Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 2
È configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso, che operi secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., e un'associazione per delinquere, dotata di un'autonoma struttura organizzativa, che, avvalendosi del contributo dei propri sodali, anche diversi dagli affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan (nella specie, nel settore del gioco d'azzardo).
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità ovvero l'abbiano, comunque, condivisa e fatta propria.
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- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2017, n. 11356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11356 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
1 1 1356 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.1624 Anna Petruzzellis NG Costanzo Stefano Mogini -U.P. 08/11/2017 MA Ricciarelli -relatore- R.G.N. 14353/2017 IO Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TE IO, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato l'[...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] in [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] -Gran Bretagna- LL EP, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/04/2016 della RT di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore, Avv. Anton Emilio Krogh per la parte civile Banco di Napoli s.p.a., che chiede la conferma della sentenza, deposita conclusioni scritte cui si riporta e nota spese;
udito il difensore, Avv. Lorenzo Contucci, in sost. dell'Avv. Giuseppe Granata, per la parte civile Associazione Unione Casertana Antiracket, che deposita conclusioni scritte cui si riporta e nota spese;
udito il difensore, Avv. Fausto Bruzzese per TE e UI e in sost. dell'Avv. Domenico Ippolito per LL EP, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. Cosimo Zaccaria per SO, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Ida Blasi, sost. dell'Avv. MA Biffa, per Iovene, che chiede l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Lorenzo Mereu e Avv. Dario Vannetiello, per DI, che chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Elisabetta Carfora per PA e, in sost. dell'Avv. MA Griffo, per IA, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso per Palella, riportandosi ai motivi per IA;
udito il difensore, Avv. NI Cantelli per LL IO e per LL IN, anche in sost. dell'Avv. Romolo Vignola, e per VO MA, che si riporta ai motivi per i due LL e chiede l'accoglimento del ricorso per VO;
udito il difensore, Avv. Ferdinando Trasacco per VI, il quale si riporta al ricorso;
udito il difensore Avv. Pasquale Diana per AL e, in sost. dell'Avv. Alessandro Diana per OV, nonché in sost. dell'Avv. LF Quarto per NT, il quale si riporta ai motivi per OV e NT e chiede l'annullamento della sentenza per AL;
udito il difensore, Avv. AN Saverio Porcelli per CI, il quale si riporta ai motivi, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore, Avv. Giuseppe Gianzi in sost. dell'Avv. Carlo De Stavola, per IA, IA e PA, il quale chiede l'accoglimento dei ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/4/2016 la RT di appello di Napoli ha provveduto sugli appelli proposti avverso la sentenza pronunciata con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 12/1/2015. 1.1. All'esito della sentenza di appello sono fra l'altro risultati condannati: TE IO alla pena di anni otto mesi otto di reclusione per i reati di associazione camorrista sub 1) (clan dei LE facente capo a LA VO) -con assorbimento del capo 33) e dei capi 40) e 48), quanto al delitto di riciclaggio- sub 40) e 48) quanto al reato ex art. 12-quinquies legge 356 del 1992; AL MA alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di cui al capo 18) (artt. 635, comma secondo, 582, 585 cod. pen. e 4 legge 895 del 1967); IA MA alla pena di anni nove mesi quattro di reclusione per i reati di associazione mafiosa sub 1) -assorbiti i capi 21) e 22) per il reato di riciclaggio, il capo 39) e il capo 51)-, al capo 8) per il reato ex art. 640-ter cod. pen. così riqualificato il fatto, ai capi 13), 21), per i reati ex artt. 476, 468, 640 cod. pen., e 22); OG FA alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. -così riqualificato il fatto, originariamente contestato in relazione agli artt. 423 e 635, comma secondo, cod. pen.- e per il reato di cui all'art. 4 legge 895 del 1967, contestati sub 19); CI NG alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato al capo 47); NT IN alla pena di mesi sei di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione con reato separatamente giudicato, per il reato di associazione camorrista sub 1), relativamente ai mesi da gennaio a giugno 2010; VI OL alla pena di anni otto di reclusione per il reato di associazione camorrista sub 1); LL RT LA alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di associazione per delinquere ordinaria sub 51), per il reato sub 8), riqualificato ex art. 640-ter cod. pen. con assorbimento del capo 14), e per i reati di cui all'art. 513-bis cod. pen. di cui ai capi 10) e 13); UI UT AN alla pena di anni tre mesi quattro e giorni venti di reclusione per i reati di cui ai capi 28) e 29), con riqualificazione ex art. 640-ter cod. pen. del fatto contestato ex art. 640, comma secondo, cod. pen., per i reati di cui al capo 34) con esclusione dei circoli Royal Club e Matrix 2 di TE IL e CA, e per il reato di cui al capo 51) ex art. 416 cod. pen., previo 3 riconoscimento del vincolo della continuazione con reato separatamente giudicato;
RE LF alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 22) ex artt. 648-bis e 476, 468 e 640 cod. pen.; OV MA alla pena di anni tre di reclusione a titolo di continuazione con reato separatamente giudicato, per i reati di associazione camorrista di cui al capo 1), limitatamente al periodo dal maggio 2008 al giugno 2010, assorbito il capo 51), e per il reato di cui al capo 14); IA FA alla pena di anni tre di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con reato separatamente giudicato in relazione al reato di cui al capo 1), ritenuta la qualità di partecipe;
LL IO alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi 27), 28), 29), 34), limitatamente al circolo Black JA di EZ, riconosciuta la continuazione con reato separatamente giudicato;
LL EP alla pena di anni cinque mesi due di reclusione per i reati di cui ai capi 28), 29), 34), relativamente al circolo Black JA di EZ, e 51), riconosciuta la continuazione con reato separatamente giudicato;
LL IN alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di cui ai capi 51) e 34), relativamente al circolo Black JA di EZ, riconosciuta la continuazione con reato separatamente giudicato;
PA LA alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi 27) e 29), con riqualificazione ex art. 640-ter del fatto contestato ex art. 640 cod. pen., e al capo 34); VO MA alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi 1), assorbito il capo 51), 8 -assorbito il capo 14)-, 10) e 13); SO NE alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi 1) - assorbiti i capi 6) e 32), relativamente all'art. 648-bis cod. pen, nonché i capi 33), 43) e 51)- e ai capi 5), 29), 34). Nei confronti di DI UI è stato disposto in grado di appello il proscioglimento, perché il reato di cui al capo 29), una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, avrebbe dovuto reputarsi estinto per intervenuta prescrizione. E' seguita l'applicazione delle pene accessorie previste per legge. Nei confronti degli imputati condannati è stata inoltre disposta la confisca dei beni in sequestro. Gli imputati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. o di reati aggravati ex art. 7 legge 203 del 1991 sono stati inoltre condannati a risarcire il danno cagionato alle costituite parti civili.
1.2. In concreto la RT territoriale ha dunque confermato l'impostazione della sentenza di primo grado in ordine alla configurabilità dell'associazione di stampo camorristico di cui capo 1), riconducibile al Clan dei LE e capeggiata da VO LA, e ha altresì ravvisato varie condotte di riciclaggio, in gran parte dei casi ritenute assorbite nel reato associativo, condotte di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies legge 356 del 1992, condotte di truffa connesse all'esercizio abusivo delle scommesse e del gioco d'azzardo, nonché ipotesi di lesioni e danneggiamento ovvero di porto di arma da sparo. La RT ha ravvisato inoltre l'associazione per delinquere ordinaria di cui al capo 51), intesa quale sottogruppo del clan, composta anche da soggetti non affiliati e primariamente volta all'organizzazione delle operazioni connesse alle scommesse clandestine e al gioco d'azzardo.
2. Ha proposto ricorso TE IO tramite il difensore Avv. Roberto Bruzzi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla decisione sui capi 1), 40) e 48) e sull'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, nonché violazione di legge in relazione all'omessa decisione sul capo 32). Formula due premesse. In primo luogo, dopo aver discusso sul rapporto di implicazione logica tra prova dei reati fine e prova della partecipazione all'associazione, come emergente dalle sentenze di merito, osserva che la partecipazione si fondava, stando all'imputazione, sulla gestione dei reinvestimenti immobiliari in quel di San Prospero, a supporto di AC e SO, nonché sulle funzioni di riciclaggio e successivo reimpiego di denaro originato dalle illegali attività del clan;
al primo profilo non corrispondevano imputazioni, mentre al secondo quelle sub 32) e sub 33); senonché sul primo aspetto era risultata graficamente mancante la motivazione, mentre con riguardo al capo 32) era mancata la decisione e relativamente al capo 33) la motivazione era risultata meramente apparente. In secondo luogo fa rilevare che il primo Giudice aveva richiamato la richiesta cautelare del P.M. o l'ordinanza cautelare del G.I.P. e che la RT aveva a sua volta richiamato la prima sentenza, in tal modo finendo per trasporre valutazioni pertinenti alla fase delle indagini e riferite al tema della gravità indiziaria, sottraendosi alla funzione di revisio prioris istantie. Ciò posto, con riguardo al tema della gestione dei reinvestimenti in San Prospero il ricorrente sottolinea l'assenza di motivazione da parte della RT, non potendosi far riferimento neppure alla sentenza di primo grado, che relativamente al tema non individuava elementi a carico del ricorrente, fermo 5 restando che la conversazione n. 299 del 30/10/2004 avrebbe dovuto intendersi come elemento idoneo a comprovare che il ricorrente non era a disposizione del clan, in assenza di elementi di segno diverso, non ravvisabili nella richiesta di preventivi del ferro formulata dallo VO, giacché il ricorrente aveva di seguito presentato un preventivo salato, per evitare di avere rapporti diretti con il predetto. Il ricorrente sottolinea inoltre che i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sul capo 32), che configurava il concorso in condotte di riciclaggio. La RT, a fronte delle censure formulate dalla difesa, che si era confrontata anche con il merito dell'accusa, aveva fornito sul punto risposte apodittiche, parlando di passaggi di mano di denaro sporco, ma in realtà omettendo di dar conto delle doglianze incentrate sul tenore di conversazioni indicative di effettivi prestiti fatti dal ricorrente, cui corrispondevano tattiche dilatorie e anche fraudolente da parte di coloro che avevano ricevuto i prestiti, come LL IO. Di qui anche il vizio della motivazione sul punto. Relativamente al tema del reimpiego di beni e proventi, oggetto del capo 33), i Giudici di merito non avevano analizzato il tema con riguardo alla partecipazione ma specificamente in sede di analisi del reato fine. Peraltro non era stato dato conto della disponibilità di beni e denaro già in precedenza ripuliti, come richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 648- ter cod. pen. e inoltre il primo Giudice aveva fatto un richiamo generico a intercettazioni e documentazione bancaria, senza che si fossero indicati gli elementi specificamente rivenienti da tali fonti di prova. Ciò valeva in particolare per assegni circolari versati dal ricorrente su conto ED, in ordine ai quali non era stato verificato né la provenienza né la destinazione degli assegni emessi dal ricorrente in concomitanza con l'incasso. La RT d'altro canto si era limitata a richiamare le valutazioni del primo Giudice senza dar conto delle doglianze difensive. Quanto ai residui profili valorizzati per fondare il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione all'associazione camorristica, il ricorrente si sofferma sulle ipotesi di intestazione fittizia di cui ai capi 40) e 48), riguardanti le vetture Porsche AR e Porsche CA. La RT aveva ignorato la tesi difensiva secondo cui la Porsche CA era stata acquistata in epoca anteriore alla conoscenza dello VO da parte del ricorrente, mentre la Porsche AR aveva formato oggetto di contratto di leasing nell'autunno del 2004, a fronte delle inaspettate lungaggini nel subentro di terzi nel precedente contratto di leasing relativo al SUV e comunque prima della discesa in campo del predetto VO. 6 Non era stata dunque provata la volontà del ricorrente di intestarsi fittiziamente le vetture, essendo oltre tutto mancata la prova della proprietà delle vetture che ricorrente aveva poi affidato allo VO solo perché ne curasse la vendita. La RT sul punto aveva fornito motivazione apodittica, omettendo di valutare le doglianze difensive e taluni rilevanti elementi di prova, avendo fra l'altro asserito che non era credibile che il ricorrente non avesse idea della reale identità dello VO, quando l'TE da venti anni operava in IL Romagna e la discesa in campo dello VO era avvenuta solo alla fine del 2004. Quanto ad ulteriori intestazioni fittizie di veicoli, indicate dalla RT, le stesse non avevano neppure formato oggetto di specifica contestazione. Relativamente ad ulteriori punti rilevanti per l'analisi del delitto di partecipazione all'associazione camorristica, il ricorrente segnala il carattere apodittico delle affermazioni contenute nelle sentenze di merito, incentrate sulla rilevanza delle conversazioni telefoniche per attestare i rapporti con lo VO e il rapporto paritario con gli altri sodali, subordinato solo allo VO: in realtà non risultava che un'unica conversazione con VO, mentre non era stato dato conto di altre conversazioni con i sodali, salve quelle nelle quali costoro mostravano di farsi beffe del ricorrente nel ritardare la restituzione delle somme prestate. D'altro canto era apodittica sia l'affermazione che il ricorrente costituisse il braccio economico del clan, capace di investire i proventi in ulteriori attività produttive, sia quella che conversazioni avvenute a partire dall'aprile 2010 avessero posto in luce altri elementi idonei a confermare l'inserimento nel clan, posto che non risultavano conversazioni in tale epoca riguardanti il ricorrente e che era stata acquisita informazione circa lo stato prefallimentare delle sue imprese, risalente al 2006. Era mancata l'analisi del dolo di partecipazione, desunto dal mero elemento materiale: ma la mancanza di motivazione in ordine a quest'ultimo faceva mancare quella in ordine al dolo, fermo restando che da una conversazione già citata risultava che il ricorrente non intendeva considerarsi a disposizione del clan. Osserva ancora il ricorrente il carattere apodittico delle affermazioni con cui sono state banalizzate le tesi difensive, valutate al di fuori del contesto e delle circostanze che le giustificavano. In ogni caso sul punto conclude ribadendo l'inidoneità della motivazione per relationem, che aveva condotto la RT ad omettere la verifica sulla 7 completezza e sulla correttezza dell'informazione probatoria o sulla tenuta logica del ragionamento circa la concludenza del compendio probatorio. Il vizio di motivazione che aveva riguardato l'analisi dei reati fine era destinato a riverberarsi sulla motivazione posta a fondamento della ritenuta partecipazione al sodalizio, a fronte del ravvisato rapporto di implicazione logica.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 7 legge 203 del 1991. La RT aveva omesso di esaminare il tema dei rapporti tra imprenditoria e mafia e aveva prospettato che il ricorrente fosse non solo colluso, ma addirittura intraneo, senza però dar conto di un ruolo stabilmente assunto, al fuori di contatti con conoscenti e amici di vecchia data, posto che i rapporti intrattenuti con costoro avrebbero potuto avere incidenza non nella realizzazione degli interessi del clan ma nella agevolazione personale di detti soggetti. Inoltre la RT aveva omesso di considerare che il ricorrente non aveva tratto vantaggi di sorta, salvo l'episodio del credito vantato nei confronti di MP, in relazione al quale aveva voluto sfruttare la relazione con il sodalizio, chiedendo aiuto a SO e LL per recuperare le somme dovutegli.
2.3. Sono stati presentati motivi aggiunti con atto a firma dell'Avv. Fausto Bruzzese. Con il primo si integrano le censure di vizio di motivazione con riguardo ai capi 40) e 48) e con riguardo al loro riflesso sulla motivazione del capo 1). La sentenza non aveva dato conto di passaggi di proprietà e aveva rilevato solo un contratto di leasing, senza dar prova di effetto traslativo, il che precludeva la configurabilità del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992. Inoltre risultava incompatibile l'attribuzione al ricorrente di una posizione associativa di livello con il ruolo di interposto fittizio, occorrendo che l'interposto sia soggetto tendenzialmente insuscettibile di subire misure di prevenzione patrimoniali. Ma allora o il ricorrente era associato oppure era un interposto fittizio. Analogo ragionamento avrebbe potuto riproporsi per il capo 48), in quanto la Porsche CA era passata da una intestazione fittizia a nuova analoga intestazione fittizia, coinvolgente soggetto pregiudicato. Erano inoltre da considerare la data dell'intestazione al ricorrente e quella della partecipazione camorristica dello VO, oltre che i due accertamenti dai quali era emerso che il ricorrente era alla guida del veicolo. Con il secondo motivo aggiunto, si integrano le censure in ordine alla violazione di legge concernente l'applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 7 legge 203 del 1991. 8 - I reati di intestazione fittizia avevano semmai agevolato lo VO ma non il clan nel suo complesso. Inoltre si contesta la configurabilità dell'aggravante a carico di soggetto intraneo al sodalizio agevolato.
3. Ha proposto ricorso AL MA tramite il difensore Avv. Pasquale Diana.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. Era mancante la prova della partecipazione del ricorrente all'azione violenta all'interno del bar Penelope. Erano generiche e prive di riscontro le dichiarazioni del collaboratore SO. Al riguardo il ricorrente richiama i principi che presiedono alla valutazione dei riscontri. Nel caso di specie la RT aveva dato rilievo ad elementi che non avrebbero potuto costituire riscontro alle propalazioni del SO. RI e PI non avevano parlato del AL. Le conversazioni intercettate, che potevano riguardare il ricorrente, risalivano alla notte tra il 28 e il 29 maggio, mentre l'episodio si era verificato il pomeriggio del 29. Semmai si sarebbe potuta attestare la vicinanza del ricorrente alla famiglia VO, dato di per sé neutro rispetto al concorso penalmente rilevante nel reato contestato.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La RT non aveva fornito indicazione degli elementi contrari, tali da non rendere concedibili le attenuanti invocate, contravvenendo alla ratio dell'istituto. Ma in realtà ricorrevano i presupposti per la concessione di dette attenuanti, indebitamente negate facendosi riferimento alla gravità del fatto.
