Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà di articolare e illustrare le richieste di prova, nonché "ex post" dalla possibilità di impugnare la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 47695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47695 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/10/2014
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2340
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - est. Consigliere - N. 11144/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS NI, nato a [...] il [...];
LI IC, nato a [...] il [...];
IL NI, nato ad [...] il [...];
per il reato di cui all'art. 635 c.p.;
avverso la sentenza n. 28/11 del 27 giugno 2013 della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Sandra Recchione;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
uditi i difensori Avv.ti Coppi Franco Carlo e Marseglia Nicola, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 ottobre 2014. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2013 la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati OS NI, LI IC e IL SE per il reato di cui all'art. 635 c.p. Si confermava l'accertamento di responsabilità per il danneggiamento di una ampia porzione di gravina coperta da bosco in località Gravina di Mazzaracchio in Statte conseguente ad una attività di sbancamento del solco gravinale effettuata nell'ambito di una attività di bonifica autorizzata della discarica di Santa Teresa. Gli imputati venivano condannati alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di IL e LI con motivi in parte coincidenti che di seguito si indicano:
a)con il primo motivo si deduceva la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 5. Si censurava il fatto che la Corte territoriale non aveva pronunciato alcuna ordinanza in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riservandosi il rigetto al momento della sentenza cosi violando il diritto di difesa nella sua specifica declinazione di diritto al contraddittorio;
sul punto si evidenziava contrasto di giurisprudenza e si chiedeva al remissione della questione alle sezioni unite.
b) con il secondo motivo si deduceva mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui esponeva le ragioni del rigetto di rinnovazione dell'istruttoria. I ricorrenti lamentavano la apoditticità del passaggio motivazionale relativo al rigetto dell'istanza, che non avrebbe adeguatamente valutato la decisività dell'approfondimento tecnico richiesto, a fronte di un quadro probatorio incerto emergente da dati dichiarativi e documentali non univoci (ovvero la testimonianza del LU, l'elaborato tecnico di parte civile ed i rilievi fotografici eseguiti d alla polizia giudiziaria).
Si lamentava, a fronte dell'affermato esame di "tutte le risultanze processuali" la mancata considerazione dei dati documentali forniti dalla difesa e, segnatamente, del fascicolo fotografico allegato alla relazione di sintesi storica del progetto, dei contratti di fornitura e delle fatture di acquisto di cospicue quantità di terreno utilizzate per la copertura dei rifiuti. Si lamentavano carenze motivazionali anche in relazione alla mancata considerazione del collaudo positivo dell'opera.
c) con il terzo motivo si deduceva erronea applicazione di legge in relazione all'art. 635 c.p. e mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova in ordine alla sussistenza di condotte di danneggiamento In particolare ci si doleva:
- del passaggio della sentenza in cui si accertava che "lo stravolgimento delle sponde e del letto della gravina" era stato determinato "dallo sbancamento e prelievo di notevole quantità di materiale" in conseguenza della ampliamento dei lavori di bonifica che "erano andati ben oltre l'ambito di territorio previsto dal progetto"; sul punto si censurava la mancata considerazione dello stato dei luoghi prima dell'intervento di bonifica e la conseguente illogicità dell'inquadramento dell'attività contestata come condotta di danneggiamento;
- del fatto che i giudici di merito avevano considerato come danneggiamento una attività che, invece, era di risanamento. L'azione inquadrata come danneggiamento, nella prospettazione dei ricorrenti, era ineludibile per raggiungere lo scopo affidato all'impresa, ovvero la bonifica della discarica che contemplava un intervento sulla intera area della gravina e prevedeva, tra l'altro, la allocazione nella discarica dei materiali di riporto. Si rimarcava che contrariamente a quanto contestato "sia le sponde che il letto della gravina rientravano pacificamente nelle aree di intervento assentito e che questo era stato imposto dall'esigenza di risolvere problemi e situazioni oggettive ineludibili e quindi di procedere alla riqualificazione della intera area della gravina". Si rimarcava che i lavori risultavano autorizzati, con provvedimento mai revocato e che la legittimità dell'intervento veniva confermato dal collaudo che attestava la regolarità degli stessi;
