Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, non è sostenibile che il condannato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione quando la notifica della sentenza sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, essendo tale notificazione equiparabile, sotto il profilo della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica personale all'imputato; rientra infatti negli obblighi di deontologia professionale del difensore consegnare l'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, comunicare al giudice che la notificazione non può essere accettata essendo impossibile la consegna effettiva dell'atto al destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2006, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/02/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 474
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 038790/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE EI AF, N. IL 06/06/1965;
avverso ORDINANZA del 16/06/2005 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 16/06 - 14/07/2005 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto da NE El ST diretto ad ottenere, ai sensi degli art. 670 c.p.p., comma 3 e art. 175 c.p.p., la declaratoria di nullità
del titolo esecutivo, la sospensione della esecuzione della pena e la restituzione nel termine per proporre la impugnazione contro la sentenza contumaciale del Tribunale di Milano in data 26/11/1998, dichiarata irrevocabile il 16/04/1999, con cui era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e di L. 40.000.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in data 25/02/1998.
Il Tribunale ha rilevato che non sussistevano i requisiti per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, poiché lo NE aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento, essendo stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 ed avendo altresì partecipato all'udienza della convalida dell'arresto alla presenza del difensore che aveva nominato di fiducia, presso il quale aveva contestualmente eletto domicilio, con conseguente obbligo di notificazione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la sentenza di condanna, nel domicilio eletto;
dal che si poteva desumere che avesse volontariamente rinunciato a comparire nel giudizio, celebrato in sua contumacia, avendo ricevuto tutte le notificazioni nel domicilio da lui volontariamente eletto presso il proprio difensore di fiducia.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione NE El ST personalmente, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il giudice dell'esecuzione aprioristicamente ritenuto che il difensore di fiducia fosse in costante contatto con l'imputato e lo avesse messo in condizioni di partecipare al processo e di proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, mentre invece ciò non era avvenuto e comunque esso NE era stato illegittimamente dichiarato contumace mentre si trovava detenuto per altra causa senza che il suo difensore di fiducia fosse a conoscenza del suo stato.
3 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che il ricorrente poteva imputare soltanto a se stesso il fatto di non avere tenuto i necessari contatti con il proprio difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio.
4 - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente riconosce di avere avuto effettiva conoscenza del procedimento, in quanto tratto in arresto per il fatto per cui aveva poi riportato condanna ed in relazione al quale aveva nominato un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, mentre sostiene di non avere volontariamente rinunciato a comparire, non essendo venuto a conoscenza del procedimento poiché il suo difensore di fiducia non aveva mantenuto i contatti e non lo aveva informato delle vicende processuali.
In sostanza il ricorrente invoca la applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna ed in particolare modifica dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente ora al condannato di ottenere la restituzione nel termine per presentare la impugnazione della sentenza pronunciata in sua contumacia, salvo che abbia volontariamente rinunciato a comparire nel giudizio ovvero a proporre impugnazione.
Ad avviso del ricorrente tale prova deriverebbe dal fatto che le notificazioni erano state eseguite nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia e non anche a lui personalmente, dal che si dovrebbe desumere che egli non aveva rinunciato volontariamente a comparire nel giudizio, poiché non vi era la certezza che avesse avuto la conoscenza personale della data del giudizio.
5 - Si tratta di stabilire il significato e la portata della modifica legislativa dell'art. 175 c.p.p., comma 2, laddove prevede che debba essere restituito nel termine per proporre impugnazione alla sentenza contumaciale colui che non abbia volontariamente rinunciato a comparire.
In proposito la occasio legis ed i "considerata" costituenti la premessa del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 costituiscono elementi fondamentali per la interpretazione della disposizione, la quale è stata emanata a causa della urgenza di armonizzare la legislazione italiana al nuovo sistema di consegna del condannato tra gli Stati dell'Unione Europea, che consente alle autorità giudiziarie di stati membri di rifiutare la esecuzione del mandato di arresto europeo in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo, con conseguente necessità di adeguare il nuovo regime di impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali ai principi di ragionevole durata del processo e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia. In tale ambito il legislatore, nell'introdurre un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa la impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dal condannato - l'onere per il giudice di effettuare d'ufficio tutte le verifiche occorrenti al fine di stabilire se il condannato avesse o meno volontariamente rinunciato a comparire, ha contemporaneamente, con l'articolo 2 della novella legislativa, al fine dichiarato di garantire la ragionevole durata del processo, e quindi al fine di accelerare i tempi di notificazione degli atti del processo, introdotto la notificazione obbligatoria presso il difensore di tutti gli atti, destinati personalmente all'imputato, successivi alla nomina del difensore di fiducia, anche se l'imputato non abbia eletto domicilio presso lo stesso, salvo che il difensore non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione.
Già in precedenza comunque era prevista la notificazione obbligatoria presso il difensore di fiducia nel caso in cui l'imputato avesse eletto domicilio presso lo stesso (art. 161 c.p.p.), per cui l'allargamento delle ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anche indipendentemente dalla elezione di domicilio assume il significato di attribuire a tale difensore un preciso onere - già sussistente in base alla normativa pregressa ed in particolare agli obblighi di deontologia professionale - di portare effettivamente a conoscenza dell'assistito tutti gli atti personali che lo riguardano, anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi immediatamente al giudice per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale onere.
6 - Ciò comporta che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente, poiché rientra negli obblighi di deontologia professionale del difensore la consegna dell'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, di comunicare al giudice che non può accettare la notificazione poiché non può consegnare effettivamente l'atto al destinatario. Tale equiparazione vale peraltro anche per il periodo precedente alla novella legislativa, poiché anche prima della modifica sussisteva l'obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito, fino al momento di revoca o di rinuncia al mandato, gli atti a lui diretti personalmente e ciò specie nel caso in cui - come si è verificato nella fattispecie in esame - il difensore di fiducia fosse stato nominato domiciliatario dell'imputato, con conseguente obbligo per il detto domiciliatario di comunicare all'ufficiale giudiziario ed all'ufficio giudiziario gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui (art. 161 c.p.p., comma 4).
7 - Si deve in definitiva ritenere che nel caso in esame il condannato avesse volontariamente rinunciato a comparire essendo stata la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia nel domicilio volontariamente eletto e cioè in una situazione del tutto equiparabile alla consegna personale dell'atto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006