Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione sulla base anche di documenti acquisiti dopo la discussione e di cui le parti non hanno potuto tener conto in sede di conclusioni. (La Corte ha precisato che il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire alle parti di esaminare i nuovi documenti e rassegnare, all'esito, eventuali diverse o ulteriori conclusioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24095 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1754
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 041161/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D'NI NI, N. IL 12/10/1958;
avverso ORDINANZA del 01/10/2008 TRIBUNALE di PRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M., che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 01.10.2008 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto da D'RG IO che aveva contestato l'inserimento, nell'ordine di carcerazione emesso a suo carico dal P.M. di Prato, oltre alla pena di cui a precedente cumulo (per il quale sussisteva estradizione concessa dalle Autorità spagnole), anche della pena di cui a sentenza 03.10.2003 dello stesso Tribunale per la quale, egli sosteneva, non sussisteva titolo estradizionale. Rilevava invero il predetto giudice dell'esecuzione come - contrariamente all'assunto del D'RG - le Autorità giudiziarie spagnole, richieste in base a procedura M.A.E., avessero emesso provvedimento in data 28.11.2007, relativo a detta condanna 03.10.2003, che equivaleva ad estensione della precedente estradizione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: - detto provvedimento delle Autorità spagnole non era mai stato portato a conoscenza di esso ricorrente e lo stesso doveva essere stato acquisito dal giudice dell'esecuzione in un momento successivo all'udienza di trattazione, con conseguente nullità dell'impugnata decisione;
- nel merito doveva poi dubitarsi che la procedura adottata equivalesse ad estensione dell'estradizione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare l'impugnata ordinanza per il primo motivo dedotto.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
È fondato il primo motivo di gravame. Ed invero risulta pacificamente in atti che il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, ebbe a prendere la impugnata decisione sulla base dell'accertamento fornito dal locale Procuratore della Repubblica con sua nota 05.09.2008 dopo che detto giudice aveva chiesto notizie (sull'estensione dell'estradizione) con ordinanza, fuori udienza, in data 08.09.2008. L'udienza di trattazione si era svolta il 17.07.2008, ma il Tribunale non ebbe a riconvocare le parti per porle in condizione di discutere tale nuova - e fondamentale - acquisizione documentale. È del tutto evidente, dunque, la violazione di contraddittorio che siffatto modus procedendi ha indotto, essendo stata sottratta alle parti la possibilità di interloquire, prima della decisione, su un elemento acquisito in atti fuori udienza. Trattasi di principio quanto mai consolidato che qui occorre richiamare e ribadire (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 2, n. 879 in data 05.12.2003, Rv. 227871, Porchia;
ecc.): "In tema di procedimento di esecuzione, il giudice che abbia acquisito dopo la discussione documenti nuovi, non compresi tra gli atti del procedimento, non può pronunciarsi se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, al fine di consentire alle parti di esaminare la nuova documentazione e rassegnare all'esito di tale esame eventualmente diverse od ulteriori conclusioni, essendo irrilevante che si tratti di documenti in se astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti. Ne consegue che la pronuncia emessa sulla base di tali documenti senza provvedere ai succitati adempimenti è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa". L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di competenza. Il rilevato vizio di procedura preclude l'esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009