Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza).
In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi.
Commentario • 1
- 1. Lite tra vicini, fioriere poste al confine, esercizio arbitrario delle proprie ragioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2008, n. 37177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37177 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio NO - Presidente - del 08/07/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1124
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO EN - Consigliere - N. 004826/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC EN N. IL 10/07/1965;
2) SA EN N. IL 30/04/1965;
3) EN TE N. IL 31/10/1973;
4) GI EN N. IL 26/02/1953;
5) UC SC N. IL 15/06/1976;
avverso SENTENZA del 18/05/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO EN;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso SC E.; il rigetto del ricorso SA D. e annullamento con rinvio anche per gli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti Logiudice Salvatore, Vulcano Luigi, Bongiorno Danilo, Bartoli Salvatore, in sost.ne dell'Avv. Signorini Fiorenzo;
Di Pierro Nicola.
RITENUTO IN FATTO
(N.d.R.) I refusi rilevabili dalla lettura della sentenza sono già riscontrabili sull'originale.
1. I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che li dichiarò responsabili dei delitti di cessione di stupefacente loro rispettivamente ascritti.
La corte d'appello ha disatteso le censure mosse con l'impugnazione alla sentenza di primo grado e ha condiviso le conclusioni del tribunale in ordine alla sussistenza dei reati a ciascuno degli imputati ascritti.
1.1. Quanto agli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di EN TO, il giudice d'appello rileva che:
- l'episodio di cessione a RA CA, avvenuto il 28 novembre 2002 risulta provato dei servizi di osservazione nel corso del quale gli operanti hanno assistito all'incontro avvenuto tra i due e dagli spostamenti sospetti che trovavano spiegazione in altro servizio di osservazione effettuato il 16 novembre 2002 nel corso del quale è stato osservato l'incontro tra TO D. che il suo abituale fornitore di stupefacenti, SA TI;
episodio del quale sentenza e fornita una specifica descrizione in base alla quale si ritiene che TO D. abbia ceduto la sostanza ricevuta a RA CA come risulta dalle conversazioni intercettate alcuni giorni prima e dopo l'avvenuta fornitura della sostanza stupefacente;
e conversazioni, per il giudice d'appello, sono inequivoche nel senso che forniscono la prova della fornitura di stupefacenti;
- altro episodio, anche esso fondato sull'attività di osservazione e sulle conversazioni intercettate nello stesso pomeriggio e nei giorni successivi, e quello del 13 dicembre 2002 relativo alla cessione di stupefacente a IP L'OR; i colloqui intercettati, per il giudice d'appello, sono in tal caso di significato chiaro e il loro riferimento è alla fornitura di stupefacente che TO D. assicura che sarà sempre della stessa qualità; ulteriore conferma discende dal fatto che servizi di osservazione hanno consentito di accertare che TO D., dopo la cessione a L'OR, si è recato al locale dove svolgeva le mansioni di addetto alla sicurezza e avuto contatti con tre ragazzi incontrati in rapida successione ai quali verosimilmente ad ceduto sostanze stupefacente, anche se non sono stati effettuati negli scontri onde acquisire elementi sufficienti per ritenere dagli incontri dovuti anch'essi a cessione di droga;
- altro episodio è quello del 9 gennaio 2003 relativo alla cessione di cocaina a LO OS;
dall'incontro era preceduto da una conversazione telefonica nel corso della quale veniva stabilito un appuntamento puoi riscontrato dagli organi di polizia che hanno fermato OS, dopo l'incontro avuto con TO D., trovato in possesso di due involucri, l'uno dei quali conteneva grammi 0,768 di cocaina mentre la restante parte di stupefacente era stata già aspirata dal OS.
Le conversazioni intercettate e gli accertamenti di polizia, per il giudice d'appello, forniscono la prova che TO D. fosse l'anello terminale dello spaccio di stupefacenti ai giovani frequentatori dei locali notturni e che il suo abituale fornitore fosse SA TI, la pluralità dei condotte e attività illecita abitualmente svolta hanno escluso l'applicazione dell'ipotesi lieve e giustificano il trattamento sanzionatorio fosse ridimensionato rispetto a quello determinato dal giudice di primo grado.
