Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2014, n. 29677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29677 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
29 6 77 1 14 Mass. 23671 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez. 1100 Francesco Ippolito Presidente UP - 24/06/2014 OLni Relatore Giacomo R.G. n. 7843/2014 Carlo Citterio Anna Petruzzellis Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di NO nei confronti di 2. MO GI, nato a [...] il [...] 3. ST OL, nato a [...] il [...] e da MO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2013 della Corte di Appello di NO (n. 2603/2013); esaminati la sentenza impugnata, i ricorsi del P.G. e dell'imputato AM e lette le memorie difensive depositate dagli imputati;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Giacomo OLni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Pescara;
udito il difensore del ricorrente imputato AM, avv. Alfredo Gaito, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alla richiesta del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 21.3.2012, all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario in contumacia dei due imputati, il Tribunale di NO ha riconosciuto GI AM e OL TR colpevoli dei reati di corruzione propria antecedente, attiva e passiva, loro rispettivamente ascritti (al AM in qualità di amministratore della Eco.Ge. s.r.l. e allo TR in qualità di consigliere comunale di NO) e lo TR anche del reato di istigazione alla corruzione propria ex artt. 319 e 322 co. 4 c.p. Reati commessi a NO nel gennaio 2007 (consumazione 31.1.2007) e venuti in luce nel quadro di servizi di captazione vocale (telefonica e ambientale) e di acquisizione documentale attivati nell'ambito di una più estesa indagine (denominata "Mensopoli") per vicende di corruzione, emissione di false fatture e riciclaggio, dalle quali emergevano le posizioni di rilievo penale dei due imputati per gli episodi costitutivi degli odierni reati, sì da determinare -previa separazione degli atti- il loro autonomo rinvio a giudizio. Il Tribunale, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti allo TR, ha condannato lo stesso TR alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e il AM alla pena di tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge per entrambi. La sentenza è stata appellata dai due imputati, che hanno formulato censure di carattere processuale e censure relative al merito valutativo delle emergenze probatorie.
2. Giudicando sulle impugnazioni dei due prevenuti, la Corte di Appello di NO, con la sentenza del 13.11.2013 indicata in epigrafe, accogliendo il primo e assorbente motivo di censura, comune ai due imputati, concernente le addotte nullità ex art. 179 c.p.p. delle loro rispettive citazioni a giudizio innanzi al Tribunale, ha annullato la decisione di primo grado ai sensi dell'art. 604 co. 4 c.p.p., per ritenuta "nullità delle notifiche dei decreti di citazione agli imputati nel giudizio di primo grado con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza impugnata", e ha ordinato restituirsi gli atti al Tribunale di NO per l'ulteriore corso di giustizia.
2.1. Sul punto con l'appello del AM si osservava che l'imputato, interrogato dal p.m. il 13.1.2010, aveva revocato l'anteriore elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avv. Andrea Campanile del Foro di NO (pur confermato in tale sua specifica qualità), eleggendo domicilio nella sede della società Eco.Ge. s.r.l. da lui amministrata. Erroneamente il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato al domicilio eletto presso il citato difensore di fiducia. Con l'effetto che il AM "non è mai stato messo a conoscenza del procedimento instaurato a suo carico", restando contumace. A ciò dovendosi aggiungere che anche l'estratto della sentenza di condanna è stato impropriamente notificato nel revocato domicilio eletto presso il difensore. La "omessa citazione dell'imputato" aveva comportato, per l'appellante, la nullità assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.) del primo giudizio (e in limine della sua declaratoria di contumacia). L'analoga censura ex art. 179 c.p.p. formulata con l'appello dello TR segnalava l'erroneità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio nel domicilio eletto dall'imputato presso lo studio di uno dei suoi due difensori di fiducia, l'avv. Alessandra Poggi del Foro di NO (codifensore con l'avv. Nicola Scodnik dello stesso Foro). Tale elezione di domicilio era stata effettuata dallo TR il 20.5.2008 nel diverso procedimento penale originario (in cui la sua posizione era stata poi archiviata), nessuna 2 dichiarazione o elezione domiciliare essendo stata da lui ritualmente effettuata nell'attuale procedimento penale, separato dal primo. La pregressa elezione di domicilio, ad avviso dell'appellante, "non poteva spiegare alcun effetto nel presente giudizio, ancorché lo stesso si configuri come geneticamente collegato a quello originario, attesa l'alterità che contraddistingue i fatti contestati".