- del passaggio della sentenza in cui si riconosceva l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato deducendola esclusivamente dalla circostanza dell'avvenuto reimpiego dei materiali recuperati dallo sbancamento della gravina per la copertura della discarica (pag 10). I ricorrenti deducevano che la autorizzazione amministrativa che certificava la legalità dell'intervento era incompatibile con l'esistenza del dolo richiesto per l'accertamento di responsabilità, essendo carente la coscienza e volontà dell'illecito;
d) con il quarto motivo si deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. e carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Ci si doleva della carenza di giustificazioni in ordine alla scelta di infliggere una pena distante dal minimo edittale e della inadeguatezza delle ragioni poste a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche con specifico riguardo alla mancata considerazione delle allegazioni difensive, particolarmente rilevante nel caso in questione, tenuto conto che la normativa vigente all'epoca della consumazione del reato avrebbe legittimato la concessione delle attenuanti generiche anche sulla base esclusiva della incensuratezza, condizione soggettiva che caratterizzava i ricorrenti.
e) con altro motivo riferito al solo IL si deduceva il vizio di motivazione con riferimento al passaggio della sentenza relativo al diniego di concessione del beneficio della non menzione nel casellario spedito a richiesta di privati.
3. Proponeva ricorso anche il difensore del OS, che deduceva:
a) mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento.
Il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale aveva basato la propria decisione sulla analisi dello stato dei luoghi emergente dalle fotografie effettuate dalla polizia giudiziaria, senza tenere conto della situazione precedente all'intervento. Si deduceva l'inadeguatezza della motivazione anche nel passaggio in cui l'intervento demolitorio veniva giudicato eccessivo rispetto a quello necessario, che avrebbe richiesto solo uno scorticamento superficiale e strumentale al reperimento di materiale di risulta da utilizzare per la copertura dei rifiuti. Si deduceva che tale passaggio della motivazione (a pag 10 della sentenza) travisava l'argomentazione dell'imputato IL il quale aveva solo insistito per l'attivazione di un accertamento tecnico che dimostrasse la correttezza dell'intervento. Ci si doleva della inadeguatezza della motivazione anche nel passaggio in cui inquadrava come danneggiamento una condotta esecutiva di una operazione di bonifica regolare ed autorizzata. Si censurava, infine, la carenza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ritenuta non inducibile dalle emergenze processuali, in assenza di una valutazione tecnica che rassicurasse sulla penale rilevanza dei fatti contestati;
in particolare si rilevava che "l'ipotizzato riutilizzo dei rifiuti" nel quale i giudici territoriali avevano trovato una conferma del dolo risultava essere una argomentazione "solo teorizzata e non dimostrata".
b) con il secondo motivo, ed in via subordinata, si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare il ricorrente si doleva della assiomatica giustificazione fornita per l'inflizione di una pena lontana dai minimi edittali e della carente motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata sulla base della mancanza di allegazioni difensive e della gravità della condotta. c) con il terzo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sono manifestamente infondati, dunque il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla necessità della pronuncia di una ordinanza che espliciti i motivi del diniego della chiesta rinnovazione dibattimentale (motivo proposto dalla difesa di MA e LI), il collegio condivide l'orientamento della Corte di cassazione che esclude la necessità del provvedimento. Non si scorge invero alcuna violazione del diritto di difesa nella sua specifica declinazione di diritto al contraddittorio in caso di decisione reiettiva. L'ordinanza in questione, infatti, non è autonomamente impugnabile, sicché sotto tale specifico profilo non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa. La eventuale illegittimità del diniego può peraltro pacificamente essere fatto valere con l'impugnazione della decisione, sia come vizio di motivazione del provvedimento reiettivo, che sotto il profilo della mancata acquisizione di prova decisiva.
