Sentenza 10 marzo 1995
Massime • 4
Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, l'interruzione di quest'ultima operata al fine di acquisire - su istanza del P.M. ed a seguito della eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari - le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del G.I.P., non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l'utilizzabilità della stessa: attività che l'art. 191 cod. proc. pen., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura ex art. 511 cod. proc. pen., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d'altro canto non verificandosi retrocessione nella fase della istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere iniziata "ex novo". (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo della omessa lettura delle richieste e dei decreti di proroga dei termini delle indagini preliminari come sopra acquisiti ed attestanti la tempestività delle trascrizioni; del pari la Corte Suprema ha escluso violazione del diritto di difesa per il mancato rinnovo, dopo tale acquisizione, della discussione: al proposito ha rilevato che, qualora un difensore che già aveva parlato avesse chiesto nuovamente la parola a ciò ed avrebbe potuto essere comunque autorizzato e che d'altro canto, essendo ritualmente a suo tempo avvenuta la notifica delle richieste e dei decreti di proroga, le difese non ebbero a trovarsi a fronte di alcun dato nuovo).
Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., (associazione di stampo mafioso) si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sè stesso e dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'avvalersi della capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa del potere del gruppo. Non è d'altro canto richiesto dalla norma che l'avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale: anche una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso in fattispecie nella quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche nel comportamento processuale delle stesse).
In tema di delitto tentato la desistenza volontaria ha natura di esimente; pertanto la riconducibilità alla volontà dell'agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell'azione o del mancato avverarsi dell'evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca.
L'abrasione della matricola su di un arma, a meno che il possessore se ne attribuisca la paternità, costituisce di per sè dato valido a dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa in quanto finalizzato proprio ad occultarla. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero affermato la responsabilità per ricettazione nei confronti del possessore di una pistola con matricola abrasa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1995, n. 7937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7937 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1995 |
Testo completo
7 M 3 9 I T AL I ANA RE P UB BL ICA
7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
P.V. 10/3/35 LA CORTE SUPREMA DI CASSA ONE-
SEZIONE VI PENALE sent-4° 599 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Gaetano Surians Presidente
R-b-44856/s4 Dott. Pasquale Trojno1. Consigliere
Saisone 11 2. #
Arturo "
3. "I Giuliaus Ferrua "
4. 10 ha pronunciato la seguente:
SENTEN ZA
NA NG nato in [...] il 26 sul ricorso proposto da: gennaio 1955 634 LA HE nato in [...] il [...]
AL LD nato in [...] il [...]
ME RE nato in [...] il [...]
De LU NG nato in [...] il [...]
RA CC nato in [...] il
4 giugno 1953
TA IL nato in [...] il [...]
AR US nato in [...] il [...]
LA IN US nato in '
Noto il 17 gennaio 1951
avverso la sentenza emessa il 8.6.1994 dalla Corte di Appello di
Catania il 15 febbraio 1994.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Giuliana Ferrua
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti: G. Trantius, N. Cancerin, 1. Reina e
Go. Arico'.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 3.2.93 il Tribunale di Siracusa dichiarava NA Ange- lo, LA HE, AL LD, De LU RA, RA
dichiarava inoltre RA HE ed i sopracitati im- putati, ad esclusione del LA, responsabili di uno o più episodi di estorsione aggravata tentata o consumata nonchè di reati connessi di danneggiamento e di illecita detenzione e porto d'armi e materia esplodente;
dichiarava infine NA NG altresì responsabile di ulteriore illecita detenzione di una pistola con matricola abrasa e di ricettazione della medesima nonchè TA IL responsabile di rapina aggravata. Con tale pronuncia i prevenuti suddetti venivano condannati, riconosciuta la continuazione tra i reati a ciascuno di essi attribuiti, a pene ritenute di giustizia. A seguito di appello proposto dal P.M. e dagli imputati la Corte di
Appello di Catania assolveva LA HE e AR US da un episodio di tentata estorsione e dai connessi reati, rideterminando per i medesimi il trattamento sanzionatorio%3B aumentava per gli altri le relative pene.
Avverso la decisione del Giudice di II gAD hanno ora proposto ri- corso per cassazione tutti i menzionati imputati deducendo i motivi infradescritti.
NA NG. Ha denunziato (tra i motivi presentati personalmente) innanzitutto violazione degli artt. 511, 523, 526 c.p.p nonchè mani- festa illogicità di motivazione eccependo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su cui i Giudici di merito avevano fon- dato la loro decisione. In particolare ha rilevato che il Tribunale di Siracusa aveva interrotto, ai sensi dell'art. 523 c.p.p., la di- scussione per consentire l'acquisizione agli atti, su istanza del P.M., delle richieste di proroga dei termini di cui all'art. 406
c.p.p. e dei relativi provvedimenti del Gip: tali atti dovevano sot- tostare alla verifica della lettura ai sensi dell'art. 526 c.p.p. ed il mancato rispetto di questa norma comportava l'inutilizzabilità delle intercettazioni suddette%3B d'altro canto, a seguito della in- trodotta documentazione, la discussione avrebbe dovuto essere riini- ziata, avendo ogni singolo difensore diritto all'ultima parola in ordine a qualsiasi argomento ed elemento processuale.
Siffatto motivo è infondato osservandosi quanto segue.