2.2. La Corte di Appello di NO ha giudicato fondate le eccezioni di nullità del primo giudizio sollevate dagli imputati, osservando -quanto al AM- che sono provate per tabulas la sua revoca dell'elezione di domicilio presso il difensore, con coeva nuova "elezione di domicilio" presso la società Eco.Ge. s.r.l. di NO, e l'avvenuta erronea notificazione del decreto dispositivo del giudizio al domicilio eletto "presso difensore di allora, non più valido perché sostituito da altro a seguito di revoca espressa". Sicché si verte in ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. "per omessa citazione dell'imputato", che non ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico, a prescindere dall'avviso dato al difensore di fiducia (al riguardo la sentenza di appello cita la decisione di questa S.C. Sez. 3, 4.12.2012 n. 46819, Ceccarelli, non massimata). Quanto alla posizione del coimputato TR, la Corte distrettuale ha rilevato che lo stesso non ha mai eletto domicilio nel presente procedimento, nessun rilievo dovendosi riconoscere all'esistenza di genetico collegamento con l'altro originario procedimento. I due procedimenti hanno avuto percorsi autonomi e diversi e il domicilio eletto da TR nell'ambito del primo non può estendere la sua validità anche al secondo procedimento.
3. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica di NO e dal difensore dell'imputato AM.
3.1. Con il ricorso proposto nell'interesse del AM si precisa che l'impugnazione è proposta unicamente con riguardo alla errata individuazione del giudice del "rinvio restitutorio", da individuarsi nel giudice dell'udienza preliminare e non nel Tribunale giudice della cognizione di merito, come ritenuto dalla Corte territoriale. In vero la nullità delle notificazioni degli atti processuali all'imputato (al domicilio eletto e poi revocato prima della chiusura delle indagini) risale all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex artt. 418 e 419 c.p.p. L'ultimo atto del processo ritualmente portato a conoscenza dell'imputato è stato l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), cui ha fatto seguito la richiesta del p.m. di rinvio a giudizio. Ne discende l'incongruenza della restituzione degli atti disposta dalla Corte di Appello, come si precisa in motivazione, ai soli fini di una nuova notificazione all'imputato del decreto che ne ha disposto il giudizio davanti al Tribunale. Il AM aveva ed ha diritto ad una nuova e "effettiva" celebrazione dell'intera udienza preliminare. La Corte di Appello ha focalizzato l'attenzione sulla sola invalidità del decreto dispositivo del giudizio (art. 429 c.p.p.), pur a fronte di puntuali censure difensive (atto di appello), segnalanti l'irritualità dell'udienza 3 preliminare, svoltasi senza reale contraddittorio e impedendo all'imputato la possibilità di scegliere il giudizio abbreviato.
3.2. Con il proprio ricorso il Procuratore Generale di NO deduce violazione di legge per interpretazione e applicazione erronee degli artt. 179 e ss. del codice di rito. La Corte distrettuale ha inesattamente ritenuto integrare casi di omessa citazione dei due imputati, produttivi di nullità insanabile a norma dell'art. 179 c.p.p., le modalità esecutive della notificazione del decreto che ha disposto il giudizio nei loro confronti, ignorando una serie di dati di assoluto rilievo agevolmente desumibili ex actis. Con riguardo alla posizione dell'imputato AM, che ha revocato l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, provvedendo ad eleggere (rectius a indicare) domicilio presso la sede della Eco.Ge. s.r.l., deve constatarsi che non è intervenuta alcuna revoca della nomina del difensore di fiducia avv. Andrea Campanile, cui è stato notificato (nel duplice ruolo di difensore di fiducia e, erroneamente, di domiciliatario dell'imputato) il decreto dispositivo del giudizio emesso dal g.u.p. il 28.4.2010 per l'udienza del 6.10.2010 davanti al Tribunale di NO. In detta udienza del 6.10.2010, assente l'imputato, è regolarmente intervenuto l'avv. Campanile, unico difensore di fiducia del AM, che nulla ha eccepito in merito alla citazione in giudizio del suo assistito ed ha svolto la propria difesa, sia articolando richieste preliminari di mezzi di prova, sia partecipando attivamente a tutto il giudizio di primo grado fino al 29.1.2013. Data soltanto a partire dalla quale il AM ha nominato, depositando l'appello contro la sentenza di condanna, un nuovo difensore di fiducia (avv. Giancarlo Gallegra), revocando la precedente nomina. E' allora ben chiaro che, diversamente da quanto suppone la Corte di Appello, nel caso di specie si è in presenza non già di una omissione totale della notificazione dell'atto