Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42755
CASS
Sentenza 24 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Notifica incompiuta, ma contumacia non eccepita (Cass. 7886/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 febbraio 2019

    Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 3 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7886 Presidente Bruno - Relatore Michelli Ritenuto in fatto C.S.G. ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, il 18/04/2011, dal Tribunale di Asti; il C. è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un addebito di violenza privata. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, rinnovando un'eccezione già spiegata dinanzi alla Corte territoriale. Stando alla ricostruzione da lui offerta, infatti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non gli venne notificato presso il domicilio formalmente …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42755
Data del deposito : 24 settembre 2014

Testo completo