Le trascrizioni relative alle intercettazioni sono state ritualmente acquisite (sul punto non v'è contestazione) nel corso del dibatti- mento e prima dell'inizio della discussione, dovendosi pertanto e- scludere in ordine alle medesime violazione degli artt. 511, 526
c.p.p.; d'altro canto esse sole, e non già le richieste e i decreti di proroga, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione per cui il disposto dei citati articoli non puo essere in- ew vocato con riferimento a dette richieste e decreti. Inoltre, essendo stata accertata tramite la produzione di tali ultimi atti ad opera del P.M. l'effettuazione delle trascrizioni delle intercettazioni
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stesse nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 406 c.p.p., anche sotto codesto profilo va affermata la piena utilizzabilità di
2 tali mezzi.
Per quanto concerne l'interruzione della discussione ai fini di ot- tenere la produzione di cui sopra, determinata dalla eccezione di- fensiva secondo cui le trascrizioni sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari (eccezione come si è visto infondata), basti osservare che non si trattò di acquisi- zione di una prova, ma di attività di controllo circa la legittimità della assunzione della stessa: attività che l'art. 191 c..p.p impone al Giudice in ogni stato e gAD del procedimento. A seguito di sif- fatta interruzione non si verificò dunque retrocessione nella fase istruttoria dibattimentale per cui non si imponeva che la discussio- ne fosse riiniziata ex novo;
nè vi fu violazione dell'art. 523 c. 5
c.p.p. posto che, comunque, qualora un difensore che già aveva par- lato avesse chiesto nuovamente la parola (il che non si verificò), a tanto poteva essere autorizzato%3B infine v'e da considerare che le difese, essendo ritualmente avvenuta a suo tempo la notifica delle richieste e dei decreti di proroga dei termini, non ebbero a tro- varsi a fronte di nessun dato nuovo.
E poi appena il caso di rilevare che il dedotto vizio di motivazione in ordine alla suddetta questione processuale è inammissibile posto che tale vizio non è configurabile rispetto ad argomentazioni giuri- diche che possono essere investite solo da motivo di censura rappre- sentato dalla violazione di legge, avuto anche riguardo al disposto dell'art. 619 c.1 c.p.p. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta
(Cass. 17.01.1992 N.04931)
NA NG (personalemente e a mezzo di un difensore), LA
HE (a mezzo di due difensori) AL LD (a mezzo di due difensori, ) RA RE (a mezzo di un difensore) De LU R- AD (a mezzo di due difensori) hanno dedotto violazione degli artt.
629, 635, 423, c.p. e legge 895/67 nonchè mancanza ed illogicità di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta responsabilità di essi ricorrenti per le tentate estorsioni ai danni del commerciante VA e per quella consumata ai danni del mede- simo.
La censura è infondata
La Corte di Appello, in base alle dichiarazioni dibattimentali del
VA (titolare di un esercizio di vendita di piastrelle, sani- tari, ect.) nonchè in base alle risultanze delle intercettazioni te- lefoniche relative a colloqui del predetto con la di lui sorella, ha ricostruito gli episodi nei seguenti termini: il VA nell'ot- tobre del 1990 riceveva una telefonata anonima con richiesta di lire
50.000.000, pena gravi rappresaglie ed invito a cercarsi "un amico buono"; il commerciante si metteva in contatto con il LA il quale prometteva di intercedere per ottenere una riduzione della somma;
alla impossibilità, rappresentata dal VA al LA, ew di pagare, seguiva un'esplosione nei locali di vendita della ditta;
dopo tale episodio, per circa tre mesi, i citati imputati singolar- mente o in gruppo richiedevano al VA piastrelle, camini, ru- binetterie e simili materiali con la pretesa di non pagarli o comun- que di non versare acconti, ottenendo determinate consegne;
alle
proteste del commerciante veniva risposto con richiami alla pruden- za, alla circostanza che il richiedente fosse un "amico buono" (fra-
3 se del RA) alla necessità di "mettersi in regola" perchè "ad Avola pagano tutti" (frasi del LA). In particolare i Giudici di merito hanno evidenziato: come il NA, il RA, il LA e l'AL si spalleggiassero a vicenda, occupandosi ciascuno delle forniture destinate all'altro o comunque accettando ciascuno l'ap- poggio dell'altro (così il RA ed il LA per le formiture richieste dal NA e il NA per le forniture all'AL); come il De LU fosse destinatario delle piastrelle pretese dal NA e come il De LU stesso avesse accompagnato in auto presso il Vacca- risi il LA, attendendolo fuori dalla ditta, peraltro in posi- zione ben visibile, mentre quest'ultimo reclamava consegna di altra merce ancora (rubinetteria); sempre con riguardo alla posizione del De LU è stata d'altro canto richiamata la circostanza che egli, come riferito dal VA, ebbe a suggerire a quest'ultimo le ri- sposte da dare alla polizia circa la fornitura di piastrelle, ben dimostrando così ulteriormente di non essere estraneo alla vicenda estorsiva.
