'altro per una meramente formale, ma concettualmente erronea, distinzione fra "definizione del procedimento" e "definitività del provvedimento". Alle presunte esigenze di celerità nella definizione dei processi a carico di imputati detenuti, segnalate dai giudici di merito, la difesa obietta che "il sacrificio dell'udienza preliminare, e quindi del controllo del G.u.p. sulla domanda-azione formulata dal P.M., deve comunque avvenire in un contesto di gravità indiziaria che sia quasi certezza di pervenire, all'esito della fase dibattimentale, ad una pronuncia di condanna;
e, dunque, la pretermissione del predetto controllo deve controbilanciarsi attraverso definitiva e doppiamente conforme (in sede cautelare) stabilizzazione del procedimento incidentale de liberiate". Non avrebbe pregio, peraltro, il richiamo operato dal Tribunale del riesame al giudizio immediato esperibile su iniziativa della difesa, trattandosi di istituto - secondo il ricorrente - avente presupposti e ratto giustificatrice affatto differenti.
In ogni caso, qualora non si ritenga di aderire all'interpretazione più garantista, il difensore reputa doveroso registrare il predetto contrasto giurisprudenziale, sollecitando la rimessione degli atti alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può meritare accoglimento.
1.1 Quanto al primo motivo, non ritiene questa Corte di aderire alla tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata violazione del principio di irretroattività dell'azione penale.
Innanzi tutto, nella fattispecie concreta un problema di retroattività o meno dell'azione penale neppure si pone: alla domanda proposta inizialmente dal titolare della pretesa punitiva (il Pubblico Ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio) il G.u.p. fornì una risposta che esauriva la fase apertasi a seguito di quella domanda, dichiarandone la nullità. A quel punto, non vi era più alcun esercizio dell'azione penale in atto, ne' dunque vi era alcunché di cui garantire la non retroattività.
Il difensore, con efficace artificio retorico utilizzato in sede di discussione orale, ha lamentato che il suo assistito - al quale il primo avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato regolarmente notificato - starebbe "ancora aspettando" di ricevere l'avviso di fissazione della nuova udienza preliminare, in quanto il G.u.p. dispose la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica affinché provvedesse alla notifica mancante (quella allo stesso Avv. Fanello, mentre la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. al codifensore era stata parimenti rituale). Le cose, però, non stanno così: il G.u.p. non ordinò al P.M. di curare un'incombenza formale cui non si era dato corso, bensì dichiarò - come la legge processuale gli imponeva in effetti - la nullità della richiesta di rinvio a giudizio quanto alla posizione del Di AR, determinando una sostanziale e formale regressione del procedimento alla fase immediatamente precedente. Del resto, ove l'ufficio del Pubblico Ministero avesse in effetti provveduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari al secondo difensore, ben avrebbe potuto l'Avv. Fanello presentare una memoria con allegati documenti, ovvero richiedere un nuovo interrogatorio del suo assistito, nel termine di venti giorni (a ciò essendo funzionale detta notifica): in quel caso, sarebbe stato perfettamente conforme al sistema che il Procuratore della Repubblica, prendendo atto delle puntuali argomentazioni difensive, di documenti essenziali prima non conosciuti e/o di una versione chiarificatrice dei fatti proveniente dall'indagato (non essendo più egli persona imputata, stante l'anzidetta nullità), chiedesse l'archiviazione del procedimento. Se ciò è vero, se ne ricava ictu oculi la fallacia dell'argomentazione difensiva: tanto non vi era azione penale irretrattabile, che addirittura sarebbe stato ancora possibile instare per l'archiviazione (figurarsi quindi, così aprendo un inciso sul profilo dei motivi di ricorso afferente il quomodo dell'esercizio dell'azione penale, se avrebbe potuto considerarsi consentita una richiesta di archiviazione, ed invece preclusa una richiesta di giudizio immediato, sol perché azione penale promossa in forme diverse da quelle precedentemente adottate). Le indicazioni ricavabili dalle precedenti pronunce di questa Corte, nella varia casistica emergente dalle elaborazioni giurisprudenziali, appaiono in linea con le conclusioni qui raggiunte.
