Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
La notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale, sicchè essa è sanabile ai sensi dall'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, non può essere rilevata oltre i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2008, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/12/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1619
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 013402/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NÒ PP N. IL 19/07/1970;
avverso SENTENZA del 07/12/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mangano Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 7-12-2007 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 30-10-2001 del Tribunale di Catania, con la quale NÒ PO era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e di L.
1.000.000 di multa, in quanto riconosciuto responsabile del reato di estorsione per avere costretto la moglie ER TA a vendere un immobile al proprio genitore, senza corrispettivo, al solo fine di sottrarre il bene appartenente alla medesima perché acquisito in regime di comunione legale.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NÒ PO, per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi. - Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., lett. c)). Con il primo motivo si deduce il difetto di contraddittorio in appello, per essere stato il decreto di citazione notificato ex art. 161 c.p.p. presso il difensore, dopo un inutile tentativo di notificazione presso il domicilio dell'imputato, anziché nel domicilio eletto presso il precedente difensore. - Mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)). Con il secondo motivo si deduce che manca la motivazione sul motivo di appello con cui si chiedeva l'attenuante della provocazione.
1.3. È pervenuta dal difensore della parte civile una memoria con cui si deduce la tardività dell'eccezione di nullità e l'inammissibilità dell'altro motivo di impugnazione.
2.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, osserva in Collegio - in conformità alla giurisprudenza nomofilattica delle SS.UU. - che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (SS. UU. 27-10-2004/7 gennaio 2005 n. 119, Palumbo;
cfr. anche SS.UU. 27-3-2008 n. 19602). La notificazione della citazione all'imputato con forme diverse da quelle previste non integra, infatti, necessariamente un'ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p., sempreché non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Inoltre la parte che deduce la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell'atto e indicare gli elementi che consentano la verifica di quanto affermato. È stato altresì affermato da questa stessa sezione che l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art.178 c.p.p., lett. c) (Cass. pen., Sez. 2^, 03/03/2005, n. 8757).
Orbene nel caso all'esame, ancorché non ricorressero i presupposti per il corretto ricorso alla modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., sta di fatto che non si verte in caso di "omessa" notifica;
inoltre non è dedotto e neppure è lecito presumere che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto di citazione in appello, notificato presso il suo difensore, il quale, peraltro, nulla ha eccepito nel corso dello stesso grado di giudizio. Invero la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato. Ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. 5^, 10/02/2005, n. 8826). E poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio, la sua nullità deve essere eccepita ex art. 180 c.p.p. cit. nel corso del giudizio stesso (Corte cost. (Ord.), 14/04/2006, n. 159), nella specie, nel corso del giudizio di appello, risultando oggi tardiva e inammissibile.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. Invero la Corte di appello ha escluso la provocazione, ritenendo all'uopo irrilevante "il sospetto (il suo sospetto)" (e cioè del NÒ) "che la moglie lo avesse tradito". Quindi il motivo di appello è stato esaminato e ritenuto infondato;
e nulla il ricorrente oppone per contrastare l'argomento della Corte territoriale.
In definitiva il ricorso, al limite dell'inammissibilità, va rigettato con i consequenziali provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009