Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
L'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione "ab initio" della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art 178 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza impugnata. (La Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 46814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46814 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PE Maria - Presidente - del 01/12/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1318
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 015042/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ID, N. IL 10/10/1951;
avverso SENTENZA del 04/12/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi inammissibile le eccezioni di incostituzionalità proposte. Uditi i difensori, Avv. FRENI Giambattista del foro di Messina e Avv. ARICÒ GI del Foro di Roma, che hanno chiesto l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
CA PL, IO UI, De CA NI, UN CH erano tratti a giudizio davanti alla Corte di Assise di Messina per rispondere dell'omicidio di ZA EL, in concorso con ZZ ET, PO AT, SA PE, IA NI (deceduti), "perché deliberavano di uccidere, nell'ambito di una guerra di mafia in corso contro il gruppo contrapposto riferibile a CO AN, gli appartenenti al suddetto gruppo, tra cui anche ZA EL, che veniva attinto mortalmente il 06/01/1981 (decesso il successivo 09/01/1981) da ZZ RI e ER SE, nei confronti dei quali si procede separatamente, i quali esplodevano diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dello ZA EL (in Messina, il 09/01/1981)". Le posizioni di IO, De CA, UN erano stralciate a seguito di richiesta di rito abbreviato.
La richiesta di rito abbreviato formulata dalla difesa del CA, subordinata alla audizione dei collaboratori di giustizia indicati nella lista del P.M., veniva respinta con ordinanza 26/10/2000, ritenendo la Corte d'Assise che l'integrazione probatoria non fosse necessaria ai fini della decisione e che fosse incompatibile con le finalità del giudizio abbreviato.
Venivano esaminati, come testi assistiti ex art. 197 bis c.p.p., i collaboratori di giustizia ZZ RI, ER SE, HE AR, CO AN, AT CE, AN MB e RA AT.
Veniva sentito IO AT, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., come imputato in procedimento connesso, non essendo stata definita la sua posizione nel processo separato.
Veniva esaminato il consulente legale del P.M..
Il CA rendeva spontanee dichiarazioni ed erano acquisiti documenti.
Con sentenza 20/02/2003 il OL era dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato, esclusa l'aggravante della premeditazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, alla pena di anni 22 di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, a pena espiata.
Interponeva appello il difensore, chiedendo la rinnovazione parziale del dibattimento e depositando memorie corredate da documenti e da verbali di indagini difensive, contenenti le dichiarazioni di CO GI e IS PE, comandante della stazione dei Carabinieri di Lipari all'epoca dei fatti.
All'udienza del 27/11/2004 l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e veniva ammesso il teste CO, esaminato all'udienza di rinvio del 04/12/2004, dopo di che la causa veniva discussa. Con sentenza 04/12/2004 la Corte di Assise di Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza e dell'ordinanza 27/11/2004 con la quale il giudice riservava la decisione sulle rimanenti richieste probatorie dell'imputato, riserva che non veniva sciolta prima della discussione.
Deduce il difensore, in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 602 c.p.p., comma 4, art. 523 c.p.p., comma 1, perché in sede di discussione e dopo la requisitoria del P.M., la difesa aveva insistito nelle richieste istruttorie e nell'acquisizione, se occorrente, dei verbali utilizzati per le contestazioni nei confronti di HE e AN, senza assumere conclusioni nel merito, nel convincimento che la Corte avrebbe deciso solo sulle istanze probatorie per cui si era riservata, ne' il difensore era stato invitato a concludere, mentre la Corte, invece di emettere l'ordinanza riservata, aveva emesso la sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Non sciogliendo la riserva, la Corte aveva violato le norme che tutelano l'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p.), posto che nel giudizio di appello si applicano le regole del giudizio di primo grado (art. 598 c.p.p.). L'art. 495 c.p.p., comma 1, prescrive che il giudice senta le parti prima dell'ammissione delle prove e le prove richieste dalla difesa apparivano assolutamente necessarie al fine di decidere dopo l'esame complesso del teste CO, che aveva fornito un alibi all'imputato in contrasto con le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia ER e ZZ. Nè con l'ordinanza ammissiva del teste CO la Corte aveva preannunciato che la riserva circa l'ammissione delle altre prove richieste sarebbe stata sciolta con la sentenza.
Si era pertanto verificata una nullità insanabile dell'udienza 04/12/2004 e della sentenza quale atto conseguente (art. 185 c.p.p.). Come corollario, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e artt. 190, 603, 598 e 495 c.p.p., comma 1, perché
sulle richieste probatorie sulle quali la Corte si era riservata non aveva deliberato, violando il principio per cui il giudice deve provvedere sulla materia riservata prima di emettere la decisione, e per omessa motivazione circa la non ammissione di prove decisive. Il motivo è fondato: gli altri motivi di ricorso (comprese le eccezioni di parziale incostituzionalità della disciplina sulla prescrizione dei reati) non vengono pertanto esaminati. Occorre premettere che "in tema di nullità della sentenza, l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità se non vengono specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame.
La nullità infatti può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni, dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola, dalla immotivata non ammissione di prove rilevanti al fine di decidere" (Cass. 43355/2003 rv 226408). Anche la mancata indicazione nell'epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti non da luogo a nullità, perché l'inosservanza della disposizione relativa (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. d)) non è collegata ad alcuna invalidità processuale (Cass. 27049/2004 rv 228290).
