Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2009, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo AN - Presidente - del 12/11/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo EP - Consigliere - N. 2853
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 19992/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LC US N. IL 16/06/1938;
avverso la sentenza n. 252/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 21/11/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sostituzione dell'avv. Tonino;
Uditi i difensori Avv.ti Freni e Scillia.
OSSERVA
1- Con sentenza del Tribunale di Mistretta, del 23 giugno 2005, LC EP è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di IA SA. All'affermazione di responsabilità è conseguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena di sei mesi di reclusione, nonché, in solido con la "SAI s.p.a." (impresa designata dall'INA, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada per la Sicilia), al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.
Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, il LC, trovandosi a transitare, alla guida della propria auto "Toyota Land Cruiser", priva di copertura assicurativa, lungo la strada provinciale che da S. Stefano di Camastra conduce a Letto SA, con direzione di marcia Letto/S.Stefano, uscendo da una curva, aveva invaso l'opposta corsia di marcia e si era scontrato frontalmente con il motociclo "Vespa" condotto da IA SA, che procedeva in direzione opposta. A bordo del ciclomotore, oltre alla vittima, che non indossava il casco, viaggiavano il fratello dello stesso, IA RO, e La SA AL;
sulla pedana della "Vespa" si trovavano vari oggetti.
A seguito dell'impatto, IA SA ha riportato trauma cranico ed altre lesioni che ne hanno determinato la morte. Con la stessa sentenza, il LC è stato assolto dal reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6.
Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 21 novembre 2006, ha confermato la decisione del primo giudice.
Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l'imputato che deduce:
A) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 161 e 178 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ed il verbale della prima udienza, del 18.7.06, in esito alla quale lo stesso procedimento era stato rinviato all'udienza del 21.11.06, è stato notificato, ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso lo studio del difensore, avv. Freni, sull'erroneo presupposto che lo stesso imputato avesse mantenuto il domicilio precedentemente eletto in San Fratello, via Venezia 27, ove non era stato rinvenuto. In realtà, si sostiene nel ricorso, con l'atto d'appello il LC aveva revocato tale elezione di domicilio, eletto contestualmente in Contrada Barranca di Acquedolci;
sarebbe, quindi, irrituale la predetta notifica e nulla l'ordinanza del 21.11.06, dichiarativa della contumacia dell'imputato.
Con lo stesso motivo, il ricorrente sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe "inficiato" dal fatto che nell'avviso relativo all'udienza del 21.11.06, notificato al secondo difensore, avv. Scillia, non è stato specificato che la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato era stata eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4; ciò avrebbe determinato una inerzia nell'attività
difensiva dell'avv. Scillia, il quale riteneva che l'imputato, regolarmente citato, sarebbe stato presente al giudizio;
sarebbero, quindi, nulli il decreto di citazione a giudizio, l'ordinanza dichiarativa della contumacia e tutti gli atti successivi, compresa la sentenza;
B) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 190, 34 e 211 c.p.p., art. 30 c.p.p., comma 1, art. 603 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 c.p.p. e art. 111 Cost., comma 6, con riguardo: - alla mancata acquisizione dell'esposto prodotto dall'imputato
contro
IA AN, padre della vittima e di altra documentazione;
- al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per eseguire un confronto tra i consulenti dell'imputato e del PM ed il perito nominato dal tribunale, -al rigetto della richiesta di traduzione in italiano delle testimonianze rese da OR LV / e NO VA, che si sarebbero espressi in termini dialettali inintellegibili, -al rigetto della richiesta di esame dello stesso OR;
C) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p. e art. 589 c.p., con riguardo alle incongruenze e contraddizioni asseritamente presenti, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi IA RO e La SA AL;
D) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 589, 40, 41 e 45 c.p., con riguardo alle cause della morte di IA SA ed al concorso di colpa dello stesso nella determinazione dell'evento;
E) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante.