integrativo della vocatio in iudicium, omissione che sola può dar luogo alla nullità assoluta (invalidante anche gli atti successivi) prevista dall'art. 179 c.p.p., ma di una mera irregolarità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio. Determinante, come tale, una mera nullità a regime intermedio da dedursi nel termine di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt. 181 co. 3 e 182 c.p.p. (prima della formale apertura del dibattimento: artt. 491, 492 c.p.p.). Con conseguenti effetti sananti della nullità non dedotta, giusta quanto statuito dagli artt. 183 e 184 c.p.p. A sostegno del proprio assunto impugnatorio il ricorrente P.G. evoca la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla tematica in esame a partire dalla decisione delle Sezioni Unite penali del 27.10.2004 n. 119/05, Palumbo, rv. 229539, secondo cui "in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.". Conoscenza effettiva dell'atto (citazione a giudizio) da considerarsi pacifica, ove si tenga conto della costante presenza in dibattimento del difensore di fiducia dell'imputato, che elementari doveri deontologici forensi inducono a ritenere essere stato ben informato dal difensore sia del rinvio-citazione a giudizio, sia degli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale. Né in proposito hanno consistenza i rilievi additivi espressi nell'appello circa l'irregolarità anche della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado, atteso che l'irregolarità non ha punto inciso sulla proposizione di un tempestivo e ben articolato atto di appello da parte del AM. Rilievi del tutto simili si impongono, afferma il ricorrente P.G., anche per l'imputato TR, che è stato difeso per l'intera durata delle indagini e per tutto il giudizio di primo grado dai difensori di fiducia avvocati Alessandra Poggi e Nicola Scodnik. L'irregolarità della notificazione del decreto che ha disposto il giudizio, avvenuta nel domicilio eletto presso l'avv. Poggi, benché tale elezione sia avvenuta nell'originario procedimento penale (inizialmente riunito all'attuale con nuova integrativa iscrizione nel registro delle notizie di reato), non impedisce di constatare che l'imputato ha avuto piena conoscenza delle imputazioni elevate dalla pubblica accusa a suo carico e del susseguente giudizio di primo grado, "nella costante presenza dei nominati difensori di fiducia, che sono rimasti sempre gli stessi e che nulla hanno mai eccepito né alla prima udienza davanti al Tribunale di NO del 6.10.2010, né nel corso di tutto il giudizio di primo grado".
3.2.1. Con memoria depositata il 26.5.2014 il difensore dell'imputato ricorrente AM, avv. Alfredo Gaito, ha inteso "replicare" al ricorso del Procuratore Generale di NO, denunciandone l'inammissibilità sotto duplice profilo, a prescindere dalla qualificazione del vizio processuale fondante la decisione della Corte di Appello ligure (nullità assoluta e/o a regime intermedio afferente alla vocatio in iudicium del prevenuto). Innanzitutto il ricorso del P.G. è inammissibile in rapporto all'oggetto della impugnazione. La sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado ha natura e contenuto meramente processuali e non è ricorribile per cassazione dal pubblico ministero. L'art. 608, co. 1 e co. 4, c.p.p. legittima il P.G. a ricorrere contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile e nei casi previsti dall'art. 569 c.p.p. o da altre disposizioni normative. Esclusa l'ipotesi di cui all'art. 569 c.p.p. (che regola i casi di ricorso immediato per cassazione), nel processo in esame la sentenza della Corte di Appello di NO ex art. 604 co. 4 c.p.p. non è né una pronuncia di condanna, né una pronuncia di proscioglimento, ma una decisione di impulso processuale da cui scaturisce soltanto la prosecuzione del giudizio. In secondo luogo il P.G. lamenta una errata "interpretazione" di una norma processuale (art. 179 c.p.p.) in cui sarebbero incorsi i giudici del gravame. Ciò colloca il ricorso al di fuori dello spettro previsionale dell'art. 606 -co. 1, lett. c)- c.p.p., dovendosi inferire che il P.G. non vanta un interesse concreto e attuale al proposto ricorso. 