Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Lite tra vicini, fioriere poste al confine, esercizio arbitrario delle proprie ragioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2007, n. 45990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45990 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1076
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 014859/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AR N. IL 15/10/1960;
2) MA OB N. IL 20/11/1970;
avverso SENTENZA del 07/12/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2.3.2004 il Tribunale di Palermo condannava SP AR e LA OB alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 250,00 di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del reato di ricettazione, in concorso, di 156 biglietti dell'incontro di calcio Italia - Malta, provento del delitto di falso.
Con sentenza del 7.12.2005 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza gli imputati LA OB e SP AR propongono, per mezzo del difensore, separati ricorsi per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di ricorso il LA lamenta nullità della sentenza per violazione del disposto normativo di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.. In particolare la difesa rileva la nullità insanabile della sentenza impugnata per omessa citazione dell'imputato e conseguente violazione del diritto alla partecipazione, assistenza e rappresentanza nel giudizio penale, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso. Osserva la difesa che dagli atti del giudizio risulta che il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'abitazione degli SP sita in Palermo alla via Ammiraglio Persano n. 10, anche se è logico pensare che si tratti di errore atteso che nello stesso procedimento emergeva che la famiglia SP risiedeva nella via Ammiraglio Persano n. 58. Tuttavia l'atto successivo, ossia l'avviso di presentazione di persona sottoposta ad indagini emesso il 3.3.1998, veniva regolarmente notificato nel luogo di residenza del LA sito nella via Ippolito Nievo n. 10, al pari del decreto di citazione a giudizio. Emergeva quindi in maniera inequivoca che il LA aveva eletto un nuovo domicilio nella predetta via Ippolito Nievo n. 10, dove l'atto era stato regolarmente notificato. Peraltro, tutti gli atti successivi, compreso l'estratto contumaciale della sentenza impugnata, erano stati inspiegabilmente notificati al vecchio domicilio eletto di via Ammiraglio Persano n. 10: il che significava che la P.G. e, successivamente, le autorità decidenti, erano a conoscenza del diverso luogo dove era possibile effettuare la notifica (alla via Ippolito Nievo n. 10) e dove questa era andata a buon fine, ma avevano continuato ad effettuare le comunicazioni in luogo diverso. Per cui erroneamente le notifiche in parola, già erroneamente tentate presso il domicilio precedentemente eletto e poi successivamente revocato, erano state effettuate presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (dove erano andate ovviamente a buon fine).
In via subordinata rileva la difesa che i giudici di merito erano comunque nella condizione di conoscere che il LA era di fatto domiciliato presso altra via, dove era stata regolarmente fatta la notifica, e pertanto le ulteriori notifiche avrebbero dovuto essere effettuate nella predetta via Ippolito Nievo n. 10 e non presso lo studio del difensore, essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che la regola stabilita dall'art. 161 c.p.p., comma 4 può e deve trovare un temperamento nel caso in cui si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario si è trasferito. Sempre in via subordinata la difesa rileva che in realtà non si era mai accertata l'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto, atteso che l'ufficiale giudiziario aveva solo dato atto dell'assenza ma non aveva fatto alcuna indagine in merito alla presunta impossibilità di effettuare le notifiche al detto indirizzo, unico presupposto per potersi procedere ai sensi dell'ari. 161 c.p.p., comma 4. Di conseguenza sia la notifica del decreto di citazione davanti al Tribunale, sia la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, sia la notifica del decreto di citazione in appello, erano atti processuali nulli perché effettuati erroneamente presso lo studio dell'avvocato di fiducia. Con analogo motivo di ricorso lo SP lamenta parimenti nullità della sentenza per violazione del disposto normativo di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.. In