Alla luce della illustrata congiunta e potratta attività di cui so- pra, accompagnata dai significativi citati avvertimenti, la conclu- sione della Corte di Appello secondo cui la fattispecie in questione non può inquadrarsi in un semplice rapporto commerciale, ma rappre- senta opera di intimidazione nei confronti dell'esercente costretto a cedere ad alcune richieste, risulta assolutamente logica al pari della successiva conclusione secondo cui siffatta attività vessato- ria deve essere ricollegata alla precedente richiesta estorsiva dei
50 milioni. In particolare a sostegno di tale connessione è stato evidenziato, oltre al dato cronologico, il richiamo all'"amico buo- no" (espressione usata nella prima telefonata estorsiva) ed alla ne- cessità proclamata dal LA di "mettersi in regola", nonchè al fatto che quest'ultimo pretendendo forniture per il NA prospet- tasse l'esistenza di una posizione debitoria da parte del commer- ciante che in realtà non veniva pagato ed era quindi, al contrario creditore, il riferimento a tale posizione debitoria non poteva trovare altra giustificazione che nella pregressa pretesa dei 50 mi- lioni suddetti. Inoltre si è rilevato come, ravvisandosi un unico programma estorsivo ai danni del VA, l'attentato esplosivo alla ditta del medesimo dovesse in effetti ricollegarsi, a sua vol- ta, a tale programma quale dimostrazione della serietà della minac- cia: cio specie alla luce della circostanza che l'esplosione ebbe a seguire la dichiarata impossibilità del VA di pagare. Conse- guentemente tutti i partecipanti all'attività estorsiva sono stati ritenuti responsabili, quanto meno a titolo di concorso morale, nel reato di danneggiamento dei locali del VA e della detenzione e del porto della materia esplodente impiegata nell'esplosione. Su tale ultimo punto vi è ancora da sottolineare che la Corte di Appel- lo ha rilevato come il RA, alla domanda del VA se cono- scesse l'AL, che "mi hanno detto fa parte di questi che cercano soldi, che mettono le bombe" (risultanza da intercettazione telefo- nica), avesse confermato l'esistenza di un siffatto sodalizio.
In tale situazione, risultando correttamente valutati i fatti, sin- golarmente e nel loro complesso, nonchè essendosi in termini logici ritenuta la partecipazione agli stessi di tutti i sopracitati ricor- renti, la diversa valutazione dei dati processuali che questi ultimi егег 4 T vorrebbero proporre, per lo più con argomentazioni di mero fatto o comunque attribuendo altro significato alle frasi da essi pronuncia- te ed ai loro comportamenti, diviene inammissibile in questa sede. Infondata è in particolare la censura di mancata considerazione del- la deposizione del teste AR che aveva riferito di avere rice- vuto dal NA, suo datore di lavoro, i soldi per pagare il Vacca- risi, ma di non avervi provveduto avendo speso la somma al gioco: i
Giudici di merito hanno compiutamente motivato circa l'inattendibi- lità di tale testimone alla luce delle sue reticenze e contraddizio- ni e tali precise ragioni della decisione non sono state specifica- tamente censurate. Del pari infondato è l'assunto del NA e del-
1'AL secondo cui, non essendo stato ritirato il camino ordinato da quest'ultimo, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 56. 3c.
c.p.p.. Basti considerare che la volontarietà della desistenza (e cioè la riconducibilità della stessa alla volontà dell'agente e non a fattori esterni), stante la sua natura di esimente, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca (Cass.
14.6.84 N.08292; Cass.
7.6.89 N. 16155); orbene nella fattispecie non si ricavano dal provvedimento impugnato affermazioni di siffatta risultanza о dimostrazione, nè d'altro canto in tal senso v'e deduzione da parte del ricorrente.
AR US (a mezzo di un difensore) e LA HE (a mezzo di due difensori) hanno dedotto violazione degli artt. 56 e 629
c.p.p. nonchè mancanza, illogicità di motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta loro responsabilità per il reato di tentata estorsione ai danni del dott. MU (medico).
Il motivo è infondato.
L'episodio in questione è stato ricostruito dalla Corte di Appello, in base alle dichiarazioni del MU ed alle risultanze delle inter- cettazioni ambientali e telefoniche, nei seguenti termini: contro la porta della abitazione della citata parte lesa veniva esploso un colpo di fucile ed appesa ad un lampione di tale abitazione una te- sta mozzata di cane%; il AR offriva i suoi buoni uffici;
seguiva- no telefonate anonime con richiesta di 300 milioni ed invito a cer- carsi " un amico buono"%3B una villa del MU veniva incendiata;
il
AR esplicava attività intermediatrice dichiarando in particolare di aver preso contatto con gli estorsori e, sottolineandone la peri- colosità, faceva capire al MU (specifica risultanza da intercetta- zione ambientale) che era impossibile sottrarsi a rappresaglie nel caso di mancato pagamento%; il medesimo evidenziava che l'organizza- zione stava agendo in tutto il paese mettendo bombe e che essa cono- sceva le abitudini del MU e le sue disponibilitài finanziarie;
gli estortori in una telefonata anonima confermavano che il AR era un "buon amico".
Rispetto a tali dati la conclusione dei Giudici di merito circa il ruolo attivo e di sostanziale adesione alla attività estorsiva da parte del AR si palesa assolutamente conseguenziale, specie con- ел siderato che è stato altresì evidenziato come l'imputato in questio- ne sia stato contraddittorio e reticente in ordine al come gli e- stortori avessero potuto sapere che era proprio lui la persona inca- ricata dal MU per le trattative. In siffatta situazione la diversa valutazione dei dati processuali che la difesa del AR vorrebbe proporre, con censure di mero fatto o altrimenti interpretando le dichiarazioni dello stesso, diviene inammissibile in sede di legit- timità.
