Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2006, n. 8232
CASS
Sentenza 7 febbraio 2006

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Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, non è sostenibile che il condannato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione quando la notifica della sentenza sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, essendo tale notificazione equiparabile, sotto il profilo della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica personale all'imputato; rientra infatti negli obblighi di deontologia professionale del difensore consegnare l'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, comunicare al giudice che la notificazione non può essere accettata essendo impossibile la consegna effettiva dell'atto al destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2006, n. 8232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8232
    Data del deposito : 7 febbraio 2006

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