particolare la difesa rileva la nullità insanabile della sentenza impugnata per omessa citazione dell'imputato e conseguente violazione del diritto alla partecipazione, assistenza e rappresentanza nel giudizio penale, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso. Osserva la difesa che risulta dagli atti che il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'abitazione sita in Palermo alla via Ammiraglio Persano n. 58. Tuttavia l'atto successivo, ossia l'avviso di presentazione di persona sottoposta ad indagini emesso il 3.3.1998, veniva regolarmente notificato in via Ruggero Loria n. 30 dove lo SP risultava domiciliato, al pari del decreto di citazione a giudizio. Emergeva quindi in maniera inequivoca che lo SP aveva eletto un nuovo domicilio nella predetta via Ruggero Loria n. 30, dove l'atto era stato regolarmente notificato. Peraltro, tutti gli atti successivi, compreso l'estratto contumaciale della sentenza impugnata, erano stati inspiegabilmente notificati al vecchio domicilio eletto di via Ammiraglio Persano n. 58: il che significava che la P.G. e, successivamente, le autorità decidenti, erano a conoscenza del diverso luogo dove era possibile effettuare la notifica (alla via Ruggero Loria n. 30) e dove questa era andata a buon fine, ma avevano continuato ad effettuare le comunicazioni in luogo diverso. Per cui erroneamente le notifiche in parola, già erroneamente tentate presso il domicilio precedentemente eletto e poi successivamente revocato, erano state effettuate presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (dove erano andate ovviamente a buon fine).
In via subordinata rileva la difesa che i giudici di merito erano comunque nella condizione di conoscere che lo SP era di fatto domiciliato presso altra via, dove era stata regolarmente fatta la notifica, e pertanto le ulteriori notifiche avrebbero dovuto essere effettuate nella predetta via Ruggero Lauria n. 30 e non presso lo studio del difensore, essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che la regola stabilita dall'art. 161 c.p.p., comma 4 può e deve trovare un temperamento nel caso in cui si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario si è trasferito. Sempre in via subordinata la difesa rileva che in realtà non si era mai accertata l'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto, atteso che l'ufficiale giudiziario aveva solo dato atto dell'assenza ma non aveva fatto alcuna indagine in merito alla presunta impossibilità di effettuare le notifiche al detto indirizzo, unico presupposto per potersi procedere ai sensi dell'ari. 161 c.p.p., comma 4. Di conseguenza sia la notifica del decreto di citazione davanti al Tribunale, sia la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, sia la notifica del decreto di citazione in appello e dell'estratto contumaciale, erano atti processuali nulli perché effettuati erroneamente presso lo studio dell'avvocato di fiducia.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio, e tale osservazione assume carattere preliminare e pregiudiziale rispetto all'intera questione procedurale dettagliatamente esposta in ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (SS.UU.
7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all'imputato con forme diverse da quelle previste non integra infatti, necessariamente, un'ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. ed alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui di cui all'art. 180 c.p.p., sempreché non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Inoltre la parte che deduce la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell'atto ed indicare gli elementi che consentano le verifica di quanto affermato. Orbene, nel caso in esame, non è dedotto e neppure è lecito presumere che i ricorrenti non abbiano avuto effettiva conoscenza dell'atto. In sostanza non si verte in ipotesi di "omessa" notifica, bensì di (eventuale) irritualità della notifica, effettuata non già presso il nuovo domicilio dichiarato in sostituzione del precedente evidentemente revocato (ma di tale seconda elezione e consequenziale revoca della precedente non vi è sicura indicazione negli atti processuali e neanche nel ricorso per cassazione, trattandosi in realtà di una deduzione del difensore) essendo la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 idonea in concreto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, stante il rapporto intercorrente tra l'imputato ed il difensore, presso il quale l'atto fu notificato.
