Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2008, n. 37177
CASS
Sentenza 8 luglio 2008

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In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza).

In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi.

Commentario1

  • 1Lite tra vicini, fioriere poste al confine, esercizio arbitrario delle proprie ragioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2008, n. 37177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37177
Data del deposito : 8 luglio 2008

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