Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all'imputato venga eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo in udienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. (Nella specie, l'incompletezza delle ricerche era stata dedotta solo nel corso del giudizio d'appello).
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2018, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita S. contro la sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21 novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2014, n. 53599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53599 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1862
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 22677/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AP N. IL 17/07/1970;
TI DR N ALIAS EJ IN N. IL 20/07/1978;
RI IG N. IL 09/02/1979;
avverso la sentenza n. 231/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 13/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Colaleo Luigi che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.1.2014 la Corte di appello di Trento, a seguito di gravame interposto dagli imputati TI SA, TI RA alias EJ IK e RI EN avverso la sentenza emessa il 14.2.2013 dal locale Tribunale, ha confermato detta sentenza con la quale i predetti sono stati riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 74, nn. 3 e 4, art. 80 cpv., n.
2 - rispettivamente - i primi due quali capi, promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso e la terza quale partecipe allo stesso sodalizio, condannandoli a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. erronea applicazione della legge penale e mancata formazione del rapporto processuale nei confronti di RI EN e TI SA in relazione al decreto di latitanza emesso il 14.10.2011 nei confronti dei predetti, trattandosi di stranieri mai residenti e neppure domiciliati in Italia, dei quali si conosceva la sola residenza (stabile), applicandosi la convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria di cui alla L. n. 1368 del 1962. Cosicché non potevano ritenersi sufficienti nei loro confronti le ricerche limitate al territorio nazionale, ne' risulta motivata la volontaria condotta intesa a sottrarsi alle conseguenze di un ordine di custodia, del quale non avevano conoscenza, in quanto reso noto solo successivamente all'arresto di TI RI. Inoltre, è stata omessa la traduzione degli atti che comportano il rapporto processuale nella lingua slava che è propria degli imputati.
2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla incompetenza territoriale ex artt. 21, 420, 421 e 491 cod. proc. pen. in quanto la scelta del rito alternativo - peraltro, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale - non implica l'accettazione dell'erronea competenza territoriale e la rinuncia a farla valere.
2.3. Inosservanza di norma processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 non essendosi considerato, ai fini del giudizio di attendibilità, che i rapporti dei propalanti IC ZA e EJ VE ("Ganga") con i chiamati in correità fossero caratterizzati da seria e duratura animosità.
2.4. Manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 191 e 357 cod. proc. pen. in relazione all'utilizzo probatorio delle schede di polizia giudiziaria relative ai singoli imputati non utilizzabili, invece, ex art. 357 cod. proc. pen. come prova, essendo rilevanti solo nella fase delle indagini preliminari in cui è avvenuta l'acquisizione.
2.5. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 trattandosi nella specie non di una associazione a delinquere ma solo di una famiglia in cui solo alcuni soggetti avrebbero tenuto una condotta contra legem, la cui verificazione non è espressiva della permanenza del vincolo delittuoso, sussistendo solo quello familiare.
2.6. Con ulteriore motivo in favore di RI EN si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per la omessa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di IC ZA e EJ HA in considerazione dell'odio esistente tra essi e i fratelli TI (rispettivamente marito e cognato della ricorrente) ed in assenza di qualsiasi elemento di riscontro a dette dichiarazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo è inammissibile perché generico.
1.1. La notificazione del decreto di citazione all'imputato latitante mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito, non configura una omessa citazione dell'imputato non più latitante al momento del giudizio, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, allorché il difensore sia comparso in udienza e in virtù del mandato ricevuto abbia richiesto il rito abbreviato, in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (fattispecie in cui la nullità era stata dedotta solo nel corso del giudizio d'appello). (Sez. 1, n. 46537 del 27/10/2005, Mesquita Da Cunha, Rv. 232981).
1.2. Ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in particolare, alla connotazione dell'attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all'estero nei luoghi indicati dall'art. 169 c.p.p., comma 4 (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di accertamenti fuori del territorio italiano in mancanza di qualsiasi indicazione agli atti sul luogo in cui l'imputato si sarebbe potuto recare) (Sez. 6, n. 47528 del 13/11/2013, Elezaj, Rv. 257279); ancora, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792).
1.3. Osserva la Corte che i giudici di merito hanno correttamente rigettato la analoga doglianza mossa in appello sul rilievo che essa era stata per la prima volta proposta in quella sede avendo i difensori nominati, in virtù della procura speciale loro conferita dagli imputati, formulato dinanzi al Tribunale richiesta di rito abbreviato senza che alcuna eccezione fosse proposta sia in sede di udienza preliminare che in relazione al decreto di rinvio a giudizio.
