Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 1742
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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Massime1

La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Rinvio dell'udienza notificato solo al difensore di ufficio, quale nullità? (Cass. 31956/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2021

    La notificazione all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d'ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, integra una nullità assoluta e non già un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 1742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1742
Data del deposito : 22 ottobre 2013

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