In sede di interpretazione dell'art. 459 cod. proc. pen., ad esempio, è stato infatti ritenuto che "qualora il G.i.p. non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deve restituire gli atti al P.M., il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che, in caso di richiesta di archiviazione, è abnorme il provvedimento del G.i.p. il quale restituisca nuovamente gli atti al P.M. sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale" (Cass., Sez. 5, n. 41392 del 20/09/2004, Grimaldi, Rv 230328); ed è stato analogamente ritenuto "abnorme, in quanto estraneo al sistema processuale, il provvedimento del G.i.p. che rigetti la richiesta di archiviazione di un procedimento e disponga la restituzione degli atti al P.M. per una presunta irretrattabilità dell'azione penale, sul presupposto che l'azione penale era stata già esercitata in precedenza con la richiesta di decreto penale di condanna rigettata dallo stesso giudice per l'incertezza del quadro probatorio" (Cass., Sez. 5, n. 5659 del 14/01/2005, Pellegrin, Rv 231208). La Corte ritiene che l'orientamento di cui alle pronunce appena richiamate meriti piena condivisione, pur prendendo atto che in epoca successiva è intervenuta altra sentenza (della Sezione 1^, n. 35185 del 23/06/2009, Gontar) tornata ad affermare che in quei casi vi sarebbe invece preclusione per il P.M. a richiedere l'archiviazione:
si trattava peraltro di una fattispecie concreta affatto peculiare, in cui la restituzione degli atti ex art. 459 c.p.p., comma 3 era intervenuta sul solo presupposto che l'imputato non fosse concretamente rintracciabile.
Mentre si registra qualche segnale di contrasto interpretativo sulla possibilità di leggere l'art. 22 c.p.p., comma 3 quale ipotesi di deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale (esclusa da Cass., Sez. 6, n. 20512 dell'11/03/2003, Chiesa, ed invece affermata dalla stessa Sez. 6 con la sentenza n. 7681 del 14/01/2004, Pierotti Cei), si rinviene invece un unico precedente sullo specifico tema della presunta irretrattabilità dell'azione penale con riguardo alle forme in cui questa sia stata esercitata.
Quanto al secondo aspetto da considerare ai fini della disamina del primo motivo di ricorso, questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che "è legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni, e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale" (Cass., Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv 219949).
1.2 A proposito delle peculiari previsioni in tema di cd. giudizio immediato custodiate, introdotte in forza del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, deve sottolinearsi che il problema della necessità o meno di attendere la definitività della decisione de liberiate ai fini della proposizione della richiesta ex art. 453 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter, risulta fra quelli più dibattuti già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della novella.
Come segnalato nell'ordinanza impugnata e nei motivi di ricorso, le risposte al quesito in sede di giurisprudenza di legittimità sono state differenti.
La sentenza della Sezione 3^, n. 14341 dell'11/03/2010, G.X., opta per la soluzione più rigorosa, ritenendo che "la citazione a giudizio immediato disposta ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen., comma 1-bis presuppone ... il controllo del giudice sulla gravità
indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. o l'acquiescenza dell'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, e quindi l'instaurarsi di un contraddittorio che altrimenti mancherebbe per l'assenza dell'udienza preliminare e delle garanzie difensive di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen."; da tale premessa fa derivare la conclusione della non ritualità di un'istanza di giudizio immediato nei confronti di un imputato in stato di restrizione ma a fronte di una decisione de liberiate impugnata in sede di legittimità, "che carattere di definitività non aveva perché non concludeva il procedimento con una decisione non suscettibile di modifica e non aveva capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi".
Già la sentenza della Sez. 1, n. 42305 dell'11/11/2010, Alikic, si pone però in consapevole contrasto con quel primo indirizzo, rilevando - avuto riguardo alla lettera della norma - che "l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 cod. proc. pen., comma 1-ter, soltanto alla definizione del procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (si badi: non alla definitività del provvedimento conclusivo di tale procedimento) o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 cod. proc. pen., con riguardo non solo al ricorso avvero la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), fa ragionevolmente ritenere - sulla scorta di quanto osservato dalla maggior parte della Dottrina e contrariamente a quanto affermato da Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G.X., Rv 246610 - che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito;
coerentemente d'altronde con la dichiarata esigenza di confezionare una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di regola frustrata se la sua applicazione venisse subordinata alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie".
Ancor più diffusamente, la sentenza della Sez. 2, n. 17362 del 06/04/2011, Caputo, dopo aver riprodotto le argomentazioni contenute nella pronuncia appena ricordata, evidenzia che "il diverso avviso di Cass., Sez. 3, n. 14341 dell'11/03/2010 ... avrebbe potuto vantare una qualche coerenza sistematica (a dispetto del peso dell'argomento letterale) solo nel vigore dell'art. 405 cod. proc. pen., comma 1-bis ..., che vincolava il P.M. a presentare richiesta di archiviazione una volta che la S.C. si fosse pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen. (e non ne fossero stati acquisiti,
successivamente, di nuovi): in tal caso sarebbe stato ragionevole - se non, addirittura, doveroso - attendere il responso dei giudici di legittimità per verificare la perdurante praticabilità del giudizio immediato (anzi, del giudizio tout court) o, al contrario, l'obbligo di chiedere l'archiviazione della notitia criminis. Ma, com'è noto, l'art. 405 cod. proc. pen., comma 1-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 28/01/2009 n. 121 della Corte Costituzionale, che ha ripristinato la regola per cui il cd. giudicato cautelare riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento nel relativo procedimento incidentale e non produce effetti diversi, esaurendo il proprio ambito con la pronuncia sul vincolo medesimo: l'unica eccezione a siffatto principio, stabilita - appunto - dall'art. 405 cod. proc. pen., comma 1-bis (inserito dalla L. n. 46 del 2006, art. 3), rovesciava il rapporto fisiologico tra procedimento cautelare e processo, irragionevolmente ledendo il principio di impermeabilità del secondo rispetto agli esiti del primo.