1.2. Diversa la posizione di ZO OS, il quale è stato riconosciuto responsabile di una attività di intermediazione diretta ad instaurare un rapporto fra LA TA e soggetti interessati all'acquisto di stupefacente;
le indagini di polizia e le conversazioni intercettate forniscono la prova che LA TA avesse una disponibilità di cocaina che importava in concorso con altri in Italia. OS E. concorreva con la TA L. nell'offerta di stupefacente agevolandone l'attività di cessione a un suo facoltoso conoscente interessato ad avere più dosi e per tal motivo rivoltosi a LA TA tramite di OS E.. Condotta di intermediazione che il giudice d'appello configura ipotesi di reato per la quale non è concedibile la diminuente della lieve entità tenuto conto che, nonostante si sia trattato di un unico episodio, la quantità non è stata modica.
1.3. La responsabilità di ZO AM riguarda la cessione di cocaina a IC SE il 2 febbraio 2003 per una quantità pari al controvalore di Euro 1.090,00. Ad avviso della corte d'appello si è in presenza di indizi convergenti che dimostrano la sussistenza di tale episodio sono costituiti in particolare da una conversazione ricevuta SE M. l'1 febbraio 2003 con la quale gli era preannunciata una visita il giorno seguente, dalla circostanza che AM E. è stato visto uscire alle ore 13.45 da uno stabile ove era l'abitazione del SE M. e salì a bordo di una Mercedes intestata ad una società di noleggio esame di San Marino;
infine, elemento che per la corte di merito e decisi o e il possesso nell'immediatezza da parte di AM E. di una mazzetta di banconote pari a Euro 1.090,00 rinvenuta all'interno di un po' borsello e da volta ad un elastico e separato dal resto del danaro custodito nel blu nel portafoglio nonché di un apparecchio cellulare con la batteria disinstallata e distanziata dallo strumento. Si tratta di circostanze che, unitariamente considerate, rendono chiaro che l'interlocutore di SE M. è stato senz'altro AM E. e c'è confermato anche dal fatto che il distacco della batteria e avvenuto, si legge in sentenza, per non consentire la localizzazione e per impedire di accertare il contatto telefonico tra SE M. e AM E.. La Corte d'appello disattende le questioni poste della difesa circa la riconducibilità della somma al lavoro svolto da AM E., perché anzitutto la somma non è corrispondente a quella riportata sulla busta paga e in secondo luogo il reddito non avrebbe consentito il noleggio di un'auto Mercedes CLK 320 per un intero anno. L'entità del fatto e la circostanza che AM E. fu sottoposto all'affidamento al servizio sociale per spaccio di stupefacenti per il quale ebbe una severa condanna, escludono sia la diminuente della lieve entità delle attenuanti generiche.
1.4. Anche per NO EN, il giudice d'appello condivide la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado che ha affermato la responsabilità di EN S. per essersi intromesso con D'OL MI per far acquistare a un cliente del suo locale un quantitativo di cocaina. L'affermazione di responsabilità è fondata sulla circostanza che EN NO, al pari degli altri titolari dei locali pubblici ubicati ai Naviglio della zona Ticinese, si è adoperato direttamente per mettere in contatto i clienti con il "pusher" in tal modo favorendo il traffico illecito di stupefacente all'interno del proprio esercizio pubblico. È la conversazione telefonica intercettata 10 aprile 2003 fra EN S. e D'OL MI a confermare che vi è stata la sollecitazione del primo a passare dal locale per procurare una dose di stupefacente ad un avventore. Il contenuto della conversazione è inequivoco, così come ritenuto anche dal giudice di primo grado, nel senso che i termini utilizzati non avrebbero potuto che essere riferiti a cessione di stupefacente. La condotta di EN, pur in assenza di prova dell'effettiva cessione successiva, configura ad avviso del giudice d'appello il reato contestato e la confidenzialità del colloquio dimostra che non si trattava di contatti isolati. Il giudice d'appello disattendere anche la questione di inutilizzabilità della conversazione intercettata in quanto la stessa è avvenuta il 14 aprile 2003 e pertanto prima della scadenza del termine stabilito per la durata delle indagini.
