Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa.
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La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 28971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 965
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 10637/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PP N. IL 31/05/1980;
avverso la sentenza n. 1904/2002 CORTE APPELLO di BARI, del 15/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 maggio 2012 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani - sezione distaccata di Ruvo di Puglia del 12 aprile 2002, che condannava LO SE alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni morali in favore della costituita parte civile, UC MM, per avere, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi ai Carabinieri di Ruvo di Puglia in data 18 marzo 1999, incolpato RA VA, AR NC, AR IO e UC MM, ufficiali e sottufficiali dei Vigili urbani della predetta città, dei reati di lesioni e abuso d'ufficio commessi in suo danno, pur sapendoli innocenti.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LO SE, deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il decreto di citazione a giudizio nel grado di appello, per l'udienza del 7 febbraio 2012, sarebbe stato notificato solo al difensore, risultando invece omessa la notifica all'imputato. Inoltre, la notifica del decreto di citazione a giudizio per la successiva udienza del 15 maggio 2012, stante il rinvio disposto nella precedente udienza per legittimo impedimento del difensore, sarebbe stata effettuato all'imputato domiciliato presso lo studio legale dei suo difensore, sebbene tale elezione di domicilio non fosse avvenuta neanche nell'atto di appello. Ne consegue la nullità del decreto di citazione in grado di appello per violazione dell'art. 179, in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c).
2.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà della motivazione della sentenza, che si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado, senza considerare le censure mosse nell'atto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Inammissibile deve ritenersi il primo motivo di doglianza, in quanto fondato su una censura non dedotta nei motivi d'appello, ne' in sede di udienza, nell'ambito del relativo giudizio. Sotto altro, ma connesso profilo, la doglianza è inammissibile anche per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di indicare il concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'effettivo esercizio del diritto di difesa (arg. ex Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, dep. 11/09/2012, Rv. 253276).
Nè deve tralasciarsi di considerare, in ogni caso, che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando, come nel caso di specie, risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (da ultimo, Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, dep. 19/04/2010, Rv. 247033, in relazione ad una fattispecie in cui questa Suprema Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo).
4. Parimenti inammissibile, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, in ragione della aspecificità delle censure ivi prospettate, che richiamano del tutto genericamente quelle formulate in appello, omettendo di correlare criticamente ed in modo puntuale le ragioni argomentative della decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Nel caso di specie ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, avuto riguardo al fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa. È orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza fatta oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181).
5. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013