Per converso altra ragione, di tenuta dogmatica, importa il rigetto della doglianza avanzata dal ricorrente. Invero, comunque si interpreti l'art. 453 cod. proc. pen., comma 1-ter, ad ogni modo la pendenza di ricorso per cassazione sul provvedimento de libertate emesso dal Tribunale del riesame non avrebbe mai potuto paralizzare del tutto l'iniziativa del P.M., che avrebbe sempre potuto optare per il giudizio nelle forme ordinarie. Il problema, dunque, sarebbe stato semplicemente di scelta del rito. Ma è ius receptus quello per cui un ipotetico errore nella scelta del rito non comporta (nè ha mai comportato) nullità assoluta per violazione delle regole che presiedono all'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale e ciò sia alla stregua dell'art. 78, comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 179 vigente codice, sia ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., comma 1, n. 1), del 1930". Oltre alle pronunce segnalate, di cui viene data menzione nell'ordinanza impugnata, va considerato un intervento ancora successivo della Sez. 1 (sent. n, 3310 del 21/12/2011, Liotti), nuovamente adesivo all'indirizzo esegetico da ultimo affermatosi: vi si ribadisce che "il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, può essere richiesto dal P.M. dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. senza dover attendere la definitività del provvedimento conclusivo di detta fase, così come del resto il testo letterale dell'art. 453 c.p.p., comma 1-ter impone di opinare. Nessun contrasto è dato apprezzare sul punto, atteso che il diverso orientamento registrato si formò sotto la vigenza dell'art. 405 c.p.p., comma 1-bis non più operante nel nostro sistema perché abrogato dalla Corte Costituzionale. Va ancora aggiunto che non è apprezzabile in tale norma, così interpretata, alcun profilo di contrasto con le norme costituzionali, e in particolare con i principi in tema di diritto di difesa, atteso che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di sottolineare, con ordinanza del 10/07/2002, n. 371, che l'emissione del decreto di giudizio immediato, determinando l'inizio della fase processuale e costituendo il momento di passaggio al dibattimento, non potrebbe comunque prescindere dalla garanzia del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 111 Cost.; che i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa della possibilità di interloquire prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;
che, sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dei parametri costituzionali e che, quanto al riferimento all'art. 111 Cost., comma 2, è stato detto che il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, che - per quanto concerne il giudizio immediato - trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di ceierità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo".
All'esito delle considerazioni già abbondantemente svolte dalla giurisprudenza di questa Corte, che danno contezza dell'impossibilità di ravvisare un vero e proprio contrasto sulla questione sottoposta dal ricorrente all'attenzione del collegio, non vi è dunque spazio per un'eventuale ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 618 cod. proc. pen.. Oltre agli argomenti già analiticamente riportati, la Corte rileva peraltro come il dato letterale del codice di rito, attraverso il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 453 e 455, non consenta interpretazioni diverse. Se infatti il presupposto per l'esercizio dell'azione penale ex art. 453, commi 1-bis e 1-ter, dovesse ravvisarsi nella definitività della decisione in punto di libertà personale, ben scarso significato e portata applicativa verrebbe ad avere la previsione del successivo art. 455, comma 1-bis, che impone al giudice il rigetto della richiesta di rito immediato quando il titolo custodiale sia venuto meno per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dal momento che il presupposto della nuova ipotesi di giudizio immediato introdotta nel 2008 consiste appunto nell'essere l'indagato in stato di custodia cautelare, è evidente che detto presupposto verrebbe difficilmente meno, con riguardo alla verifica dei requisiti imposti dall'art. 273 cod. proc. pen., nell'intervallo fra l'istanza del P.M. e l'emissione del decreto del G.i.p., qualora la richiesta debba necessariamente succedere alla conseguita definitività del provvedimento de libertate: esclusa la rilevanza al fine indicato di revoche o sostituzioni della misura solo per effetto di una rivalutazione delle esigenze cautelari, l'art. 455, comma 1-bis avrebbe spazio operativo solo nei casi eccezionali di sopravvenuta acquisizione di nuove e decisive risultanze istruttorie, favorevoli al soggetto in vinculis. Ben altra portata avrebbe invece la norma in argomento, ove interpretata nel senso che per fondare una legittima richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter sia sufficiente la definizione del solo procedimento dinanzi al Tribunale del riesame, come peraltro il dato testuale della legge processuale sembra imporre (e la ratio stessa della riforma sicuramente suggerisce).
2. Il ricorso, per le ragioni evidenziate, deve essere rigettato.
Considerato che
dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno curarsi gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012