1.5. Ultima posizione è quella di SC CC.
Anche qui il giudice d'appello condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice di primo grado e ritiene che gli elementi di prova sono forniti dagli acquisti di stupefacente effettuati da CC SC;
acquisti da AN NT non effettuati solo per far uso personale stupefacente ma anche per la cessione a terzi. Elementi decisivi sono i servizi di osservazione svolti in prossimità del locale pubblico frequentato dalla CC M. nel quale si accertava anche la presenza di NT A. nonché un messaggio rilasciato nella segreteria telefonica di quest'ultimo ed altra telefonata, registrata alcuni giorni dopo. Tali elementi, ad avviso del giudice d'appello, danno conto che la CC M. cedesse stupefacente a sue amiche e altri clienti del locale dalle frequentato.
Gli accertamenti svolti dimostrano che la CC M. era solita approvvigionarsi non solo da NT A., ma anche da TI SA, dedito alla cessione al dettaglio di stupefacenti figura di riferimento di pusher presenti in zona città studi.
2.1. La difesa di EN TO deduce con un unico motivo il difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità. In particolare, il ricorrente contesta la ricostruzione degli episodi per i quali è stata affermata la responsabilità e rileva che la corte non ha tenuto conto della diversa interpretazione dei fatti prospettata con i motivi di appello. Quanto l'episodio del 28 novembre del 1002 rileva che la responsabilità e affermata in base alla relazione di servizio degli organi di polizia che non hanno assistito ad alcuna cessione di sostanze stupefacenti in quanto riferiscono di un incontro tra TO D. e RA CA. TO D. ha chiarito che 32 all'epoca vi era una delle relazione sentimentale non ufficiale e per tal motivo si spiegava l'atteggiamento circospetto. Sia la registrazione il messaggio del 25 novembre 2002 che la conversazione del 28 novembre 2 sono chiaramente allusive a una diverso rapporto tra i due;
rapporto che non riguardava cessione di sostanze stupefacenti.
È altrettanto e altrettanto privo di consistenza il quadro probatorio posto a fondamento dell'episodio 13 dicembre del 1002 relativo alla detenzione di cocaina e alla successiva cessione a IP L'OR. Nei motivi d'appello, la difesa aveva fornito una interpretazione diversa rispetto a quella riportata nella sentenza di primo grado diretto a contestare la sussistenza di elementi che potessero far pensare a cessione di sostanze stupefacenti: vi era stato un incontro con L'OR F. e il contatto telefonico, asseritamente allusivo alla quantità dello stupefacente ceduto, non avrebbe potuto costituire prova della illecita cessione poiché è avvenuto in epoca antecedente all'attività di osservazione della polizia giudiziaria. Il giudice d'appello non ha reso disposta a tale rilievo e a fatto riferimento a episodi del tutto difendersi quali quelli relative a presunte cessioni ad altri giovani che non formano oggetto dell'imputazione e per tal motivo non appaiono di alcun rilievo.
Anche l'episodio del 9 gennaio 1003 relativo alla cessione di cocaina a LO OS è frutto, per la difesa, di un erronea in azione elementi in tal senso era stata articolata una specifica censura con i motivi di appello. Le conversazioni intercettate hanno un significato del tutto neutro e non forniscono alcun rapporto all'ipotesi accusatoria peraltro inconciliabile con le dichiarazioni rese da LO OS. Gli elementi rappresentati, secondo la difesa, rendono evidente che OS avesse la disponibilità dei della cocaina sequestrata già prima dell'incontro avuto con TO.
Le altre affermazioni contenute in sentenza sono nere illazioni non fondate e dimostrate elementi di prova bensì riconducibili a me le ipotesi investigative.
Infine, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego della diminuente della lieve entità e peraltro il giudice secondo grado considera ai fini delle diniego fatto per i quali non vi è stata una contestazione e fanno parte di una mera ipotesi investigativa.
2.2. ZO OS deduce:
- la violazione dell'art. 156 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c poiché la citazione per il giudizio di appello è stata notificata al domicilio dichiarato in sede di notifica del decreto di perquisizione anziché alla nuova di residenza indicata in calce ai motivi d'appello unitamente alla nomina di altro difensore. - inosservanza e erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e difetto di motivazione anche in ordine ai criteri di valutazione della prova e, in particolare, alla sussistenza della disponibilità di stupefacente da parte di LA TA nonché in relazione allo stupefacente per il quale vi sarebbe stata opera di intermediazione. Difetto di motivazione in relazione alla configurazione di un'ipotesi di tentativo.