Con memoria prodotta presso la cancelleria di questa Corte, il difensore delle parti civili: IA AN, SO NU IA TE e IA RO, chiede dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso. -2- A- Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata proposta la nullità del decreto di citazione a giudizio, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato e della sentenza, è inammissibile.
In tema di notificazione della citazione all'imputato, questa Corte ha affermato (Cass. nn. 8826/05, 45990/07, 39159/08) che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita con forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato;
non ricorre, invece, allorché essa sia eseguita con forme diverse da quelle previste. In tale ultimo caso, invero, detta notifica non integra necessariamente un'ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. ed alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui di cui all'art. 180 c.p.p., sempreché non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Orbene, nel caso in esame, la notifica dell'atto in questione è stata eseguita mediante consegna dello stesso al difensore di fiducia, di guisa che non si tratterebbe di un caso di notifica omessa, bensì solo irrituale, perché eseguita, non presso il nuovo domicilio dichiarato, ma mediante consegna dell'atto al difensore;
con modalità, cioè, certamente e concretamente idonee a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, stante il rapporto fiduciario intercorrente tra costui ed il difensore. Non risulta, d'altra parte, ne' è stata segnalata, l'esistenza di un qualsiasi elemento idoneo ad avvalorare l'ipotesi che l'imputato, pur contumace, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento per il tramite del proprio difensore.
Si è verificata, dunque, nel caso di specie, una irregolarità che non ha determinato una nullità assoluta ed insanabile, bensì a regime intermedio. Una nullità, quindi, che, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata e che, per quanto riguarda il caso in esame, avrebbe dovuto esser proposta immediatamente, non appena rilevata, cioè alla prima udienza utile e non, come viceversa accaduto, solo nella sede di legittimità.
L'eccezione proposta deve, quindi, ritenersi inammissibile per tardività; così come tardive sono le ulteriori deduzioni, proposte dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione davanti a questa Corte, di nullità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, pure eseguito mediante consegna dello stesso al difensore di fiducia.
Manifestamente infondata, ed ancora tardiva è, poi, l'eccezione di nullità, pure proposta con il primo motivo di ricorso, relativa alla mancata indicazione, nell'avviso di fissazione udienza notificato al secondo difensore, che la notifica all'imputato del decreto di citazione era stata effettuata nelle forme previste dall'art. 161 c.p.p., comma 4. A tale proposito, oltre a richiamare il tema della tardività, sopra accennato, deve rilevarsi che nessuna norma prevede nullità di sorta per il caso segnalato dal ricorrente;
senza dire che un puntuale esame degli atti avrebbe consentito anche al secondo difensore di accertare i tempi e le modalità di notifica dell'atto di citazione al suo assistito.
2- B- Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. A prescindere dalla sorprendente richiesta di traduzione della testimonianza resa di due testi che, secondo il ricorrente (che riporta in particolare, a dimostrazione della incomprensibilità della testimonianza, la frase che facilmente si legge, in italiano, "ragazzi, state salendo ora?"), si esprimevano in dialetto siciliano, ritenuto incomprensibile dal difensore, pure siciliano, e che ha comunque nel ricorso contraddetto quelle dichiarazioni, evidentemente a lui non incomprensibili, deve tuttavia rilevarsi come il giudice del gravame abbia legittimamente rilevato l'assoluta inutilità di integrazioni istruttorie. A tale proposito, il giudice del gravame, con motivazione del tutto coerente sul piano logico, seppur sintetica, ha rilevato che le acquisizioni probatorie in atti - costituite, in particolare, dalle testimonianze dei due giovani che si trovavano, al momento dell'incidente, a bordo del ciclomotore condotto dalla vittima (IA RO e La SA AL) e da OR LV, nonché dagli esiti della consulenza disposta dal PM e della perizia disposta dal tribunale - erano del tutto sufficienti e chiare e non necessitavano di ulteriori conferme, pacifica ed evidente essendo emersa la responsabilità dell'imputato.