4. Ha proposto separati ricorsi IA MA tramite i suoi difensori. Ricorso a firma dell'Avv. AN Liguori.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Anche nel giudizio abbreviato può essere chiesta l'integrazione probatoria in appello, allorché sia dimostrata una lacuna su un punto rilevante. Nel caso di specie era stata chiesta l'acquisizione di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OV, nelle quali si riferiva che LA VO non era interessato fino al 2006 delle vicende del clan, il che assumeva rilevante importanza per il ricorrente, che aveva interrotto ogni rapporto prima del 2006. La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata indebitamente respinta, con motivazione incongrua, incentrata sulla genericità delle dichiarazioni e sul fatto che altri collaboratori avevano indicato il ricorrente come soggetto vicino a VO LA. Ma in tal modo era stata violata la regola di cui all'art. 533 cod. proc. pen. non essendosi esplorato un tema rilevante, ben potendosi approfondire le dichiarazioni dello OV, ove ritenute non chiare.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione. La RT aveva totalmente omesso di motivare in ordine ai temi prospettati nell'atto di appello, allorché era stata segnalata la necessità di verificare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, era stato sottolineato che gli stessi avevano reso dichiarazioni in varia guisa inidonee a corroborare l'accusa a carico del ricorrente, era stata prospettata l'insufficienza delle sole tre conversazioni utilizzate, diluite in un ampio periodo di tempo, ed era stato rilevato che con riguardo al delitto di cui al capo 13) non era stata posta in luce la condotta addebitabile al ricorrente, posto che il primo Giudice aveva solo segnalato che il predetto aveva beneficiato di tale delitto.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla delimitazione temporale della condotta. Al di là del tenore dell'imputazione la RT aveva omesso di specificare fino a quando avrebbe dovuto ritenersi protratta la condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio, circostanza rilevante anche ai fini del trattamento sanzionatorio, a fronte delle modifiche medio tempore intervenute.
4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La RT aveva ritenuto di comminare una pena severa e di negare le attenuanti generiche senza motivare specificamente, ma limitandosi ad una formula di stile, a fronte del fatto che il ricorrente non era stato coinvolto in altri procedimenti e che aveva sempre svolto attività lavorativa. Ricorso a firma dell'Avv. Carlo De Stavola.
4.5. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, 192, 441, comma 5, cod. proc. pen. Era stata chiesta l'acquisizione delle dichiarazioni di OV IO, divenuto collaboratore di giustizia, dopo essere stato figura di vertice del clan. Era rilevante ai fini della qualificazione della condotta, non essendo in discussione il rapporto con LA VO, ma il ruolo di quest'ultimo. 10 La RT aveva indebitamente negato l'integrazione, basandosi sulla natura del rito prescelto e sul fatto che le dichiarazioni erano in contrasto con altre acquisite. Ma tale decisione contrastava con la riconosciuta possibilità di disporre l'integrazione ove necessaria, al fine di chiarire la qualificazione giuridica del fatto, e risultava altresì contraddittoria nella parte in cui aveva nel contempo reputato le dichiarazioni generiche e in contrasto con quelle rese da altri collaboratori, con immotivata valutazione circa la scelta del dichiarante da preferire.
4.6. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 416-bis e 416 cod. pen. La RT territoriale si era limitata a ricopiare la motivazione del primo giudice, omettendo di valutare criticamente le censure specifiche formulate nell'atto di appello, in primo luogo riferite alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre con riguardo alle dichiarazioni rese da PI FA non si era considerato che costui non aveva affermato di aver corrisposto lo stipendio al ricorrente e che nella lista in possesso di VO IN, alla data del dicembre 2004, non era indicato tra gli affiliati il nome del ricorrente. In tal modo le dichiarazioni del PI non avrebbero potuto porsi alla base della pronuncia di responsabilità. La RT si era basata sull'assunto della vicinanza a VO LA, ma ciò non avrebbe potuto corroborare la partecipazione al clan. Inoltre era stata dedotta l'assenza degli elementi caratterizzanti il consorzio di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e i Giudici di merito si erano basati sull'elencazione di elementi inidonei a distinguere l'associazione semplice dall'associazione camorrista, alla luce di quanto ritenuto a tal fine necessario secondo l'orientamento di legittimità. La RT non aveva chiarito quale fosse stato il contributo causale del ricorrente e in quali termini l'apporto fosse riconducibile all'associazione camorrista, essendo peraltro insufficiente la disponibilità offerta non al sodalizio ma a singoli esponenti o la vicinanza a taluno di essi. Né avrebbe potuto trarsi un apporto dalle conversazioni intercettate, che semmai fornivano elementi discordanti, considerando la richiesta di restituzione della somma di euro 20.000,00 formulata dallo VO al ricorrente. La sentenza impugnata era altresì carente in punto di delimitazione del profilo temporale della partecipazione, posto che il ricorrente alla fine del 2005 aveva ripreso a lavorare e che non si era registrata alcuna conversazione con i correi in epoca successiva alla fine del 2005. 1 11 ་ 4.7. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla frode informatica di cui ai capi 8) e 14). La RT non aveva indicato le ragioni per cui sulla base delle conversazioni richiamate il ricorrente avrebbe dovuto considerarsi concorrente nel delitto di frode informatica connessa alla creazione di false schede clienti e al meccanismo consistente nel convogliare le puntate su un proprio conto in modo occulto. Era stato dato conto del fatto che il ricorrente era stato vettore di p.c. inviati a Modena. Era emerso inoltre che lo VO aveva costretto il ricorrente, che gli aveva fatto da autista, a rimanere a Modena per alcuni giorni. Ma tale elemento non spiegava il contributo materiale o morale nella perpetrazione delle contestate truffe. La RT aveva dunque omesso di motivare in ordine alla condotta attribuita al ricorrente.
4.8. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 513-bis cod. pen. e 7 legge 203 del 1991, in relazione al capo 13). Non era stato specificato se il ricorrente avesse direttamente о indirettamente effettuato attività di promotore e se avesse beneficiato dell'utilizzo del nome del clan nella imposizione delle macchinette e videogiochi. Il contributo del ricorrente nel costringere gli esercizi ad aprire punti scommesse riconducibili alla ET 00 avrebbe dovuto essere spiegato sulla base dell'individuazione di un comportamento concreto, suffragato da elementi probatori non ravvisabili nel fugace richiamo alle intercettazioni, posto che dalla conversazione 239 del 24/2/2006 si sarebbe dovuta desumere l'inconsapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla specifica attività posta in essere dai coimputati, come rilevato nell'atto di appello. Né erano state illustrate le ragioni per cui la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 avrebbe dovuto applicarsi al ricorrente.
4.9. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476, 468, 640, ultimo comma, cod. pen. e 7 legge 203 del 1991, con riguardo ai capi 21) e 22). Segnala che l'ipotesi di utilizzo di documento falso era stata ricondotta alle fattispecie di cui agli artt. 476 e 468 cod. pen., mentre avrebbe dovuto inquadrarsi nell'ambito degli artt. 494 e 477 in relazione all'art. 482, cod. pen. Ciò influiva anche sul computo del termine di prescrizione del reato, a fronte di condotta anteriore all'aprile 2005. 12 Quanto al delitto di riciclaggio la RT aveva omesso di confutare l'ipotesi alternativa, dichiarando i motivi di appello inaccoglibili, senza motivare sull'elemento psicologico. Non era dato comprendere come fosse desumibile la consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute per la copertura degli assegni, essendo insufficiente anche il riferimento alla provenienza dallo VO, in assenza di prova della volontà del ricorrente di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, essendo stato peraltro dedotto in sede di appello che non vi era stato accertamento in ordine alla provenienza illecita dei capitali. Anche con riguardo al riciclaggio in concorso con RE la coscienza di compiere attività illecita mediante uso di documenti falsi non includeva il dolo generico inerente alla consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme. Non era stato poi precisato perché la condotta dovesse considerarsi finalizzata ad agevolare il clan e non a procurare all'imputato un ingiusto profitto.
4.10. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 legge 203 del 1991 e agli artt. 59 e 118 cod. pen. Con affermazione apodittica la RT aveva ritenuto che i reati fossero stati commessi al fine di agevolare il clan. D'altro canto l'aggravante implica che la finalità costituisca motivo specifico della spinta criminosa, ma non era stato dimostrato che il ricorrente avesse la consapevolezza che le condotte integranti reati fine giovassero alla realizzazione di un profitto ingiusto da parte dell'organizzazione camorrista. Né era stata smentita la tesi che il ricorrente avesse agito al fine di reperire la liquidità necessaria per coprire gli assegni emessi a fronte dei debiti di gioco. L'aggravante inoltre non era genericamente estensibile al concorrente, in quanto le circostanze che concernono i motivi a delinquere sono valutate solo con riguardo alla persona cui si riferiscono. Né vi era motivazione in ordine all'utilizzo di metodo mafioso.
4.11. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche. La RT aveva utilizzato una formula di stile senza valutare gli elementi positivi segnalati dalla difesa e non indicando plausibili ragioni a fondamento del diniego delle attenuanti. Parimenti la RT aveva fatto ricorso a clausole di stile in ordine agli aumenti per la continuazione, non ponendo rimedio al vizio che inficiava la sentenza di primo grado.
4.12. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 525, 544 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. า 13 La RT aveva omesso di chiarire il contrasto emergente dal dispositivo della sentenza di primo grado con riguardo al capo 22), in quanto era stata pronunciata assoluzione per i reati di cui agli artt. 476, 468 e 640 cod. pen. e assorbimento nel capo 1) per il reato di riciclaggio, per cui non era dato comprendere per quale reato fosse stata pronunciata condanna in relazione a tale capo, ciò che influiva anche sull'aumento per la continuazione.
4.13. Con atto a firma dell'Avv. MA Griffo sono stati presentati motivi aggiunti. Con il primo si integrano gli argomenti del primo motivo, segnalandosi alla luce di ampia analisi del tema come non sussista preclusione all'integrazione probatoria in grado di appello. Con il secondo, ad integrazione del secondo motivo, si segnala come la RT avesse finito per affermare l'indifferenza del ruolo del ricorrente e la non necessità che sul punto si registrasse convergenza del molteplice. A fronte di ciò si ribadisce per contro la necessità dell'individuazione di un ruolo dinamico e funzionale, indicativo di compenetrazione nel sodalizio, avendo la RT omesso di motivare al riguardo e di confrontare l'ipotesi della partecipazione con quella del concorso esterno.
5. Ha proposto ricorso OG FA tramite il difensore Avv. Emilio Martino.
5.1. Deduce con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo al capo 19). 15 La RT, utilizzando una motivazione sovrapponibile a quella del primo Giudice, aveva omesso di valutare le doglianze difensive, incorrendo inoltre in un significativo travisamento nella parte in cui aveva qualificato il collaboratore SO come protagonista, non essendogli stato contestato il delitto di cui al capo 19). I collaboratori RI e SO avevano fornito dichiarazioni de relato, la cui valutazione deve essere ispirata da particolare rigore, mentre la RT aveva omesso ogni specifica disamina volta a contrastare le deduzioni difensive. Era stato inoltre sottolineato che le dichiarazioni di RI e SO erano generiche e inidonee a comprendere la fonte primaria, quanto alla RI, e la fonte di quanto lo VO aveva riferito al SO. E neppure si sarebbe potuto far riferimento al ruolo del OG nella relativa fazione, posto che ciò non avrebbe potuto comprovare la partecipazione a ciascun reato fine. 14 Sarebbe stato dunque necessario verificare l'incidenza causale della condotta del ricorrente senza invocare una forma di automatismo accusatorio, in relazione alla posizione apicale rivestita nel sodalizio.
5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. La RT non si era soffermata sull'individuazione del quid pluris necessario per impedire l'assorbimento dell'aggravante in quella di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, prospettato invece nell'atto di appello. L'assenza di motivazione, pur necessaria al fine di definire i contorni dell'aggravante, valeva ad acclarare la non configurabilità dei relativi presupposti.
6. Ha proposto ricorso CI NG tramite il difensore, Avv. ANsaverio Porcelli.
6.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'individuazione degli elementi di prova riferiti al delitto di riciclaggio. La RT aveva riprodotto la motivazione dei primi giudici senza rispondere alle doglianze difensive, riguardanti l'individuazione degli atti processuali utilizzabili per giungere alla conclusione che il ricorrente, quale direttore di banca, avesse riservato un trattamento privilegiato a presunti prestanome di soggetti appartenenti al sodalizio, e degli elementi probatori sulla cui base poter concludere che il direttore di banca fosse consapevole che il suo interlocutore fosse prestanome o referente dell'organizzazione camorristica. Il ricorrente non si era discostato da consuete prassi bancarie, fermo restando che non era emerso un trattamento diverso rispetto a quello riservato al resto della clientela e che non avrebbero potuto utilizzarsi conversazioni intercorse tra terzi, riferite al ricorrente in termini generici e comunque dal contenuto non univoco. La RT non aveva affrontato il tema della natura meramente omissiva della condotta addebitata, non compatibile con l'integrazione del delitto di riciclaggio, e neppure aveva omesso di rispondere alla prospettazione di violazioni aventi semmai rilevanza esclusivamente amministrativa. Né era stata formulata motivazione in ordine alla deduzione difensiva riguardante la mancanza di elementi da cui desumere la contiguità al sodalizio facente capo allo VO o eventuali vantaggi derivanti al ricorrente dall'omessa segnalazione di operazioni sospette. Si era fatto riferimento invece a poche conversazioni, che al di fuori del condizionamento derivante dal contesto inquinato, non avrebbero potuto dirsi 15 univocamente interpretabili al fine di provare una consapevole e volontaria partecipazione all'attività di riciclaggio.
6.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La mancanza di prova di eventuali vantaggi per il ricorrente avrebbe dovuto indurre ad escludere che le operazioni poste in essere fossero finalizzate ad agevolare il sodalizio. La consapevolezza di agevolare il clan e in particolare il AC, quale uomo di fiducia di LA VO, era stata desunta da una telefonata di VO e dal dato logico rappresentato dal piccolo contesto, in cui era impensabile che un direttore di banca non avesse contezza della famiglia VO. Ma si trattava di mere suggestioni prive di concretezza. Né era stata acquisita prova che il direttore avesse contezza che il proprio interlocutore fosse esponente di clan camorristico. Ai fini dell'aggravante inoltre non sarebbe stata sufficiente una generica conoscenza delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, occorrendo invece che il ricorrente avesse agito con il preciso intento di favorire il sodalizio, circostanza che i Giudici non avevano motivato, essendo insufficiente il riferimento a mera compiacenza.
7. Ha proposto ricorso NT IN, tramite il difensore Avv. LF Quarto. Deduce con l'unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle fonti di prova e in relazione alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria. La RT aveva ritenuto che il ricorrente fosse elemento di rilievo all'interno del sodalizio e aveva disatteso l'assunto della mancanza di prove della percezione di uno stipendio durante la detenzione, osservando che non vi erano stati segni di dissociazione e rifacendosi alle precedenti sentenze di condanna del ricorrente per il reato associativo, ma senza verificare un reale e stabile apporto del predetto, detenuto dal 2008. Del resto non è sufficiente un mero status, mentre nel caso di specie non era stata raccolta prova di partecipazione sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.
8. Ha presentato ricorso VI OL tramite il difensore Avv. Ferdinando Trasacco. 16 Con l'unico articolato motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Quanto alla partecipazione all'associazione, in ordine alla quale il Tribunale in sede di riesame aveva escluso la gravità indiziaria, deduce che gli elementi a e da carico erano costituiti dalle dichiarazioni di LL RT AN conversazioni intercettate, fermo restando che il LL RT nell'indicare il ricorrente come imprenditore vicino allo VO non aveva precisato su quali basi avesse tratto il convincimento, salvo il riferimento alla riunione riguardante il credito verso GR IN, fermo restando che non erano stati chiariti neppure i contorni dell'asserita vicenda estorsiva del 2/2/2010, che sarebbe emersa dalle conversazioni intercettate. In ogni caso anche la presenza del ricorrente accanto allo VO al momento dell'arresto di lui, se poteva dar conto del legame fiduciario con il predetto, non implicava un rapporto di compenetrazione con il clan. Anche la prima delle vicende estorsive di cui al decreto di fermo, la sola compatibile con l'epoca indicata nel capo di imputazione, avrebbe potuto essere letta nella stessa ottica. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avevano fornito un contributo valutabile, al di là della conferma del rapporto personale con lo VO, o non avevano contestualizzato, anche sotto il profilo temporale, le attività svolte dal ricorrente nell'interesse del clan. Quanto alle ipotizzate intestazioni fittizie di vetture, l'assoluzione del ricorrente in primo grado era tale da rendere contraddittoria la valutazione dei Giudici di merito in ordine alla partecipazione al sodalizio. La RT aveva ritenuto irrilevanti le valutazioni del Tribunale in sede di riesame, in quanto vi sarebbero state ulteriori dichiarazioni di LL RT AN e in quanto avrebbe dovuto considerarsi dirimente l'episodio dell'estorsione in danno di ER e VO LF. Ma in concreto la RT aveva riprodotto la valutazione del primo Giudice aggiungendo le dichiarazioni di LL RT del 23/6/2012, a fronte di copioso materiale probatorio difensivamente indicato, ma in concreto ignorato. Peraltro le dichiarazioni di LL RT erano generiche e non delineavano i contorni dei fatti emersi a carico del ricorrente e non illustravano i contenuti delle telefonate intercettate né specificavano le società gestite per conto di altri. Inoltre le dichiarazioni erano in contrasto con altre dello stesso collaboratore e con quelle di altri collaboratori di giustizia, compreso SO, che non avevano menzionato il ricorrente. 17 La RT per contro aveva valorizzato le dichiarazioni di LL RT del 23/6/2012, senza considerare che in data 25/6/2010 egli aveva sostenuto di aver fatto parte del clan per un solo mese prima del suo arresto. Di qui il vizio di mancanza di motivazione, peraltro in contrasto con elementi probatori acquisiti. Era inoltre mancata una rigorosa valutazione delle dichiarazioni accusatorie, di cui avrebbe dovuto vagliarsi la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e la sussistenza di riscontri, immuni dal rischio di circolarità della prova.