Al riguardo il ricorrente contesta il significato attribuito alle parole usate nel corso delle intercettazioni e alla ricostruzione dell'episodio in relazione al quale vi sarebbe stata l'opera di intermediazione. Anzitutto, si rileva che la telefonata cui si fa riferimento non è riportata negli atti processuali e in secondo luogo che in nessuna delle telefonate emergono parole che possano far riferimento a sostanze stupefacenti.
Non vi sono elementi che possano dimostrare la disponibilità di sostanza stupefacente da parte LA TA. Le conversazioni intercettate non offrono elementi per poter giungere tale conclusione.
Si contesta che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche nella nuova formulazione possa ricondurre nell'ambito della fattispecie il semplice contatto con il venditore: il mediatore non può essere chiamato a rispondere di tale reato perché non ha nessuna disponibilità di stupefacente e, peraltro, il venditore potrebbe decidere di non vendere o comunque di uno di offrire in vendita quantitativi diversi.
- inosservanza e erronea applicazione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione di tale circostanza. In mancanza di una prova circa l'effettiva qualità e quantità della sostanza stupefacente, non avrebbe potuto essere negata la diminuente de qua: il giudice d'appello precisa che, pur trattandosi di un singolo episodio, la diminuente in parola non può essere concessa proprie relazione a quantitativo della sostanza;
quantitativo non risulta accertato.
- violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla diversità di valutazione delle singole condotte e dalla pena inflitta. In particolare, il giudice d'appello avrebbe determinato la pena senza valutare le singole condotte.
2.2.1. Il difensore di OS E. a presenta gli aggiunti i quali ribadisce la fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo.
2.3. La difesa di ZO AM, sintetizzati in premessa gli elementi in base ai quali la corte d'appello ha affermato la responsabilità, deduce:
- la violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle modalità attraverso le quali il giudice deve operare l'apprezzamento degli indizi nonché sulla natura e divi e i di requisiti degli indizi. Il ricorrente evoca la giurisprudenza di legittimità in base alla quale possono definirsi gravi gli indizi che si identificano nella loro certezza fattuale e quelli che sono riferibili al tema da provare e non sono in contrasto tra di loro.
- gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità non possono essere qualificati indizi e in particolare tale è quello della distacco della batteria in base alla quale il giudice di merito ritiene provata la telefonata del 1 febbraio 2002; si tratta di elemento che privo di ogni certezza e la rimozione della batteria non può dimostrare la certezza della telefonata;
altri elementi che non possono essere considerati sono quelli del rinvenimento di Euro 1.090,00 e del noleggio dell'autovettura Mercedes CLK 320; manca ogni riscontro da cui possa desumersi che AM E. si sia effettivamente incontrato col SE M. in ogni caso manca la prova e il riscontro concreto attraverso il quale si può concludere che sia avvenuta la cessione al SE M. di un quantitativo di cocaina. Gli elementi non possono essere indizi. Quanto alla somma di danaro, va rilevato che AM E., oltre allo stipendio mensile, percepiva importi per canone di locazione relativi ad immobili di sua proprietà c.p. nella provincia di Rimini e nell'anno due lettere del reddito AM E. è stato pari a Euro 21.773,00.
- altro non è che non può costituire indizio ed è assolutamente irrilevante della violazione del divieto di allontanamento dal territorio della provincia di Rimini. Si tratta di elemento privo di qualsiasi riferimento o al tema da provare.
- violazione dei criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 in quanto di elementi acquisiti non possono dimostrare i fatti enunciati nell'imputazione e cioè l'avvenuta cessione di stupefacenti tra AM E. a SE M..
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al supposto ruolo svolta svolto nella vicenda oggetto dell'imputazione. In particolare, le differenze tra SE M. e AM E. sono evidenti. Le circostanze poste in evidenza nella sentenza impugnata non lasciano comprendere per quale motivo AM E. non potrebbe essere stato acquirente della sostanza e non invece cedente.
Motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non che difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.3.1. Il difensore presenta motivi aggiunti con i ribadisce la fondatezza dei motivi già articolati nel ricorso introduttivo e rileva l'assoluta inconsistenza degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità e la loro inidoneità ad essere considerati indizi. Si insiste sulla mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche e della diminuente dell'ipotesi lieve.
