Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
5 3 205 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2281 Dott. ALFREDO TERESI Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - Rel. Consigliere - N. 4266/2012 REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI GI LA N. IL 16/10/1965 avverso la sentenza n. 1011/2010 TRIBUNALE di TERAMO, del 13/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINISUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Autor M aМича che ha concluso per l'inoumissitalità del wears Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ン RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 13.5.2011 II GM del Tribunale di Teramo pronunziava la riforma della sentenza emessa a carico di Di EG AD dal Giudice di Pace del luogo, in data 5-7-2010, assolvendo l'imputata e CI RI EL dal reato di cui all'art.594 CP. loro ascritto in danno di RD GR AO,per essere tale condotta non punibile ai sensi dell'art. 599 comma II CP. e rideterminava la pena per le residue imputazioni(formulate ai sensi dell'art. 612 CP., in €350,00 di multa per la Di EG e €450,00 per la AN le ulteriori disposizioni di primo grado,che comprendevano la condanna delle imputate al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, liquidato come da dispositivo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore della Di EG,deducendo:
1-la violazione di legge,relativa agli artt. 79 e 484 CPP., in riferimento alla tardività della costituzione delle parti civili, che si erano costituite allorché era stata dichiarata la contumacia dell'imputata.
2-mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidenziando che le persone offese avevano reso dichiarazioni confuse, mentre risultava anche che vi era stato l'intervento di una Volante su richiesta delle imputate le quali,secondo la difesa,intendevano porre fine ad una aggressione avvenuta nella loro abitazione- RILEVA IN DIRITTO Il ricorso si rivela privo di fondamento. Quanto al primo motivo,si deve rilevare che esso risulta del tutto ripetitivo della censura articolata in appello,ed il giudice della sentenza impugnata ha correttamente disatteso l'eccezione difensiva evidenziando che la persona offesa si era riservata la costituzione di parte civile,sin dalla prima udienza,non potendola attuare per la mancata ritualità della notifica inerente ad una delle imputate,precisando che tale 1 costituzione era avvenuta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. In tal senso deve ritenersi legittimamente ammessa la costituzione di parte civile,secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte,per cui vale menzionare Sez.III,31 luglio 1998, n.8880,Stringa-RV 211690- Restano dunque inammissibili per manifesta infondatezza le censure articolate nel ricorso ritenendo che la costituzione della parte civile sia avvenuta tardivamente per il rinvio della prima udienza disposto dal giudice per esigenze dell'ufficio,senza dare valore alla certificazione medica relativa all'impedimento di un imputato,non essendo peraltro dedotta la violazione di legge inerente alla dichiarazione di contumacia. -Le censure con le quali si denunciano i vizi di mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione si rivelano prive di fondamento, ritenendosi del tutto adeguata e aderente alle risultanze dibattimentali ivi richiamate la motivazione resa dal giudice di appello,che ha fondato il giudizio sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità risultava avvalorata da altre deposizioni testimoniali,quale quella del teste dei CC.intervenuti al momento del verificarsi dei fatti contestati. Pertanto risulta correttamente valutato il compendio probatorio, secondo i criteri enunciati da questa Corte, in tema di efficacia probatoria delle dichiarazioni della persona offesa(Cass.Sez.Sez.IV-9 aprile 2004,n. 16860)- Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso a cui consegue,come per legge,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 4 ottobre 2012. Il Consigliere relatore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Aliens de verdi 22 IL PRESIDENTE 22 GEN 2013 velo IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO, 2 Cambala