Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, il giudice che abbia acquisito dopo la discussione documenti nuovi, non compresi tra gli atti del procedimento, non può pronunciarsi se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, al fine di consentire alle parti di esaminare la nuova documentazione e rassegnare all'esito di tale esame eventualmente diverse od ulteriori conclusioni, essendo irrilevante che si tratti di documenti in sè astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti. Ne consegue che la pronuncia emessa sulla base di tali documenti, senza provvedere ai succitati adempimenti, è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 02060
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 029148/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC ET N. IL 12/06/1932;
avverso ORDINANZA del 14/03/2003 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
OSSERVA
Con ordinanza del 14 marzo 2003, il Tribunale di Lamezia Terme, chiamato a pronunciarsi quale giudice della esecuzione in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento di precedente decisione pronunciato da questa Corte con sentenza del 12 aprile 2002, ha respinto l'istanza avanzata da RC ET il 15 febbraio 2000, diretta ad ottenere la restituzione della metà delle somme relative a due certificati di deposito intestati alla stessa RC ET ed a RC EL, oggetto di confisca disposta a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme il 7 dicembre 1996, divenuta irrevocabile, con la quale il medesimo RC EL era stato condannato per i delitti di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito. A fondamento della decisione reiettiva, il giudice del esecuzione poneva, fra l'altro, anche le risultanze che scaturivano dagli atti del procedimento a carico del RC, acquisiti a tal fine.
Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore della RC deducendo preliminarmente violazione di legge, in quanto il giudice della esecuzione avrebbe nella specie violato il contraddittorio posto che si sarebbe indotto a disporre l'acquisizione, e poi ad utilizzare ai fini della decisione, gli atti del procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la confisca, soltanto dopo che le parti avevano già rassegnato le rispettive conclusioni. Nel merito, poi, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni poste a base della pronuncia reitettiva. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni scritte del procuratore generale preso questa Corte, il difensore della ricorrente ha ulteriormente ribadito e puntualizzato le eccezioni e le deduzioni già svolte nell'atto di impugnativa. La questione preliminare in rito è fondata. È noto, infatti, coma l'importanza della attività di acquisizione probatoria in sede esecutiva risulti sensibilmente accentuata rispetto al previgente sistema, avuto riguardo alle dimensioni strutturalmente diverse che la fase della esecuzione è venuta a ricevere, non soltanto sorto il profilo della varietà e delicatezza delle questioni devolvibili, non di rado coinvolgenti tematiche postulanti accertamenti relativi a specifiche questioni di fatto (v., proprio in tema di confisca in executivis a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, Cass., Sez. un., 30 maggio 2001, Derouach), ma anche per la estensione del modello delineato dall'art. 666 del codice di rito e destinato, appunto, a disciplinare le cadenze del procedimento di esecuzione, anche ad altri "settori", come accade in tema di procedimento di sorveglianza in virtù dell'espresso richiamo che a quel modello effettua l'art. 678 del medesimo codice. Ebbene, tra le caratteristiche salienti della udienza camerale esecutiva vi è proprio quella che, a norma del comma 5 dell'art. 666, consente lo svolgimento di una vera e propria attività di istruzione probatoria, la quale, pur se ovviamente connotata dalle peculiarità di snellezza e di semplificazione delle forme (v. art. 185 disp. att. cod. proc. pen.) insite nella specifica sede e nella funzione che essa è
chiamata a svolgere, non può perdere il predicato tipico che è connaturale a quel modello procedimentale ed a qualsiasi attività integrativa rispetto alla pura e semplice decisione ex actis: vale a dire il rispetto della regola del contraddittorio. Pertanto, e come questa Corte ha già avuto modo di affermare in passato, nel procedimento di esecuzione, qualora il giudice dopo l'udienza di trattazione, o, come nel caso di specie, dopo la discussione, abbia acquisito documenti non compresi tra gli atti del procedimento, non può addivenire alla pronuncia se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni;
sicché, qualora la pronuncia venga emessa sulla scorta dei suddetti documenti (a nulla rilevando la circostanza che si tratti di documenti in sè astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti) e senza aver provveduto ai citati adempimenti, la stessa risulta affetta da nullità assoluta per violazione al diritto al contraddittorio ed alla difesa (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1^, 9 novembre 1994, Bozzi); diritto, quest'ultimo, l'esercizio del quale trova appunto elemento di esaltazione proprio nella possibilità di una completa acquisizione probatoria, quale è quella prevista dal comma 5 dell'art. 666 (v. la già citata sentenza delle Sezioni unite Derouach).
Considerato, pertanto, che, come emerge dal verbale della udienza del 20 dicembre 2002, il giudice della esecuzione ha provveduto a disporre la acquisizione degli atti del procedimento definito con la sentenza del 7 dicembre 1996 all'esito della discussione, senza rinviare per le nuove eventuali conclusioni ma limitandosi a riservare la decisione, l'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata per tale vizio e gli atti dovranno essere trasmessi al medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Lamezia Terme per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004