2.4. La difesa di NO EN deduce:
- legge processuale e sostanziale in relazione all'art. 192 c.p.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonché degli artt. 100 e 115 c.p.. Il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità. La motivazione è semplicemente appare e non offre alcuna risposta alle censure osta dalla difesa con i motivi d'appello con i quali si rappresentava la sussistenza di soli indizi tali da non poter costituire prova dei fatti addebitati. La responsabilità di EN S. è fondata su un unico elemento costituito dalla conversazione telefonica del 10 aprile 2003. Non vi è nulla di più per dimostrare che EN S. si sia adoperato come intermediario tra D'OL e altro soggetto non identificato per fare acquistare a quest'ultimo una quantità non specificata di sostanza presuntivamente ritenuta cocaina.
Gli elementi riportati in sentenza - quali la figura del SE M., il collegamento di quest'ultimo con D'OL, la zona di svolgimento dell'attività di due entro venerdì di Milano, la sussistenza di cessioni di sostanze stupefacenti presso i locali lungo i Navigli di Milano, e infine il contenuto della telefonata del 10 aprile 2003 - non sono indizi precisi e concordanti idonee a dimostrare il fatto addebitato. Nè possono essere indizi le generiche e criptiche conversazioni riferite ai titolari di tre locali pubblici sul naviglio perché si tratta di nere indicazioni prive di ogni verificabilità. In realtà la responsabilità è fondata sull'unica telefonata intercettata quella del 10 aprile 2003:
il significato di tale conversazione è stato integralmente recepito dalla sentenza di primo grado senza considerare le censure mosse con l'impugnazione. Al riguardo, si riportano i motivi d'appello con i quali si è evidenziato la genericità della conversazione priva di qualsiasi riferimento alla condotta dell'imputato e all'oggetto di essa.
Inoltre, è stata posto in rilievo la mancanza di elementi che possano confermare che D'OL C. si sia effettivamente recato presso il locale gestito da EN S. e abbia ceduto d'un terzo la sostanza stupefacente. Si tratta di circostanza d'arte dalla telefonata di generiche che identifica bottiglie e bicchieri come sostanza stupefacente.
È erroneo, per il ricorrente, ritenere irrilevante sotto il profilo penale la circostanza della reale cessione di sostanza stupefacente. Se non vi è stata condotta tipica non vi può essere una condotta agevolatrice e rafforzatrice da parte di EN S.. Condotta tipica della quale non vi è traccia in atti e D'OL C. non risulta imputato dell'episodio in questione. Anche se la condotta di intermediazione e ricompresa tra le attività illecite previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e che essa è indipendente dal successivo perfezionamento della vendita della sostanza, è indubitabile ad avviso del ricorrente che per aversi concorso nell'offerta in vendita occorre che in concreto una condotta di offerta o di procacciamento sia in qualche modo rinvenibile negli atti. Nella specie, si è in presenza solo di una eventuale istigazione non accolta e come tale non punibile. Per altro in motivazione risulta che EN S. è condannato per una non meglio precisata attività di agevolazione di altrettanto non meglio precisate azione criminosa: condotta in alcun modo non descritta nel capo di imputazione che fa riferimento ad una attività di intermediazione per fare acquistare sostanza tuttavia stupefacente ad altri.
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 175 e 133 c.p. poiché il trattamento sanzionatorio è stato condiviso senza tenere conto delle specifiche censure mosse con l'atto d'appello e dirette a porre rilievo l'eccessività della pena e l'erroneità della mancata concessione del beneficio della norma menzione. Al riguardo, il giudice d'appello non risponde in relazione ai motivi e ritiene giustificato il trattamento sanzionatorio e legittima la mancata concessione del beneficio della non menzione con riferimento all'entità del fatto.