Osserva il Collegio che la invalidità della notifica della citazione effettuata presso lo studio del difensore non può ritenersi inidonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario che lega quest'ultimo al difensore, il quale ha mantenuto il mandato fiduciario per tutti i gradi del giudizio di merito, e rilevato che non risulta evidenziato alcun elemento per avvalorare l'ipotesi che l'imputato, pur contumace, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento per il tramite appunto del proprio difensore. Da ciò consegue che la adozione di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio dichiarato ha determinato una nullità a regime intermedio, non assoluta, della notificazione del decreto di citazione sia per il giudizio di primo grado che per quello di secondo grado, e della notifica dell'estratto della sentenza all'imputato contumace nel primo grado;
ma siffatte nullità non possono essere più rilevate dal momento che la questione di nullità non è stata sollevata, come è pacifico non avendone fornito il ricorrente alcuna indicazione nel presente atto di gravame, in primo grado e nel giudizio di appello.
E pertanto l'eccezione proposta deve ritenersi inammissibile per tardività; e tale pronuncia travolge gli ulteriori rilievi, sollevati con il predetto motivo di gravame, e proposti in via subordinata dai ricorrenti.
Col secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
In particolare rileva la difesa che la motivazione della sentenza era del tutto erronea per quanto riguardava la qualificazione giuridica del fatto contestato, che andava sussunto nella previsione normativa dell'art. 640 c.p. e/o dell'art. 468 c.p., con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela o per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto la condotta posta in essere era consistita nell'utilizzo di copie contraffatte di biglietti dello stadio volto a trarre in inganno gli acquirenti dei biglietti suddetti, ovvero nella contraffazione del sigillo della SIAE, essendo tra l'altro del tutto insussistente la prova che gli imputati avessero ricevuto da terzi i biglietti in questione già contraffatti.
Rileva la difesa che la Corte territoriale aveva omesso ogni motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, sebbene in sede di discussione la difesa avesse prospettato, in alternativa alla qualificazione contenuta nel capo di imputazione, la diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 640 c.p. o dall'art. 468 c.p.. E parimenti la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla sussumibilità della fattispecie in parola nell'ipotesi prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), punita esclusivamente con una sanzione pecuniaria.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che la Corte territoriale ha, sia pure implicitamente, ritenendo la responsabilità degli imputati ed individuando gli elementi di fatto in cui ebbe a sostanziarsi la condotta degli stessi siccome riferibili all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 648 c.p., ritenuto la sussumibilità della condotta in parola nella fattispecie legale della ricettazione. Di talché va escluso il vizio di carenza di motivazione. Posto ciò osserva il Collegio che siffatta configurazione giuridica si appalesa senz'altro corretta. Ed invero l'interesse tutelato dall'art. 648 c.p., attraverso l'incriminazione dei traffici lucrosi che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitto, è inteso, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti, attraverso ulteriori attività delittuose. Il che significa che il delitto di ricettazione può concorrere con il delitto di truffa allorché alla condotta tipica del primo (consistente, come nel caso di specie, nell'avere acquistato o ricevuto biglietti contraffatti relativi ad un incontro di calcio, provento del delitto di falso), si aggiunge anche quella, non contestata nel caso di specie, consistente nell'avere venduto a terzi tali biglietti inducendoli in errore circa la genuinità degli stessi.
Esula del tutto dalla fattispecie in esame il reato di cui all'art.468 c.p. che concerne la contraffazione di sigillo o l'uso di sigillo contraffatto, non emergendo da alcun atto processuale che i ricorrenti abbiano posto in essere una siffatta condotta, di talché anche sotto tale profilo si appalesa corretta la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione.
E parimenti esula dalla fattispecie in esame l'ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), cui ha fatto riferimento la difesa, ove si osservi che tale norma riguarda l'ipotesi di chi "riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare", mentre i ricorrenti non avevano alcun diritto di riprodurre alcun numero di esemplari dei biglietti in questione.
Nè appare fondato il rilievo che nel caso di specie mancherebbe la contestazione del delitto presupposto, sotto il profilo che il presupposto della ricettazione è che la cosa ricevuta o acquistata provenga da un delitto, sia cioè il "provento" di un reato, mentre le opere abusive sono produzioni illecite, e quindi "prodotto" e non "provento" di reato.