Diverso tuttavia appare il caso in cui non ricorre la mancata verbalizzazione delle conclusioni delle parti, ma occorre provare che le parti sono state effettivamente invitate a formulare e illustrare le rispettive conclusioni, perché in tal caso non vi è altra prova del verbale di udienza.
Nel caso in esame le conclusioni delle parti non compaiono nell'intestazione della sentenza impugnata e nella premessa è contenuto solo un riferimento alle conclusioni delle parti "come da verbale". Nella motivazione, la Corte territoriale esamina i motivi dell'appellante e le richieste di rinnovazione del dibattimento, senza riferirsi nominalmente alle conclusioni assunte in udienza. Il ricorrente deduce che le prove richieste sia all'udienza del 27/11/2004 che all'udienza di discussione erano dirette a contrastare le prove dell'accusa e a confermare la prova d'alibi ottenuta con la deposizione del teste CO.
Procedendo alla verifica della trascrizione dei nastri di stenotipia dell'udienza del 04/12/2004, osserva il Collegio che, dopo l'esame del teste, risulta la richiesta del difensore di depositare una memoria con documenti utili per la discussione: il presidente, ammetteva la produzione e invitava le parti a concludere. Dal verbale della stessa udienza redatto dall'ausiliario risulta che, avuta la parola, il procuratore generale concludeva, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Risulta altresì che, dopo una sospensione dell'udienza per cinque minuti, alla ripresa il difensore insisteva su tutte la richieste di rinnovazione del dibattimento e sull'acquisizione, se non ancora avvenuta, dei verbali utilizzati per le contestazioni nei confronti di HE e AN.
A sua volta il pubblico ministero interveniva, chiedendo che venissero espunti dalle memorie difensive e dagli allegati depositati, in quanto non acquisibili e non acquisiti, alcuni documenti, numericamente indicati.
La Corte deliberava, motivando che sul punto relativo ai documenti prodotti dalla difesa "di" (in) primo grado la Corte di Assise si era pronunciata con ordinanza 20/02/2003, che confermava. Il verbale prosegue con la dicitura a stampa: "il presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore... si ritira in Camera di consiglio per deliberare". Tanto premesso, osserva il Collegio che le richieste istruttorie delle parti e l'ordinanza dibattimentale, con la quale la Corte di assise di appello confermava la deliberazione assunta dalla Corte di assise in primo grado, hanno interrotto la fase della discussione (art. 523 c.p.p., comma 6), nel punto in cui il pubblico ministero aveva concluso la sua requisitoria: pertanto le parti dovevano nuovamente concludere, perché la procedura interrotta doveva essere ripresa non dall'interruzione, bensì dall'inizio della fase di discussione, rinnovando il presidente la dichiarazione di chiusura del dibattimento, l'invito alle parti a concludere e a procedere alla discussione secondo l'ordine del rito.
Ed invero, nel sistema attuale, dominato dal principio della terzietà del giudice ("ne procedat iudex ex officio"), per cui l'istruzione è affidata essenzialmente alle parti (l'imputato richiedendo e ottenendo l'ammissione delle prove secondo i parametri degli artt. 187 e 190 c.p.p., solo eventualmente integrati "ex post" da quelli più stretti di cui all'art. 507 c.p.p., comma 1 e 1 bis), la discussione, al termine dell'udienza preliminare o del dibattimento, si configura come l'apice del processo, nel senso che in tale momento si esplicano nella massima estensione le garanzie difensive, la cui violazione è causa di nullità della fase e degli atti consecutivi (art. 185 c.p.p., comma 1). Nel caso in esame, dalla trascrizione della stenotipia o dal verbale di udienza, unici documenti aventi valore probatorio il cui esame è consentito in cassazione, talché se manca la documentazione del verbale manca la prova dell'esistenza dell'atto come fatto storico (Cass. 1284/1997 rv 208060), non risultano le conclusioni delle parti. Di tutta la procedura che collega il dibattimento alla decisione, scandita dalle dichiarazioni formali di chiusura del dibattimento e di chiusura della discussione, deve quindi dare atto il verbale dell'udienza, sotto il diretto controllo del giudice (artt. 140 e 470, c.p.p.): la documentazione delle conclusioni delle parti non può essere sostituita ai fini di prova da una presunzione, dedotta per implicito dall'annotazione a verbale, dell'avvenuta discussione e deliberazione del processo.
Ritiene il Collegio che, in caso di interruzione della discussione per la riapertura dell'istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall'inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l'esaurimento della prova (art. 523 c.p.p., comma 1); con la conseguenza che, nel caso in esame, sussiste uno iato tra l'ordinanza emessa sulle richieste istruttorie e la chiusura del dibattimento (art. 524 c.p.p.), perché non risulta l'invito rivolto alle parti a concludere, ne' che le parti abbiano concluso.
Ne consegue la nullità della fase della discussione del processo in esame per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., nullità che si estende alla sentenza impugnata e che comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello, per la necessaria coincidenza del giudice del dibattimento e della deliberazione (artt. 623 e 525 c.p.p., comma 2).
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005