2.5. SC CC deduce:
- manifesta illogicità della motivazione poiché la sentenza impugnata è fondata su due letture erronea di piatti e del materiale probatorio raccolto e ciò comporta che la motivazione e illogica. Si pone in rilievo che la CC M. nell'interrogatorio del 13 luglio 2005 non ha ammesso di avere ordinato stupefacente per terze persone del sia fatto riferimento ad episodi di consumo di gruppo e di tale contesto ha qualche volta chiamato NT A. per acquistare cocaina anche per i suoi amici oltre che per se. In tale contesto va interpretata da telefonata del 26 dicembre 2002 ossia la sera del giorno di Santo NO, in cui la CC M. parla di due serate e in particolare della sera di Natale in cui aveva tentato di invitare NT A. a bere qualcosa. Anche nella precedente telefonata dell'11 dicembre 2002 si parla di stupefacente da consumare tra amiche e non certo tra clienti del locale. La telefonata indicata nel capo di imputazione e di significato analogo nel corso della quale la CC M. chiede solo sei o sette dosi di cocaina per farne un uso con le proprie amiche. Si tratta attività che rientra comunque nell'ambito del consumo personale e risulta priva di rilievo pena.
- erronea applicazione della legge penale poiché il fatto per il quale è stata fermata da responsabilità della CC M. riguarda l'acquisto di poche dosi mediante una semplice comunicazione telefonica e ciò avrebbe dovuto comportare una valutazione di trascurabile offensivi da della fattispecie concreta. La Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante della lieve entità e rideterminare la pena nei limiti di minimi, con il riconoscimento dei doppi benefici trattandosi di persona del tutto incensurata.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Le censure formulate dai ricorrenti, oltre che manifestamente infondate, sono essenzialmente inammissibili per essere dirette a prospettare una diversa interpretazione del quadro probatorio e una ricostruzione alternativa rispetto a quella corretta e coerente formulata dalla Corte d'appello nella cui sentenza sono elencati gli univoci elementi che hanno dato fondamento alle accuse formulate. In narrativa, sono state descritte le conclusioni cui, attraverso un proprio ragionamento probatorio, è pervenuto il giudice d'appello;
ragionamento sorretto da adeguate e coerenti argomentazioni. Rispetto a tali corrette conclusioni, i ricorrenti richiedono una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale è giunto all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza.
La motivazione appare coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota un deficit valutativo da parte del giudice di merito la cui decisione è stata resa all'esito di un approfondimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa.
1.1. Quanto descritto in narrativa dimostra che la Corte d'appello ha sviluppato una specifica descrizione degli elementi di prova posti a fondamento della pronuncia resa dal giudice di primo grado e, con proprio ragionamento probatorio, ha condiviso la selezione di essi e le valutazioni espresse.
Il quadro probatorio è costituito da specifiche conversazioni intercettate, le quali trovano riscontro e assumono consistenza all'esito di capillari indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria, mediante osservazioni e pedinamenti svolti nell'immediatezza dell'ascolto di.
Le conversazioni intercettate dimostrano in termini inequivoci la natura degli affari trattati nel corso delle molteplici conversazioni.
1.2. In questo contesto, i motivi di ricorso di TO D., OS E., AM E., EN S. e CC M. sono generici e si limitano a sviluppare assertive contestazioni, senza individuare specifici e concreti deficit argomentativi e, peraltro, sono ripetitive di questioni già poste con l'appello e alle quali la Corte territoriale risposto in termini esaurienti.
1.2.1. In particolare, le censure di EN TO - dirette a contestare il significato delle conversazioni intercettate e i singoli episodi in base ad esse ricostruiti del 28 novembre e 13 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003 relativi ai contatti avuti con gli abituali fornitori e acquirenti di stupefacente - si caratterizzano per assoluta genericità e per essere volte a riproporre questioni, senza tenere conto delle specifiche argomentazioni su ciascuno dei punti articolate nella sentenza impugnata.
Le conversazioni intercettate e gli accertamenti di polizia - si argomenta in termini correnti in base agli elementi di prova descritti - provano che TO D. è stato l'anello terminale dello spaccio di stupefacenti ai giovani frequentatori dei locali notturni e che il suo abituale fornitore fosse SA TI.
Il diniego dell'ipotesi lieve, pur sollecitato negli stessi termini e per le medesime ragioni in sede d'appello, è fondato su un argomentata insussistenza di elementi richiesti per la configurazione della diminuente de qua sono stati. In particolare, la pluralità dei condotte e attività illecita abitualmente svolta sono tali da rendere evidente che i mezzi e le modalità delle condotte possono giustificare una ridimensionamento dei fatti nei limiti circoscritti dalla norma.