Per quanto concerne il LA, la responsabilità di quest'ultimo per l'episodio in questione è stata ribadita dalla Corte di Appello con richiamo a quanto già affermato dal Tribunale circa il collega- mento tra la vicenda MU e quella AR (che, come in seguito si vedrà, ebbe a protagonista proprio il LA); in particolare si
è evidenziato come il AR ebbe a spingere il MU a telefonare al AR per convincere quest'ultimo a pagare quanto a lui ri- chiesto, promettendo al MU stesso una riduzione della somma a suo carico (dichiarazione MU e risultanze intercettazioni telefoni- che). Alla luce di siffatto rilevato legame, significativo di un co- mune agire degli estortori in entrambi gli episodi, nonchè conside- rate le identiche modalità degli stessi, la conclusione dei Giudici di merito circa la partecipazione del LA anche all'estorsione ai danni del MU risulta assolutamente plausibile e tanto basta a sottrarla a possibilità di sindacato.
Manifestamente infondata ed al contempo inammissibile è infine la censura, avanzata dal solo AR, di difetto di motivazione in or- dine alla sua responsabilità per il reato di incendio alla villa Mu- rè. La Corte di Appello ha motivato sul punto con riferimento alla connessione logica e temporale dei fatti evidenziando l'impossibili- tà ad una soluzione alternativa: le relative precise argomentazioni non sono state oggetto di specifica censura.
LA HE (a mezzo di due difensori); AR US (a mezzo di un difensore) e RA CC (a mezzo di un difensore); hanno dedotto violazione degli artt. 56 e 629 c.p. nonchè mancanza, illogicità di motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta responsabilità di essi ricorrenti per la tentata estorsione ai danni della ditta AR.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello, in base alle intercettazioni telefoniche rela- tive a colloqui tra il AR e il di lui NI (NA), ha così ricostruito l'episodio: al AR (esercente un bar) per- venivano telefonate estorsive con richiesta iniziale di 100 milioni poi ridotta a 30 milioni ed invito a cercarsi "un amico buono"; se- guiva un'esplosione; si presentava il RA consigliando al De- naro di dare qualche cosa "perchè sono tipi pericolosi"; interveniva il LA ed un ignoto interlocutore dava assicurazione che l'amico era "buono"; il LA consigliava di pagare perchè "a quelli" le difficoltà economiche della ditta "non interessano" ed il pagamento andava considerato "un'assicurazione".
Alla luce di tali dati ed in particolare delle espressioni usate dal
RA e dal LA, la conclusione circa un'attività intimida- trice posta in essere dagli stessi, corroborante quella manifestata con le precedenti richieste estorsive, risulta logica e pertanto in- censurabile, divenendo quindi inammissibile la diversa interpretazio ne che della vicenda vorrebbero proporre i suddetti riccorrenti. In particolare nessun rilievo assume l'osservazione che il RA in ез tervenne solo all'inizio posto che, comunque, tale intervento è stato congruamente valutato come atto a dimostrare partecipazione ai fat- ti. Nè vale la censura relativa all'omessa considerazione delle di- chiarazioni dibattimentali del NA in quanto i Giudici di merito ем hanno dato conto della loro ina endibilità: all'uopo è stato eviden- ziato il contrasto delle stesse, dirette a sminuire il ruolo degli imputati, con le risultanze delle intercettazioni, sottolineandosi altresì l'atteggiamento di soggezione dele parti lese che giunsero a consegnare i 30 milioni loro richiesti, quando già le indagini erano in corso e nonostante il sequestro di banconote per pari importo, predisposte per il pagamento.
Per quanto concerne il AR, la di lui responsabilità per l'episo- dio in questione è stata ravvisata in base alla circostanza che e- gli, nel gestire l'estorsione MU ebbe a consigliare a quest'ultimo (dichiarazione MU) di convincere il AR a pagare i 30 mi- lioni richiestigli onde ottenere esso MU uno sconto: siffatta ini- ziativa del AR denotava conoscenza da parte sua della vicenda
AR e soprattutto interesse alla stessa e al suo buon e- sito. Il ritenuto concorso del AR nella suddetta si pone dunque come conseguenziale agli enunciati dati nonchè al rilievo circa l'i- dentico "modus operandi" posto in essere nelle due fattispecie;
in tale situazione la diversa valutazione che il ricorrente vorrebbe proporre in ordine al suo comportamento, fra l'altro con censure di mero fatto, diviene inamissibile in questa sede. LA HE (a mezzo di due difensori) ha dedotto violazione de- gli artt. 56, 629 c.p. nonchè mancanza, illogicità di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla propria ritenuta responsa- bilità per la tentata estorsione ai danni della ditta AR, ope- rante nel settore delle ceramiche e sanitari.
Il motivo è infondato.
L'episodio in questione è stato ricostruito dai Giudici di merito in base alle risultanze delle intercettazioni ambientali relative ai colloqui tra i LA ed il De RO (parente e dipendente del Caru- so), dando congruamente conto della inattendibilità delle dichiara- zioni dibattimentali delle parti lese, stante la loro reticenza e il contrasto con le suddette risultanze. Si è quindi evidenziato come dalle citate intercettazioni emergesse che i fratelli AR cui
-
erano state avanzate richieste telefoniche di somme varie, pena rap- presaglie di invito a cercarsi "un amico buono" e nei cui locali di
Siracusa era stato fatto esplodere un ordigno ed il De Rosa si
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fossero recati presso il salone del De LU, ove il LA aveva fatto riferimento "ad altri" per raggiungere accordo economico sui 20/30 milioni, rappresentando la neccessità di impegno a scadenze periodiche e ricordando che il supermercato ES (oggetto di ana- loga attività estorsiva) pagava per tre punti di vendita e che i Ca- ruso ne avevano due;
si è altresì rilevata la possibilità prospetta- ta dal LA di prelevare merce gratuitamente (comportamento si- mile a quello tenuto nei confronti del VA) e la pretesa di allontanare da Avola il AR RE che si era ribellato alle richieste estorsive (pretesa in realtà soddisfatta). Oltre che a ta- li dati la Corte di Appello ha operato riferimento ad un colloquio del LA con un suo dipendente (risultanza da altra intercetta- zione ambientale) nel quale l'imputato esprimeva la sua soddisfazio- ne per l'attentato dinamitardo in Siracusa.
Gli elementi richiamati sono in realtà tali da far ritenere la conclusione circa la responsabilità del LA logica e corretta e le censure del ricorrente, che si risolvono in meri apprezzamenti di fatto, divengono dunque inammisibili.
AL LD (tramite due difensori) e TA GI (tramite un difensore hanno dedotto violazione degli artt. 56, 629 c.p. nonchè mancanza, ilogicità di motivazione e travisamento di fatti in ordine alla ritenuta loro responsabilità per la tentata estorsione ai danni dell'TA, gestore del supermercato Despar.
Il motivo è infondato.
La fattispecie in questione è stata ricostruita dalla Corte di Ap- pello, in base a dichiarazioni dell'TA e ad accertamenti di
P.G., nei seguenti termini: l'TA nell'ottobre del 1990 riceveva telefonate con richiesta di somme varie, pena gravi rappresaglie;
si presentava certo MA pretendendo pagamento di "assicurazione"; dopo 15 giorni esplodeva una bomba nel supermercato di Avola ed al- tra persona, dall'TA stesse descritta, veniva a chiedere se si fosse provveduto "all'assicurazione"; seguiva nuova richiesta tele- fonica di 50 milioni e nuova esplosione nei locali del punto vendita di Siracusa.
La partecipazione degli imputati a tale vicenda è stata ritenuta a- vendo l'TA riferito che l'individuo presentatosi dopo la prima esplosione aveva fattezze corrispondenti a quelle del TA nonchè in base alla ricognizione fotografica di quest'ultimo effettuata dal- la parte lesa alla P.G. e confermata al P.M., essendo state le rela- tive dichiarazioni acquisite al dibattimento dopo le contestazioni. D'altro canto la Corte di Appello ha evidenziato come, a seguito di ulteriore visita all'esercizio commerciale di Avola da parte di al- tra persona (rimasta non identificata), l'TA avesse informato immediatamente la P.G. del numero di targa dell'auto su cui tale persona si era allontanata: l'agente CU, come dallo stesso riferi- to in dibattimento, messosi immediatamente in moto aveva incrociato poco dopo la vettura suddetta con a bordo tre personaggi, tra cui il TA e l'AL.
Considerato che
quest'ultimo ebbe a riconoscere la propria presenza sul'auto e rilevato che secondo il racconto dell'TA tale auto era rimasta ferma ad attendere colui che era entrato nell'esercizio per richieste estorsive, la conclusione circa la partecipazione alla vicenda dell'AL e del TA risulta lo- gica ed al contempo diviene inammissibile la diversa valutazione che i ricorrenti vorrebbero proporre degli elementi processuali. In par- ticolare va rilevato che la Corte di Appello ha dato congrua motiva- zione sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dibattimen- tali della parte lesa (circa il non effettuato riconoscimento del
TA): ciò alla luce delle precedenti contrarie dichiarazioni della medesima al P.M., ritualmente acquisite, la cui veridicità si palesa, in effetti, anche stante la evidenziata successiva presenza del TA nell'auto che ebbe ad accompagnare il terzo individuo, a sua volta, portatore di pretese intimidatorie.
NA NG (nei motivi presentati personalmente) ha dedotto illo- gicità è contraddittorietà di motivazione in ordine alla propria ri- tenuta responsabilità per il reato di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, affermando in particolare che nella fattispe- cie risultava la provenienza dell'arma.
Tale motivo, che si risolve fra l'altro in apodittica affermazione di fatto, è comunque infondato dovendosi rilevare che in realtà l'a- brasione della matricola su di un'arma, a meno che il possessore se ane attribuisca la paternità, costituisce dato di per sè valido dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa, in quanto finalizzato proprio ad occultarla (Cass. 10.6.92 N. 09885); Cass.
27.10.92 NO0399; Cass. 12.5.94 N.06837).
TA IL (a mezzo di un difensore) ha dedotto violazione del- l'art. 628 c.p. nonchè mancanza ed illocicità di motivazione circa la ritenuta sua responsabilità per la rapina di una pistola ai danni di un agente di P.S..