510 Tutto ciò chiarito, la nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, in virtù della quale il AM, erroneamente dichiarato contumace, non ha avuto notizia del procedimento pendente a suo carico, deve essere qualificata assoluta e non sanabile. La sentenza delle Sezioni Unite (27.10.2004, ric. Palumbo) richiamata dal ricorrente P.G. registra un "approccio ormai obsoleto e inattuale" alla problematica connessa alla presunzione (relativa) di conoscenza legale di un atto, sol perché sia stato notificato al difensore di fiducia con "efficacia surrogatoria della conoscenza effettiva dell'atto da parte del diretto interessato". E' vero, in linea generale, che l'esistenza di un rapporto di fiducia fra legale e assistito relega in casi residuali, nella prassi, le concrete ipotesi di mancanza di conoscenza degli atti processuali da parte dell'interessato (indagato o imputato). Ma dinanzi all'eccezione difensiva di un "nuovo legale" che, subentrando al precedente difensore, denuncia il difetto di conoscenza del procedimento da parte dell'assistito, l'onere di provare ex adverso la piena conoscenza degli atti da parte dell'imputato grava sulla parte processuale portatrice di un interesse opposto all'eccezione, cioè sul pubblico ministero. La sentenza delle SS.UU. Palumbo, del resto, è anteriore alle decisioni della Corte E.D.U. che hanno decretato l'illegittimità del processo italiano celebrato in absentia e che sono alla base della modifica legislativa (L. 22.4.2005 n. 60) della disciplina delle sentenze contumaciali dettata dall'art. 175 co. 2 c.p.p. in tema di restituzione nel termine per impugnare riconosciuta all'imputato contumace.
3.2.2. Con memoria depositata il 10.6.2014 (formalmente tardiva, perché depositata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 611 c.p.p.) il difensore del'imputato TR, avv. Nicola Scodnik, ha contestato l'ammissibilità del ricorso del P.G. ligure, ribadendo il carattere assoluto della nullità prodotta dalla omessa citazione in giudizio dello stesso imputato nei termini precisati dall'impugnata sentenza di appello. Lo TR ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia nel 2008 e nel contesto di altro separato procedimento penale (in occasione di perquisizione e sequestro eseguiti a suo carico dalla p.g. il 16.5.2008). Nessun altro atto gli stato notificato nel prosieguo delle indagini e in particolare nell'ambito del presente procedimento penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del Procuratore Generale di NO è assistito da fondamento e la sentenza impugnata va annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte di Appello di NO perché proceda al rituale giudizio di merito di secondo grado. L'accoglimento dell'impugnazione del P.G. distrettuale assorbe e vanifica le doglianze espresse con il ricorso dell'imputato AM, rendendone ultronea l'analisi. Senza sottacersi, per completezza espositiva, che -diversamente da quanto sostenuto nell'odierno ricorso del AM- l'atto di appello dell'imputato contro la sentenza di condanna del Tribunale non ha dedotto la nullità dell'udienza preliminare, ma -limitandosi 6 ad addurre la generica mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato- ha postulato la nullità della notificazione del solo decreto dispositivo del giudizio, nulla adducendo in punto di rituale instaurazione dell'udienza preliminare. Posto che, in ogni caso, la decisione della Corte di Appello oggi annullata da questa S.C., nell'ordinare la restituzione degli atti al Tribunale, sembra fare riferimento ad una formale restituzione proprio all'ufficio del G.U.P. ai fini dell'adozione di un corretto decreto dispositivo del giudizio, è perfino superfluo sottolineare che l'odierno annullamento della sentenza di appello implica l'antecedente regolarità dello svolgimento dell'udienza preliminare (e della relativa vocatio), nel corso della quale l'imputato, assistito da difensore di fiducia, ben avrebbe potuto esercitare ogni opzione processuale consentitagli in quella fase, ivi inclusa la scelta per una decisione allo stato degli atti. Scelta di cui incongruamente si lamenta a posteriori (con il ricorso) l'asserita preclusione.
5. Alla luce della verifica documentale esperibile attraverso gli atti processuali, il ricorso del P.G. di NO introducendo un vizio di legittimità integrato da errores in procedendo, deve convenirsi con il ricorrente P.G. che la decisione della Corte di Appello di NO è frutto di palese errore di diritto, indotto dalla confusione tra le categorie procedurali della omessa citazione in giudizio dell'imputato (che, sola, nella sua totale mancanza, induce nullità assoluta e insanabile della presenza in giudizio dell'imputato) e della semplice irregolarità o incompletezza della citazione medesima, quali quelle verificatesi nei casi degli imputati AM e TR, che produce una nullità a regime intermedio, sanata perché non tempestivamente dedotta nei termini di legge (artt. 181 co. 2, 184 c.p.p.) dai difensori di fiducia dei due giudicabili presenti nel giudizio davanti al Tribunale (e per l'intera sua durata). Difensori che neppure nulla hanno eccepito, giova rimarcare, in ordine alla pregiudiziale declaratoria di contumacia dei due imputati.