9. Ha proposto ricorso LL RT LA tramite il difensore Avv. IO Rocco Briganti.
9.1. Con il primo e con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla questione sollevata nell'atto di appello circa il concorso del ricorrente nella vicenda, con riguardo al capo 10), nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., con riguardo ai capi 10) e 13). Era stato contestato nell'atto di appello che non emergevano elementi di prova a carico del ricorrente circa una sua partecipazione alla condotta di imposizione di macchinette della ditta De IS, mentre la RT aveva utilizzato una motivazione incentrata sull'esame congiunto delle ipotesi di cui ai capi 10) e 13), fondandosi sulla cooperazione tra il clan dei LE e il De IS, ma senza specificamente soffermarsi sul coinvolgimento del ricorrente in quello specifico lembo dell'attività illecita. Peraltro la valutazione non teneva conto del fatto che il ricorrente non era esponente del clan dei LE cosicché era evidente la mancanza di motivazione sul punto. Inoltre in sede di appello erano stati proposti i motivi che avrebbero dovuto condurre a non ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen., contestata ai capi 10) e 13). La RT aveva ritenuto di dover far leva sul contenuto delle conversazioni intercettate e aveva respinto le doglianze circa la mancanza di atti di coartazione, osservando che lo stesso fatto che gli imputati avessero promosso lo sviluppo delle società di scommesse implicava la violazione della concorrenza altrui da parte di coloro che, promuovendo l'illecito e beneficiando della campagna pubblicitaria attraverso la spendita del nome del clan, ne avevano tratto i vantaggi, compreso il ricorrente che curava l'apertura dei punti- scommesse. Analoghe considerazioni avrebbero dovuto valere per le macchinette del De IS, attesa anche la parziale identità dei soggetti, quasi tutti intranei. n 18 Il ricorrente censura tale motivazione, in quanto il ragionamento implicava, nei confronti del ricorrente, la prova della partecipazione di costui o la nota affiliazione di lui al clan, mentre tale dato era stato escluso, a fronte dell'assoluzione pronunciata in diverso procedimento. Di qui l'invalidità dell'assunto accusatorio incentrato su proposte che non avrebbero potuto rifiutarsi in contesti ad alta densità camorristica, dovendosi escludere che il LL RT fosse portatore di carica intimidatoria tale da coartare i soggetti destinatari delle richieste, con conseguente necessità di una diversa valutazione del materiale probatorio.
9.2. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo 51). Era stato dedotto che l'associazione semplice costituiva duplicazione dell'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.: la RT aveva motivato riproducendo alla lettera gli argomenti del primo giudice circa la sussistenza dell'associazione, in tal modo incorrendo in omessa motivazione a fronte di specifiche doglianze, e dall'altro segnalando che ben possono concorrere due diverse associazioni, purché le stesse e i reati scopo cui sono finalizzate e i vincoli assunti non siano oggettivamente in contrasto gli uni con gli altri. Ma il tema dedotto era diverso e riguardava il fatto che era stata contestata anche l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e che l'attività rientrava già nel programma dell'associazione camorrista, per modo che l'associazione semplice costituiva mera ripetizione di quella di cui al capo 1). Il primo Giudice aveva escluso che il tema potesse aver rilievo con riguardo a coloro nei cui confronti il reato di cui al capo 1) non era stato contestato ed accertato in tale sede. Ma restava pur sempre il fatto che per l'associazione semplice era stato riproposto il programma criminoso dell'associazione qualificata, che veniva dunque ad assorbire l'altra associazione in ragione del suo tratto specializzante.
9.3. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La RT non aveva dato conto del percorso seguito per giungere al diniego delle attenuanti generiche, salvo il ricorso a formule di stile.
9.4. Con il quinto motivo prospetta la necessità di correzione di un errore materiale, in punto di trattamento sanzionatorio, già richiesta in sede di appello ma indebitamente rigettata. Segnala che l'errore materiale era ravvisabile in ordine ai reati sub 8) e 14). Era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali di cui, fra l'altro, ai capi 8) e 14), ma nel contempo il 19 ricorrente era stato riconosciuto colpevole fra l'altro dei reati contestati al capo 8), in esso assorbito il capo 14). L'errore ravvisabile imponeva di rideterminare la pena eliminando il relativo aumento per la continuazione. La RT aveva rigettato la richiesta osservando che il primo Giudice aveva operato un aumento tenendo conto delle ipotesi delittuose di cui al capo 8), non avendo richiamato nel dispositivo i reati prescritti, da intendersi dunque esclusi. Ma in realtà il capo 8) concerneva un'ipotesi contravvenzionale e non delittuosa, con la conseguenza che si sarebbe dovuto procedere alla correzione. 10. Ha proposto ricorso UI UT AN tramite il difensore Avv. Roberto Bruzzi. 10.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al contributo concorsuale fornito dalla ricorrente con riguardo alle frodi informatiche commesse presso il circolo Matrix (capo 28), presso i circoli Matrix 3, Matrix 4 e Matrix 5 fino al 23 luglio 2007 (capo 29) e presso i circoli Mirage Club e Black JA, da marzo a settembre 2008 (capo 34). I Giudici di merito avevano valorizzato a carico della ricorrente conversazioni telefoniche relative al periodo ottobre-dicembre 2005 e maggio-giugno 2008, con riguardo alle quali non erano emersi contatti della predetta con i circoli Matrix, Matrix 3, Matrix 4 e Matrix 5, relativamente al primo periodo, e Mirage Club e Black JA relativamente al secondo periodo. La condanna si era basata su affermazioni apodittiche, in ordine alle quali non si sarebbe potuto parlare di motivazione implicita, ma semmai di motivazione apparente, che non aveva tenuto conto delle deduzioni difensive e del fatto che la ricorrente da pochi mesi nel 2005 era divenuta la fidanzata di LL IO e non poteva avere alcuna consapevolezza in ordine all'esistenza del clan e all'appartenenza ad esso del LL, accertata solo nel 2010, e neppure dell'inserimento dell'attività in un circuito criminale organizzato. D'altro canto l'analisi delle conversazioni era tale da far emergere che la ricorrente aveva svolto nel primo periodo mansioni impiegatizie, mentre con riguardo al secondo periodo non avrebbe potuto affermarsi che il fidanzato LL IO avesse avuto la diretta gestione del Mirage Club o del Black JA di EZ. 10.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e alla valutazione della prova. 2 20 0 Tenendo conto che l'intervento della ricorrente si era registrato in concomitanza dell'arresto del LL, in situazioni di particolare urgenza, il materiale probatorio aveva dato conto di rapporti e relazioni esauritisi in ambito familiare o nella stretta cerchia dei collaboratori del fidanzato. Di qui la necessità di distinguere nettamente una compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio da una disponibilità nei riguardi di un singolo esponente, posto che la frequentazione di soggetti affiliati per motivi di parentela o di affari non avrebbe potuto considerarsi sintomatica di partecipazione. Sarebbe stata necessaria la prova rigorosa della permanenza del vincolo a fronte dei due brevi periodi accertati. Era peraltro dirimente l'avvenuta esclusione da parte della RT di appello di Bologna nel separato processo già celebratosi a carico della ricorrente dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La RT alla resa dei conti aveva omesso di fornire la prova della consapevole determinazione della ricorrente a perseguire gli interessi del sodalizio, peraltro sovrapponibile al contesto familiare, con tutte le conseguenze in ordine alla difficoltà di discernere l'effettiva affectio societatis. 10.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La ricorrente era stata separatamente giudicata per frode informatica e corruzione, relativamente alla gestione nel 2008 dei circoli di CA e TE IL. La predetta era stata riconosciuta colpevole del delitto di corruzione e la RT di appello di Bologna aveva escluso la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva. In questa sede la RT di appello aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra quel reato e quelli qui giudicati, ma riconoscendo la contestata aggravante. Conseguentemente si sarebbe dovuto ritenere che contraddittoriamente reati unificati dal vincolo della continuazione, in quanto inquadrati nella medesima pianificazione illecita, fossero finalizzati ad agevolare il sodalizio o invece rivolti ad aiutare il fidanzato della ricorrente. Ciò valeva per i reati di cui al capo 34), ma a maggior ragione avrebbe dovuto valere per gli altri, risalenti ad epoca in cui la ricorrente aveva un ancor minore bagaglio di conoscenze e di consapevolezze, tanto da svolgere compiti impiegatizi e marginali. Ma se si era ritenuto che nel 2008 la ricorrente non aveva agito per agevolare il clan, era illogico affermare che, per contro, ella avesse agito a tale 21 scopo quando era da poco fidanzata con il LL della cui appartenenza al clan nulla consente di ritenere che ella fosse consapevole. I vizi rilevati, riguardanti i reati fine, erano tali da riverberarsi anche sulla configurabilità dell'aggravante con riguardo al reato associativo di cui al capo 51). La RT aveva dunque omesso di fornire spiegazione del motivo per cui la ricorrente dovesse rispondere di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, avendo fondato l'imputabilità soggettiva della stessa su meri automatismi probatori. 10.4. Con motivo aggiunto contenuto in atto a firma dell'Avv. Fausto Bruzzese, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 legge 203 del 1991 e all'applicazione dell'aggravante con riguardo ai capi 28), 29), 34) e 51). L'aggravante ha natura soggettiva e non può estendersi ai concorrenti, mentre la RT aveva mostrato di attribuirle natura oggettiva, essendosi basata sulla riconducibilità al clan dei circoli in cui il sito era installato e non avendo dato conto della tensione finalistica della condotta dell'imputata. Inoltre indebitamente l'interesse dello VO era stato trasferito all'entità delinquenziale da lui diretta. 11. Ha presentato ricorso RE LF tramite il difensore Avv. Ferdinando IA. 11.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 649 cod. proc. pen. e 648-bis e 416-bis cod. pen. Il ricorrente era stato condannato con separata sentenza divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione all'appartenenza al clan dei LE. Poiché anche il reato associativo può essere delitto presupposto di quello di riciclaggio, nel caso di specie avrebbe dovuto ritenersi che per l'ipotesi di riciclaggio operasse la clausola di salvaguardia di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., tale da precludere il giudizio nei confronti del ricorrente per tale reato. 11.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La RT di appello aveva omesso di considerare il comportamento processuale e il ruolo del ricorrente, elementi che avrebbero comportato l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio più mite, giustificandosi la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 22 12. Ha presentato ricorso OV MA, tramite il difensore Avv. MA Biffa. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. La RT aveva ritenuto che fosse ravvisabile per il periodo fino al maggio 2008 la preclusione derivante dal giudicato costituito dalla sentenza della RT di appello di Napoli del 30/4/2014, irrevocabile il 10/4/2015. Ma in realtà avrebbe dovuto rilevarsi l'improcedibilità derivante da giudicato anche per il periodo successivo, in quanto nei confronti dello OV era stata esercitata anche per tale periodo l'azione penale in data 5/6/2014 e l'udienza preliminare si era tenuta in data 8/9/2014, mentre a seguito di giudizio abbreviato vi era stata sentenza di primo grado in data 1/4/2015. In tal modo vi era stato esercizio di azione penale con riguardo ad arco storico sovrapponibile. Di qui la richiesta di annullamento della sentenza di condanna. 13. Ha presentato ricorso IA FA tramite i difensori Avv. Carlo De Stavola e Avv. Claudio Botti. 13.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di improcedibilità del precedente giudicato. Era stato eccepito il giudicato riferito a condanna del ricorrente per il reato associativo in relazione a condotta tenuta fino al 2005. La RT ha ritenuto che gli elementi acquisiti dimostrassero il protrarsi della partecipazione fino al giugno 2010, come indicato nell'imputazione, ma ha indebitamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le quali erano generiche o riferite ad episodi non specificamente collocati oppure non era state correttamente interpretate, in relazione allo stato detentivo dei soggetti menzionati, del dichiarante e dello stesso ricorrente. Inoltre si sarebbe dovuta confrontare la partecipazione del ricorrente con il tenore dell'imputazione, incentrata sul ruolo di referente per le attività illecite in Orta di Atella e su quello di anello di collegamento con altre consorterie criminali: al riguardo era stata acquisita solo una conversazione intercettata, nella quale si faceva riferimento al fatto che ad Orta di Atella vi era il ricorrente, ma si trattava di riferimento generico, non specificamente riferito al tipo di attività illecite, fermo restando che di ciò i collaboratori di giustizia non avevano parlato. In definitiva la RT aveva omesso di rilevare che le dichiarazioni dei collaboratori non si confermavano reciprocamente e che le conversazioni intercettate non possedevano i caratteri per assurgere al rango di prova in assenza di un minimo di riscontri. 23 Le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello erano state respinte radicalmente ma sulla base di una superficiale motivazione, incentrata su elementi privi di forza dimostrativa. Di qui l'impossibilità di attestare il protrarsi della condotta oltre il 2005, con prevalenza del precedente giudicato. 13.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. La RT aveva ritenuto applicabile l'istituto della continuazione in relazione al fatto separatamente giudicato di partecipazione alla consorteria, ma aveva considerato un termine finale, quello del giugno 2010, avulso dalle risultanze processuali, potendosi ritenere semmai come ultimo momento indicativo di partecipazione quello descritto dal collaboratore Mosca, che aveva fatto riferimento al 2008, dovendosi dunque ritenere la partecipazione protratta non oltre l'arresto del ricorrente, avvenuto nel settembre di quell'anno. Ma in tal modo non era dato comprendere su quali basi fosse stato effettuato il calcolo dell'aumento di pena, non chiarendosi quale fosse da ritenere il reato più grave e dovendosi invece tener conto di un periodo di protrazione nettamente inferiore. 13.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La RT aveva negato le attenuanti generiche sulla base della pericolosità desunta dalla personalità del ricorrente, nonché sulla condotta processuale, non rappresentativa di spirito collaborativo. La difesa aveva indicato elementi positivamente valutabili, fra l'altro considerando la scarcerazione del 2012 fino al 2015, data del nuovo arresto in esecuzione di pena, periodo nel quale il ricorrente si era allontanato dal territorio di Casal di Principe, non risultando coinvolto in altri procedimenti. La RT non aveva affrontato le specifiche argomentazioni dedotte, incorrendo in vizio di motivazione. 14. Hanno proposto ricorso LL IO e LL IN, tramite il difensore avv. Romolo Vignola. 14.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla moltiplicazione delle contestazioni, rispetto ad una medesima condotta. Si sottolinea che ai capi 27), 28) e 29) era stata sostanzialmente contestata la predisposizione di circoli quali case da gioco e che non vi era la possibilità di distinguere tra installazione di videogiochi con schede modificate e esercizio abusivo di gioco e scommesse mediante collegamenti su siti attestati in ^ 242 4 Romania, in quanto il riferimento al cambio delle schede che emergeva da una conversazione intercettata era compatibile con il meccanismo su cui si fondava il gambling on line, implicante l'installazione di una rete di computer in cui il software era modificato con schede che permettevano di occultare il collegamento con il casino on line garantito dalla piattaforma connessa al sito rumeno. D'altro canto il capo 29) era riferito a ulteriori circoli rispetto al capo 28), circoli tutti menzionati nel capo 27). Il capo 34) era inoltre riferito al circolo Black JA di EZ che peraltro corrispondeva al Matrix 3, già menzionato nelle altre imputazioni, per cui non si sarebbero potute duplicare le contestazioni con indebita incidenza sulla pena. aveva indebitamente valorizzato leInoltre la RT conversazioni intercettate, come se le stesse costituissero autonomo elemento probatorio, tale da rendere superfluo ogni altro accertamento. 14.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione. Era stato prospettato il tema della legittimità dell'esercizio delle scommesse da parte di società con azionariato anonimo, che non avevano partecipato o potuto partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni in Italia e che nel paese di origine esercitavano legittimamente l'attività in base alle autorizzazioni previste o da parte di società estere illegittimamente escluse dalle successive gare per il rilascio di concessioni. Il Tribunale aveva parzialmente motivato al riguardo, non essendo stato verificato il tema relativo a società con azionariato autonomo che disponessero di titoli all'estero nel paese di origine. La RT di appello sul tema non aveva formulato alcuna valutazione. 14.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti di LL IO. La RT non aveva fornito puntuale motivazione in ordine all'irrogazione di una pena prossima al massimo edittale con diniego delle attenuanti generiche, quando la valutazione del primo Giudice non aveva tenuto conto della natura dei fatti, non efferati, e della commissione dei reati nell'esercizio di attività lavorativa. Solo apoditticamente era stato dato rilievo alla estrema gravità dei fatti, in assenza di elementi positivi di valutazione, con irrogazione di una pena eccessiva. 14.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità di LL IN per il reato associativo di cui al capo 51) e per il reato fine di cui al capo 34). า 25 Il primo Giudice aveva dato rilievo a conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che dopo la detenzione di LL IO la gestione dei circoli era stata affidata alla compagna di lui, al fratello IN e allo zio EP. La RT aveva segnalato alcune conversazioni nelle quali figurava anche il IN, riguardanti problemi relativi a taluni assegni e a difficoltà di accesso a siti on line, peraltro diversi da quelli indicati nell'imputazione. Ma poi si era limitata a rilevare che non vi erano dubbi circa la partecipazione del ricorrente, con motivazione apparente e illogica, in assenza dell'indicazione delle ragioni per cui era stato ritenuto che la condotta integrasse il reato associativo e non si risolvesse in un rapporto lavorativo presso i circoli. 