Sentenza 12 agosto 2008
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione a giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo a una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/08/2008, n. 39159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39159 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI PP - Presidente - del 12/08/2008
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 64
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 020020/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA IU, N. IL 17/04/1974;
avverso SENTENZA del 01/02/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. LO VOI che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AD PP avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 1 febbraio 2008 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, affermativa della sua penale responsabilità in ordine al reato di concorso in furto aggravato di una vettura Mercedes, consumato il 18 aprile 2001. Deduce:
La nullità del giudizio di appello e della sentenza conclusiva del grado, in ragione della irrituale notifica della citazione per la udienza del 20 novembre 2007.
La citazione era stata notificata infatti presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Chiusolo, domiciliatario. Tuttavia non si era tenuto conto che dopo tale originaria elezione di domicilio, l'imputato aveva effettuato, il 20 gennaio 2004, un nuova e diversa elezione di domicilio presso il padre in Bari, via G.M. Monti n. 19, dichiarazione che era stata allegata all'originale dell'atto di appello e che, viceversa, non era stata presa in considerazione ai fini della instaurazione del contraddittorio dinanzi alla Corte di merito.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato dalle Sezioni unite nella sentenza Palumbo rv. 229539, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.. Questa Corte ha anche osservato, nello stesso senso, che la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato. Ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (rv 231588). Nella specie, essendo stata effettuata la notifica presso il difensore di fiducia, tale atto non appare in sè inidoneo a raggiungere lo scopo, soprattutto ove si consideri che già in primo grado la citazione era stata notificata con le stesse modalità, in termini del tutto validi e produttivi degli effetti di legge. Nè risulta o viene dedotto che vi sia stata una interruzione del rapporto fiduciario col legale.
Ne consegue che si è in presenza non certo di una omissione della notifica o situazione ad essa equiparata, con conseguente impossibilità di configurazione di nullità assoluta e insanabile. Si è in presenza piuttosto, di una nullità di ordine generale che è rimasta sanata per avere, il difensore presente in udienza, omesso di eccepire alcunché dinanzi ai giudici di appello.
Va infatti rilevato che, secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma 2, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"; sicché, essendo stata effettuata, nel giudizio d'appello, dal difensore di fiducia del ricorrente, una semplice istanza di rinvio, la nullità non eccepita è rimasta indeducibile in questa fase del giudizio (Cass., sez. 1^, 6 aprile 2000, Nardi, m. 216198, Cass., sez. 5^, 12 maggio 2004, Pastore m. 229520).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2008