Osserva invero il Collegio che la ricezione o l'acquisto, consapevoli, di oggetti contrassegnati da marchi falsi, sono senz'altro idonei a concretare il reato di cui all'art. 648 c.p., che ha per oggetto cose "provenienti" da un qualsiasi delitto e, pertanto, anche dal delitto di falso, senza che possa operarsi alcuna differenziazione in ordine alla natura, al tipo e ai modi di tale provenienza, e quindi alcuna distinzione ontologica tra provento e prodotto del reato presupposto.
Col terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
In particolare rileva la difesa che la sentenza impugnata risultava del tutto incomprensibile in relazione alle doglianze difensive mosse con apposito motivo di appello circa la sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 712 c.p., assumendo inoltre che i biglietti sequestrati non presentavano differenze tali rispetto a quelli originali da far ritenere la falsità degli stessi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Posto invero che il criterio discretivo fra il delitto di ricettazione e la contravvenzione per incauto acquisto sta nell'elemento intenzionale, che nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal semplice sospetto della provenienza illecita della cosa acquistata o ricevuta e nella ricettazione si concreta invece, per come detto, nella certezza da parte dell'agente di quella provenienza, osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale, ponendo in chiara evidenza la assenza di giustificazioni da parte degli imputati in ordine alla provenienza dei biglietti, ha implicitamente evidenziato che gli imputati non potevano non avere la certezza che gli stessi fossero di provenienza delittuosa.
In proposito va altresì evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, le pronunce di primo e secondo grado si integrano reciprocamente sotto il profilo motivazionale;
e, nel caso di specie, il Tribunale di Palermo aveva compiutamente evidenziato che la consapevolezza della provenienza delittuosa era desumibile anche dalla mancata o inattendibile indicazione della provenienza della res essendo noto che tale omessa indicazione è rivelatrice di una volontà di occultamento spiegabile solo con un acquisto o un possesso in malafede del bene stesso.
E sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che siffatta consapevolezza non deve necessariamente estendersi alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente che, anche attraverso elementi indiretti, l'agente, secondo la comune esperienza, non possa non avere la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Col quarto motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 atteso che, in maniera apodittica, si era limitata ad osservare che il valore di 156 biglietti dello stadio non era irrisorio, fermando la propria attenzione sul prezzo di rivendita e senza nulla dire, come avrebbe invece dovuto, sul valore intrinseco degli stessi.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che, ai fini del legittimo diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in ordine alla ricettazione di biglietti che conferiscono al possessore il diritto ad una determinata prestazione e che hanno un preciso prezzo di acquisto, è corretto il rilievo che il valore economico degli stessi non si esaurisce nell'apprezzamento economico della consistenza cartacea, atteso che la relativa valutazione non può prescindere dal valore di scambio degli stessi e quindi dal prezzo di acquisto che da diritto alla prevista controprestazione.
Col quinto motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei cattivi precedenti penali degli imputati, occorrendo a tal fine che i suddetti precedenti fossero stati considerati dai giudici di merito quali indici della capacità a delinquere e quindi della pericolosità sociale degli interessati;
e del pari erroneamente la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'entità della pena, sebbene questa fosse eccessiva rispetto alla fattispecie concreta. Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche non costituisce una sorta di diritto per l'imputato con la conseguenza che il giudice, qualora ritenga di doverla escludere, sarebbe tenuto a giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ed il giudice, in tal caso, deve indicare le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. E pertanto correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali degli imputati che non consentivano di formulare un giudizio prognostico di astensione da ulteriori attività delittuose, avendo in tal modo la Corte formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dei soggetti.
Infine la censura relativa all'entità della pena si appalesa chiaramente inammissibile per la estrema genericità della stessa atteso che requisito fondamentale dei motivi di impugnazione è loro specificazione consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti e delle questioni da sottoporre al giudice del gravame e nella specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto o diritto su cui la proposta impugnazione trova fondamento;
da ciò consegue che la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
I ricorsi devono di conseguenza essere dichiarati inammissibili, e tale declaratoria comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna di ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007