Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 46814
CASS
Sentenza 1 dicembre 2005

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L'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione "ab initio" della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art 178 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza impugnata. (La Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 46814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46814
    Data del deposito : 1 dicembre 2005

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