5.1. Ragioni di logicità e linearità espositive impongono di valutare i profili critici esposti nella memoria difensiva dell'imputato AM, deducenti l'inammissibilità del ricorso del P.G. di NO. Vuoi perché la sentenza della Corte di Appello ex art. 604 co. 4 c.p.p. sarebbe inoppugnabile per il P.G. in base all'art. 608 c.p.p. (sentenza meramente processuale). Vuoi perché, in termini consequenziali, il P.G. non sarebbe portatore di uno specifico e attuale interesse alla impugnazione. I prospettati rilievi critici sono privi di pregio. Il riferimento all'art. 608 c.p.p. in punto di inoppugnabilità per il P.G. non ha fondamento, al di là della labilità dell'argomento (le stesse ragioni militerebbero per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato AM a mente dell'art. 607 c.p.p.) e delle perplessità pur formulabili sulla effettiva natura soltanto processuale della impugnata sentenza della Corte di Appello di NO (nella parte in cui, deliberando la retrocessione del giudizio di primo grado, ha in fatto caducato, con esiti omologabili a quelli di un proscioglimento, una sentenza di condanna resa al termine del giudizio di cognizione di primo grado). Il vero è che, da un lato e a tutto concedere, pur accedendosi alla tesi della natura solo processuale della sentenza di annullamento della Corte di Appello ex art. 604 co. 4 c.p.p., nessuno dubita che il pubblico ministero (e in particolare il P.G.) possa impugnarla per cassazione, al pari di ogni altra parte processuale che vi abbia interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 568 c.p.p. e 111 Cost. Né può porsi l'accento sul fatto che il ricorrente P.G. si sia doluto di una interpretazione processuale (quella espressa dalla decisione di appello) e non di una specifica violazione di legge, perché il ricorso del P.G. ligure denuncia proprio l'erronea applicazione della legge processuale per patente violazione degli artt. 179 e ss. c.p.p. Del resto, da un altro e complementare lato, la stabile giurisprudenza di legittimità formatasi sulla base del dictum delle Sezioni Unite (S.U., 25.6.2009 n. 19529, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108) non lascia spazio a dubbi sulla legittimazione del P.G. distrettuale a ricorrere per cassazione avverso una decisione di appello ex art. 604 co. 4 c.p.p., valutandosi -in casi affatto analoghi a quello oggetto dell'odierno ricorso del P.G.- ben ammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di condanna di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale per un nuovo primo giudizio di merito (ex plurimis: Sez. 6, 12.1.2010 n. 14595, Naio, rv. 246678; Sez. 3, 11.4.2012 n. 23219, Gurrera, rv. 252901; Sez. 6, 26.3.2013 n. 26284, Tonietti, rv. 256860). Né può indugiarsi sulla verifica di un concreto e attuale interesse al ricorso per cassazione del P.G. di NO per gli effetti di cui all'art. 568 co. 4 c.p.p., sol che si consideri che il ricorrente P.G. impugna l'annullamento di una sentenza di condanna di primo grado per fatti criminosi di indubbia gravità, emessa all'esito di articolata istruttoria dibattimentale (attività tutta vanificata dall'annullamento disposto dalla Corte di Appello) e attinta dall'imminente prodursi di causa estintiva dei reati per decorso del termine di prescrizione (termine, che -considerato il rinvio di udienza citato dalla sentenza del Tribunale, avvenuto su richiesta dei difensori dal 21.2.2012 al 21.3.2012, e fatte salve eventuali ulteriori sospensioni ex lege- appare destinato a spirare il 30.8.2014).