1.2.2. Le censure di ZO AM, NO EN e CC SC, oltre che generiche per essere mera reiterazione di quanto posto all'esame del giudice d'appello, risultano anch'esse volte a indicare incoerenze argomentative che in realtà non sono altro che assertive contestazioni al ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza impugnata e posto a fondamento delle conclusione raggiunte. Per ciascuno, il giudice d'appello ha esposto le censure in fatto mosse alla sentenza di primo grado resa all'esito di abbreviato e fondata su atti di indagine e conversazioni intercettata convergenti e sulle quali è stata ricostruita una coerente ricostruzione degli episodi illeciti oggetto dell'ipotesi d'accusa.
A carico ZO AM, la cui ipotesi d'accusa è la cessione di cocaina a IC SE il 2 febbraio 2003 per una quantità pari al controvalore di Euro 1.090,00, è stata dimostrata con un ragionamento probatorio coerente e conforme agli esiti degli atti d'indagine e delle conversazioni intercettate. L'analisi delle censure poste dalla difesa risulta effettuata, oltre che con quanto emerso dalle conversazioni intercettate, anche e fondamentalmente con quanto emerso dal controllo effettuato nell'immediatezza dei contatti avuti con IC SE.
Corretto e conforme poi ai parametri richiesti per la configurazione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. L'entità del fatto e la circostanza che AM fu sottoposto all'affidamento al servizio sociale per spaccio di stupefacenti per il quale ebbe una severa condanna, escludono sia la diminuente della lieve entità che le attenuanti generiche.
Anche la posizione di NO EN è stata oggetto di analisi corretta, giustificata da una motivazione coerente e completa sotto il profilo fattuale e giuridico. L'ipotesi d'accusa anche qui, per il giudice d'appello, è stata oggetto di una condivisibile verifica da parte del primo giudice: EN S. si è intromesso tra D'OL MI al chiaro fine di fare acquistare a un cliente del suo locale un quantitativo di cocaina.
Sono state esposte in narrativa le ragioni per le quali è stata ritenuta fondata l'impostazione accusatoria e, non privo di significato, è il rilevo cui giudice d'appello ricorre per dimostrare che EN S., al pari degli altri titolari dei locali pubblici ubicati ai Naviglio della zona Ticinese, si è adoperato direttamente per mettere in contatto i clienti con il "pusher" in tal modo favorendo il traffico illecito di stupefacente all'interno del proprio esercizio pubblico. È la conversazione telefonica intercettata 10 aprile 1003 fra EN S. e MI D'OL a confermare che vi è stata la sollecitazione del primo a passare dal locale per procurare una dose di stupefacente a un avventore. La condotta, pur in assenza di prova dell'effettiva cessione successiva, configura ad avviso del giudice d'appello il reato contestato e la confidenzialità del colloquio dimostra che non si trattava di contatti isolati.
Per l'intermediazione, affinché il reato possa ritenersi consumato e non soltanto tentato, non è richiesta l'accettazione della offerta, altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione;
in tal caso il reato si perfeziona a carico del solo offerente o intermediario al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente.
Al riguardo, i rilievi di frammentarietà delle conversazioni e di incertezze sul reale significato si risolvono in mere asserzioni non dirette a individuare deficit argomentativi, bensì a proporre inammissibili ricostruzioni alternative rispetto alle argomentate giustificazioni articolate nella sentenza impugnata. La Corte d'appello da conto delle ragioni per le quali ha condiviso l'affermazione di responsabilità e l'entità della pena inflitta e dei limiti dei benefici concessi.
Il giudice d'appello, là dove conferma e indica le ragione di adeguatezza della pena, risponde in termini in equivoci alle generiche richiesta formulate sul trattamento sanzionatorio, non ravvisando concretezza e specificità alle censure poste alle valutazione espresse in primo grado sul punto.
Pressoché identiche le censure di SC CC. Si contesta la sufficienza degli elementi tratti dalle intercettazioni a costituire prova per l'affermazione di responsabilità, senza tenere conto delle specificità degli argomenti in base ai quali la Corte ha ritenuto di condividere il giudizio già espresso dal giudice di primo grado.
