Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2017, n. 11356
CASS
Sentenza 8 novembre 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1624 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 8 novembre 2017. Le parti coinvolte hanno presentato ricorsi contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato le condanne per reati di associazione camorristica e altri reati connessi. Le richieste delle parti variavano: alcuni ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione e violazione di legge, mentre altri sostenevano la necessità di riconoscere attenuanti o di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991.

Il giudice ha esaminato le doglianze, confermando la configurabilità dell'associazione camorristica e la partecipazione dei ricorrenti, evidenziando come le condotte illecite fossero interconnesse e finalizzate al rafforzamento del clan. La Corte ha ritenuto che le motivazioni fornite dai Giudici di merito fossero adeguate e non manifestamente illogiche, respingendo le censure relative alla mancanza di motivazione e alla valutazione delle prove. Tuttavia, ha accolto parzialmente alcuni ricorsi, annullando le condanne per reati estinti per prescrizione e rinviando per un nuovo esame su specifici capi d'imputazione, in particolare riguardo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7. La sentenza ha quindi ribadito l'importanza della prova della consapevolezza e della finalità di agevolazione del clan da parte dei singoli imputati.

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Massime2

È configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso, che operi secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., e un'associazione per delinquere, dotata di un'autonoma struttura organizzativa, che, avvalendosi del contributo dei propri sodali, anche diversi dagli affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan (nella specie, nel settore del gioco d'azzardo).

La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità ovvero l'abbiano, comunque, condivisa e fatta propria.

Commentari2

  • 1SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2017, n. 11356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11356
Data del deposito : 8 novembre 2017

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