Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Rinvio dell'udienza notificato solo al difensore di ufficio, quale nullità? (Cass. 31956/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2021
La notificazione all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d'ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, integra una nullità assoluta e non già un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1533
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 15842/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE IB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9-10-12 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Quaranta Agostino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 16-3-07, ha condannato GU IB alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro seicento di multa, per i reati di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d), art. 648 c.p., comma 2, e art. 337 c.p. per la detenzione ai fini di rivendita e ricezione di supporti illecitamente riprodotti e per resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte di Appello di Salerno, in data 9-10-12, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di cui sopra, ha assolto GU RI dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, risolto il vincolo della continuazione e ritenuta l'ipotesi di cui al cpv dell'art. 648 c.p., con le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed Euro quattrocento di multa, confermando nel resto. 2 .-. Avverso la predetta sentenza del 9-10-12 ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendone la nullità assoluta per essere stato nel decreto di citazione in appello esso imputato indicato come elettivamente domiciliato presso il suo difensore e per essere stato ivi notificato detto decreto, nonostante con atto in data 27-10-2005 egli avesse modificato la precedente elezione di domicilio, espressamente indicando di volere ricevere le notificazioni in Salerno, via Bottiglieri n. 10, indirizzo del resto correttamente specificato nella intestazione della sentenza. Il ricorrente ribadisce poi la indeterminatezza del capo di imputazione in riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p. e la non configurabilità del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 in assenza di qualsiasi accertamento in merito all'effettivo atto di vendita di un numero di copie o esemplari superiore a cinquanta unità.
Denuncia, infine, la non configurabilità nel caso di specie del delitto di ricettazione, non essendovi prova circa l'acquisto da terze persone da parte del BE del materiale in oggetto e, in ogni caso, non essendo stato dimostrato che detti beni fossero stati acquistati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003. 3.-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539, Palumbo). Nel caso esame la notificazione, in applicazione di detti principi, non può certo definirsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma deve piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione. A parte il fatto che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi, come nel caso di specie, a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
Quanto alla ribadita indeterminatezza della contestazione in riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p., correttamente la Corte di Appello ha ricordato che l'imputazione è da ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010, Rv. 248847, Quaglierini), osservando che nel caso in esame i riferimenti contenuti nella rubrica avevano adeguatamente salvaguardato il diritto di difesa dell'imputato.
Le censure relative alla normativa speciale risultano formulate in termini apodittici e del tutto generici. Quelle concernenti il delitto di ricettazione sono inammissibili, in quanto si sostanziano in doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. 4 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014