5.2. Riprendendo il tema centrale del ricorso del Procuratore Generale, integrato dal fallace giudizio di omissione della vocatio in iudicium degli imputati innanzi al Tribunale, occorre subito chiarire che come rileva il ricorrente P.G.- erroneamente la sentenza di appello, l'appello dell'imputato AM e il ricorso e la memoria difensiva del medesimo qualificano come "elezione" di domicilio la volontà dell'imputato di indicare nella sede della società Eco.Ge. s.r.l. il luogo in cui ricevere comunicazione degli atti processuali a lui destinati (così revocando la precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avv. Campanile), unicamente perché così qualificata nell'atto che l'ha recepita (interrogatorio reso al p.m. il 13.1.2010). La questione non si pone in termini formali o nominalistici. Come noto, l'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. consiste in una scelta negoziale dell'indagato o imputato (e, dunque, in una sua manifestazione di volontà), laddove la dichiarazione di domicilio è un atto meramente ricognitivo del suo 8 domicilio reale. Per la validità dell'elezione di domicilio non basta indicare il luogo in cui eseguire le notifiche, occorrendo anche indicare la persona presso la quale le stesse devono essere effettuate, in nome di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui l'imputato (o indagato) si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti processuali a lui diretti. Ora nel caso del AM è agevole constatare l'imperfezione della supposta elezione di domicilio presso la sede della menzionata società Eco.Ge. s.r.l., senza alcuna specifica designazione della persona ivi presente destinata a ricevere gli atti per conto del AM. L'omessa individuazione di un domiciliatario già varrebbe a rendere invalida la supposta elezione di domicilio, in tal modo legittimando la notificazione degli atti presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., come è avvenuto nel caso del AM e del coimputato TR per la notificazione del decreto dispositivo del giudizio nei loro confronti (cfr.: Sez. 5, 14.2.2013 n. 28003, Antonangeli, rv. 256318; Sez. 6, 19.9.2013 n. 41363, Conte, rv. 256275). Apprezzata alla stregua di una "dichiarazione" di domicilio, del pari potrebbero sollevarsi dubbi sulla sua idoneità processuale, non essendosi in presenza di un domicilio reale (ai sensi dell'art. 43 cod. civ.). Con l'ulteriore effetto della validità e autosufficienza della notificazione del decreto ex art. 429 c.p.p. eseguita presso il difensore di fiducia (art. 161 co. 4 c.p.p.).
5.3. Ad ogni buon conto, anche ammettendosi l'irregolare notificazione del decreto che ha disposto il giudizio nel domicilio "dichiarato” dall'imputato AM o in quello non eletto -se non nel procedimento penale genetico da cui è stato separato l'attuale procedimento (e senza disquisire sulla efficacia o non dell'iniziale elezione di domicilio presso il difensore di fiducia: v. Sez. 6, 24.5.2001 n. 24083, Palombi, rv. 219537)- dall'imputato TR, notificazione dell'atto avvenuta nelle mani dei loro rispettivi difensori di fiducia, non paiono superabili le considerazioni espresse con la menzionata decisione delle Sezioni Unite del 27.10.2004 n. 119/05, Palumbo, quando si abbia riguardo all'effettiva conoscenza dell'atto traslativo del giudizio che, alla luce dei rilievi enunciati dal ricorrente P.G., deve riconoscersi in capo a tutti e due gli imputati. Rilievi che fanno leva sulla persistente operatività ed efficacia processuale dell'assistenza legale che essi hanno ricevuto per l'intero giudizio di primo grado e, in precedenza, per la stessa udienza preliminare, in palese assenza delle condizioni di cui all'art. 420 bis c.p. da nessuno dei difensori eventualmente eccepita. Non a caso l'isolata sentenza di legittimità, in base alla quale dovrebbe ritenersi nulla la notificazione di un atto processuale al (solo) difensore di fiducia ex art. 161 co. 4 c.p.p. in mancanza di coeva notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato (Sez. 3, 3.5.2012 n. 46819, Ceccarelli), richiamata nell'appello del AM e ripresa dalla sentenza della Corte di Appello di NO, non risulta segnalata dal Massimario di questa S.C. Nel solco dell'orientamento ermeneutico tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza Palumbo del 2004, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilmente affermato che la notificazione del decreto di citazione in giudizio in luogo Hace 9 diverso dal domicilio dichiarato o eletto dall'imputato (nei due casi di specie a mani dei difensori di fiducia) integra, quando non sia stata idonea a far venire meno una reale conoscenza dell'atto, una nullità soltanto relativa, sanata se non eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 491 c.p.p.). La nullità assoluta e non sanabile (deducibile in ogni stato e grado del processo) prevista dall'art. 179 c.p.p. si verifica, insomma, unicamente nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte dalla legge processuale, si sia tradotta in una effettiva mancanza di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Di tal che la stessa non ricorre in tutti i casi in cui -sussistendo reale conoscenza dell'atto ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa- risultino parzialmente violate le regole sulle modalità esecutive della notificazione;
casi ai quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (cfr., ex pluribus: Sez. 4, 8.4.2010 n. 15081, Cusmano, rv. 247033; Sez. 6, 21.5.2013 n. 28971, Fanciullo, rv. 255629; Sez. 6, 22.10.2013 n. 1742/14, Mbengue, rv. 258131; Sez. 2, 6.12.2012 n. 11277/13, Simionato, rv. 254873: "Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato").