Siffatta censura è infondata.
La Corte di Appello ha sul punto ampiamente e logicamente motivato basandosi sulle dichiarazioni accusatorie dell'agente Anselmo, evi- denziandone la coerenza del racconto e considerando in particolare che il dato invocato dalla difesa, relativo alle lesioni subite dal
TA, non era incompatibile con le suddette accuse, posto che l'a- gente stesso aveva riferito di una collutazione a seguito dell'im- possessamento della pistola da parte dell'imputato. NA NG (personalmente e a mezzo di un difensore), LA
HE (a mezzo di due difensori); AL LD (a mezzo di due difensori), De LU RA (a mezzo di due difensori) AR IU PE (a mezzo di un difensore) RA CC ( a mezzo di un difensore) TA LI (a mezzo di un difensore) LA IN (a mezzo di due difensori) hanno denunciato violazione dell'art. 416 bis c.p. nonchè mancanza, manifesta illogicità e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta sussistenza, nella fattispecie, di una associazione a delinquere e comunque con riferimento alla ravvisata natura "di stampo mafioso" della medesima. Il LA, il
NA ed il AR hanno poi dedotto difetto motivazionale in or- dine all'affermata loro partecipazione al suddetto sodalizio;
il
LA ha rilevato i vizi di cui sopra altresì per quanto concer- nente l'attribuzione a suo carico della qualifica di capo. Le censure in questione sono tutte infondate.
I dati evidenziati nella sentenza impugnata in base a quali si è ravvisato un vincolo associativo delinquenziale stabile e permanente tra i citati ricorenti, sono i seguenti: esistenza di una base logi- stica autosalone Grand Prix gestito dal De LU- nella quale si
-
svolgevano attività illecite al di là di quelle relative alle singo- le estorsioni, come attestato dalle risultanze di intercettazioni ambientali (colloquio del LA con certo IZ, per gestire traffico di droga e controllare mercato ittico nelle zone di Avola e
Pachino; preoccupazioni del LA su controlli della polizia in detto autosalone;
affermazione del De LU che siffatti controlli erano cessati da quando il LA ed il RA non si recavano più in tale locale); frequentazione incontestata della suddetta base da parte di tutti gli imputati di cui sopra (salvo il AR, la cui posizione verrà infra esaminata); riferimenti del LA ai suoi associati (nel corso del colloquio con il IZ ed in quello col
De RO); dichiarazione del collaboratore di giustizia RO secondo cui egli, dopo il suo ritorno dalla Germania, era stato au- torizzato dal LA ad esercitare attività di spaccio di stupefa- cienti in Rosolini e successivamente a ciò dal medesimo diffidato, in quanto in tal modo egli attirava l'attenzione delle forze dell'ordi- ne ed intralciava l'attività estorsiva del gruppo, gruppo di cúi facevano parte tra l'altro il NA, il LA, il TA e l'Al- bergo, indicati nominativamente e riconosciuti in dibattimento dal detto dichiarante;
preoccupazione del De LU (di cui ad una inter-/ cettazione ambientale relativa a colloquio del medesimo con certo
Turi) circa il fatto che la parte lesa di una specifica estorsione
(il AR) potesse avere individuato il gruppo ed in particolare fosse risalito al NA ed al RA, soggetti che pure, al pari del De LU stesso, significativamente non avevano operato in tale estorsione;
persistenza di rapporti tra il LA, agli arresti do- miciliari, con il TA ed il RA;
partecipazione in diversa combinazione (indicativa di una divisione di compiti) di tutti i ricorrenti (tranne il LA, sottoposto alla suddetta misura) alle varie attività estorsive accertate e poste in essere con identiche modalità, indipendentemente dai soggetti operanti, e soprattutto con costante rappresentazione, da parte di questi ultimi, alle vittime di ulteriori attività del gruppo.
Posto che rispetto agli elencati dati la conclusione circa la ricor- renza di una associazione delinquenziale si palesa conseguenziale e corretta, sia in ordine all'elemento materiale che a quello psico- logico del reato, diviene inammissibile la diversa valutazione delle risultanze che i ricorrenti vorrebbero proporre, con argomentazioni di mero fatto o comunque altrimenti interpretando le frasi pronun- ciate e i comportamenti da essi tenuti.
D'altro canto deve ritenersi infondato l'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni del RO sarebbero prive di riscontri ed anzi smentite dalla circostanza che, al momento del riferito inter- vento del LA nei suoi confronti per conto del gruppo, coloro che avrebbero fatto parte dello stesso erano già in carcere da sei mesi. Al proposito va osservato che le accuse del suddetto collabo- rante non sono state considerate quali di per sè decisive, ma valu- tate unitamente agli altri elementi sopramenzionati coi quali esse risultano convergere in via logica: in particolare l'affermazione dell'esistenza di un sodalizio dedito ad estorsioni ha trovato ri- scontro proprio nelle specifiche attività estorsive poste in essere, in modo costantemente uniforme, da soggetti indicati dal dichiarante come facenti parte del suddetto sodalizio. In tale situazione si rivela assolutamente plausibile (e tanto basta a sottrarla a possi- bilità di sindacato in questa sede) l'affermazione della Corte di Ap- pello circa l'inidoneità del non puntuale ricordo del RO, re- lativo alla data dell'incontro del LA, ad infirmare la credibi- lità del racconto di tale collaboratore. In realtà un'erronea indi- cazione dell'elemento temporale non può significare mendacio da par- te del dichiarante qualora ciò che da lui sia stato riferito trovi sostanziale conforto in altri dati: in tal caso l'errore diviene marginale e giustificabile come dovuto a confusione od a impreci- sione.