La giurisprudenza citata dal ricorrente secondo cui la ordinanza reiettiva deve essere emessa nel contraddittorio delle parti (Cass., sez. 1 n. 43473 del 14.10.10, Rv. 248979), è ampiamente minoritaria e si riferisce peraltro caso in cui la prova nuova sia sollecitata nell'ambito di un processo che si svolge con il rito abbreviato, dove la integrazione istruttoria è possibile solo attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio del giudice e non risponde alle regole che governano la rinnovazione del dibattimento indicate dall'art. 603 c.p.p.. Deve dunque essere ribadito il principio di diritto secondo cui l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 c.p.p.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile;
inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza (Cass. Sez. 5, 12443 del 20/01/2005. Rv. 231682; Cass. Sez. 4, n. 46193 del 05/07/2013 Rv. 258088; Cass., sez. 5 n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250933; Cass., sez, 2 n. 29914 del 17/05/2007 Rv. 237316; Cass., sez. 2, n. 29914 del 17/05/2007 Ud. Rv. 237316; Cass., sez. 1, n. 7585 del 15/07/1997 Rv. 208330).
3. Risulta manifestamente infondato anche il lamentato vizio di motivazione in ordine alla valutazione di superfluità della prova scientifica richiesta in grado di appello (secondo motivo proposto dalla difesa LL - LI).
3.1. Premesso che nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: 1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
2) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi;
3) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
4) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep 1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 10751 del 05/11/1996, Rv. 206335; Sez. 1, sent. n. 7113 del 06/06/1997, 208241; Sez. 1, sent. n. 803 del 10/02/1998, , Rv. 210016; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, Rv. 212278; Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997). Con specifico riguardo alla prova scientifica si richiama, inoltre, il condiviso orientamento secondo cui "la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione". (Cass. Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152;Cass. Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707).
A ciò si aggiunge che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che la indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contradditorio formatosi e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Per tali ragioni l'art. 603 c.p.p., considera ipotesi eccezionale la rinnovazione del dibattimento e la condizione alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Rv. 201493; Cass. sez. Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923. Il rigetto della rinnovazione è pertanto censurabile in sede di legittimità qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Cass. sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 Ud dep 2014, Rv. 2582369).
3.2. In coerenza con le indicate linee interpretative, nel caso di specie, le ragioni esposte in sentenza in ordine alla superfluità della ammissione della perizia richiesta appaiono logiche, esaustive e coerenti con le emergenze processuali. La Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla superfluità della prova rispetto al compendio probatorio disponibile ritenuto completo ed adeguato alla valutazione del caso. La Corte di merito evidenziava che "le fotografie scattate dal Corpo forestale consentivano in modo immediato ed univoco di constatare la portata dell'intervento, la presenza di mezzi meccanici e gli effetti dei lavori in questione, e cioè l'alterazione dello stato dei luoghi ed, in particolare, lo stravolgimento del corso della gravina e la massiccia asportazione delle rocce e del terreno naturale" (pag 9 provvedimento impugnato). I giudici di merito hanno spiegato come le prove in atti fossero più che sufficienti a consentire la valutazione dei fatti in contestazione. Nella disamina del compendio probatorio alla visione diretta delle ortofoto risulta associata la valutazione della testimonianza del LU, l'analisi dei dati contenuti nella consulenza della parte civile e la disamina delle testimonianze delle persone offese.
Nè è possibile in sede di legittimità una lettura alternativa degli elementi di prova essendo preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione sul merito ed essendo alla stessa demandato solo il controllo sulla coerenza logica della motivazione offerta dai giudici territoriali.
4. Si presenta manifestamente infondato anche il motivo di ricorso (proposto dalla difesa LL e LI) in ordine alì inquadramento giuridico del fatto nella fattispecie astratta previata dall'art. 635 c.p. e del conseguente vizio di motivazione.