14.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti di LL IN. Era stata dedotta l'eccessività di una pena prossima al massimo edittale, a fronte del ruolo marginale e delle modalità della condotta rispetto alla posizione del fratello, ma la RT si era limitata ad affermazioni apodittiche, negando anche le attenuanti generiche senza dar conto dei canoni oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. 14.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 con riguardo alla posizione di LL IN. Premesso che l'aggravante implica che la finalità agevolatrice riguardi l'intero sodalizio e non singoli soggetti, nel caso del IN era emerso che egli aveva lavorato presso il circolo di EZ su incarico del fratello, il che peraltro valeva ad escludere un collegamento con il clan e l'intento di favorire quest'ultimo, nulla rilevando che il sodalizio dei LE avesse raggiunto il controllo del gioco d'azzardo nel territorio emiliano dal 2005/2006. Si sarebbe semmai dovuto ritenere che il ricorrente avesse voluto favorire il fratello, il quale svolgeva funzioni di intermediario del clan. Ma dalla motivazione non era dato comprendere in che modo il IN avesse agevolato il clan e con quali modalità egli avesse agito. 15. Ha presentato ricorso LL EP tramite il difensore, Avv. Domenico Ippolito. 15.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 51). partecipazioneII ricorrente era stato riconosciuto colpevole di all'associazione semplice di cui al capo 51), intesa quale sottogruppo che perseguiva gli interessi del clan nel settore del gioco d'azzardo, la quale tuttavia 26 corrispondeva strutturalmente, per luoghi e scansioni temporali all'associazione camorristica di cui al capo 1), avendo parimenti al vertice VO LA. Non ravvisandosi autonomia gestionale e decisionale tra le due associazioni, il capo 51) avrebbe dovuto essere assorbito nel capo 1), mentre il ricorrente per questa parte avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. 15.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e all'obbligo di motivazione e valutazione della prova. La RT, pur riconoscendo che il ricorrente era intervenuto nel settore del gioco d'azzardo dopo l'arresto del OT LL IO, in situazioni di emergenza e rapportandosi con il medesimo, aveva omesso di fornire la prova della consapevole determinazione di perseguire gli interessi di un organismo associativo, peraltro sovrapponibile al contesto familiare, non spiegando in che misura il ricorrente avesse fornito un contributo al sodalizio invece di tenere una condotta qualificabile come vicinanza ad un singolo esponente sia pur apicale, di per sé non idonea ad integrare consapevole partecipazione ad organismo associativo. 15.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Premessa la necessità di attestare la cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice al sodalizio criminale, il ricorrente osserva che la RT si era basata anche a questo riguardo su un automatismo, dando rilievo alla consapevolezza di rapportarsi ad un esponente dell'associazione come equivalente alla consapevolezza di agevolare il clan dei LE. Ed invero l'automatismo probatorio si era manifestato con riguardo alla riferibilità delle case da gioco al LL IO e di conseguenza al clan. Ma non era stato illustrato il relativo criterio inferenziale, a fronte del fatto che il ricorrente non aveva rapporti con altri soggetti appartenenti al sodalizio di cui al capo 1). 15.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640-ter cod. pen. con riferimento ai capi 28), 29) e 34). Non emergeva un elemento dal quale potesse desumersi un concorso del ricorrente nell'attuazione della frode informatica. In particolare non era risultato che egli conoscesse il funzionamento delle giocate on line o delle apparecchiature installate presso i circoli, salvi taluni passaggi di denaro posti in essere in favore di propri familiari. A tutto concedere egli avrebbe costituito un collegamento tra il OT IO, detenuto in IL Romagna, e la famiglia di questi, residente in [...]. 27 15.5. Con il quinto motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato sub 34), con riguardo al circolo Black JA di EZ. La RT aveva omesso di motivare in ordine al fatto che il circolo di EZ era stato affidato a persone estranee al nucleo familiare, nulla rilevando che il circolo fosse incluso nel programma criminoso dell'associazione di cui al capo 51). Il tema era rilevante anche a fini sanzionatorio, poiché per il capo 34) vi era parziale giudicato, relativamente ad altri circoli. 15.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per disparità di trattamento in ordine all'entità della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Pur avendo la RT definito la coimputata UI su un gradino più elevato e responsabile del locale, il ricorrente, attinto dai medesimi capi di imputazione, era stato condannato a pena più elevata, con ingiustificata disparità di trattamento. Sulla censura, dedotta nei motivi di appello, la RT aveva omesso di motivare specificamente, per contro riconoscendo la maggiore importanza gerarchica della coimputata, il che dava luogo ad evidente illogicità della motivazione. 15.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Era stata respinta la censura formulata con riguardo alla condanna al risarcimento in favore di non meglio specificate associazioni antiracket, costituitesi parti civili. Il primo giudice aveva constatato l'assenza di prova di danno e aveva rimesso la liquidazione ad una valutazione equitativa, a carico di tutti gli imputati dei delitti ex art. 416-bis cod. pen. o aggravati ex art. 7 legge 203 del 1991. Ma la RT aveva ignorato la specificità dei reati contestati al ricorrente e la loro collocazione spaziale, lontana dai territori rappresentati dagli enti costituiti, e ne aveva confermato la condanna in assenza di prova di danno riferibile al predetto. La motivazione era solo apparente e basata su clausole di stile anche con riguardo alla titolarità di situazioni soggettive tutelabili in capo alle associazioni costituite 16. Ha presentato ricorso PA LA, tramite il difensore Avv. Carlo De Stavola. L 28 16.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 110 e 640-ter cod. pen. con riguardo ai capi 27), 29) e 34). La RT si era limitata a richiamare in parte il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame e in parte la sentenza di primo grado, senza analizzare specificamente le doglianze difensive, sulle quali i giudici richiamati non si erano soffermati. Relativamente al capo 34) erano state indicate le conversazioni che spiegavano la ragione dei contatti tra il ricorrente e il SO e l'TE, in vista del recupero del pagamento dell'attività svolta nel periodo 2005/2006, ma la RT aveva solo rilevato che non era condivisibile l'assunto difensivo circa la cessazione della condotta in epoca antecedente al 2008, a fronte di intercettazioni telefoniche ulteriori in precedenza richiamate. 16.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen e 7 legge 203 del 1991. La RT aveva affrontato il tema dell'aggravante semplicemente riproponendo le conclusioni del Tribunale nel presupposto che il ricorrente fosse consapevole dell'appartenenza del settore al clan e che egli avesse agito oltre che nel suo interesse, anche in quello dello stesso clan. Ma aveva omesso di considerare le deduzioni difensive, con le quali non solo si era discusso sul regime di comunicabilità del motivo ai concorrenti, ma si era anche sottolineato che non risultava la conoscenza del ricorrente della destinazione degli incassi al clan, che nessuno dei soggetti, con i quali interloquiva, apparteneva al sodalizio e che egli aveva rapporti con l'ex cognato LL, mai condannato all'epoca per reato associativo. Né avrebbero potuto rilevare il fermo che aveva interessato la famiglia LL nel 2008 e le censure in merito all'utilizzo del conto ED. La RT aveva dunque omesso di verificare che la finalità avesse costituito motivo specifico della spinta criminosa. 16.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen. La RT aveva negato le attenuanti generiche con formula apodittica, a fronte degli elementi positivi indicati, in assenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui era stata ravvisata l'estrema gravità dei fatti. 16.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. La RT aveva omesso di motivare in ordine al trattamento sanzionatorio, vicino al massimo edittale, limitandosi a formule stereotipate. 29 17. Ha proposto ricorso VO MA tramite il difensore Avv. NI Cantelli. 17.1. Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo ai reati contestati. In via generale segnala che la RT si era limitata a rinviare alla sentenza di primo grado in ordine alla valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia, senza spiegare con adeguata motivazione le ragioni per cui fosse ravvisabile la soggettiva attendibilità degli stessi. Relativamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1) (in esso assorbito quello di cui al capo 51), era stato addebitato al ricorrente di aver partecipato all'associazione camorristica con funzioni nel settore del gioco d'azzardo e nella raccolta dei relativi proventi illeciti. Ma l'assunto era stato basato su poche conversazioni intercettate, in relazione alle quali non era stato spiegato in che modo le stesse, solo richiamate con il numero, dimostrassero la prospettata intraneità e l'assunzione di incarichi, a fronte del loro contenuto non univoco. Non era stata indicata attività investigativa di riscontro ed erano state invocate le dichiarazioni del collaboratore CI, di cui tuttavia erano state segnalate dalla difesa le incertezze e la genericità, in specie in relazione al preteso ruolo di referente per le zone di Latina, Gaeta e Formia. Vari collaboratori avevano parlato dell'interesse del clan per il gioco d'azzardo, ma non avevano indicato lo VO come referente nei suindicati settori. Riduttive erano risultate le valutazioni della RT in ordine alle specifiche doglianze difensive. Le conversazioni che avevano interessato il ricorrente erano ristrette ad un limitato arco temporale e non vi era motivo di ritenere che il ricorrente avesse svolto l'attività nell'interesse del clan. Relativamente al capo 8) (in esso assorbito il capo 14), riguardante la truffa ai danni dello Stato conseguente all'installazione di terminali utilizzabili per l'accettazione di scommesse, la RT si era limitata a richiamare la motivazione del primo giudice, mentre avrebbe dovuto spiegare il motivo per cui le aveva condivise a fronte delle doglianze difensive. In particolare il ricorrente, chiamando il tecnico AV, si era limitato a chiedere informazioni circa le necessarie autorizzazioni, e non aveva chiesto informazioni su come installare, presso i centri di raccolta, terminali truccati. Inoltre non si era mai fatto riferimento nelle conversazioni a condotte volte ad andare oltre le autorizzazioni necessarie. Di qui il mero interesse per il settore, senza profili di illiceità sul versante economico. 305 0 Relativamente alle ipotesi di reato ex art. 513-bis cod. pen., contestate ai capi 10) e 13), riguardanti l'imposizione dell'installazione di macchinette, fornite dalla società facente capo a De IS, e l'acquisizione da parte della ET 00 di una posizione dominante nel settore della raccolta di scommesse, con l'imposizione di tale marchio, la RT si era limitata al richiamo di conversazioni, senza spiegare perché la terminologia usata fosse riconducibile a presunte condotte illecite in danno di titolari di locali pubblici e senza dar conto delle doglianze difensive, in assenza di conversazioni da cui potesse desumersi che il ricorrente minacciava i titolari di quei locali o imponesse l'utilizzo del concessionario ET e in assenza di denunce da parte dei gestori degli stessi. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, la RT aveva fatto ricorso a formule di stile per motivare la configurabilità del metodo mafioso in relazione al modus operandi, ed altrettanto aveva fatto in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante sotto il profilo soggettivo dell'agevolazione, essendosi omesso di indicare gli elementi a supporto dell'assunto e di chiarire perché l'attività dello VO non potesse essere inquadrata in ambito di lavoro autonomo. 17.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La RT avrebbe dovuto indicare gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, negate con formule di stile. 17.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-sexies legge 356 del 1992. La RT, nel confermare le disposizioni in materia di confisca, aveva omesso di procedere ad una verifica riguardante ogni singolo bene anche al fine di giungere alla dimostrazione logica e cronologica della provenienza di ogni bene dall'attività illecita o dal reimpiego dei proventi. Si era dato conto della sproporzione tra beni e redditi prodotti dal coniuge, senza motivazione in ordine alle risultanze della prodotta consulenza tecnica, da cui era emerso che i beni di proprietà della moglie erano di provenienza lecita, in quanto il terreno era stato acquistato dalla suocera con l'aiuto economico dei genitori e della nonna, e la vettura era stata acquistata con finanziamento. 18. Ha proposto ricorso SO NE tramite il difensore Avv. Cosimo Zaccaria. 18.1. Con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 148, comma 2-bis, 178, 179 cod. proc. pen. con riguardo alla 31 mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore e all'omessa motivazione in ordine alle censure sul punto formulate. Era stata eccepita la mancata notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, avvenuto a mezzo di e-mail -non PEC-, inviata dalla cancelleria. La RT aveva dato conto della prova della ricezione documentata in atti, ma in realtà tale prova non esisteva, risultando solo l'invio. Inoltre la RT aveva omesso di valutare il tema della notifica a mezzo account e-mail non certificato, a fronte della eccepita inidoneità del mezzo e della giurisprudenza in materia, fermo restando che l'e-mail non era pervenuta al difensore. 18.2. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8, 9, 16 cod. proc. pen. e 25 Cost. Deduce in particolare che la competenza territoriale avrebbe dovuto determinarsi in presenza di reati connessi in base al reato più grave, dovendosi aver riguardo, in caso di reato permanente, al momento di inizio della consumazione, in tal senso mutuandosi il criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie all'inizio della consumazione, cioè prima delle modifiche normative poi intervenute, il reato associativo non avrebbe potuto considerarsi il più grave, dovendosi invece far riferimento al reato di cui all'art. 648-bis, di cui al capo 5), consumato nella provincia di Modena. Inoltre sotto altro profilo si sarebbe dovuto rilevare che la continuazione è causa di connessione, idonea a determinare lo spostamento della competenza, solo quando i reati in continuazione riguardino lo stesso imputato o gli stessi imputati, mentre nel caso di specie i concorrenti del SO non erano sempre gli stessi, come nel caso del capo 32), riguardante anche soggetti estranei al reato associativo sub 1). Di qui l'interesse del ricorrente a vedersi giudicato dal giudice naturale, con prevalenza sulla connessione con reati commessi da imputati concorrenti in reati continuati di eventuale maggiore gravità. 18.3. Con il quarto, il quinto e il sesto motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione ai temi di cui ai motivi 3, 3-bis, 3-ter e 4 dell'atto di appello, vizio di motivazione in ordine alla valorizzazione di sentenze passate in giudicato e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che non menzionano il ricorrente, vizio di motivazione in ordine al tema dell'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, omettendosi di valutare la posizione del ricorrente. 32 La motivazione utilizzata dalla RT era da considerarsi meramente apparente, in quanto priva di completezza in relazione a specifiche doglianze e in quanto tale da riprodurre ragionamenti, collegamenti e indicazione di prove chiave già emergenti dalle informative di P.G. senza autonomo e specifico vaglio, tale da condurre a motivata disapprovazione delle tesi a discarico. La RT aveva utilizzato anche a carico del SO le argomentazioni valide per gli altri imputati, tratte da sentenze passate in giudicato e dichiarazioni di collaboratori, quando tuttavia costoro non avevano parlato del SO. La posizione del SO era stata trattata con formule di stile ed enunciazioni generiche, a fronte delle contestazioni formulate con gli atti di appello. I motivi di appello 3, 3-bis, 3-ter e 4 erano stati liquidati come asserzioni e deduzioni. In ogni caso il rigetto degli argomenti difensivi, lungamente riassunti, era stato affidato a poche frasi, per giunta generiche. Era inoltre contraddittorio il metodo induttivo utilizzato dal giudicante. Anche la RT, pur prospettando un diverso criterio, aveva finito per rifarsi al canone fondato sul numero di contestazioni e sull'esistenza del rapporto personale con LA VO, quando avrebbe dovuto prima darsi conto del pactum sceleris. In relazione all'intestazione fittizia di cui al capo 5), la RT aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'impiego illecito di capitali per il fatto che il ricorrente era affiliato. Al contempo aveva ritenuto che l'intestazione fittizia desse la dimostrazione del ruolo del ricorrente all'interno della compagine. 18.4. Con il settimo, l'ottavo e il nono motivo denuncia violazione di legge in ordine al tema della partecipazione ad associazione mafiosa ed ai relativi requisiti, omessa motivazione in ordine alla consapevolezza del ricorrente di apportare un fattivo contributo alla struttura, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'impossibilità per il ricorrente di essere intraneo al sodalizio, e persona offesa di estorsione da parte dei sodali, violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla possibilità di qualificare il contributo come concorso esterno. La colpevolezza del SO in ordine al reato associativo era stata ricavata non dalla dinamicità interna ad una struttura, ma da rapporti individuali, dai quali era stata desunta l'affectio societatis e l'adesione al pactum sceleris. Per contro la RT non aveva esaminato il tema del rapporto tra il ricorrente e il clan, globalmente inteso. Ma ciò si poneva in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al vincolo associativo, all'indeterminatezza 33 3 3 del programma e all'esistenza di una struttura organizzativa, di cui il soggetto partecipe deve essere a conoscenza, aderendo ad essi. Relativamente al ricorrente erano state valorizzate massime di esperienza e valutazioni analogiche rispetto a precedenti vicende, potendosi invece al più ravvisare una contiguità compiacente, non idonea di per sé a dare contenuto alla partecipazione. Il ricorrente aveva operato a Modena, mentre la cellula decisionale e gli interessi economici erano stabiliti in provincia di Caserta. Del resto la conoscenza dello VO era avvenuta in un bar a Modena al di fuori di condivisione associativa. Del ricorrente non era stato in concreto individuato un ruolo al di fuori di rapporti personali. Non era stata inoltre considerata l'incompatibilità della veste di soggetto perseguitato dal sodalizio con quella di partecipe, a fronte dell'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo 36), indicativa semmai di soggiacenza: di tutto ciò la RT aveva omesso di dare conto. In ogni caso si sarebbe potuta verificare la configurabilità di un concorso esterno, quale mero agevolatore di un organismo operante ed efficace, ma la RT aveva omesso di confrontarsi con tale genere di doglianza, verificando un contributo causalmente rilevante in assenza di affectio societatis. 