Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2014, n. 18456
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Sentenza 12 febbraio 2014

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Nel giudizio di appello l'obbligo di instaurare il contraddittorio per l'acquisizione di documenti può essere adempiuto anche in un momento successivo, quando le parti hanno avuto la possibilità di interloquire sulle attività processuali che comprendono l'utilizzo del materiale probatorio. (Fattispecie relativa a prova documentale, depositata dall'imputato insieme con l'atto di appello, acquisita all'esito di perizia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2014, n. 18456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18456
    Data del deposito : 12 febbraio 2014

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