4.1.Quanto al lamentato vizio di legge si condivide l'inquadramento effettuato dai giudici di merito effettuato in coerenza con le linee interpretative indicate dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale per quanto riguarda l'elemento oggettivo del danneggiamento ha chiarito che l'intervento in contestazione si presenta destrutturante l'assetto paesaggistico e produttivo di uno stravolgimento del corso naturale della gravina. La modifica ingiustificata delle caratteristiche ambientali della zona oggetto dei lavori può dunque pacificamente essere inquadrata come condotta di danneggiamento ovvero come condotta che genera una ingiustificata alterazione dello stato originario dell'ambiente. Tale azione non trova legittimazione nella autorizzata attività di bonifica che, come è stato ampiamente valutato dai giudici territoriali, in coerenza con le emergenze processuali, avrebbe dovuto riguardare una porzione minore di terreno.
Sul punto la motivazione della Corte di appello deve essere letta insieme con quella emessa dal Tribunale con la quale compone un unico complesso motivazionale secondo la consolidata interpretazione che indica che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass., sez. n. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837;
Cass., sez. 4 n. 44765 del 22.10.13; Rv. 256837; Cass sez. 4 n. 19710 del 3.2.2009 Rv. 243636, Cass. Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992, Rv 191229)
Ebbene sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello prospettano come indiscussa la circostanza dello sconfinamento dei lavori oltre l'area interessata dalla bonifica cui si riferiva la autorizzazione concessa ed il coinvolgimento di un'area di gravina "ampia circa quattro ettari, non contemplata nel progetto interessata da pineta da pino di leppo e da macchia mediterranea e occupata dal letto e dalle sponde della stessa gravina".
Il tema di prova dello sconfinamento dei lavori è stato dunque ampiamente valutato dai giudici territoriali con motivazione logica ed insindacabile in sede di legittimità.
L'intervento contestato per la portata perturbante dell'assetto ambientale è stato conseguentemente correttamente inquadrato come danneggiamento, non essendo in alcun modo riconducibile, nella valutazione insindacabile dei giudici di merito, all'attività di bonifica autorizzata.
4.2. Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo le doglianze dei ricorrenti si configurano come manifestamente infondate in considerazione del fatto che è pacifico che il dolo del patteggiamento è generico e non richiede che sia dimostrata la direzione della volontà (Cass. Sez. 6, n. 35898 del 18.9.12 Rv. 253350).
È stato chiarito dalla Corte di cassazione, il cui orientamento si condivide, che in tema di danneggiamento, per l'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità (nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di "migliorare la cosa", cioè di "abbattere per ricostruire" nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame (Cass. sez. 5 n. 5134 del 5.4.200 Rv. 216063).
4.3. Quanto all'asserito vizio di motivazione e di travisamento della prova per inadeguata considerazione delle allegazioni difensive (con specifico riguardo ai contenuti della consulenza tecnica di parte):
il motivo di ricorso è inammissibile perché propone alla Corte di legittimità l'effettuazione di un giudizio di merito, non consentito, neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta con L. n. 46 del 2006. 4.3.1.Circa i limiti del giudizio di legittimità le Sezioni Unite della Corte di cassazione "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).
