Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 879
CASS
Sentenza 5 dicembre 2003

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In tema di procedimento di esecuzione, il giudice che abbia acquisito dopo la discussione documenti nuovi, non compresi tra gli atti del procedimento, non può pronunciarsi se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, al fine di consentire alle parti di esaminare la nuova documentazione e rassegnare all'esito di tale esame eventualmente diverse od ulteriori conclusioni, essendo irrilevante che si tratti di documenti in sè astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti. Ne consegue che la pronuncia emessa sulla base di tali documenti, senza provvedere ai succitati adempimenti, è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 879
    Data del deposito : 5 dicembre 2003

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