Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2014, n. 29677
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2014, n. 29677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29677
    Data del deposito : 24 giugno 2014

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