Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.
Commentario • 1
- 1. Il lavaggio degli indumenti di lavoro è a carico del datore di lavoroRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 345
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 26306/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ IG N. IL 01/04/1936;
avverso l'ordinanza n. 543/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 24/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 24 aprile 2014 e depositata il 30 aprile 2014, a scioglimento della riserva assunta alla udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente proposto da ZO UI, condannato giusta sentenza passata in giudicato il 28 marzo 1986, avverso la cartella esattoriale recante la somma di Euro 32.155,02 pretesa dall'Erario, a titolo di spese di custodia, dovute a far tempo dal 1 marzo 1989, in relazione ai veicoli sequestrati nel corso del procedimento.
Il giudice della esecuzione, dopo aver dato atto del "carteggio acquisito in via interlocutoria presso l'ufficio campione penale con ordinanza del 26 marzo 2014", ha motivato: deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione proposta dal condannato (sotto il profilo che la pretesa era stata azionata col preliminare invito bonario dell'Ufficio campione penale, in data 11 febbraio 2002, dopo che era scaduto il termine decennale della prescrizione ordinaria, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza); il dies a quo della prescrizione matura non dalla data della irrevocabilità della sentenza, bensì dalla data (20 luglio 2001) di emissione del mandato di pagamento a favore del custode, in quanto solo allora il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
la prescrizione è stata utilmente interrotta mediante gli inviti di pagamento spediti l'11 gennaio 2002 e il 6 aprile 2010 e regolarmente notificati al condannato, siccome documentato dal carteggio acquisito;
priva di fondamento è l'ulteriore eccezione difensiva di carenza della legittimazione passiva, sotto il profilo che alle spese di custodia aveva dato causa l'omessa statuizione del giudice in ordine alla destinazione dei veicoli sequestrati;
la questione in parola concerne, infatti, il quantum debeatur ed esula dalla competenza del giudice penale, rientrando in quella del giudice civile. 2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Grassi, mediante atto recante la data del 13 maggio 2014, col quale ha sviluppato tre motivi, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 - Col primo motivo di ricorso il difensore censura l'acquisizione della prova documentale in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, esponendo che il carteggio dell'Ufficio campione penale è stato richiamato con l'ordinanza interlocutoria, dopo l'udienza in camera di consiglio e senza che fosse dato avviso alla difesa del deposito dei documenti.
2.2 - Col secondo motivo di ricorso il difensore ribadisce l'eccezione di prescrizione del credito azionato, opponendo: le richieste del custode al giudice della esecuzione e i provvedimenti di costui nei confronti dell'ausiliario non hanno effetto interruttivo in relazione alla prescrizione del diritto erariale nei confronti del condannato;
errata è la tesi della inesigibilità della somma, in carenza della emissione del mandato di pagamento in quanto, così opinando, il credito sarebbe imprescrittibile. 2.3 - Col terzo motivo di ricorso il difensore reitera la contestazione della legittimazione passiva, deducendo: in esito al passaggio in giudicato della condanna il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca ovvero, alternativamente, la restituzione agli aventi diritto dei veicoli sequestrati a ZO, ritenuto responsabile della ricettazione dei beni in custodia, appartenenti a terzi;
illegittimamente sono state addebitate al condannato le conseguenze della omissione del Tribunale;
il giudice a quo ha eluso la questione facendo riferimento a supposta contestazione circa il quantum della somma richiesta, mai proposta dal ricorrente. 3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, con requisitoria del 16 settembre 2014, ha osservato ad adiuvandum: il primo motivo di ricorso è dirimente;
il giudice della esecuzione non avrebbe dovuto deliberare "se non previa fissazione di una nuova udienza camerale (...) affinché le partì potessero prendere in esame la nuova documentazione". 4. - Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento. Affatto assorbente - rispetto all'esame degli altri mezzi di impugnazione - è il primo motivo di ricorso.
Risulta pacificamente dalla stessa ordinanza impugnata che il Collegio ha fondato la decisione (anche e decisivamente) su prove che non furono ritualmente e preventivamente ammesse nel contraddittorio tra le parti.
Tanto comporta la nullità della ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). L'art. 666 c.p.p., comma 5, stabilisce, infatti: "il giudice (della esecuzione) (...) se occorre assumere prove, procede nel rispetto del contraddittorio".
Orbene la lesione del contraddittorio, consistita nella valutazione del carteggio dell'Ufficio campione penale, acquisito mediante ordinanza fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione, e mai ammesso prima che le parti rassegnassero le proprie conclusioni, concretizza inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 127 c.p.p., comma 3, e art. 666 c.p.p., comma 4, concernenti "la partecipazione al procedimento" del Pubblico Ministero, e la "assistenza" del condannato, entrambe necessarie nei procedimenti di esecuzione.
La partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore, infatti, riveste carattere funzionale;
sicché non è integrata dalla mera presenza fisica del magistrato o dell'avvocato alla udienza camerale, postula, bensì, che alle parti sia assicurata la possibilità di interloquire su ogni profilo dell'oggetto della decisione col correlativo divieto per il giudice di porre a base del provvedimento prove non ammesse nel contraddittorio (v., in relazione alla valutazione di prove non assunte nel corso della udienza camerale, prima della discussione, Sez. 1, n. 5203 del 09/11/1994 - dep. 11/02/1995, Bozzi, Rv. 200868; Sez. 2, n. 879 del 05/12/2003 - dep. 16/01/2004, Porchia, Rv. 227871; Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009 - dep. 11/06/2009, D'Argenio, Rv. 244032; cui adde Sez. 1, n. 44924 del 18/09/2013 - dep. 07/11/2013, Riggio, non massimata). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma il quale si uniformerà al seguente principio di diritto che questa Corte di legittimità enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2: "Non è consentito al giudice della esecuzione porre a base della decisione alcuna prova che non sia stata formalmente ammessa prima di aver raccolto le conclusioni delle parti necessarie".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015