Per quanto concerne la ritenuta qualifica di "stampo mafioso" del-
l'associazione in questione la Corte osserva quanto segue. елу Il reato di cui all'art. 416 bis si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungi- mento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sè stesso e dal lato passivo, quale ef- fetto di tale pressione, per la condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'assoggettamento implica soggezione derivante dalla convinzione di essere esposti a concreto ed eneludibile peri- colo di fronte alla forza dell'associazione; l'omertà consiste in una forma di solidarietà che ostacola e rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione. L'avvalersi della capacità si intimidazione può d'altro canto esplicarsi nei modi più dispara ti, sia limitandosi a sfruttare l'aura di intimitazione del sodali- zio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e minaccia purchè, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimi- datrice già conseguita dall'associazione. La norma, inoltre, non ri- chiede che l'avvalersi della suddetta forza si esplichi in una con- dotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al con- seguimento del fine sociale: ne deriva quindi che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati allorquando, conside- rata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sè il potere intimidatorio del vincolo associativo. (Cass.
6.6.91 N.06193; Cass. 19.3.92 N.03223;
Cass. 11.2.94 N. 01793).
Orbene, nel caso specifico, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi essendo stato evidenziato come la for- za del gruppo venisse utilizzata dai vari partecipanti alle singole estorsioni come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere in ciascuno dei vari episo- di. All'uopo sono stati posti in luce: i riferimenti del LA, del AR e del RA alla pericolosità e alle capacità del gruppo, all'attività dello stesso in tutto il territorio di Avola, alla necessità "di mettersi in regola", alla circostanza che tutti pagassero quale significativa di un potere generalizzato dell'asso- ciazione. Inoltre la rappresentazione del AR al MU, riportata in sentenza, della circostanza che "quelli mettono bombe", a sua volta rivela come gli attentati fossero finalizzati non solo al rag- giungimento di uno specifico fine estorsivo, ma altresì a rafforzare il potere del gruppo, dimostrandone il costante intimidatorio agire. Del pari è stato congruamente considerato come l'effetto di siffatta forza si sia ripercosso in assoggettamento ed omertà dei terzi: il VA consegna merce senza pretendere il pagamento;
il Finoc- chiaro paga 30 milioni addirittura dopo l'intervento della polizia ed il sequestro di banconote per pari ammontare;
il De RO si dimo- stra disponibile sotto ogni profilo;
la sorella del VA signi- ficativamente afferma: "loro lo sanno che le persone lo sanno e si devono spaventare". Al contempo è stato evidenziato come la collabo- razione prestata da taluna delle vittime sia stata in completa e non spontanea: il MU ad un certo punto non fornisce eve più informazioni sul suo rapporto con il AR;
il VA ricono- sce certe circostanze, solo dopo la lettura delle telefonate inter- cettate;
il NA e l'TA rilasciano in dibattimento dichiara- zioni reticenti, ritrattando anche quanto in precedenza affermato.
La natura mafiosa del sodalizio in questione risulta dunque essere stata affermata con congrua e logica motivazione e pertanto la diver- sa valutazione che i ricorrenti, fra l'altro con affermazioni di me- ro fatto, vorrebbero proporre dei dati processuali diviene inammissi- bile, dovendosi altresì escludere ogni violazione dell'art. 416 bis c.p. Circa la partecipazione del LA a tale sodalizio i Giudici di merito hanno evidenziato: la di lui frequentazione dell'autosalone; le accuse del RO (come in precedenza illustrato, corretta- mente valutate) secondo cui detto imputato era portavoce degli inte- ressi del gruppo;
i rapporti intrattenuti dal medesimo, anche quando era agli arresti domiciliari, col TA ed il RA;
le preoccu- pazioni del LA (di cui alla conversazione col IZ) che il
LA potesse essere arrestato ed il rincrescimento di non poterlo utilizzare facilmente, essendo egli sottoposto alla misura di cui sopra. La conclusione circa la responsabilità del citato imputato si palesa quindi logica e pertanto insindacabile.
In ordine alla partecipazione del NA, la Corte di Appello si è basata sulla sua frequentazione dell'autosalone, sul suo intervento nella vicenda ai danni del VA, sulle accuse del RO ed altresì sulla preoccupazione del De LU (di cui al colloquio inter- cettato) che il AR (soggetto passivo di una estorsione posta in essere dal LA) potesse essere risalito al NA ed al Tiralon- go ("allora tutte cose sa" "che siete tutti una cosa"). Siffatta mo- tivazione, fra l'altro non censurata in tutte le sue ragioni, esau- riente e logica ed i rilievi di fatto del ricorrente non possono es- sere presi in considerazione.
