Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Notifica incompiuta, ma contumacia non eccepita (Cass. 7886/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 febbraio 2019
Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 3 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7886 Presidente Bruno - Relatore Michelli Ritenuto in fatto C.S.G. ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, il 18/04/2011, dal Tribunale di Asti; il C. è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un addebito di violenza privata. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, rinnovando un'eccezione già spiegata dinanzi alla Corte territoriale. Stando alla ricostruzione da lui offerta, infatti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non gli venne notificato presso il domicilio formalmente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42755 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 1450
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 17594/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE ED N. IL 06/09/1984;
avverso la sentenza n. 3075/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 28/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 28 giugno 2013 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino in data 16 luglio 2010, che ha dichiarato ZE ED colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo sub a) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (capo sub b), commessi in Urbino il 19 maggio 2007, condannandolo alla pena di mesi sei e giorni dieci reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, e con l'aumento per la continuazione, ritenuto più grave il delitto sub a).
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito indicati.
2.1. Nullità della notifica dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, risultando in entrambe le sentenze di merito la residenza dell'imputato in un luogo - via della Palazzina, n. 3, in Urbania (PU) - ove la notifica all'imputato non è stata neanche tentata dall'Ufficiale giudiziario, che ha illegittimamente proceduto alla notifica dell'atto di citazione direttamente al difensore ai sensi della disposizione sopra citata:
nel caso in esame, infatti, la dichiarazione di domicilio appariva chiara in entrambe le sentenze, di primo e secondo grado.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla scriminante prevista dal D.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, atteso che dalla deposizione del teste LL è emerso che i poliziotti fecero ricorso all'uso delle manette nei confronti dell'imputato non già dopo che questi aveva loro resistito, ma prima, ossia immediatamente dopo il loro arrivo, sebbene il su menzionato teste non avesse, ne' in quel frangente, ne' in seguito, palesato la volontà di sporgere querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Inammissibile deve ritenersi il primo motivo di doglianza, ove si consideri, alla luce dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è di ordine generale e a regime intermedio -in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6^, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 16/01/2014, Rv. 258131). Interessando un atto preliminare al dibattimento, essa doveva pertanto essere dedotta entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., con evidente tardività della relativa eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione, tanto più ove si consideri che del giudizio di appello il difensore di fiducia era stato ritualmente avvisato. La mancata proposizione nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., sana dunque il vizio, mancando la prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 3^, n. 20349 del 16/03/2010, dep. 28/05/2010, Rv. 247109; Sez. Un., n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Rv. 229539).
4. Manifestamente infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda censura, in quanto sostanzialmente orientata a riprodurre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, siccome imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione al su evidenziato profilo di doglianza, quindi, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, ovvero illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato, e puntualmente disatteso, la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, per un verso motivatamente escludendo la presenza di un significativo contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi LL e VA - quest'ultimo, quale Assistente di Polizia intervenuto su chiamata del primo, perché l'imputato, in evidente stato di ubriachezza, stava disturbando gli avventori del suo locale - e, per altro verso, ponendo in evidenza che i pubblici ufficiali nell'occasione intervenuti fecero ricorso all'uso delle manette solo successivamente alla commissione delle su indicate condotte delittuose, al fine di interromperne l'ulteriore realizzazione, con la conseguente valutazione di assoluta irrilevanza della condotta in tal guisa tenuta in relazione alla supposta integrazione dei presupposti dell'invocata esimente. Al riguardo, invero, deve rilevarsi come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo del quadro di principii più volte stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 23255 del 15/05/2012, dep. 13/06/2012, Rv. 253043), secondo cui l'integrazione della scriminante in esame richiede un'attività ingiustamente persecutoria e del tutto sganciata dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandata agli agenti, modalità nelle quali non risulta inquadrabile neppure in via astratta quanto dal ricorrente prospettato, alla stregua di quanto già esplicitato nella impugnata pronuncia, con motivazione logica e, in questa Sede, insuscettibile di censura, con la cui correttezza il ricorrente solo genericamente si confronta.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014