Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
La notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto é stato notificato. Ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, effettuate presso lo studio del difensore di fiducia, nell'erroneo presupposto che presso tale difensore fosse stato eletto domicilio, era affetta da nullità a regime intermedio, non più rilevabile oltre i termini di cui all'art. 180 cod. proc.pen., essendo stata comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2005, n. 8826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8826 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 332
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 31277/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ DA, n. a Roma il 27 settembre 1945;
SI RL, n. a Roma il 23 marzo 1946;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 15 ottobre 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto.
Uditi i difensori Avv.ti OLIVIERO Raffaele Corrado e TAGLIAFERRI Francesco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. DA ET e RL VE impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza, con la condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ciascuno, in ordine al delitto di truffa aggravata ai danni dell'Ufficio IVA, indotto a un esorbitante rimborso di imposta mediante un'artificiosa sopravvalutazione di immobili venduti, e al delitto di bancarotta fraudolenta, loro contestato nelle rispettive qualità di amministratori, l'uno di diritto e l'altro di fatto, della società a r.l. Il Faro, fallita il 29 settembre 1993.
RL VE propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420 ter c.p.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano respinto una richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore presso la Corte d'assise d'appello di Perugia. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando erronea e incompleta valutazione delle prove. DA ET propone cinque motivi di impugnazione, uno dei quali aggiunto con memoria del 18 settembre 2004.
Con il primo motivo lamenta che i giudici del merito abbiano arbitrariamente valutato come eccessivo il prezzo di vendita degli immobili controversi, senza considerare la perizia espletata in sede fallimentare, che ne aveva determinato il valore in misura non distante da quello indicato nel contratto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato espletamento di una perizia, prova decisiva. Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione del rigetto dei motivi d'appello proposti.
Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, celebrato nonostante l'impedimento del difensore di RL VE, senza disporre il rinvio sul quale anche il difensore di DA ET aveva confidato e non era perciò comparso. Con il quinto motivo, aggiuntivo e illustrato anche da ulteriore memoria, il ricorrente eccepisce la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi, in particolare della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, in quanto le notifiche furono eseguite presso lo studio del precedente difensore di fiducia, avv. Francesco Foti, nell'erroneo presupposto che presso tale difensore fosse stato eletto domicilio.
2. Il quinto motivo del ricorso di DA ET, che va esaminato preliminarmente, è infondato. Quanto alla dedotta nullità della notifica delle sentenze di primo e di secondo grado, invero, va rilevato che l'omessa notifica della sentenza contumaciale può avere come conseguenza solo il mancato decorso del termine per impugnare;
ma, "stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell'imputato contumace produce l'effetto di consumare il diritto dell'imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l'eventuale invalidità della notifica dell'estratto contumaciale" (Cass., sez. 6^, 17 novembre 1998, Sambo, m. 213441, Cass., sez. 2^, 29 settembre 1997, Pollari, m. 209422, Cass., sez. 6^, 13 dicembre 2002, Penati, m. 223458). Quanto alla eccepita nullità della notifica dei decreti di citazione a giudizio, va rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, "in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p." e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, m. 229539). Nel caso in esame non v'è dubbio che è invalida la notifica delle citazioni effettuata presso lo studio del difensore in mancanza di un'elezione di domicilio che la giustificasse. Ma altrettanto certo è che quella notifica non fu inidonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al difensore cui l'atto fu consegnato. Ne consegue che l'adozione di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio effettivo, reale o dichiarato, determinò una nullità a regime intermedio, non assoluto, della citazione sia per il giudizio di primo grado sia per il giudizio di secondo grado. E ciò comporta che entrambe le nullità non possano essere più rilevate.
Quanto alla nullità della citazione per il giudizio di primo grado, infatti, essa non può essere dedotta per la prima volta in questa fase del giudizio, secondo quanto prevede l'art. 180 c.p.p.. Quanto alla nullità della citazione per il giudizio d'appello, va rilevato che, secondo quanto prevede l'art. 182 comma 2 c.p.p., "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"; sicché, essendo stato presente nel giudizio d'appello il difensore d'ufficio del ricorrente, la nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore e non può essere più dedotta in questa fase del giudizio (Cass., sez. 1^, 6 aprile 2000, Nardi, m. 216198, Cass., sez. 5^, 12 maggio 2004, Pastore, m. 229520). Il motivo comunque è inammissibile per violazione dell'art. 167 disp. att. c.p.p., perché investe un punto della decisione diverso da quelli investiti dai motivi tempestivi, mentre è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "i 'motivi nuovi' a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per Cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, c.p.p.) ed il procedimento in Camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p." (Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, Bono, m. 210259, Cass., sez. 5^, 14 dicembre 1999, Tonduti, m. 215669). Infatti le nullità a regime intermedio non sono deducibili nè rilevabili oltre i limiti del devoluto.
3. Per il resto i ricorsi sono entrambi inammissibili. Il primo motivo del ricorso di RL LV e il quarto motivo del ricorso di DA ET sono manifestamente infondati, perché, come risulta dagli stessi ricorsi, i giudici del merito disattesero la richiesta in quanto intempestiva, essendo stato dedotto il 7 ottobre 2002 un impedimento divenuto noto al più tardi il 13 settembre 2002; e nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che l'impedimento deve essere comunicato non appena si verifica (Cass., sez. 1^, 26 febbraio 1996, Listanti, m. 204064). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso di DA ET, perché nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che l'espletamento di una perizia è sempre rimesso a una valutazione discrezionale del giudice, potendo le parti comunque produrre proprie consulenze tecniche (Cass., sez. 5^, 6 aprile 1999, Mandale, m. 214873, Cass., sez. 3^, 28 ottobre 1998, Patrizi, m. 212187), come è rimessa al giudice la valutazione delle contrastanti conclusioni di periti e consulenti, purché la motivazione della sentenza proponga, come nel caso in esame, una ragionevole comparazione critica degli argomenti degli uni e degli altri (Cass., sez. 1^, 11 novembre 1993, Carrozzo, m. 196076). E infatti l'art. 606 lettera d) c.p.p. consente di denunciare in cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva solo quando essa sia stata richiesta a norma dell'art. 495 comma 2 c.p.p., che prevede il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte "a discarico" sui fatti costituenti oggetto della prova "a carico"; sicché in giurisprudenza si ritiene che il diritto alla controprova "non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' "a carico" ne' "a discarico" dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p." (Cass., sez. 1^, 17 giugno 1994 Jahrni, m. 199279).
Tutti gli altri motivi dei due ricorsi, che si impegnano in una ricostruzione dei fatti alternativa a quella proposta dai giudici del merito, sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento:
a) al ragionevole convincimento dell'ingerenza determinante di RL VE negli affari sociali e della permanente gestione della società da parte di DA ET anche dopo la formale dismissione della carica di amministratore, come dimostrato dall'incasso di un assegno per circa trecentosessanta milioni di lire;
b) alla plausibile valutazione di esorbitanza del dichiarato prezzo di vendita degli immobili, che risulterebbe comunque maggiorato di almeno seicento milioni di lire anche tenendo conto della stima effettuata in sede fallimentare, e quindi molto tempo dopo la stipula del contratto.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez, 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di DA ET e dichiara inammissibile il ricorso di RL VE. Condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e RL VE anche al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005