In particolare, sono state richiamate le testimonianze di IA RO e La SA AL, che si trovavano, al momento dell'incidente, a bordo del ciclomotore condotto dalla vittima, e di OR LV, che si trovava nei pressi del luogo dell'incidente, del quale aveva quindi avuto modo di cogliere la dinamica. Testi che univocamente hanno sostenuto che l'impatto tra l'auto dell'imputato ed il ciclomotore della vittima era stato provocato dall'improvvisa invasione, da parte della prima, della carreggiata sulla quale il secondo stava procedendo. Affermazioni confermate dagli esiti della perizia tecnica disposta dal tribunale, avendo il perito ribadito che era stata l'auto dell'imputato ad invadere l'opposta corsia di marcia.
A fronte della univocità e rilevanza del compendio probatorio acquisito nel corso dell'articolato dibattimento di primo grado, durante il quale sono stati sentiti, nel contraddittorio delle parti, anche i consulenti ed il perito, del tutto legittimamente il giudice del gravame ha ritenuto superflue le ulteriori richieste istruttorie, alle quali si fa ancora riferimento nel ricorso.
2- C- Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, incentrato su una presunta inattendibilità dei testi IA e La RT in ragione della loro giovane età (si sostiene nel ricorso che i due avevano, al momento del fatto, poco più di tredici anni) che avrebbe reso necessario accertarne l'idoneità fisica e mentale, quasi che un giovane, sia pure tredicenne, non sia nelle condizioni di riferire con apprezzabile precisione un fatto del quale è stato diretto testimone e vittima. Nel ricorso, d'altra parte, si richiamano sentenze di questa Corte, si esprimono generici giudizi di inidoneità dei minori e rendere testimonianza, ma non si indica l'esistenza di concreti elementi che possano giustificare anche solo in dubbio di una incapacità a testimoniare dei due giovani. Nè risulta che una tale eventualità sia stata mai posta all'attenzione dei giudici del merito, ne' che ad essi sia stato chiesto di sottoporre i due a perizia psicologica o che le loro testimonianze fossero assunte con la presenza di un esperto. Il ricorrente, peraltro, dimentica la presenza di altro testimone, certamente maggiorenne e quindi estraneo alle problematiche relative alla minore età; dimentica anche gli esiti della perizia tecnica, del tutto coincidenti con quanto affermato dai testimoni. Mentre il tentativo dello stesso ricorrente di proporre, attraverso le critiche alle testimonianze assunte ed ai pareri tecnici espressi dal perito, una rilettura dei fatti, appare del tutto inconsistente, oltre che inammissibile nella sede di legittimità, attesa la congruità e coerenza logica della motivazione.
2- D E- Ugualmente infondati sono i due ultimi motivi di ricorso. Del tutto improprio è richiamare, nel caso di specie, presunte colpe della giovane vittima in una situazione nella quale il conducente dell'autovettura ha perso il controllo del proprio automezzo (taluno sostiene a causa dell'alcool) ed è andato ad invadere l'opposta corsia di marcia ed a travolgere il ciclomotore che faticosamente, nella salita e con un carico eccessivo, stava avanzando nella propria corsia di marcia. Il mancato uso del casco rappresenta, nella complessiva valutazione dei fatti ed in considerazione del grado della colpa attribuita all'imputato, fattore del tutto secondario, per nulla incidente nella vicenda, posto che non può certo sostenersi che l'incidente è stato anche solo in parte determinato dal mancato uso del casco da parte della vittima o dal sovraccarico del ciclomotore;
mentre nulla autorizza a ritenere che la presenza del casco avrebbe evitato il decesso del IA anche in vista della frontalità dell'impatto e della mole del fuoristrada condotto dall'imputato.
Ugualmente privo di fondamento è il motivo riguardante il mancato giudizio di comparazione delle circostanze, avendo la corte, ancora in termini sintetici, e tuttavia chiari e sufficienti, legittimamente ritenuto che il grado della colpa attribuito all'imputato, oltre che la gravità dei fatti accertati, non consentissero di ritenere la prevalenza delle riconosciute attenuanti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010