Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili.
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Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano). In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2009, n. 47095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47095 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
4709 5 / 09
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente - N. PIERO MOCALI Dott. 3049
-
GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. CARLO LICARI N. 26077/2008
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZASENTENZA / OR sul ricorso proposto da:
1) GI HI N. IL 19/01/1945
2) TE AZ RE N. IL 22/02/1964
avverso la sentenza n. 795/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/05/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Salagen Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il rigettä delicz;
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
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_
1. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Tricase, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore OZ RG. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce. L'accusa è di aver adibito a lavori pesanti un dipendente inidoneo, così determinando l'insorgere di patologia cervicale e lombosacrale.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo due motivi.
2 1 Con il primo motivo si lamenta la mancata assunzione di prove decisive: perizia medica ed esame di testi che avrebbero potuto dimostrare l'inesistenza delle lesioni dedotte e comunque l'impossibilità di ricondurle all'attività lavorativa.
2 .2 Con il secondo motivo si prospetta carenza di motivazione in ordine alla relazione causale tra la condotta contestata e l'evento, considerato che il lavoratore aveva già in precedenza manifestato l'affezione in questione e conduceva uno stile di vita contrassegnato da attività sportive idonee ad indurre la patologia.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La pronunzia evidenzia che il primo giudizio ha consentito di ricostruire con grande dettaglio i fatti;
sicché le nuove prove prospettate sono irrilevanti;
e soggiunge che l'integrazione probatoria in appello costituisce contingenza eccezionale, priva di concreta giustificazione nel caso esaminato. Tale argomentato apprezzamento è immune da censure. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello costituisca eventualità di carattere eccezionale, in virtù del principio di presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado. Essa può aver luogo a seguito di richiesta di parte o per iniziativa officiosa del giudice. In ambedue i casi, comunque, essa può compiersi solo quando si sia in presenza di una
-2- Bl situazione di indecidibilità del caso da parte del giudice. E' questi, dunque, che dispone l'integrazione per far fronte ad un'insuperabile esigenza conoscitiva, come ad esempio risolvere un dubbio, acquisire un elemento di prova mancante, sottoporre a risolutivo vaglio critico un'ipotesi fattuale. A fronte di tale configurazione dell'istituto, non può ritenersi
l'esistenza di un diritto alla prova delle parti.
Tuttavia, non si può neppure trascurare che il codice prevede espressamente la possibilità che sia la parte a richiedere l'integrazione probatoria. In tale situazione, come costantemente ritenuto da questa Corte, non può mancare, in caso di rigetto della richiesta, un atto motivato che corrisponda in qualche guisa alla ricevuta. Tuttavia, tale motivazione sollecitazione risente della particolare situazione appena descritta.
Essa, poiché deve in fin dei conti solo spiegare che non esiste una situazione d'indecidibilità, può essere anche implicita, come ripetutamente ritenuto da questa Corte, desumendosi dalla sua stessa struttura argomentativa che mostra l'esistenza di un quadro probatorio definito, non abbisognevole di approfondimenti certo ė indispensabili. Per tali ragioni questa Corte ha pure ritenuto che il sindacato demandatole in ordine alla correttezza della motivazione dell'ordinanza in questione non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto istruttorio da compiere, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento adottato (S.U. 23 novembre 1995, n. 2110). A fronte di tali enunciazioni di principio, la pronunzia appare, con tutta evidenza, correttamente motivata. Essa non solo e non tanto mostra l'inessenzialità di ciascuno dei mezzi di prova indicati, nei termini esposti dallo stesso ricorrente e sopra sintetizzati;
ma soprattutto enuncia sicura la possibilità di decidere sulla base delle acquisizioni disponibili. Tale enunciazione di principio trova poi compimento nella ricostruzione degli accadimenti che sfugge a qualunque censura logica.
->2 2 . Il secondo motivo sollecita impropriamente la Corte alla riconsiderazione del fatto. La pronunzia infatti, analizza diffusamente le prove pervenendo a lavoratore era da tempo affetto da dimostrare che il patologia che lo rendeva inidoneo a svolgere lavori pesanti;
che il giorno dei fatti egli era adibito a
- Blis 3 scaricare pesanti casse;
che durante tali operazioni egli fu colto da improvviso e lancinante dolore;
che non vi sono concreti elementi per ritenere simulata tale evenienza che mostra indubbiamente la relazione eziologica di cui si discute;
che la tesi difensiva secondo cui il lavoratore avrebbe in precedenza manifestato il proposito di simulare l'affezione in questione oltre a non essere compiutamente dimostrata appare illogica, non potendosi ipotizzare che il proposito fraudolento fosse stato ad altri del tutto imprudentemente manifestato. Tale valutazione è immune da vizi logici e non può essere sindacata nella presente
Blaiothe sede.
I gravami quindi inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P q m
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende Roma 2 dicembre 2009.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
Blais IL PRESIDENTE
(Pieto Mocali)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 DIC. 2009
IL CANCELLIERE CA
Guo Mana ARIO