Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43026
CASS
Sentenza 24 settembre 2009

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Massime3

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.

Non possono formare oggetto di sequestro conservativo la polizza di assicurazione sulla vita e le somme dovute e corrisposte sulla base di essa (V. Sez. un. civ., 31 marzo 2008 n. 8271).

Lo svolgimento di attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio in assenza di abilitazione era oggetto di incriminazione anche prima della novella dell'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998 ad opera dell'art. 166 D.Lgs. n. 164 del 2007.

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    La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43026
Data del deposito : 24 settembre 2009

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