Il giudice d'appello condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice di primo grado e ritiene che gli elementi di prova sono forniti dagli acquisti di stupefacente effettuati da CC SC;
acquisti da AN NT non effettuati solo per far uso personale stupefacente ma anche per la cessione a terzi. Elementi decisivi sono i servizi di osservazione svolti in prossimità del locale pubblico frequentato dalla CC M. nel quale si accertava anche la presenza di NT A. nonché un messaggio rilasciato nella segreteria telefonica di quest'ultimo ed altra telefonata, registrata alcuni giorni dopo.
Le censure sono mere ipotesi ricostruttive, prive di rilievo affinché possa ravvisarsi un difetto di motivazione. La ricorrente ripropone questioni riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte circa la loro infondatezza, come si è già riportato in sintesi in narrativa;
Anche qui, il quadro probatorio esposto e il ragionamento su di esso svolto forniscono una specifica risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare danno conto degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del delitto de quo.
Il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall'imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa dal giudice d'appello;
Pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale racchiusa nel cit. art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto... dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
1.2.3. Altrettanto inammissibile il ricorso di ZO OS. La prima censura è manifestamente infondata.
La questione posta attiene alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello nel luogo, cui l'imputato asserisce di avere trasferito la propria residenza, è stata indicata nell'atto di appello al momento della nomina del difensore di fiducia.
La citazione risulta notificata al difensore di fiducia NO De Luca ex art. 161 c.p.p., comma 4, e, la mancata notifica dell'atto all'imputato per essere trasferito altrove, la Corte d'appello ebbe a dichiarare la contumacia dell'imputato in presenza del difensore di fiducia all'udienza del 2 marzo 2007.
La irritualità della notifica, causa di nullità intermedia e non assoluta, avrebbe dovuto essere dedotta nei termini di cui all'art.180 c.p.p. e, in particolare, da difensore di fiducia presente alla verifica della regolarità delle citazioni e alla conseguente dichiarazione di contumacia.
La manifesta infondatezza della questione qui dedotta è evidente. Come noto, le Sezioni unite hanno affermato in termini generali che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. un., 27 ottobre 2004, dep. 7 gennaio 2005, n. 119). Vi è poi giurisprudenza uniforme dopo tale pronuncia nel senso che il ricorso alla notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, senza che ne ricorrano le condizioni realizza una violazione delle modalità e non un omessa notifica all'imputato. Si è detto che l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art.178 c.p.p., lett. c) (Sez. 2^, 3 marzo 2005, dep. 7 marzo 2005, n.
8747 rv. 231041; idem Sez. 5^, 10 febbraio 2005, dep. 7 marzo 2005, n. 8826) e deducibile nei tempi indicati nell'art. 180 c.p.p.. 1.2.3.1. Le altre deduzioni, come già detto, si risolvono in mere riproposizioni di alternative letture del quadro probatorio e in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito. La vicenda, come ricostruita dal giudice di primo grado, ha trovato conferma nell'analisi delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di merito.
Il giudice d'appello, con proprio ragionamento e analisi delle prove, ha dapprima disatteso la diverse proposte ricostruttive della difesa e ha poi riaffermato che OS E. si attivato, quale intermediario, tra LA TA e soggetti interessati all'acquisto di stupefacente.
Indagini di polizia e le conversazioni intercettate sono la prova che LA TA avesse una disponibilità di cocaina che importava in concorso con altri in Italia. OS E. è intervenuto per mettere in contatto LA TA con un facoltoso conoscente interessato ad avere più dosi e per tal motivo rivoltosi a LA TA tramite di OS E.. Condotta di intermediazione che il giudice d'appello configura ipotesi di reato per la quale non è concedibile la diminuente della lieve entità tenuto conto che, nonostante si sia trattato di un unico episodio, la quantità non è stata modica. Argomenti corretti sotto il profilo giuridico-fattuale. Si è già detto, questa Corte è uniforme nel senso che tra le condotte illecite punite dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4^, 2 dicembre 2005, dep. 3 febbraio 2006, n. 4458). Su tale principio di diritto, la Corte di merito ha individuato il rilievo penale del condotta enunciata nell'ipotesi d'accusa addebitata a ZO OS.
Corretta la il ragionamento giuridico-probatorio della sentenza impugnata. Manifestamente infondate e non ammesse in sede di legittimità le censure del ricorrente.
2. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili e, a norma dell'art.616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, a versare ciascuno una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008