4.3.2. Inoltre il collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Con specifico riguardo al contestato travisamento consistito, nel caso di specie, nella asserita omessa valutazione delle allegazioni difensive e segnatamente dei contenuti della consulenza tecnica, si condivide l'interpretazione più volte offerta dalla Corte di cassazione secondo cui la valutazione circa la rilevanza dell'elemento asserita mente non considerato deve essere effettuata in modo particolarmente rigoroso, tenendo conto della capacità del dato di incidere sulla consequenzialità della motivazione contestata, abbattendone la capacità dimostrativa, fermo restando, peraltro, il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Cass., sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774). Nel caso di c.d. "doppia conforme" infatti la valutazione dell'efficacia perturbante dell'elemento di prova che si reputa non considerato, deve essere ancora più rigorosa e rispettare il limite del devolutum evitando che in sede di legittimità possano essere recuperate questioni sulle prove non proposte al giudice di appello. Secondo la Corte di cassazione "l'eccezione a tale principio, infatti, deve ritenersi operante, non solo nel caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (v. Cass., Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636, cit.), bensì anche quando (...) entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito rispetto alle basi probatorie emerse nel contraddittorio delle parti" (Cass., sez. n. 4 n. . 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; Cass., sez. 4 n. 44765 del 22.10.13; Rv. 256837; Cass sez. 4 n. 19710 del 3.2.2009 Rv. 243636, Cass. Sez. U,n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229). La valutazione che conduce all'accertamento della responsabilità peraltro nel caso di doppia conforme può ricavarsi dalla sintesi dei percorsi motivazionali offerti dai giudici dei due gradi di merito (Cass. sez. 3 n. 44418 del 16.7.13, Cass. Sez. 1, Cass. sez. 1 n. 8868 del 26/06/2000 Rv. 216906; Cass. Sez. 2, n. 5112 del 2.3.1994 Rv. 198487).
4.3.4. L'accertamento della responsabilità è ampiamente sostenuto dal percorso motivazionale descritto in sentenza. La Corte territoriale offre una valutazione del compendio indiziario basato sull'evidenza. La valutazione valorizza infatti la immediata e chiara percebilità del danneggiamento attraverso la visione delle foto. Si legge a pag 9 della sentenza che "attraverso il riscontro visivo fornito dalle fotografie sulla portata e il notevole impatto ambientale dei lavori eseguiti nella zona in questione" non residuano dubbi in ordine alla portata ed al notevole impatto ambientale dei lavori eseguiti nella zona in questione. La deposizione del teste LU unitamente alla analisi del materiale documentale e fotografico inducono i giudici a formulare un univoco giudizio di accertamento della responsabilità.
Si rileva infatti a pag 9 del provvedimento impugnato che "ciò che assume fondamentale rilevanza ai fini della sussistenza e configurabilità dei reati, dal punto di vista sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo è la portata dell'intervento eseguito in modo cosi violento e devastante da determinare attraverso un massiccio sbancamento, uno stravolgimento della gravina documentato dalle fotografie in atti e ravvisabile in particolare nel mutamento del corso della gravina, nell'allargamento smisurato del letto in alcune zone e nella risagomatura delle sponde della stessa gravina il tutto con asportazione di quantità enorme non solo di terra ma anche di roccia, fatto quest'ultimo che porta ad escludere che si sia trattato come sostenuto dalla difesa IL di una semplice operazione di scorticamento superficiale". Non ci sono evidentemente margini per sostituire un nuovo apprezzamento dei fatti in sede di legittimità a quello correttamente effettuato dai giudici di merito. La esistenza del danneggiamento sotto il profilo soggettivo ed oggettivo origina dalla compiuta analisi degli elementi processuali che vengono valorizzati nella misura in cui dimostrano la responsabilità degli imputati con percorso logico articolato e coerente che si ripete, include, anche il ragionamento probatorio effettuato dal giudice di primo grado. Infine con specifico riguardo alla dedotta mancata considerazione delle allegazioni difensive si osserva come il complesso motivazionale che scaturisce dalle due pronunce di merito tiene conto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti e come si è già avuto modo di ricordare, del tema della inclusione dell'area danneggiata nel perimetro dei lavori autorizzati e della esistenza di una legittimazione amministrativa all'intervento. Entrambi i temi vengono esplorati e considerati non ostativi per l'accertamento della responsabilità in quanto si accerta che le aree danneggiate non erano incluse nell'area cui si riferivano i lavori autorizzati e che la autorizzazione ai lavori di bonifica riguardava invece una zona decisamente più circoscritta di quella interessata dall'intervento.
