Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8585
CASS
Sentenza 11 febbraio 2015

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.

Commentario1

  • 1Il lavaggio degli indumenti di lavoro è a carico del datore di lavoro
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8585
Data del deposito : 11 febbraio 2015

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