Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 47695
CASS
Sentenza 16 ottobre 2014

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In tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà di articolare e illustrare le richieste di prova, nonché "ex post" dalla possibilità di impugnare la sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 47695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47695
    Data del deposito : 16 ottobre 2014

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