Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
L'acquisizione documentale, a richiesta di parte, nel corso della discussione dibattimentale obbliga alla rinnovazione della discussione, a pena di nullità d'ordine generale, anche della sentenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che alle parti deve essere assicurata la facoltà di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2008, n. 44524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44524 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 29/10/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3903
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 023786/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LUCERA;
nei confronti di:
1) AN IZ, N. IL 29/01/1972;
avverso SENTENZA del 25/09/2007 GIUDICE DI PACE di LUCERA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'ann.to c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Lucera assolveva RA AT dai reati di ingiuria e minaccia perché il fatto non sussiste.
Ricorre il Procuratore della Repubblica, denunciando violazione di legge: in sede di discussione, dopo le conclusioni rassegnate dalla p. civ. e dal p.m., la difesa produceva documentazione, concludendo a sua volta. Il giudice emetteva contestualmente ordinanza acquisitiva ex art. 507 c.p.p. e pronuncia assolutoria. Donde la nullità ex art. 178 c.p.p., poiché a seguito delle nuove istanze istruttorie, ai sensi dell'art. 523 c.p.p., comma 6, la discussione doveva essere rinnovata, per consentire alle parti di interloquire. Il ricorso è fondato.
L'acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato nel corso della discussione è prevista dall'art. 523 c.p.p., comma 6, nel caso di "assoluta necessità".
Nella specie, peraltro, non è stata data dal giudice al p.m. ed alla p. civ. la facoltà di interloquire, previo esame della documentazione stessa, rinnovando la discussione, viziata così da difetto del contraddittorio (v. sez. 2, 01/12/2005, n. 46814, rv. 232776).
La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Lucera per nuovo giudizio.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Lucera per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008