Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1995, n. 7937
CASS
Sentenza 10 marzo 1995

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Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, l'interruzione di quest'ultima operata al fine di acquisire - su istanza del P.M. ed a seguito della eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari - le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del G.I.P., non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l'utilizzabilità della stessa: attività che l'art. 191 cod. proc. pen., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura ex art. 511 cod. proc. pen., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d'altro canto non verificandosi retrocessione nella fase della istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere iniziata "ex novo". (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo della omessa lettura delle richieste e dei decreti di proroga dei termini delle indagini preliminari come sopra acquisiti ed attestanti la tempestività delle trascrizioni; del pari la Corte Suprema ha escluso violazione del diritto di difesa per il mancato rinnovo, dopo tale acquisizione, della discussione: al proposito ha rilevato che, qualora un difensore che già aveva parlato avesse chiesto nuovamente la parola a ciò ed avrebbe potuto essere comunque autorizzato e che d'altro canto, essendo ritualmente a suo tempo avvenuta la notifica delle richieste e dei decreti di proroga, le difese non ebbero a trovarsi a fronte di alcun dato nuovo).

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., (associazione di stampo mafioso) si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sè stesso e dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'avvalersi della capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa del potere del gruppo. Non è d'altro canto richiesto dalla norma che l'avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale: anche una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso in fattispecie nella quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche nel comportamento processuale delle stesse).

In tema di delitto tentato la desistenza volontaria ha natura di esimente; pertanto la riconducibilità alla volontà dell'agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell'azione o del mancato avverarsi dell'evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca.

L'abrasione della matricola su di un arma, a meno che il possessore se ne attribuisca la paternità, costituisce di per sè dato valido a dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa in quanto finalizzato proprio ad occultarla. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero affermato la responsabilità per ricettazione nei confronti del possessore di una pistola con matricola abrasa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1995, n. 7937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7937
    Data del deposito : 10 marzo 1995

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