18.5. Con il decimo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla configurabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992 e reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., ove il bene sia di provenienza illecita e l'agente sia un sodale. In particolare con riguardo all'ipotesi di cui al capo 5), si sarebbero dovuti applicare i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite della RT di cassazione del 27 febbraio 2014, n. 25191, in ordine all'assorbimento del delitto di riciclaggio in quello di associazione mafiosa, allorché la contestazione nei confronti dell'associato abbia ad oggetto beni provenienti dal delitto di associazione mafiosa. Sottolinea il ricorrente che l'art. 12-quinquies contempla una diversa clausola, per cui la norma è applicabile, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ma il trasferimento fraudolento di valori costituisce duplicazione di parte delle condotte ricomprese nel delitto associativo, sebbene a determinate condizioni: qualora il bene sia provento di attività associativa, almeno in relazione alle risorse necessarie per acquisirlo, l'intestazione fittizia da parte di un sodale del titolare è finalizzata a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per altri. 34 In tal modo l'intestazione fittizia di bene acquisito con risorse del clan avrebbe dovuto ritenersi finalizzata a procurare il vantaggio di non vedere l'immobile confiscato in ragione di provvedimenti ablatori: tale condotta avrebbe dovuto considerarsi espressione della partecipazione all'associazione e non autonomamente valutabile. 18.6. Con l'undicesimo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alle doglianze formulate nell'atto di appello, riguardanti le numerose telefonate dalle quali avrebbe dovuto ricavarsi una spiegazione in chiave favorevole al ricorrente di conversazioni utilizzate invece in chiave accusatoria. Il ruolo attribuito al ricorrente con riguardo ai capi 29) e 34) era stato desunto da conversazioni telefoniche qualificate come confessione stragiudiziale, ma si trattava di una mera spacconeria, come avrebbe potuto agevolmente desumersi dalla valutazione di ulteriori conversazioni indicate dalla difesa, idonee a dimostrare che il ricorrente non aveva idea di come funzionasse il gambling on line e non sapeva quanto incassassero i circoli. Di ciò la RT non aveva dato conto, omettendo qualsiasi valutazione e incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 18.7. Con il dodicesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.. La RT aveva valorizzato considerazioni di segno negativo prive di rilievo giuridico, in rapporto alla gravità dei fatti, alla posizione rivestita nel clan e all'assenza di elementi positivi nel contegno processuale. In concreto il relativo giudizio si era sovrapposto a quello riguardante la valutazione ex art. 133 cod. pen. In tal modo la RT aveva indebitamente duplicato gli effetti negativi di alcune valutazioni e omesso di considerare elementi positivi idonei a giustificare un adeguamento della pena, come l'interruzione dei legami con i coimputati, l'unicità del precedente da cui il ricorrente è gravato, la nascita di un figlio dopo la carcerazione, il fatto che il ricorrente è anche persona offesa del reato, l'indole non violenta dei reati fine, il corposo interrogatorio reso al P.M. 19. Ha proposto ricorso DI UI, tramite il difensore Avv. Lorenzo Mereu. 19.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179, 521, 442 cod. proc. pen. Era ravvisabile la nullità derivante dalla riqualificazione del fatto sub 29) ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen., in quanto, valutati i principi affermati dalla RT di Cassazione e dalla RT europea dei diritti dell'uomo, si sarebbe dovuto 35 ritenere leso il diritto di difesa del ricorrente, che aveva optato per il giudizio abbreviato non condizionato: ed invero la riqualificazione non avrebbe potuto considerarsi prevedibile, non essendo stato specificato il sistema informativo di pertinenza della persona offesa, che sarebbe stato manipolato, non essendo ravvisabile in sede di giudizio abbreviato il diritto dell'imputato a vedersi ammettere nel giudizio di appello nuovi mezzi di prova, e dovendosi ritenere che le fattispecie differiscano, circa le determinazioni della eventuale condanna, in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 19.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 640-ter cod. proc. pen. Avrebbe dovuto dichiararsi in luogo del proscioglimento per intervenuta prescrizione, l'improcedibilità per difetto di querela, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. 19.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 640-ter cod. pen. Era stata omessa l'analisi della sussistenza concreta di un ingiusto profitto con altrui danno. 19.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge. La RT aveva continuato a prospettare che DI IO e DI UI fossero soci di Cinque Punto Cinque s.r.l., ma in realtà l'IO non era mai stato socio. Analoga superficialità era ravvisabile nell'analisi del tema riguardante il trattamento giuridico delle apparecchiature appartenenti alla tipologia di cui al settimo comma di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. Al DI mai era stata contestata condotta ricollegabile all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 7. Di qui l'illogicità della motivazione, emergente anche dallo spostamento in avanti della consumazione del reato. In ogni caso il software ES avrebbe dovuto considerarsi un programma del tutto lecito. 19.5. Sono stati proposti due motivi nuovi con atto a firma dell'Avv. Dario Vannetiello. Ad integrazione del secondo motivo di ricorso si segnala che a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 deve essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela, nulla rilevando che la questione non fosse stata sollevata in grado di appello, in quanto si tratta di tema rilevabile anche d'ufficio dalla RT di cassazione. 36 Ad integrazione del primo motivo di ricorso si deduce inoltre che la diversa qualificazione del fatto aveva arrecato un vulnus al diritto di difesa, in quanto aveva comportato l'applicazione di una fattispecie di reato più grave e in quanto era avvenuta in assenza di contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di esaminare partitamente i ricorsi, si impone una disamina di carattere generale di alcuni temi ricorrenti nel presente processo.
2. Innanzi tutto occorre rilevare come del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di una consorteria di stampo camorrista, facente capo a VO LA. A tal fine i Giudici di merito hanno dato conto di plurimi convergenti contributi di collaboratori di giustizia, che hanno fatto riferimento al progressivo affacciarsi sulla scena di VO LA, figlio di VO AN, detto OK, il quale aveva fatto leva sulle dinamiche criminali riferibili al proprio contesto d'origine e alla relativa capacità evocativa e si era avvalso di plurimi sodali, per imporsi sia nell'ambito territoriale originario sia anche in altri territori, come il modenese, nei quali peraltro il manifestarsi della forza dei LE non costituiva evenienza inusitata, alla luce di talune risultanze in merito alla presenza attiva di quel sodalizio nel settore dei giochi d'azzardo. I Giudici di merito hanno in particolare descritto sulla base di quei contributi l'operatività del Clan e il suo attuarsi anche a mezzo di tipiche condotte intimidative, culminate fra l'altro in fatti estorsivi, operatività che aveva dovuto tener conto del collegamento e dei potenziali conflitti con altre fazioni, con le quali erano talvolta insorte situazioni critiche. In tale ricostruzione è stato fatto riferimento ai settori nei quali principalmente l'attività del Clan si era manifestata ed all'utilizzo del metodo mafioso, quale connotazione distintiva della consorteria nell'ambito territoriale di origine ma anche in quegli ambiti nei quali aveva progressivamente realizzato i propri progetti criminali. In concreto si è affermato sulla base dei medesimi contributi che il manifestarsi dell'azione criminale dello VO avrebbe dovuto farsi risalire al 2004. In tale quadro generale, rispettoso del dato normativo in relazione ai caratteri distintivi, sul piano strutturale e programmatico, di un'associazione di stampo camorrista, è stato poi collocato il contributo dei singoli imputati, di cui è stata riconosciuta in varia guisa l'intraneità. 437 3 Salvo quanto si dirà con riguardo alle singole posizioni, va rimarcato che in generale la complessiva ricostruzione dell'associazione di stampo camorrista non ha formato oggetto di specifiche doglianze, ma solo di rapide argomentazioni di contorno, funzionali alla critica concernente il ruolo attribuito a taluni ricorrenti.
3. A margine dell'associazione di stampo camorrista, è stata peraltro delineata al capo 51) un'ulteriore associazione per delinquere ordinaria, avente funzione servente e destinata a realizzare i progetti criminosi del Clan nel settore del gioco d'azzardo e delle scommesse, con operatività estesa anche alle zone dell'IL in cui erano stati attivati vari circoli.
3.1. I Giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alla concreta configurabilità di una siffatta associazione, che secondo la ricostruzione fornita si avvaleva di numerosi sodali, anche non affiliati al Clan, nonché di una strutturata organizzazione, qualificata da un lato dalla progressiva apertura di circoli in varia guisa collegati e nei quali venivano utilizzati strumenti e personale intercambiabili, tutti dediti al gioco d'azzardo con modalità fraudolente, propiziate dal contributo tecnico di chi produceva apparecchiature che venivano all'uopo modificate e da quello di chi consentiva l'accesso a casino on line tramite siti attestati all'estero, e dall'altro dall'apertura di centri scommesse. E' stato al riguardo rilevato come la struttura fosse volta al conseguimento di profitti che confluivano in un conteggio unitario e in una sorta di cassa comune, che veniva poi in varia guisa ripartita. I Giudici di merito hanno ritenuto in concreto ravvisabile la partecipazione a tale associazione con riguardo a coloro che non risultavano appartenenti alla consorteria camorrista, cioè con riguardo a soggetti che si è ritenuto essere stati consapevoli di fornire uno stabile contributo a quell'autonomo sodalizio, pur non essendo direttamente parte del Clan.
3.2. In questo caso le censure formulate hanno riguardato soprattutto il tema della concomitante configurabilità di una simile associazione, in qualche modo sovrapponibile al Clan, quale suo sottogruppo, ma non assorbita dallo stesso.
3.3. Orbene, deve ritenersi che non sussistano ostacoli pregiudiziali alla configurabilità di un concorso tra associazione di stampo mafioso e altro tipo di associazione, come ripetutamente affermato con riguardo ad associazioni specializzate dedite al narcotraffico, essendosi sul punto rilevato che l'elemento distintivo è rappresentato dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che nel caso dell'associazione mafiosa deve essere rivolto a conseguire gli obiettivi delineati dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Cass. Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. nel 2016, Viscido, rv. 265762). 38 22 In particolare è ravvisabile una pluralità di compagini associative, allorché a fianco di quella che strutturalmente e programmaticamente si avvale del metodo mafioso, sia realizzata un'associazione che disponga di un'autonoma struttura e si avvalga del contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati, i quali perseguano l'attuazione di un programma delittuoso proprio di quella struttura, solo dalla cui attuazione possa discendere il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. Va sul punto precisato che l'eventuale uso programmatico e condiviso del metodo mafioso impedirebbe invero di ravvisare un'associazione autonoma, dovendosi a quel punto ritenere esistente un'unica struttura di stampo camorrista. Diversamente deve invece ritenersi, allorché non ricorra il profilo dell'utilizzo programmatico del metodo, che, se del caso, solo ab extrinseco accompagni occasionalmente la realizzazione di taluni episodi delittuosi (in tal senso Cass. Sez. 6., n. 40548 del 13/6/2017, Cuomo, rv. 271390). Da un diverso angolo visuale va poi considerato che i membri dell'associazione ordinaria possono essere assistiti dalla finalità di agevolare il clan, in quanto abbiano dato vita al sodalizio e abbiano agito per esso con tale specifica intenzione, secondo quanto sarà rilevato più avanti. In concreto dunque deve ritenersi che l'esistenza del Clan non impedisca di valutare la posizione di quei soggetti che, pur non appartenendo ad esso, abbiano tuttavia condiviso un programma delittuoso, nel quadro di un'autonoma struttura organizzativa stabile, funzionale al conseguimento di determinati obiettivi, quand'anche convergenti con quelli del clan. Non è necessario in questa sede, a fronte di quanto sul punto stabilito dai Giudici di merito, esaminare il diverso tema della configurabilità di una partecipazione punibile all'associazione ordinaria anche nei confronti di chi sia riconosciuto colpevole della partecipazione all'associazione camorrista. In ogni caso devono reputarsi infondate le doglianze formulate con riguardo alla ravvisabilità dell'associazione di cui al capo 51), nei termini che si avrà cura a mano a mano di ribadire.
4. Sempre preliminarmente va esaminato il ricorrente tema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, che ricorre, con riguardo a singoli delitti, allorché gli stessi siano realizzati con utilizzo del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare un sodalizio mafioso.
4.1. A fronte di un risalente orientamento che tendeva a creare una commistione strutturale tra le due ipotesi, deve sottolinearsi come la prima abbia una valenza oggettiva, in relazione alla concreta utilizzazione di modalità 39 operative che valgano a ricondurre il delitto a forme socialmente tipiche, proprie delle associazioni mafiose, in ragione della manifestazione o dell'evocazione di una particolare forza intimidativa (con riguardo al tema del metodo mafioso, si richiama Cass. Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Vicidomini, rv. 271103). Il carattere oggettivo implica che il canone di imputazione dell'aggravante, in caso di concorso di persone, sia quello desumibile dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua l'aggravante è ravvisabile anche se ignorata o ritenuta inesistente per colpa.
4.2. Diversamente deve invece ritenersi per la finalità di agevolazione. Nonostante talune reiterate affermazioni di segno opposto (Cass. Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Vernengo, rv. 268856), si è più di recente e in prevalenza convincentemente rilevato che nel caso della finalità di agevolazione l'aggravante ha natura soggettiva, in quanto tale da incentrarsi su una particolare motivazione e da connotare la direzione finalistica del dolo e della condotta (Cass. Sez. 6, n. 54481 del 6/11/2017, Madaffari, rv. 271652), con la conseguenza che in caso di concorso di persone l'aggravante, in quanto inerente ai motivi e all'intensità del dolo, risulta applicabile solo nei confronti di chi abbia agito con tale finalità (Cass. Sez. 6, n. 35677 del 2/5/2017, Mungelli, rv. 271662; Cass. Sez. 6, n. 29816 del 29/3/2017, Gioffré, rv. 270602) ovvero l'abbia comunque condivisa e fatta propria (Cass. Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta, rv. 271098; Cass. Sez. 6, n. 25510 del 19/4/2017, Realmuto, rv. 270158). Sulla scorta di tale canone di valutazione saranno dunque esaminate le singole posizioni con riguardo ai motivi di ricorso riguardanti specificamente l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. 5. Il ricorso di TE IO è infondato.
5.1. Con riguardo al primo articolato motivo si rileva innanzi tutto che i Giudici di merito non hanno fondato il giudizio sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio camorrista solo sul contributo arrecato dal predetto attraverso la commissione di taluni reati fine, ma anche e in primo luogo su un dato strutturale, inerente al quadro delle stabili relazioni intercorrenti tra l'TE e molti altri soggetti individuati come sodali e alla sua posizione subordinata al capo clan, cioè VO LA. Solo alla luce di tali elementi in un rapporto di biunivoca corrispondenza è stato dato rilievo alla partecipazione a taluni significativi episodi, ritenuti idonei a suffragare l'intraneità del ricorrente.
5.2. Va aggiunto che la partecipazione al sodalizio non implica esclusivamente il compimento di attività illecite, ma ben può risolversi nella 40 messa a disposizione del proprio contributo nelle occasioni in cui ciò risulti necessario secondo le indicazioni di chi riveste posizioni apicali, dovendosi inoltre rilevare che l'intraneità non comporta un ruolo attivo in ogni settore di interesse del sodalizio, essendo tuttavia significativa la conoscenza dell'operatività del clan in diversi ambiti.
5.3. Ed ancora va rimarcato come il capo di imputazione sub 1) abbia essenzialmente ad oggetto l'individuazione di un clan camorrista e, fra l'altro, l'attribuzione al ricorrente della veste di compartecipe alla consorteria: l'indicazione dei vari tipi di contributi che sarebbero stati offerti nei diversi settori dal ricorrente valeva a consentire il diritto di difesa nella forma più ampia, ma non implicava che l'attribuzione dell'intraneità dipendesse dal concreto riconoscimento di un ruolo attivo effettivamente svolto in tutti i settori indicati, essendo solo necessario che il giudizio fosse formulato all'interno di quella cornice. non sia 5.4. Inoltre sempre in via preliminare va considerato come ravvisabile alcuna omessa pronuncia con riguardo al capo 32). Tale capo invero non recava in epigrafe l'indicazione dell'TE tra coloro cui il reato era addebitato, anche se descrittivamente si faceva riferimento anche a condotte del predetto. Su tali basi correttamente il primo Giudice ha ritenuto che il reato non potesse dirsi contestato al ricorrente, al di là della verifica di eventuali condotte rilevanti ai fini della configurabilità della partecipazione al sodalizio.
