Articolo 492 del Codice di procedura penale
Articolo 420 quinquiesArticolo 421
Versione
24 ottobre 1989
Art. 492. Dichiarazione di apertura del dibattimento 1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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