1.4. Inoltre, in applicazione dell'orientamento di legittimità ricordato, alla doglianza mossa in appello avverso il decreto di latitanza, la Corte territoriale ha rilevato incensurabilmente in fatto che dagli atti non era dato rintracciare alcuna precisa indicazione sulla stabile effettiva dimora all'estero degli imputati, risultando per il solo TI SA una indicazione risalente al 2004 del tutto formale con riferimento alla città di Zagabria, evidenziandosi - invece - sin dal 2004 una presenza di fatto in Italia e successivamente in Serbia e in Spagna senza l'individuazione di alcuna precisa residenza;
mentre per gli altri imputati non risulta indicata alcuna residenza all'estero venendo segnalati come dimoranti in Zagabria, in Spagna, nella zona di Barcellona e senza che la difesa abbia indicato alcuna residenza certa, all'estero, dei prevenuti. Quanto alla volontaria sottrazione degli imputati alla esecuzione della misura restrittiva, la stessa sentenza richiama il contenuto delle intercettazioni dalle quali era emerso che la possibilità di un provvedimento cautelare fosse in concreto paventata dagli imputati.
1.5. Sicché del tutto aspecifica è la reiterazione, espressa con il motivo di ricorso in esame, della doglianza circa la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti dei ricorrenti.
1.6. Anche la mancata traduzione degli atti introduttivi è generica e tardiva non essendo stata oggetto di doglianza in appello ed in costanza dell'accesso degli imputati al rito alternativo senza alcuna eccezione in merito. Invero, in ogni caso, la nullità derivante dall' omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, Kajtazi, Rv. 233948).
2. Il secondo motivo è inammissibile perché la eccezione di incompetenza territoriale non risulta riproposta in appello.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché genericamente proposto rispetto alla risposta che la sentenza fornisce alla identica doglianza difensiva proposta in appello. Invero, la Corte territoriale ( v. pg. 18 della sentenza) la rigetta sul rilievo che, anche a prescindere dal fatto che tra i dichiaranti vi è chi (RI CC) risulta indifferente rispetto ai fatti di sangue narrati, l'attendibilità dei dichiaranti trova conforto nelle risultanze del procedimento penale a carico degli stessi laddove l'accertata sussistenza dell'ipotesi associativa formulata anche a loro carico vede in peculiare rilievo la posizione di IC UR (detto MO) in qualità di fornitore, persona che risulta strettamente legata alla famiglia TI, come confermato dai sequestri di vari chilogrammi di stupefacenti che giungevano a seguito degli accordi tra i TI ed il MO nonché dalle intercettazioni disposte nell'ambito delle quali risultano coinvolti gli attuali imputati TI OB e JO.
4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione che ha reso la Corte territoriale in ordine al contenuto delle cd. schede che altro non compendiavano che le indagini e gli accertamenti condotti dalla p.g. (v. pg. 16), pertanto legittimamente considerate quale compendio probatorio.
5. Il quinto motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata.
5.1. Sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) non recano nozioni definitorie dell' associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell' offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998,Villani J e altri, Rv. 211743); cosicché, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.(Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, Burgio S ed altri,Rv. 213978); e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dello spaccio e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso, ne' l'unicità dell' associazione è esclusa dal fatto che la stessa si articoli in due gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta clientela: infine la costituzione e la partecipazione alla medesima associazione non è incompatibile con l'accertamento di una pluralità di cessioni di droga tra gli stessi partecipi all'associazione, ne' da eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione interna. (Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995, Lacedra ed altri, Rv. 201353); ancora, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De Witt e altri, Rv. 250773).
5.2. Nell'alveo di legittimità richiamato la sentenza impugnata ha rigettato la analoga doglianza, rilevandola prossima alla inammissibilità, attraverso il richiamo alla puntuale ricostruzione, fornita dalla sentenza di primo grado, degli elementi dimostrativi della sussistenza di un vincolo stabile tra gli associati, di una sia pur rudimentale organizzazione di uomini e di mezzi e della finalità di commettere una serie indeterminata di reati.
6. Anche l'ulteriore motivo specificamente riferito alla posizione della RI è inammissibile. Si è già detto in ordine alla dedotta mancata valutazione di attendibilità dei dichiaranti. La mancanza di riscontri diversi dalle dichiarazioni dei propalanti IC, EJ HA, EI AL e EJ UK, è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale valorizzato il contenuto delle captazioni svolte tra gli altri coimputati che si riferiscono al coinvolgimento della donna nei traffici illeciti (v. pg. 21 della sentenza impugnata).
7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014