Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 3
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.
Non possono formare oggetto di sequestro conservativo la polizza di assicurazione sulla vita e le somme dovute e corrisposte sulla base di essa (V. Sez. un. civ., 31 marzo 2008 n. 8271).
Lo svolgimento di attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio in assenza di abilitazione era oggetto di incriminazione anche prima della novella dell'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998 ad opera dell'art. 166 D.Lgs. n. 164 del 2007.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43026 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1681
Dott. DUBOLINO PI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 16340/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA MO, N. IL 11/04/1969;
avverso la sentenza n. 12896/2008 CORTE APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Udito per la difesa l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che si riporta al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Asti aveva ritenuto il DA responsabile di una serie di truffe (artt. 81 e 640 c.p.) ai danni dei clienti della Gan Finanziaria, IM, per avere, agendo simultaneamente in nome e per conto di questa, spendendo la qualità di promotore di servizi finanziari, ma operando anche da operatore indipendente, percepito direttamente denaro investito dai risparmiatori nonché per avere svolto attività di investimento, offrendo fuori sede strumenti finanziari e servizi di investimento per i risparmiatori (art. 81 c.p. e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166, comma 1, lett. a) e c)).
Il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena complessiva di quattro anni di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa. 2.- La Corte di Appello di Torino in parziale riforma, ha assolto l'imputato dal reato di truffa, per alcuni episodi, perché il fatto non sussiste, ha assolto l'imputato per altro fatto ai danni di SI AR, perché non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.;
ha dichiarato non doversi procedere, in relazione ad altri reati di truffa, perché estinti per intervenuta prescrizione, restando ferme le statuizioni civili in favore delle parti civili EN RL e GR IM s.p.a. ed ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed Euro 6.300,00 di multa, condannando anche lo stesso al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite. 3.- Il DA propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, per non essere stato l'appello principale proposto dal difensore della parte civile avvocato Catanzaro notificato al esso imputato ne' al difensore.
b.- Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 98 del 1998, art. 166, in tema di abusivo esercizio di attività finanziarie, in quanto i destinatari di tale disposizione legislativa era soltanto chiunque svolgesse sevizi finanziari, essendo stato il riferimento all'attività di investimento, ritenuta dalla sentenza impugnata, introdotto con il D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164. c- Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione per essere stati ritenuti sussistenti sia i reati di truffa che di abusivo esercizio di attività finanziarie. d.- Mancata assunzione di una prova decisiva a discarico in relazione alla truffa ai danni di MI PI per la mancata richiesta di esibizione alla Gan Assicurazioni di una polizza vita index linked. e.- Erronea applicazione dell'art. 1923 c.c. per essere stato convertito il sequestro finalizzato alla confisca in sequestro conservativo finalizzato al pignoramento della polizza vita. f.- Inosservanza ed erronea applicazione delle norme in materia di proprietà dei beni sequestrati e di scioglimento della comunione legale.
4.- Con i motivi aggiunti il DA fa rilevare la prescrizione dei reati di truffa commessi entro il novembre 2001.
5.- Il primo motivo è infondato.
L'art. 591 c.p.p. non prevede la decadenza dell'impugnazione nel caso di omessa notifica della stessa alle altre parti, tanto più che tale incombente è posto, dall'art. 584 c.p.p., a cura della cancelleria e non della parte che lo ha proposto. La stessa omessa notifica, inoltre, non è prevista come nullità di ordine generale, dato che queste sono stabilite tassativamente dagli artt. 178 e 179 c.p.p. (Cass., sez. 5^, 12 gennaio 1999 n. 38, sez. 3 aprile 2003, n. 21032), che la non prendono in considerazione.
L'omissione importa soltanto l'eventuale mancata decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti del soggetto che ha interesse a proporre l'appello incidentale.
Nella specie l'imputato aveva già proposto l'appello principale e, pertanto, aveva già attribuito al giudice dell'appello la devoluzione delle questioni trattate dalla parte civile con l'appello.
Inoltre, l'imputato, dopo la costituzione delle parti, era in condizioni di trattare anche le questioni proposte con l'appello della parte civile, concludendo per ultimo. Per cui nessun danno lo stesso ha avuto.
6.- È, anche, infondata la censura relativa all'interpretazione del D.Lgs. n. 98 del 1998, art. 166. Tale disposizione puniva l'abusivismo di chi, senza esservi abilitato, svolgeva servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
Con il successivo D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 alla parola "svolge servizi" è stata aggiunta quella "attività". Tale modifica, però, non ha ampliato l'ipotesi criminosa, perché la giurisprudenza ha sempre definito le operazioni di intermediazione finanziaria o di gestione collettiva di risparmio sia come servizio che come attività (Cass., sez. 5^, 2 aprile 2003, n. 22410) cioè considerando non soltanto il servizio di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a banche e sim, che comporta la possibilità di disporre dei beni affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei per realizzare operazioni di mercato, ma anche l'attività diretta alla conclusione del contratto, tenuto conto che lo stesso D.Lgs. cit., art. 1, comma 5, lett. e, nella sua originaria formulazione, faceva rientrare nel "servizio di investimento" anche la semplice ricezione e trasmissione ovvero mediazioni di ordini cioè la ricezione e trasmissione a soggetti abilitati di ordini riguardanti strumenti finanziari. Per cui il legislatore non ha fatto altro che adeguare la lettera della norma incriminatrice al significato che se ne era dato in sede di interpretazione e allo stesso concetto di investimento dato dall'art. 1 cit. delle stesso decreto legislativo.