Per quanto concerne il AR la sua qualità di associato è stata ravvisata in base alla di lui partecipazione a due estorsioni poste in essere in modo analogo e con avvertimenti da lui operati all'esi- stenza di un gruppo criminale: le frasi pronunziate dal AR nel-
l'estorsione ai danni del MU, specificatamente riportate in sen- tenza (di cui sopra si è detto), si palesano, nel loro richiamo ad ulteriore attività intimidatrice del sodalizio, quale appoggio ed adesione alla forza di quest'ultimo. Contrariamente all'assunto di cui al ricorso, il contributo dell'imputato è stato dunque corretta- mente ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 416 bis e la diversa valutazione dell'emergenze processuali dal suddetto proposta risulta inammissibile.
La qualifica di capo è stata riconosciuta per il LA non già, come dedotto in ricorso, in base a mere impressioni delle parti le- se, ma con riferimento a precisi atteggiamenti di tale imputato evi- denzianti la sua posizione di comando (atteggiamenti risultanti dal- le intercettazioni relative alle trattative del medesimo col Canniz- zo, alla sua conversazione col De RO, al suo colloquio con uno sconosciuto): il gravame sul punto è inamissibile in quanto omette di censurare tutte le ragioni della decisione.
LA HE, AL LD, De LU RA (tutti a mezzo di un difensore) hanno denunciato come immotivata ed erronea la ritenu- ta sussistenza dell'aggravante di cui al C. 4° dell'art. 416 bis
(essere l'associazione armata) nonchè l'affermazione della responsa- bilità di essi ricorrenti per la detenzione ed il porto d'armi ed esplosivi impiegati nel corso degli eipisodi estorsivi. Il motivo è infondato in punto aggravante.
Al proposito va considerato che, qualora sia accertato anche nei W confronti soltanto di taluno dei componenti di una associazione a delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, la relativa aggra- vante è configurabile a carico di ogni altro compartecipe che sia consapevole di detto possesso (Cass. 16.6.92 N. 06992). Orbene, nel caso specifico la Corte di Appello ha evidenziato i se- guenti dati: disponibilità di una pistola da parte del NA, rin- venimento di miccie e contenitori per candelotti di dinamite nel ga- rage del suocero dell'AL, dimostrata utilizzazione di esplosivi ed armi negli episodi di danneggiamento collegati alle singole e- storsioni. Nella suddetta situazione, stante l'evidenza di tali ul- timi episodi e considerato che l'associazione in questione si avva- leva proprio dei medesimi per la realizzazione dei suoi obiettivi di intimidazione, assoggettamento ed omertà, la consapevolezza di cui sopra risulta essere stata logicamente e correttamente ritenuta.
In ordine al reato continuato di detenzione e porto di armi ed e-
• splosivi si è dedotta la impossibilità di addebitare ad ogni pre- Wh Tuthi venuti il porto di quanto usato in singoli episodi: il motivo sotto codesto profilo è manifestamente infondato in quanto la responsa- bilità per tale reato risulta affermata, così come contestata, per ciascun imputato solo in relazione ai materiali utilizzati nei dan- neggiamenti operati nel corso delle estorsioni ad esso attribuite.
Sotto altro profilo v'è da considerare che la responsabilità per il reato continuato in questione è necessariamente conseguenziale a quella relativa ai suddetti danneggiamenti. Tanto premesso, va OS- servato che la ritenuta partecipazione dei riccorrenti all'attentato esplosivo nei locali del VA è stata dai medesimi contestata solo negandosi che la richiesta dei 50 milioni e la successiva e- splosione potessero ricollegarsi alle richieste di materiali da essi effettuate nei confronti del VA;
conseguentemente, avendo la
Corte di Appello, come sopra esposto, trattando di tale vicenda e- storsiva, congruamente e logicamente motivato circa tale connesione, la relativa censura è risultata infondata e tale si rivela, a sua volta, quella concernente il reato di detenzione e porto. Per quanto riguarda la partecipazione agli altri danneggiamenti, la stessa non
è stata oggetto di gravame: conseguentemente poichè essa costituisce la fondamentale ragione di responsabilità anche per i reati connes- si, la censura in ordine a questi ultimi diviene inamissibile.
LA HE (a mezzo di un difensore) ha dedotto erronea appli- cazione del minimo edittale di cinque anni per il reato di estorsio- ne, essendo tale minismo entrato in vigore in epoca successiva ai fatti.
Il motivo è manifestamente infondato posto che il reato più grave per tale imputato è stato ravvisato in quello di cui all'art. 416 bis c.p. ed in relazione al medesimo è stata stabilita la pena, con relativo aumento, per tutti gli altri reati, ex art. 81 c.p. ed in piena osservanza di tale disposizione.
AR US (tramite un difensore) ha dedotto mancanza di moti- vazione in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche. La censura è manifestamente infondata:
Stante i termini generici con cui la stessa era stata proposta in appello, nessuno specifico obbligo di motivazione incombeva al IU dice di II° gAD al di là dell'effettuato richiamo alla gravità dei fatti ed alle conseguenze dannose degli stessi. Alla luce di quanto esposto i ricorsi tutti devono essere pertanto rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell e spese processuali.
Roma 10.3.1995
Il Pres
Ylove for Wi Il Cons. est.
IL-COLLABORATORE DI CANCELLER
Lidia Scalia
Suez
Depositato in Cancelleria oggi,CASSAZIONA 18 LUG. 1995
Il Collaboratore di Cancelleria I
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