5.4. Appare, allora, a dir poco incongruo sostenere (memoria difensiva AM) l'obsolescenza o inattualità della giurisprudenza appena ricordata, ben successiva -per altro alle decisioni della Corte E.D.U. (sentenze: 18.5.2004, Somogyi
contro
Italia;
10.11.2004, Sejdovic
contro
Italia) che hanno dato origine alla revisione normativa (con legge n. 60/2005) dell'istituto della restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali o i provvedimenti decisori pronunciati in absentia (art. 175 co. 2 c.p.p.). Istituto processuale che nell'odierno giudizio è richiamato in modo non del tutto appropriato, se non per l'assorbente dato ontologico e diacronico della vicenda processuale e della persistente garanzia di un effettivo diritto di difesa dell'imputato. Dato storico incentrato sulla dinamica dell'effettiva conoscenza o meno da parte dell'imputato di un determinato atto processuale e della stessa esistenza del processo in corso nei suoi confronti nonché incentrato sugli indici di riconoscibilità inferenziale di tale conoscenza. Al riguardo non senza ragione questa Corte regolatrice ha segnalato come la regola dei rapporti intercorrenti tra il difensore investito da nomina di fiducia e l'imputato, regola conforme a basilari canoni deontologici della professione forense, sia ispirata ad una costante informazione degli eventi rilevanti del processo erogata dal difensore al suo assistito. Sicché si è escluso possa avere diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di sua fiducia (eleggendo o meno domicilio presso il suo studio), allorché il mandato difensivo sia stato concretamente esercitato nell'interesse dell'imputato; altresì escludendosi che 10 questi, condannato in absentia, non abbia avuto conoscenza effettiva del processo e del suo esito (cfr. Sez. 2, 27.6.2013 n. 43436, Beye, rv. 256727: "La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione"). Premesso che l'obbligo di comunicazione con il cliente sui fatti rilevanti e sull'evoluzione stessa del processo descrive un aspetto tipico e istituzionale dell'esercizio del mandato difensivo, è agevole osservare -quando si consideri la personalità dei due imputati anche in rapporto alla natura dei reati loro ascritti, fatti rientrare nel quadro della c.d. criminalità dei colletti bianchi (AM è non sprovveduto titolare di una importante impresa edile;
TR è consigliere comunale di una grande città come NO, ove ha ricoperto anche la carica di assessore)- che non vi è motivo per dubitare che entrambi gli imputati si siano premurati di scegliere dei rispettivi difensori professionalmente validi e certamente in grado di tutelare al meglio le loro istanze difensive. Ed allora la stessa continuativa presenza, puntualmente rimarcata dal ricorrente P.G., dei difensori di fiducia dei due imputati nel giudizio di primo grado e l'espletamento in esso (istruttoria dibattimentale) di una costante attività di tutela degli interessi dei rispettivi assistiti, senza rilievi di sorta su eventuali irregolarità della loro citazione giudiziale (sia in udienza preliminare, sia nel giudizio di primo grado) e soprattutto sulla loro eventuale ignoranza degli sviluppi delle indagini prima e del giudizio di merito poi (in assenza di elementi atti a far ipotizzare l'eventuale interruzione di ogni rapporto con i propri assistiti), consente con tutta ragionevolezza di escludere che i il AM e lo TR non abbiano avuto piena contezza del fatto di essere stati rinviati a giudizio dal g.u.p. e della pendenza e degli sviluppi del giudizio di primo grado e della relativa sentenza di condanna (contro la quale entrambi hanno proposto tempestivo appello).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di merito di secondo grado ad altra sezione della Corte di Appello di NO. Roma, così deciso il 24 giugno 2014 Il Presidente Il consigliere estensore Giacomo OLhi Francesco/ ToF ht DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 LUG 2014 PLEA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito