Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 2
Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento di documento di identità; essa è infatti giuridicamente rilevante, in quanto appare indispensabile ai fini del rilascio di un duplicato del documento stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi è ben diversa da quella in cui si denunci falsamente lo smarrimento di assegni bancari posto che, l'ordinamento, esplicitando un principio di carattere generale, fa obbligo a colui che ha smarrito un documento di identità di presentare denunzia alla autorità di polizia).
In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.
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La Corte di cassazione conferma la condanna per violenza sessuale a carico di un massaggiatore, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e ribadendo i criteri di attendibilità della persona offesa nei reati sessuali. Con la sentenza n. 41516/2025, la Terza sezione penale dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., in relazione a condotte poste in essere durante un trattamento di massoterapia ai danni di una cliente. Doppia conforme e limiti del giudizio di Cassazione Elemento decisivo della pronuncia è la presenza di una doppia conforme di condanna. In tali casi, …
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La falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità è reato, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denuncia. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 19 luglio 2018, n.33848 Presidente Fumo – Relatore Miccoli Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. È anzitutto opportuno ricordare come questa Corte abbia già in passato affermato la configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità, considerato che essa …
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Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici. Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2000, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 16/05/2000
Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SICA " N. 836
Dott. MAURIZIO FUMO " REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO A. BRUNO " N. 1416/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PI BI, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26.10.1998 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Torino-Moncalieri del 30.10.97, lo stesso veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 483 cp.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
la Corte osserva in fatto ed in diritto il CA è stato riconosciuto colpevole, anche in sede di appello, del delitto di cui all'art. 483 cp per avere falsamente denunziato ai CC di Moncalieri lo smarrimento, in data e luogo imprecisati, della sua carta di identità.
Si legge nella sentenza di secondo grado che, verso le tre del mattino del 14.7.95, in località Vinovo, si verificò uno scontro tra due vetture. Gli occupanti di una, riavutisi dallo spavento, si resero conto che, nel frattempo, gli occupanti dell'altra vettura (poi risultata rubata) si erano dileguati. A bordo di tale ultima vettura fu ritrovata la carta di identità del CA. Poco dopo, due ragazze, qualificatesi, "forse", come appartenenti alla Polstato, comparvero sul luogo dell'incidente e verificarono che a bordo della vettura abbandonata si trovava il predetto documento. Il giorno successivo il CA si presentò ai CC di Moncalieri e sporse denuncia di smarrimento della sua corta di identità. La Corte di appello, condividendo, sul punto, la decisione del primo giudice, condannò il CA alla pena in epigrafe riportata, riducendo la originaria sanzione, per essere venuta meno la aggravante ex art. 61 n. 2 cp, essendo stato l'imputato assolto dal delitto di ricettazione dell'auto.
Propone ricorso per Cassazione il CA, unitamente al suo difensore, e deduce errata applicazione, o violazione, della legge penale, mancanza o manifesta illogicita della motivazione. Il ricorrente sostiene che la Corte, solo sulla base di un indizio (il rinvenimento della carta di identità dell'imputato, nell'auto incidentata), ha affermato la responsabilità dello stesso. In tal modo, esso ha disatteso il dettato dell'art. 192 comma 3 cpp in tema di valutazione degli indizi e della necessità che essi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti. In realtà, la prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza, tali da escludere la prospettabilità di ogni altra, ragionevole soluzione. L'indizio in questione, viceversa, mostra caratteristiche ambivalenti e non riceve conforto da altre emergenze processuali, nonostante ciò che scrivono i giudici di secondo grado. Invero, il fatto che i testi si siano detti non del tutto certi che il CA, quella notte, si trovasse, fino ad una certa ora, netta discoteca "Flauto magico", non sta certo a provare che egli non vi si trovasse, ne' può condividersi la apodittica affermazione della Corte territoriale quando, senza motivazione, bolla come incredibile la dichiarazione dell'imputato, il quale ha sostenuto, che ritiratosi dalla discoteca, si era rinchiuso in cantina "a fare musica" e che, per tale ragione, non aveva udito i Carabinieri che, nel cuore della notte, bussavano alla sua porta per controllare la sua posizione in ordine al rinvenimento della carta di identità a bordo dell'auto rubata e coinvolta nell'incidente di Vinovo.
Il ricorrente poi si duole del fatto che la Corte di merito abbia disatteso la sua richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, senza minimamente motivare sul punto. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. Deve innanzitutto essere chiarito che le due recenti pronunzie delle Sezioni unite in tema di delitto ex art. 483 cp (RV 212782, Lucarotti ed RV 215413, Gabrielli), sono inconferenti nel caso che occupa. Ed infatti, in ipotesi di falsa denunzia di smarrimento di un documento di identità, la dichiarazione di colui che tale smarrimento segnala alla competente autorità è, senza dubbio, giuridicamente rilevante, in quanto essa appare indispensabile per la emissione di un duplicato del documento che si assume non più in possesso del suo titolare. In alcuni casi poi, l'ordinamento addirittura esplicitamente fa obbligo a colui che ha smarrito il documento di presentare denunzia alla autorità di polizia. Così ad esempio la legge 21.11.1967 n. 1185 dispone all'art. 13 che "chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia" all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza o al locale comando Carabinieri;
analogo obbligo è imposto dall'art. 27 bis DPR 28.4.1981 n. 336 con riferimento alla c.d. carta del correntista postale. È dunque evidente che, in caso di smarrimento di un documento di identità, l'ordinamento attribuisce alla dichiarazione dell'interessato proprio quella funzione di provare la verità che l'art. 483 cp prevede come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice.
Si tratta, a ben vedere, di situazioni del tutto assimilabili allo smarrimento dei documenti di circolazione di un autoveicolo, con riferimento al quale, in caso di non veridicità della dichiarazione, la giurisprudenza (cfr. RV 214853, Michelotti, 214192, De Salve) riconosce la sussistenza del delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Tutt'altra è, viceversa, la ipotesi affrontata dalle due sentenze delle Sezioni unite, ipotesi nella quale, trattandosi di falsa denunzia di smarrimento di assegni bancari, la denuncia, finalizzata allo scopo di togliere efficacia al titolo, ha sostanzialmente natura di "dichiarazione a carattere negoziale" (cfr. cit. sentenza Gabrielli).
Tanto premesso e venendo all'esame dei singoli motivi di ricorso, va chiarito che, dalla lettura della sentenza di secondo grado, si evince con chiarezza che la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento, di certo, non solo sulla base del semplice rinvenimento della carta di identità del CA nel l'autovettura, precedentemente rubata e quindi coinvolta nell'incidente notturno in località Vinovo. In realtà, i giudici hanno anche messo in evidenza, come ricordato, la circostanza consistente nel fatto che, subito dopo lo scontro tra le auto, sul luogo dell'incidente si presentarono due ragazze che si interessarono (immediatamente ed unicamente) alla carta di identità del ricorrente, nonché la circostanza consistente nel fatto che, solo a seguito di tale "accertamento, il CA si decise, il giorno seguente, a denunziare lo smarrimento del detto documento. A fronte di tale quadro indiziario, è stato posto in evidenza, nella motivazione, che l'alibi dedotto dall'imputato è rimasto, in pratica, senza verifica. Il percorso logico attraverso il quale i giudici di merito hanno ricostruito ed interpretato le emergenze processuali appare, pertanto, corretto, congruente e pienamente comprensibile. La prospettazione proveniente dal ricorrente, dunque, oltre ad essere fondata su di una premessa non rispondente al vero (avere la Corte territoriale valutato il solo elemento obiettivo del rinvenimento della carta di identità), mira ad una alternativa ricostruzione dei fatti che, se pur astrattamente plausibile, non può trovare ingresso in questa sede.
Quanto al secondo motivo, è da notare che il ricorrente si duole, non tanto del fatto che la Corte di merito non abbia aderito alla richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, quanto del fatto che sul punto, dedotto con i motivi di appello, i giudici di secondo grado non hanno motivato affatto.
È però da osservare che, in base al principio di presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, alla rinnovazione del dibattimento, in grado appello, deve essere riconosciuto carattere di eccezionalità, in quanto ad essa deve farsi ricorso solo nel caso in cui il giudice di secondo grado ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Perciò, solo in caso di effettuata rinnovazione, è richiesta specifica motivazione:
invero il giudicante deve rendere conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così in caso di rigetto, in quanto, in tale ipotesi, la motivazione potrà essere anche implicita e deducibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione - o negazione - di responsabilità (cfr. RV 213403, Bianchi). Il precedente citato del ricorrente, viceversa (RV 189320, Boero), attiene alla ipotesi della preesistenza di una fonte documentale di prova, che il giudice di secondo grado si sia immotivatamente rifiutato di prendere in considerazione. Trattasi, come è evidente, di una ipotesi niente affatto compatibile con il caso che occupa.
P.Q.M.
la Corte rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000