5.5. Con riguardo al complessivo tenore della motivazione va sottolineato come effettivamente il primo Giudice abbia richiamato informative e atti inerenti alla vicenda cautelare: ciò tuttavia non implica automaticamente impropria sovrapposizione della gravità indiziaria allo standard probatorio necessario per addivenire alla condanna, dovendosi invece aver riguardo al concreto percorso logico-argomentativo e alla sua idoneità a sorreggere il giudizio. Va aggiunto che il primo Giudice ha comunque dato conto dello sviluppo di un'analisi coerente e logica, alla resa dei conti suffragata da sue valutazioni di sintesi, che sono state espresse in modo da rendere riconoscibile il concreto esercizio della giurisdizione. D'altro canto la RT territoriale ha ampiamente richiamato la motivazione del primo Giudice, ma l'ha anche suffragata attraverso un proprio specifico giudizio, dopo aver dato conto delle doglianze formulate nell'atto di appello, ritenute inidonee a sovvertire il giudizio di colpevolezza.
5.6. Va al riguardo ribadito che il Giudice d'appello può avvalersi della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, dovendo peraltro rispondere i 7 41 specificamente a doglianze che contestino gli argomenti fondanti ed assumano un rilievo potenzialmente dirimente. Deve tuttavia ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.pen.; cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/00, Garasto, rv. 216367). D'altro canto non può dirsi dirimente un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni («quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio»: Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783). In tale eventuali censure formulate in sede di legittimità risultano connotate da genericità, allorché non si confrontino con la complessiva motivazione dei Giudici di merito e non diano conto della centralità del tema e del carattere potenzialmente decisivo del profilo dedotto. Occorre dunque verificare se l'analisi dei Giudici di merito abbia comunque condotto ad una logica ricostruzione del quadro probatorio tale da suffragare l'ipotesi accusatoria, non potendo essere semplicemente prospettate ipotesi alternative o invocati elementi probatori che non interferiscano direttamente con i dati fattuali assunti quale parametro di valutazione. 42 5.7. Così inquadrata l'analisi, deve osservarsi come i Giudici di merito, valorizzando un significativo e vasto materiale probatorio, che in varia guisa ha contribuito a tratteggiare la condotta del ricorrente e di cui è stato dato conto non solo in sede di verifica della partecipazione alla consorteria ma anche in sede di esame dell'operatività del sodalizio in vari settori, abbiano ritenuto che l'TE avesse fin dal 2004 palesato la propria vicinanza a VO LA, vicinanza tradottasi in comportamenti specifici, idonei a connotarne un più pregnante vincolo. In particolare è stato sottolineato come l'TE avesse stretti legami con altri sodali, come SO NE e LL IO, avesse contezza dell'esistenza di un sodalizio, ruotante intorno alla figura di VO LA, che ne era il capo indiscusso e di cui erano noti la provenienza e il contesto familiare, riconoscesse inoltre tale ruolo apicale dello VO, assecondandone le disposizioni, e avesse fornito un contributo all'operatività del sodalizio sia svolgendo la funzione di finanziatore a supporto delle necessità manifestate dai sodali e del reimpiego di proventi, sia prestandosi all'intestazione fittizia di veicoli, in funzione di attività riconducibili allo VO.
5.8. Tale ricostruzione è stata effettuata sulla base di un percorso sufficientemente suffragato dal riferimento a dati probatori. Il rapporto con lo VO è stato attestato dalle vicende connesse alle intestazioni delle vetture, sulle quali si tornerà, nonché da una pluralità di conversazioni telefoniche, che sia pur indirettamente quel rapporto implicavano. In tale quadro è stato fatto riferimento alla vicenda del maggio del 2005, allorché una Porsche AR, formalmente oggetto di leasing intestato ad una società dell'TE, era stata sottoposta a sequestro di prevenzione in danno di VO AN, padre di LA, in quanto bene ritenuto nella disponibilità del clan: in quel frangente VO LA aveva imposto a LL IO di recarsi a Casal di Principe con l'TE, il quale, pur a fronte di altri suoi impegni, si era trovato costretto ad assecondare il pressante invito proveniente dal capo clan, in vista dell'udienza che si sarebbe tenuta il 26/5/2005. E' stato altresì richiamato un episodio nel quale era stata data notizia anche all'TE dell'arrivo del capo (pag. 578 della sentenza di primo grado). Inoltre è stato fatto riferimento sotto diversi profili alla vicenda che ha riguardato MP MA. Costui, gravitante nello stesso gruppo, era risultato debitore di TE e lo VO tramite altri sodali lo aveva ammonito a far fronte ai suoi impegni verso l'TE. 43 Inoltre lo stesso MP era stato tratto in arresto per vicende collegate all'emissione di assegni e in tale vicenda erano venuti, pur occasionalmente, in evidenza anche SO e TE, in relazione ai loro rapporti con il MP. Sta di fatto che in tali frangenti era stata manifestata dai sodali e anche dall'TE l'esigenza di aiutare economicamente il MP, la cui famiglia versava in difficoltà economiche gravi, ma al tempo stesso si era diffuso il timore che il MP optasse per la collaborazione con la giustizia, ciò che aveva destato allarme tra i sodali, compreso l'TE, fermo restando che nella circostanza, prima che giungessero tranquillizzanti smentite, era stato segnalato che avevano allertato CA (pag. 670 della sentenza di primo grado).
5.9. Quanto alla conoscenza del contesto ambientale e criminale dello VO, il primo Giudice ha tratteggiato il tema con una pluralità di puntuali riferimenti, che emergono dal complesso della motivazione. Da un lato è emerso il costante riferimento dei vari sodali allo VO come personaggio avente un ruolo apicale indiscusso, tanto da essere spesso evocato come «Isso» o indicato con riferimenti parimenti evocativi come l'ingegnere». Dall'altro è stato fatto riferimento all'episodio della Porsche AR, direttamente ricollegabile al contesto familiare e criminale dello VO. Inoltre è stata, fra l'altro, riportata una conversazione intercorsa tra LL IO e l'TE (cfr. pag. 374 della sentenza di primo grado), nella quale si dava conto della situazione critica che si registrava a Casal di Principe in conseguenza dello scontro tra il Clan VO e il Clan OG, cioè lo scontro che dà contenuto alle imputazioni 18), 19) e 20).
5.10. La compartecipazione all'operatività del sodalizio, aduso a finanziare le attività e a riciclare i profitti mediante scambio di assegni, è stata fra l'altro attestata attraverso la complessiva analisi di quell'operatività, oggetto anche di specifico riferimento fatto da SO NE proprio nel corso di un colloquio con TE (noi puliamo i soldi così»: pag. 692 della sentenza di primo grado). D'altro canto il ricorso all'TE per tale tipo di operazioni e di finanziamenti da parte dei vari sodali risulta da plurimi riferimenti, di cui si dà conto nelle sentenze di merito attraverso il richiamo di varie conversazioni intercettate (può a tal fine farsi richiamo a quanto esposto alle pagg. 641, 706/707, 753, 790 segg. della sentenza di primo grado). In tale quadro si colloca anche quanto emerge dalla sentenza di primo grado in ordine alle ragioni del ricorso all'TE, che, in base ad una conversazione intercettata, coinvolgente il SO e il ricorrente, risultava «l'unica persona pulita>> (pag. 696 della sentenza di primo grado). 44 5.11. La comunanza di interessi è stata valorizzata alla luce degli episodi di intestazione fittizia ma anche con il riferimento ad una prassi che andava oltre i singoli fatti oggetto di specifica contestazione, essendo emerso che ulteriori veicoli, pur intestati all'TE o a sue società, erano nella disponibilità di altri soggetti. Inoltre è stato dato conto di una conversazione (pag. 482 della sentenza di primo grado) nella quale l'TE (al di là della precisione della trascrizione, riferita a Roncoli») aveva prospettato un'entrata da tenere nascosta allo VO, che altrimenti avrebbe preteso del denaro.
5.12. A fronte di tale analisi, che di per sé vale a delineare l'inserimento del ricorrente in un contesto associativo, connotato dalla sincronica operatività di più soggetti, che riconoscevano in VO LA il capo, non assumono rilievo le doglianze difensive, con le quali si deduce la mancata valutazione di osservazioni critiche o di elementi di prova assertivamente dissonanti. Al di là del numero di conversazioni intercettate, direttamente intercorse tra l'TE e lo VO, è stato dato conto di come l'TE avesse contezza dell'operatività dello VO e dei suoi movimenti, tramite le indicazioni fornitegli da altri soggetti. La conversazione n. 299 del 30/10/2004, specificamente invocata, non si pone in rapporto di inconciliabilità logica con gli assunti dei Giudici di merito, in quanto attesta il fastidio dell'TE in quel determinato frangente per il tentativo ripetuto di contattarlo, al punto che il ricorrente proclama di non essere a disposizione, ciò che tuttavia non può essere decontestualizzato al punto da assurgere a manifestazione definitiva di intenti, a fronte di quanto già rilevato circa il successivo atteggiamento palesato dal ricorrente allorché, pur avendo a rigore un diverso impegno, aveva finito per assecondare la volontà dello VO accettando di recarsi con LL IO a Casal di Principe, in relazione alle vicende coinvolgenti la Porsche AR. Quanto al colloquio riguardante la richiesta di preventivi del ferro, le deduzioni difensive assumono carattere neutro rispetto alla ricostruzione dei Giudici di merito, che hanno tratto da quella conversazione solo la prova del contatto diretto tra lo VO e il ricorrente e la sua conoscenza del progetto riguardante San Prospero. D'altro canto tale aspetto della vicenda non ha costituito la base sulla quale è stata ricostruita la partecipazione del ricorrente al sodalizio, desunta da elementi ben più significativi e più analiticamente esaminati. Si è già detto del resto come al di là della menzione dell'operazione speculativa di San Prospero nel capo di imputazione, ciò da un lato non implichi sottesi profili di illiceità, al di là della consueta tendenza a trasferire a terzi la 45 formale intestazione di beni, e dall'altro non comporti che tale aspetto debba costituire condicio sine qua non ai fini del giudizio di penale responsabilità del ricorrente. Relativamente alle conversazioni dalle quali è emerso che SO si era accordato con PA alle spalle dell'TE, per indurre costui ad un'anticipazione (pagg. 880 segg. della sentenza di primo grado), non è dato comprendere come ciò valga ad insinuare fratture logiche nell'analisi dei Giudici di merito, posto che il coinvolgimento dell'TE, come rilevato anche dalla RT, non si è risolto in singole operazioni di prestito, ma ha assunto una connotazione più ampia, al di là di talune occasionali vicende, peraltro da inserire in un più vasto contesto di relazioni di tipo finanziario, intercorse tra i sodali, con l'ausilio dell'TE. D'altro canto l'interpretazione delle conversazioni è stata compiuta in osservanza di canoni logici, con puntuale inserimento delle stesse nel contesto dei rapporti a mano a mano venuti alla luce, risultando le contestazioni sul punto meramente assertive e comunque volte indebitamente a sollecitare una valutazione alternativa, non consentita in questa sede. In tale quadro anche le operazioni relative al conto ED sono state descritte non illogicamente nel quadro della complessiva operatività del sodalizio, funzionale al riciclaggio dei proventi attraverso la gestione anomala di conti correnti. D'altro canto, con riguardo alle ipotesi di reimpiego (oggetto del capo 33), va rimarcato come sia inconferente l'analisi della struttura della specifica fattispecie, a fronte del ritenuto assorbimento nella partecipazione al sodalizio di cui al capo 1): va comunque rilevato che i Giudici di merito hanno ampiamente descritto un meccanismo dissimulatorio, alla stregua del quale il denaro veniva in concreto acquisito e incassato, senza che potesse risalirsi alla sua origine (secondo quanto affermato dalla più rigorosa giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. 2, n. 33076 del 14/7/2016, Moccia, rv. 267691; Cass. Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. nel 2014, Amato, rv. 259477).
5.13. Venendo agli episodi di intestazione fittizia delle vetture, contestati ai capi 40) e 48), in relazione ai quali l'TE è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992, tema oggetto anche dei motivi aggiunti, va rimarcato come nell'analisi delle due vicende non sia stato sottaciuto il fatto che la Porsche CA era stata acquisita dall'TE in leasing fin dal 2003, prima che fossero emersi i contatti tra il ricorrente e lo VO. Tuttavia attraverso l'esame delle conversazioni intercettate è stato dato conto del fatto che la vettura era stata in concreto trasferita allo VO, pur 46 non essendo mutata la formale intestazione, in modo che proprio lo VO potesse poi direttamente disporre del veicolo, anche a fini locupletativi. I Giudici di merito hanno del resto sottolineato come gli ulteriori trasferimenti del veicolo fossero stati gestiti direttamente dallo VO e come l'TE avesse al riguardo espresso preoccupazioni per il fatto che il veicolo fosse rimasto a lui intestato, con tutti i conseguenti inconvenienti e rischi a fronte dell'inaffidabilità dei rapporti assicurativi e della possibilità che il veicolo fosse messo a disposizione di gente di malaffare «in mezzo alla via» (pag. 484 della sentenza di primo grado). D'altro canto è stato dato conto di una conversazione specificamente riferita alla Porsche CA nella quale il sodale AC, parlando con un soggetto non identificato, aveva fatto riferimento ai rapporti dello VO con TE e fra l'altro aveva indicato quest'ultimo come quello «che teneva il CA..che se lo comprò LA» (pag. 574 della sentenza di primo grado). L'attribuzione della disponibilità e della proprietà del bene, a fronte della conservazione di una diversa intestazione, vale certamente ad integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992, a prescindere dalla circostanza che l'intestazione fosse o meno ab origine fittizia. Quanto poi alla Porsche AR, i Giudici di merito hanno ampiamente dato conto della vicenda fin dalla sua origine, con la richiesta formulata da VO a IA di trasferire la vettura a Casal di Principe e con gli sviluppi contrassegnati dall'accertata disponibilità del bene da parte dello VO fino al sequestro del veicolo e alla successiva richiesta rivolta a LL e TE di recarsi a Casal di Principe in vista dell'udienza, peraltro con il monito al LL di non contattare l'TE telefonicamente, bensì di recarsi da lui di persona. Va aggiunto che i Giudici di merito hanno anche fatto riferimento al colloquio intercorso tra TE e SO (in parte già richiamato in precedenza) nel quale il ricorrente si lamentava dei rischi connessi a quelle intestazioni fittizie, elemento correttamente inserito nel quadro delle valutazioni utilizzate anche alla luce di altre situazioni analoghe, riguardanti vetture diverse- per confutare ipotesi ricostruttive alternative, a cominciare dall'assunto difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe semplicemente incaricato lo VO di vendere i veicoli. D'altro canto è stato osservato come fin dal 2004 lo VO avesse assunto un ruolo primario all'interno della consorteria criminale e come l'TE avesse avuto modo di avvedersi del ruolo rivestito dal predetto, avendo comunque costantemente e in varia guisa operato a supporto del sodalizio. I rilievi sul punto formulati dal ricorrente sono meramente assertivi e non valgono ad attestare vizi logici nel ragionamento, che non può essere limitato a singoli aspetti ma va valutato nel suo insieme, in rapporto alla operatività 47 complessiva dell'TE, fermo restando che il carattere fittizio dell'intestazione delle due vetture è stato comunque adeguatamente suffragato. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992 non osta l'originaria intestazione a titolo di leasing, giacché ciò che rileva è che fosse stata propiziata, attraverso la fittizia operazione, l'attribuzione della concreta disponibilità del bene e, con essa, della facoltà di disporne anche a fini di successivo trasferimento, cosicché il carattere fittizio correlato alla falsa apparenza avrebbe comunque consentito allo VO di godere del bene o di trarre profitto da esso al riparo dal rischio di misure ablatorie. Del tutto infondate risultano le osservazioni formulate nel primo motivo aggiunto, in quanto l'operazione si fondava sulla creazione di una falsa apparenza, coinvolgente un soggetto a rigore non gravato dal rischio di sottoposizione a confisca, in ragione della non ancora emersa relazione con ambienti criminali, differentemente da quanto avrebbe potuto dirsi per VO LA, evidentemente gravato dal contesto familiare, come poi dimostrato dal sequestro del veicolo disposto a carico di VO AN, noto personaggio di primo piano del Clan dei LE. D'altro canto è irrilevante che uno dei veicoli fosse stato poi intestato ad altro soggetto gravato da precedenti, come SO AR, in quanto l'operazione implicava a quel punto la dismissione del bene e dunque la perdita della sua disponibilità da parte dello VO, senza che peraltro egli fosse risultato parte in causa del trasferimento, con conseguente possibilità di fruire dei profitti al riparo da rischi.