Nella specie, quindi, legittimamente è stato ritenuto integrasse il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria l'attività esperita dal DA, diretta alla conclusione dei contratti riguardanti strumenti finanziari, percependo, tra l'altro, somme destinate agli investimenti.
7.- Anche il terzo motivo è infondato.
I reati di truffa e di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria possono concorrere, essendo diversi i beni giuridici tutelati. Il primo è un reato di danno, che si consuma con l'effettiva diminuzione patrimoniale del soggetto passivo da una parte e l'arricchimento effettivo, con l'uso di artifizi e raggiri, dell'agente dall'altra. Il secondo è un reato di pericolo, il cui bene tutelato è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari, tramite operatori abilitati. Nella specie logicamente e legittimamente sono stati riscontati sia i reati di truffa, in seguito all'arricchimento dell'imputato, con depauperamento delle parti lese, mediante i raggiri, sia quello di abusivo esercizio di intermediazione finanziaria, con l'offerta di strumenti finanziari e con percezione del denaro.
8.- Logica è, poi, l'argomentazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di acquisizione presso la società assicuratrice di polizze assicurative. Infatti, come logicamente ha affermato la Corte di merito, se tali polizze fossero esistite il DA le avrebbe consegnate agli assicurati o le avrebbe prodotte. E comunque non ha dato alcun elemento di prova che essere fossero esistite.
9.- È, invece, fondato il motivo concernente la impignorabilità della polizza vita.
Il sequestro conservativo nel processo penale è posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni. Tale sequestro preclude, quindi, ad una espropriazione forzata disponendo l'art. 320 c.p.p., che detto sequestro si converte in pignoramento, quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna.
Orbene, recentemente è stato ritenuto (Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2008, n. 8271) che alla norma contenuta nell'art. 1923 c.c. va riconosciuta una funzione previdenziale, stante che le forme di assicurazione privata risultano affini alle assicurazioni sociali e tendono a porsi, nel presente momento storico, caratterizzato dalla difficoltà dello Stato Sociale di venire incontro ai bisogni, come "Terzo Pilastro" della previdenza.
In tale prospettiva le sezioni civili di questa Corte hanno ritenuto che la rete di protezione da azioni esecutive e cautelari, che l'art.1923 c.c. appresta al credito dell'assicurato, per le somme dovute dall'assicuratore, sopravvive anche davanti all'esecuzione concorsuale, così che non sono acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base al contratto di assicurazione sulla vita. Pertanto, si può certamente ritenere che il sequestro conservativo non poteva insistere sulla polizza vita prima e sulle somme dovute e corrisposte poi in via della impignorabilità delle stesse a garanzia della funzione previdenziale che le polizze vita svolgono. Di conseguenza il sequestro conservativo va annullato e le somme vanno restituite all'avente diritto.
10. - È, infine, infondato il motivo con il quale l'imputato deduce che altri beni fossero di proprietà di terzi.
Infatti egli, deducendo che la proprietà si apparteneva ad un terzo, prospetta una mancata relazione con le cose, il che fa venire meno l'interesse alla proposizione del gravame ex art. 568 c.p.p.. La parziale infondatezza dei motivi importa che alcuni reati di truffa siano estinti per prescrizione, per il decorso del tempo previsto dall'art. 157 c.p.p. e segg. nuova formulazione, maggiorato del periodo di 78 giorni per la sospensione, e precisamente i reati di cui ai capi: B5 (percezione da AC SE della somma di L. 50.000.000 in data 31 agosto 2001); B9 (percezione da NN HE della somma di L. 60.000.000 nell'aprile 2001); B10 (percezione da RR IA della somma di L. 10.000.000 in data 1- 11- agosto 2001); B17 (percezione della somma di L. 17.000.000 in data 13.6.2001, di L.
8.000.000 e L.
7.000.000 per complessive L. 15.000.000, versate in assegni in data 20-12-2001); B18 (percezione della somma di L.
5.000.000 nel novembre 2001); B20 (percezione della somma di Euro 10327,14 in data 15 novembre 2001); B21 (percezione della somma di L.
5.075.000 in data 28 giugno 2001). Di conseguenza va eliminata la pena di mesi due e giorni 15 di reclusione ed Euro 135,00 di multa irrogata per la continuazione. Vanno confermate, però, le statuizioni civili.
Il DA va, inoltre, condannato al rimborso delle spese in favore della parte civile Groupoma Sim s.p.a. che sì possono liquidare in Euro 1600,00 di cui 1500,00 per onorario.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai B5 (percezione da AC SE della somma di L. 50.000.000 in data 31 agosto 2001); B9 (percezione da NN HE della somma di L. 60.000.000 nell'aprile 2001); B10 (percezione da RR IA della somma di L. 10.000.000 in data 1- 11- agosto 2001); B17 (percezione della somma di L. 17.000.000 in data 13.6.2001, di L.
8.000.000 e L.
7.000.000 per complessive L. 15.000.000, versate in assegni in data 20-12-2001); B18 (percezione della somma di L.
5.000.000 nel novembre 2001); B20 (percezione della somma di Euro 10327,14 in data 15 novembre 2001); B21 (percezione della somma di L.
5.075.000 in data 28 giugno 2001) perché estinti per prescrizione;
elimina la pena di mesi due e giorni 15 di reclusione ed Euro 135,00 di multa;
annulla il sequestro conservativo della polizza vita;
rigetta nel resto e conferma le statuizioni civili;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte civile GR Sim spa che si liquidano in Euro 1600,00 di cui 1500,00 per onorario;
dispone la restituzione delle somme contenute nel libretto di cui alla polizza vita (dep. giudiziario affidato alla custodia dell'avv. Todeschini di Asti) all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009