5. Deve dichiararsi infondato anche il primo motivo proposto dalla difesa del OS relativo alla motivazione riferita alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
La Corte territoriale non ha fornito una motivazione illogica in quanto ha rappresentato chiaramente il percorso di analisi delle prove che ha condotto all'accertamento della responsabilità soffermandosi sulla efficacia dimostrativa dei singoli elementi. In particolare, quanto al punto censurato come illogico, ovvero la mancata analisi dello stato dei luoghi prima dell'intervento, la Corte territoriale ha espressamente chiarito che l'impatto (termine che indica la valutazione del pregresso stato) dell'intervento è stato verificato attraverso la visione delle foto contenute nella Consulenza tecnica di parte civile che offre una descrizione accurata e di immediata percezione dei danni conseguenti all'intervento. Nè vi è stato il dedotto travisamento delle dichiarazioni dell'imputato IL. Premesso che il ricorso non si presenta autosufficiente essendo stata omessa la allegazione delle dichiarazioni dell'imputato, essenziale per la valutazione del travisamento della prova dichiarativa (Cass. sez. 6, n. 18491 del 24.2.10 dep. 2010 Rv. 246916), emerge la non decisività dell'elemento indicato in relazione all'accertamento di responsabilità effettuato. I giudici di merito hanno infatti rilevato la assoluta ed evidente non riconducibilità della condotta contestata allo "scorticamento superficiale" alla cui dimostrazione tendeva (asseritamente) il IL quando invocava l'accertamento peritale.
6. Manifestamente infondati i motivi dedotti da tutti i ricorrenti in ordine alla motivazione relativa alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Sul punto si richiama la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989, rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
Con specifico riguardo all'asserito vizio di motivazione relativo alla mancata a concessione delle attenuanti generiche, si ribadisce l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo collegio, secondo il quale in materia di circostanze è possibile una motivazione sintetica che dia conto delle ragioni della mancata concessione.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è infatti necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1, sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880). Nel caso che ci occupa, si ritiene che l'onere motivazione sia assolto attraverso il riferimento alla gravità del fatto ed alla mancata emersione di altri elementi a sostegno della possibile concessione del beneficio. Il fatto risulta descritto compiutamente come grave nel corpo della intera motivazione dove si da conto degli effetti devastanti dell'azione contestata, sicché la sintetica evocazione della gravità nella parte della sentenza che si occupa del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, della possibilità di concedere le attenuanti generiche deve considerarsi riempito dalla compiuta descrizione dell'evento precedentemente effettuata. La circostanza che gli imputati fossero incensurati e che il fatto per cui si procede risultasse consumato in un periodo in cui era possibile concedere il beneficio sulla base della mera incensuratezza non incide sulla legittimità e coerenza delle valutazioni effettuate. Tra incensuratezza e concessione delle generiche anche prima della introduzione del divieto contenuto nell'art. 62 bis c.p., comma 3, non vi è infatti mai stato alcun automatismo (Cass. Sez. 5,
n. 4033 del 04/12/2013, Rv. 258747).
7. Infine, anche il motivo relativo alla dedotta carente motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale spedito su richiesta di privati (difese IL e OS) risulta manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si rinviene una adeguata motivazione sul punto. La Corte territoriale evidenziava infatti che in ragione del complessivo trattamento sanzionatorio e della concessione del beneficio della sospensione condizionale non vi erano margini per la concessione di altri benefici, ribadendo la assenza di ogni automatismo tra concessione della sospensione condizionale e concessione del beneficio della non menzione (Cass Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251509; Cass. Sez. 1, n.. 45756 del 14/11/2007, Rv. 238137).
8. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995 rv. 199903; Cass. sez. Un., sent. n. 32 del 22.11.2000 rv. 21766).
9. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 da versare alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014