5.14. Alla luce di tali ulteriori vicende, che hanno formato oggetto di specifiche contestazioni, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che potesse dirsi suffragato il giudizio di intraneità dell'TE alla consorteria criminale facente capo allo VO LA, in funzione della cui sfera di interessi il ricorrente aveva agito e avrebbe continuato ad operare, palesando costantemente vicinanza al gruppo di sodali. Costituscono a questo punto una mera asserzione gli assunti difensivi riguardanti sia lo sviluppo della partecipazione dell'TE al Clan, a fronte del concorde riferimento fatto dai Giudici di merito ad ulteriori, più recenti conversazioni confermative della vicinanza dell'TE alla consorteria (fermo restando che l'TE figura comunque in conversazioni esplicitamente riportate nella sentenza di primo grado che risalgono ad epoche successive al maggio 2008), sia la mancata analisi del dolo di partecipazione, a fronte dei rapporti intercorsi tra l'TE e i vari sodali, come SO e LL IO, e del riconoscimento condiviso del ruolo apicale dello VO, per parte sua incline A 48 a non far mancare all'occorrenza il suo convincente appoggio all'TE, in relazione al debito gravante sul MP. D'altro canto non può dirsi dirimente in senso contrario la citata conversazione in cui l'TE aveva negato di essere a disposizione, dovendosi inoltre escludere che la motivazione risultante dalle due sentenze di merito sia meramente apodittica, a fronte dei dati probatori assunti a supporto, tali da confinare nell'ambito della marginalità molti degli aspetti dedotti nei motivi di appello e da far ritenere implicitamente superate le argomentazioni difensive. Va da ultimo osservato come i Giudici di merito abbiano concordemente sottolineato che l'impostazione difensiva dell'TE era stata quella di giustificare le condotte emerse con le pressioni subite: ma è stato fatto rilevare in senso contrario come l'intero quadro probatorio fosse idoneo a smentire tale assunto e come dunque anche per tale via dovesse dirsi suffragato il giudizio di riconosciuta intraneità del ricorrente. Le censure sviluppate in questa sede non sono in definitiva idonee a far emergere effettivi vizi di incompletezza e illogicità dell'analisi dei Giudici di merito, sia con riguardo all'appartenenza al sodalizio sia con riguardo ai due reati fine per cui è stata pronunciata condanna, che del tutto correttamente sono stati intesi come idonei a fornire una più precisa chiave di lettura del contesto dei rapporti emersi dalle conversazioni intercettate.
5.15. Il secondo motivo e il secondo motivo aggiunto sono parimenti infondati. I Giudici di merito hanno dato conto dell'attività svolta dall'TE, con assunzione di una veste non occasionale ma sostanzialmente continuativa, quale punto di riferimento per operazioni di finanziamento e dissimulazione dei proventi e dei beni, fermo restando l'inquadramento del suo agire in una prospettiva non di mera agevolazione di singoli soggetti ma di ausilio arrecato al conseguimento di interessi condivisi all'interno di un'unitaria consorteria, che si riconosceva nella posizione apicale assunta da VO LA. D'altro canto è stato posto in luce come l'TE, quale che fosse stata l'origine dei rapporti con i sodali, avesse comunque di volta in volta propiziato operazioni riferibili al SO o al LL, di cui peraltro era noto il coinvolgimento nella gestione dei circoli, o a persone vicine a costoro, nonché operazioni riferibili allo stesso VO e come dunque non potesse parlarsi di mera agevolazione di quest'ultimo, fermo restando che proprio la consorteria aveva esercitato la sua concreta influenza al momento della crisi dei rapporti con MP MA. D'altro canto non assume rilievo il fatto che il ricorrente alla resa dei conti non avesse ricavato vantaggi, alla luce dello stato di crisi delle sue società, circostanza che non vale ad elidere la valenza del contributo in concreto da lui 49 fornito nella logica di un'azione riconducibile al gruppo, nei termini ampiamente descritti dai Giudici di merito. In tale prospettiva è stato correttamente applicato l'art. 416-bis cod. pen., che implica l'individuazione di un contributo concreto, riconducibile ad un'affectio societatis, e non invece un mero status. Nel contempo deve ritenersi che non arbitrariamente sia stata applicata con riguardo alle ipotesi di reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992, l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, in quanto le relative operazioni, pur volte ad occultare la veste assunta dallo VO, sono state intese come strumentali e riferibili ad un interesse non riducibile a quello del capo, ma più in generale involgente l'operatività del Clan e la gestione di risorse ad esso pertinenti, nel quadro di una visione sostanzialmente unitaria, che è dato desumere dai richiamati rapporti con i componenti del gruppo.
6. Il ricorso di AL MA è inammissibile.
6.1. La RT territoriale, anche alla luce delle valutazioni del primo Giudice, ha spiegato perché avrebbe dovuto ritenersi provata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti rubricati al capo 18), riguardanti la spedizione punitiva contro il bar Penelope, dopo uno scontro tra giovani, avvenuto nel corso della notte precedente, nel corso del quale era rimasto ferito il fratello di VO LA. La RT ha in particolare dato conto del quadro nel quale si è inserita la vicenda, ampiamente descritta da plurimi collaboratori di giustizia, e ha rilevato come la partecipazione del AL fosse suffragata dalle dichiarazioni del collaboratore SO, diretto protagonista, unitamente ad altri esponenti del clan VO, e confermata dalle conversazioni telefoniche dalle quali era emerso il ruolo avuto dal AL nel riferire a VO LA dell'antefatto e nell'organizzare la successiva riunione. I due elementi in effetti si saldano sul piano logico, in quanto idonei a rappresentare non solo genericamente la vicinanza del AL al capo clan, ma anche più specificamente il coinvolgimento del predetto in quella determinata vicenda, fin dal momento in cui si trattava di consentire allo VO di assumere in merito le sue determinazioni. A fronte di ciò le deduzioni difensive sono volte a reiterare doglianze sulle quali la RT ha non illogicamente motivato, risultando generiche, mentre del tutto infondata risulta la censura riferita all'utilizzazione delle propalazioni dei collaboratori RI e PI, i quali hanno comunque contribuito a delineare il contesto della vicenda e dunque ad indicare con precisione l'origine dello scontro, maturato tra i clan VO e OG, senza che peraltro la RT 50 っ て abbia inteso trarre da quelle dichiarazioni specifici riscontri valutabili a carico del AL.
6.2. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la RT ha riscontrato l'insussistenza di elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, solo in presenza dei quali si sarebbe potuta ulteriormente valutare, se del caso, la presenza di elementi comunque ostativi, fermo restando che il ricorrente non ha prospettato alcunché in ordine alla meritevolezza da parte del AL di un trattamento sanzionatorio più favorevole, a fronte della non illogicamente ravvisata gravità del reato.
7. Il ricorso di IA MA è parzialmente fondato.
7.1. Il motivo di ricorso (primo motivo dell'atto a firma dell'Avv. Liguori, primo motivo dell'atto a firma dell'Avv. De Stavola, primo motivo aggiunto), riguardante il tema dell'integrazione probatoria, è infondato. La doglianza concerne la mancata acquisizione delle dichiarazioni di OV IO e l'incongruità della motivazione sul punto formulata dalla RT territoriale. In realtà deve considerarsi che il primo Giudice aveva già fatto riferimento alle dichiarazioni di OV IO, in quanto allegate a memoria presentata nell'interesse di VO MA, e le aveva valutate con riguardo al significato probatorio che ad esse avrebbe potuto riconoscersi. Analogamente la RT ha da un lato fatto riferimento al rito abbreviato e ai limiti all'integrazione probatoria, ma dall'altro ha concretamente dato conto della valenza comparativamente attribuibile al contributo dichiarativo dello OV sul punto invocato dalla difesa del IA, rispetto a quello fornito da altri collaboratori di giustizia e ai riscontri desumibili dal complessivo materiale probatorio, valutato con riguardo al IA. Più in particolare va osservato che il primo Giudice (pag. 86) ha rilevato che il riferimento fatto da OV IO all'assunzione del comando della fazione da parte di VO LA dopo l'arresto di AN LA non contrastava con altri contributi dichiarativi che datavano la discesa in campo dello VO al 2004, giacché lo OV aveva inteso dar conto del momento dell'assunzione di un ruolo apicale e non anche di quello dell'inserimento nel clan. La RT ha d'altro canto rilevato che l'assunto dello OV, secondo cui lo VO fino al 2006 non si interessava delle vicende del clan, avrebbe dovuto ritenersi generico, in quanto inidoneo a far escludere che lo VO non facesse parte del clan o ne traesse i relativi vantaggi, contribuendo ad assicurarne gli obiettivi, alla luce dello stretto rapporto con il noto VO AN, detto OK: in ogni caso si trattava secondo la RT di 51 dichiarazione in contrasto con quanto accertato in ordine alla veste assunta da LA VO fin dal 2004 e non in linea con le risultanze probatorie, primariamente costituite da conversazioni intercettate, quanto al rapporto con il IA.
7.2. Ciò posto, si rileva in generale che nel giudizio abbreviato l'imputato non è titolare del diritto alla prova, in ragione di una manifestazione di volontà che vale a conferire valore di prova al materiale unilateralmente raccolto dall'A.G. inquirente. In tale prospettiva la parte privata può semmai sollecitare il Giudice ad avvalersi dei suoi poteri di integrazione officiosa. In grado di appello la rinnovazione dell'istruttoria, che di per sé costituisce ordinariamente un'evenienza eccezionale (Cass. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, rv. 266820), risulta ancor più restrittivamente configurabile con riguardo a processo celebrato con rito abbreviato, non essendo ravvisabile un potere di iniziativa delle parti, salva la facoltà di sollecitazione rivolta al Giudice in ordine all'esercizio dei propri poteri suppletivi (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427). In tale prospettiva si è escluso il diritto alla prova dell'imputato e si è affermato che il mancato esercizio di poteri officiosi da parte del Giudice non può integrare un vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, rv. 2608409). Sulla base di un'interpretazione in parte difforme e meno radicale, si è tuttavia rilevato che «nel giudizio di appello, è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio» (Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623). Peraltro, alla resa dei conti, in assenza di un diritto alla prova, ciò che assume rilievo dirimente è la ravvisabilità o meno nella motivazione di lacune, illogicità manifeste o contraddittorietà desumibili dal testo e concernenti punti di decisiva rilevanza (Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163).
7.3. In tale quadro le deduzioni difensive risultano sotto due profili infondate. In primo luogo non può propriamente parlarsi di effettiva mancata acquisizione, in quanto non è stata esclusa la rilevanza del tema dedotto, in modo da precludere a priori la valutazione del contributo dichiarativo invocato. In secondo luogo tale contributo dichiarativo ha formato oggetto di specifica valutazione, alla luce del complessivo quadro probatorio, valutazione che non 52 risulta manifestamente illogica o contraddittoria e tale da far residuare lacune in ordine al concreto apprezzamento di un tema rilevante ai fini della decisione: al contrario la RT ha ribadito motivatamente l'assunto che la discesa in campo dello VO avrebbe dovuto essere fatta risalire al 2004 e che dunque fosse nota ai suoi sodali fin da allora, a fortiori in epoca a mano a mano successiva. Ciò non implica una pregiudiziale scelta dei contributi dichiarativi ma semplicemente una congrua valutazione di sintesi del materiale acquisito, ciò che costituisce esercizio della giurisdizione, non sindacabile al di fuori di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Ne discende che le dedotte doglianze non possono sul punto trovare accoglimento.
7.4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Liguori, il secondo motivo dell'Avv. De Stavola e il secondo motivo aggiunto devono essere esaminati congiuntamente, fatta salva per il momento l'analisi del capo 13). In particolare viene in considerazione la motivazione sulla cui base è stata ritenuta la sussistenza di una consorteria camorrista, facente capo a VO LA, e la partecipazione ad essa del IA. Sotto il primo profilo va richiamato quanto già osservato in precedenza (punto 2 del «Considerato in diritto») circa il fatto che già il primo Giudice aveva ampiamente tratteggiato le caratteristiche del clan capeggiato da VO LA, valorizzando i contributi di numerosi collaboratori di giustizia, di cui era stata in concreto vagliata l'affidabilità e attendibilità. La convergenza di tali dichiarazioni, idonee a corroborarsi vicendevolmente, e il riscontro offerto dalle attività di indagine e dalle conversazioni intercettate hanno consentito di rilevare che lo VO, forte del rapporto familiare con un esponente di primo piano del Clan dei LE, aveva progressivamente costituito intorno a sé un gruppo coeso di soggetti, disposti ad assecondarne i progetti criminali, sulla base della capacità di intimidazione ambientale originata dalla storia del Clan e via via vivificata dall'esercizio della prevaricazione, attraverso condotte violente e di tipo estorsivo e con il rinnovato inserimento in settori idonei al conseguimento di significativi profitti, accompagnati da strategie di riciclaggio e reimpiego dei proventi. E' stato altresì rilevato come i soggetti risultati in varia guisa a disposizione dello VO, anche quando dimoranti in IL e non nella zona di Casal di Principe, fossero a conoscenza della sua provenienza e della sua storia familiare e gli riconoscessero la veste carismatica di capo, tanto da rispettare i suoi ordini, da creare condizioni propizie ad agevolarne gli spostamenti e da concorrere a realizzarne i disegni criminali nei settori del gioco d'azzardo, del commercio di veicoli, degli investimenti immobiliari. 53 La rete di protezione così realizzata implicava altresì, in base alla ricostruzione del primo Giudice, anche la disponibilità alle intestazioni fittizie di beni gestiti dallo VO, onde sottrarli al rischio di misure ablatorie. Tale quadro è stato confermato dalla RT territoriale che ha dato conto dell'attendibile contributo dei collaboratori di giustizia, sincronicamente convergenti ai fini della descrizione del fenomeno criminale.
7.5. Sulla base di tale analisi del contesto associativo è stata poi verificata la posizione dei singoli imputati. Va aggiunto che correttamente è stato considerato il profilo dell'affectio societatis, desunta anche da facta concludentia e dal concreto contributo alla commissione di reati fine (secondo le indicazioni rivenienti da Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670), fermo restando che ai fini del giudizio in merito alla partecipazione alla consorteria camorrista non sarebbe dovuto reputarsi indispensabile accertare il contributo fornito da ciascuno per alimentare il metodo mafioso, ma quello arrecato per concorrere all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio nonché al conseguimento dei suoi obiettivi.
7.6. In particolare la RT, con riguardo alla posizione del IA, ha fatto proprie le valutazioni del primo Giudice, evocandone l'analisi, ma ha comunque formulato propri rilievi di sintesi, dando modo di comprendere di aver esaminato i temi del processo e le deduzioni difensive, peraltro riassunte in limine e reputate inidonee a sovvertire il giudizio di merito. Al di là dell'ampio richiamo della sentenza di primo grado non può dunque parlarsi di difetto di motivazione, in quanto la RT ha comunque esercitato la giurisdizione in ossequio al proprio ruolo di controllo di seconda istanza, alla luce delle doglianze difensive. Va peraltro sottolineato che, come già osservato in precedenza (cfr. retro al punto 5.6. del «Considerato in diritto»), non è necessario fare riferimento a ciascuna deduzione contenuta nell'atto di appello, allorché la valutazione compiuta sulla base degli elementi in concreto considerati sia tale da superare la valenza degli argomenti difensivi e allorché questi non concernano il nucleo essenziale della motivazione, ma riguardino profili collaterali, sostanzialmente inconferenti ai fini del giudizio. Relativamente al contributo dei collaboratori di giustizia la RT ha debitamente richiamato le propalazioni rilevanti ai fini della posizione del ricorrente, facendo poi specifico riferimento alle dichiarazioni di PI FA, dalle quali è stato desunto che il IA era un factotum e un fiduciario di VO LA, con menzione di taluni contributi specifici da lui forniti. Il ricorrente deduce che il PI non ha parlato dell'erogazione di uno stipendio e che in base a quanto risulta da separata sentenza nella lista degli 54 A affiliati al dicembre 2004, in possesso di VO IN, il IA non vi figurava: si tratta tuttavia di elementi che non sono idonei a vulnerare sul piano logico la ricostruzione fornita dalla RT, che si è avvalsa del contributo dei collaboratori e delle risultanze delle conversazioni intercettate, dalle quali è stato desunto un quadro del tutto in linea con la rappresentazione del ruolo del IA fornita dal PI. In tale prospettiva non può dirsi che siano state valutate poche conversazioni, prive di rilievo, essendo stato sottolineato dai Giudici di merito come dalle captazioni siano emersi il collegamento non occasionale del IA con altri soggetti individuati come appartenenti al Clan e soprattutto la veste in concreto assunta dal IA, come soggetto disposto ad assecondare sul piano esecutivo le disposizioni dello VO, risultato l'indiscusso punto di riferimento di tutti. E' stato fatto in particolare riferimento a vari episodi nei quali il IA aveva ricevuto e trasmesso ad altri disposizioni dello VO o nei quali lo stesso IA aveva riferito di essere stato costretto dal predetto a rimanere a Modena per alcuni giorni. In tale prospettiva è stata rimarcata non genericamente la vicinanza del IA allo VO, intesa come rapporto meramente personale, ma la stretta dipendenza del ricorrente dal capo, in un contesto connotato dal convergente contributo di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo criminale, dedito ad attività illecite di vario genere. D'altro canto è stato significativamente valorizzato anche il contributo fornito dal IA nelle attività di riciclaggio attraverso la fittizia intestazione di conti correnti, come risultato in relazione all'episodio che forma oggetto del capo 21), riguardante l'apertura di un conto a nome di tale IA IM, avvenuta previa presentazione di documento di identità falso recante la foto del IA, nonché in relazione all'episodio che forma oggetto del capo 22), in cui l'apertura di un conto corrente fittiziamente intestato è avvenuta a cura di altro soggetto, peraltro in collegamento con il IA, in relazione ad un accredito, per conto del presunto IA, ad opera di tale Morra, in realtà corrispondente a RE. Decontestualizzato risulta il riferimento contenuto nel ricorso dell'Avv. De Stavola ad una conversazione dalla quale risulterebbe che il IA era tenuto a restituire allo VO una somma di euro 20.000,00: in realtà non è dato comprendere in che modo tale episodio avrebbe dovuto interpretarsi come incompatibile con un rapporto associativo, in relazione alla richiesta di restituzione di somme, posto che il contributo arrecato al sodalizio non può in 55 astratto implicare che ogni rapporto tra i singoli sodali debba essere parimenti ispirato da assoluta identità di interessi. E neppure può ascriversi alla RT di non aver dato rilievo alla verifica del ruolo dinamico e funzionale svolto dal IA all'interno della consorteria: in realtà va sul punto rilevato che non è necessario individuare un unico ruolo definitivamente e stabilmente attribuito ad un partecipe, bensì il contributo concreto, diverso da un mero status, richiesto al sodale e da lui fornito in vista dell'attuazione del programma associativo, ciò che in realtà è avvenuto attraverso il riferimento al ruolo esecutivo attribuito al IA, quale soggetto che agiva in base alle disposizioni dello VO e che svolgeva a seconda dei casi ruolo di autista, di latore di disposizioni, di esecutore di incarichi, nel quadro dell'operatività della consorteria e al fianco di altri sodali con i quali si rapportava. In tal senso va dunque interpretata la motivazione dei Giudici di merito, i quali non hanno disconosciuto la necessità di un ruolo attivo ma hanno appunto segnalato come non fosse indispensabile individuarlo sulla base di un unico tipo di compiti.
7.7. Del tutto irrilevante si appalesa la doglianza riguardante la mancata valutazione dell'ipotesi del mero concorso esterno, posto che i Giudici di merito hanno ritenuto non illogicamente suffragata l'ipotesi della vera e propria partecipazione del IA al sodalizio, quale intraneo.
7.8. Va tuttavia rilevata la fondatezza del terzo motivo di ricorso dell'Avv. Liguori e del secondo motivo di ricorso dell'Avv. De Stavola nella parte concernente la valutazione del concreto protrarsi della partecipazione nel tempo, ciò che non incide tanto sul giudizio di penale responsabilità in ordine alla partecipazione contestata al capo 1), bensì sull'entità della pena anche in relazione alla modifica dei limiti edittali intervenuta con d.l. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2008. A fronte delle deduzioni difensive formulate nell'atto di appello la RT si è limitata a mere apodittiche affermazioni in merito al perdurare del contributo associativo del IA nel corso degli anni e per il periodo preso in considerazione nel capo di imputazione, avendo osservato che i rilievi difensivi erano contraddetti dalle conversazioni intercettate, ma senza alcuno specifico riferimento a contribuiti forniti dal IA in epoca tale da giustificare l'applicazione dei più rigorosi limiti edittali contemplati dall'art. 416-bis cod. pen. in epoca successiva alla citata modifica. Solo in tal senso e in tali limiti va dunque disposto annullamento della sentenza impugnata in ordine al capo 1), con rinvio per nuovo esame sul punto. 2 56 2 7.9. E' fondato anche il terzo motivo formulato nel ricorso a firma dell'Avv. De Stavola, riguardante il capo 8). La RT ha confermato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto truffa correlata all'attivazione di apparecchi per l'accettazione di scommesse, con l'ausilio della ET 00 e dei tecnici e rappresentanti di quest'ultima. Ma sul punto è stato fatto riferimento all'incarico di trasportatore dei personal computer e a colloqui intercorsi tra il IA e il AC, riferiti alla disposizione data dallo VO al IA di avvisare lo stesso AC, perché costui accompagnasse SO MO, esponente della ET. Tale elemento non è stato tuttavia elaborato in modo da far comprendere come, al di là della compartecipazione al sodalizio e della conseguente conoscenza dei settori di interesse, potesse attribuirsi al IA il ruolo di effettivo concorrente nella realizzazione delle truffe di cui si è detto, implicanti il contatto con gli esercizi presso i quali venivano installate le apparecchiature. La motivazione risulta dunque insufficiente, imponendosi l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio in ordine al саро 8).
7.10. Analogamente risulta fondato il quarto motivo di ricorso contenuto nell'atto a firma dell'Avv. De Stavola, riguardante il capo 13), oggetto di censure anche nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Liguori. La compartecipazione del IA al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., riguardante atti di violenza o minaccia al fine di imporre l'apertura di centri scommesse ET in danno di concorrenti è stata affermata con assunti meramente apodittici, essendosi rilevato che il IA si era fatto promotore della vicenda e aveva beneficiato della spendita del nome del Clan, suffragata dalla capillarità dell'imposizione. Ma tale motivazione può essere valorizzata per dar conto della configurabilità del reato e della riferibilità di esso ad esponenti del Clan, non anche ex se per giustificare la condanna del IA, in assenza di qualsivoglia specifico riferimento a contributi ideativi o istigativi o ad attività materiali da lui compiute nella fase della concreta imposizione agli esercenti dei punti scommesse ET, non potendosi automaticamente e indiscriminatamente ascrivere ai sodali il concorso nei reati fine. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della posizione del IA con riferimento al capo 13).
7.11. Devono essere esaminati congiuntamente il quinto e l'ottavo motivo contenuti nel ricorso a firma dell'Avv. De Stavola. Gli stessi sono in parte fondati. 57 Effettivamente l'utilizzo di carta di identità falsificata con l'apposizione della fotografia del soggetto agente integra non il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. bensì quello di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (Cass. Sez. 5, n. 508 del 28/9/2006, dep. nel 2007, Festa, rv. 235689): tenendo conto dei limiti edittali e dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, la pena risulta inferiore ad anni cinque, cosicché, dovendosi applicare, in ragione dell'epoca del fatto, il regime vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 251 del 2005, in quanto più favorevole, tale reato risulta estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui agli artt. 477, 482, così riqualificato il fatto contestato al capo 21) come violazione dell'art. 476 cod. pen., non potendosi tuttavia estendere tali considerazioni al reato di cui all'art. 468 cod. pen., che resta configurabile nel caso di specie (si rinvia a Cass. Sez. 5, n 4000 del 10/4/1991, Franzoni, rv. 186789).
7.12. Relativamente all'ipotesi di riciclaggio, va rimarcato come la stessa sia stata assorbita nel capo 1) e non possa dunque assumere in questa sede autonoma valenza, a fronte della conferma del giudizio di penale responsabilità in ordine all'ipotesi associativa. Va peraltro rimarcato come l'analisi dei Giudici di merito abbia dato conto del consapevole contributo del IA e di altri al meccanismo di riciclaggio dei proventi, posto che, stando ad una conversazione intercettata, ampiamente valorizzata dal primo Giudice, uno dei soggetti ritenuti sodali, cioè SO NE, aveva riconosciuto che «noi puliamo i soldi così». In ogni caso con riguardo al IA è stato messo in evidenza come egli avesse non solo contribuito all'apertura di conto fittiziamente intestato ma anche agito per ottenere l'accredito di somme su altro conto, parimenti aperto con utilizzo di documento falso da RE LF.
7.13. Va però rimarcato con riferimento al capo 22), che lo stesso è stato erroneamente considerato ai fini del computo della pena, in quanto il primo Giudice aveva ritenuto assorbito il delitto di riciclaggio nel capo 1) ed aveva poi assolto il IA per non aver commesso il fatto dai reati di cui agli artt. 476, 468, 640 cod. pen., cosicché relativamente a quel capo non residuava alcun reato valutabile in continuazione con gli altri. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio anche con riguardo al capo 22).
7.14. E' invece inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato, il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. De Stavola, riguardante la 58 configurabilità a carico del IA dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Tale valutazione, che riguarda i vari reati fine (allo stato possono dirsi definitivamente accertati quelli residui di cui al capo 21) è imposta dalla non illogicamente rappresentata destinazione degli stessi ad assicurare al Clan il conseguimento dei propri fini e l'attuazione dei propri programmi, avuto riguardo alla natura di quei reati, rientranti in tali programmi o comunque funzionali ad attività di riciclaggio dei proventi. D'altro canto con riguardo al IA è stata tutt'altro che arbitrariamente valorizzata la ritenuta appartenenza dello stesso al Clan e dunque la sua attiva partecipazione all'attuazione di quei programmi sotto l'egida del capo. Risultano generiche le doglianze che mirano a riproporre argomenti valutati, come quello inerente all'esigenza del IA di procurarsi liquidità per far fronte a propri debiti di gioco, a fronte di quanto ampiamente osservato dai Giudici di merito in ordine al contributo fornito dal ricorrente in base alle disposizioni dello VO, di cui era il factotum. La ritenuta diretta finalizzazione dei contributi del ricorrente all'agevolazione del Clan consente dunque di ritenere correttamente applicata l'aggravante contestata. Devono ritenersi assorbiti motivi in varia guisa riguardanti il trattamento sanzionatorio, che implicano il previo nuovo esame dei temi in ordine ai quali è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.
8. Il ricorso di OG FA è solo parzialmente fondato.
8.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella mera reiterazione di doglianze che hanno formato oggetto di esame e che sono state comunque non arbitrariamente disattese, risultando dunque aspecifiche. La RT ha invero osservato come i collaboratori avessero contribuito a delineare il contesto nel quale si era inserita dapprima la spedizione punitiva da parte di esponenti del clan VO in danno del bar Penelope e poi la reazione del clan OG contro il bar Caffè Matteotti, riconducibile a VO LA, dato alle fiamme, accompagnate dall'esplosione di colpi di pistola. In particolare la RT ha rilevato come all'origine della reazione vi fosse stata la volontà dello stesso OG FA, attestata dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia RI, che aveva appreso dell'iniziativa dallo stesso OG, e da quelle del collaboratore SO, il quale aveva appreso dallo VO dell'attribuzione della reazione proprio al OG: va al riguardo osservato come la RT abbia non illogicamente valorizzato le dichiarazioni de relato» di tali collaboratori, la prima vicinissima al OG e 59 particolarmente attendibile, il secondo protagonista dell'antefatto, costituito dalla spedizione punitiva ordita in danno del bar Penelope, in tal senso diretto protagonista della vicenda, senza che sul punto sia ravvisabile alcun travisamento della prova. D'altro canto la RT, alla luce della descrizione del contesto da parte dei collaboratori, ha tutt'altro che illogicamente osservato come l'azione nei confronti del Caffè Matteotti dovesse attribuirsi a chi del clan rivale era un esponente apicale e ha altresì dato conto dei fatti che ne erano seguiti, dapprima con l'invito del SO ad un incontro, sconsigliato dallo VO, essendo stato ritenuto che si trattasse di una trappola, e poi con la pacificazione tra i due clan, conseguente ad una mirata opera di mediazione. Sul piano giuridico va del resto rimarcato che anche dichiarazioni de relato» possono essere poste a fondamento di un giudizio di penale responsabilità, ove riscontrate da altre dichiarazioni della stessa natura, risultate attendibili e rigorosamente valutate, come avvenuto nel caso di specie, fermo restando che l'analisi di contesto ha ulteriormente contribuito a delineare la responsabilità della figura apicale del clan rivale, a fronte di uno scontro che aveva assunto connotazione di carattere non meramente personale.
8.2. E' però fondato il secondo motivo di ricorso riguardante l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. Ed invero dalla stessa imputazione, oltre che dalla motivazione dei Giudici di merito, è dato evincere che tale aggravante è stata correlata al motivo abietto rappresentato dall'intendimento di agevolare gli scopi dell'organizzazione criminale, colpendo la fazione rivale. Ma in realtà, così riguardata, l'aggravante deve ritenersi interamente assorbita nella parimenti contestata e ravvisata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, non essendo stato indicato un quid pluris rispetto a quanto vale ad integrare tale ulteriore, specifica aggravante, incentrata sulla finalità di agevolare il consorzio camorristico (Cass. Sez. U. n. 337 del 18/12/2008, dep. nel 2009, Antonucci, rv. 241577; Cass. Sez. 6, n. 9956 del 17/6/2016, dep. nel 2017, Accurso, rv. 269718). In tale prospettiva, essendo esclusa l'ulteriore aggravante, il reato di cui all'art. 424 cod. pen. aggravato solo ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991 e dell'art. 112, comma primo, n. 2 cod. pen., essendo risalente alla fine di maggio del 2005, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione: dovendosi infatti applicare, in quanto più favorevole, la disciplina vigente al momento del fatto, prima delle modifiche apportate dalla legge 251 del 2005 agli artt. 157 e 161 cod. pen., il limite edittale massimo risulta infatti inferiore ad anni cinque, con la 60 conseguenza che il termine di prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei, deve ritenersi decorso fin dal dicembre 2012. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 424 cod. pen. residuando peraltro il reato di cui all'art. 4 legge 895 del 1967, per il quale, tenendo conto dei criteri utilizzati dalla RT territoriale e dunque escludendo gli aumenti imputabili all'aggravante e alla continuazione, la pena va rideterminata, con la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., in anni tre di reclusione.
9. E' inammissibile il ricorso di CI NG.
9.1. Il primo motivo si risolve nella riproposizione di doglianze, riguardanti la concludenza degli elementi probatori, che la RT ha in realtà valutato, peraltro confermando le conclusioni del primo Giudice. In tale prospettiva il motivo di ricorso risulta aspecifico, oltre che volto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, così da eccedere i limiti dello scrutinio di legittimità. Ed invero la RT ha innanzi tutto osservato che il clan, facente capo a VO LA, operava avvalendosi di prestanome e di conti correnti intestati a soggetti inesistenti o comunque a titolari meramente apparenti. Alla luce di ciò ha inoltre osservato come tali conti avessero la funzione di consentire al clan di fruire del sistema bancario, occultando nondimeno la provenienza del denaro. E' venuto dunque in evidenza il ruolo svolto dal ricorrente CI NG, direttore tra il 2003 e il 2005 della filiale di Casal di Principe dell'ex Banco di Napoli. I Giudici di merito hanno al riguardo osservato come costui avesse consentito al clan di gestire un conto di corrispondenza, acceso nel 2003, che era stato intestato a tale Abatiello, di cui peraltro non era stata indicata l'attività, e un conto intestato alla Auto F1 Trident Car, in apparenza facente capo a VI AR, interloquendo al riguardo non con gli apparenti intestatari, bensì con gli effettivi referenti, e in primo luogo con AC LO, diretto collaboratore di VO LA. In particolare i Giudici hanno rilevato che numerose conversazioni intercettate avevano consentito di far luce sulla compiacente gestione del conto da parte del CI, il quale ometteva di inviare per il protesto assegni privi di copertura, in attesa del versamento delle somme in contanti, non segnalava operazioni sospette, in violazione della normativa antiriciclaggio, consentiva il prelievo di somme, a fronte di assegni fuori piazza o di situazioni di sofferenza del conto o di assegni recanti firme illeggibili o false, permetteva al AC 61 di apporre direttamente false firme sulle ricevute di versamento, intestate ad altri. Sono state al riguardo richiamate conversazioni dalle quali emergeva che lo VO aveva un rapporto privilegiato con il direttore CI, che il AC era direttamente in contatto con il predetto, che lo stesso AC aveva fatto capire le regole anche al nuovo recalcitrante direttore della filiale, che aveva sostituito il CI. Coerentemente dunque la RT ha ritenuto che le accertate condotte del ricorrente non fossero da ricondurre a prassi bancarie o a modalità in uso nei rapporti con la clientela, ma trovassero la loro spiegazione nel rapporto di compiacente disponibilità verso il clan, in modo da consentire la gestione occulta dei conti sui quali confluivano somme costituenti provento delle attività del sodalizio. La circostanza che il conto corrente fosse finalizzato al riciclaggio è stato tutt'altro che illogicamente desunto dalla mancata indicazione della professione dell'Abatiello, che valeva ad eludere la normativa antiriciclaggio in relazione a dati sintomatici connessi al tipo di attività, nonché dalle peculiari modalità di gestione del conto e dalle stesse conferme rivenienti dalle conversazioni coinvolgenti il AC. D'altro canto la RT ha coerentemente ritenuto che tali elementi valessero a comprovare la piena consapevolezza del CI di offrire al clan, impersonato da coloro che per esso operavano, uno strumento idoneo ad una occulta gestione dei proventi, che non vi sarebbe stato altrimenti ragione di far confluire in conti intestati a prestanome o a intestatari fittizi. Va aggiunto che secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito lo VO faceva specifico affidamento sul direttore, circostanza posta a fondamento dell'assunto che il CI aveva contezza della provenienza delle provviste e che appositamente ometteva di segnalare le irregolarità riscontrabili. Ad abundantiam ma non illogicamente i Giudici di merito hanno anche osservato come nell'ambito di una piccola realtà, quale quella di Casal di Principe non fosse plausibile che un direttore di istituto bancario ignorasse la caratura criminale degli VO. Meramente assertivi risultano i rilievi riguardanti lo scarso numero delle conversazioni intercettate e il fatto che fossero state valorizzate quelle coinvolgenti soggetti diversi dal ricorrente, a fronte del fatto che i Giudici di merito hanno fornito una non arbitraria ricostruzione della vicenda, dando alle conversazioni intercettate un significato che non ha formato oggetto di specifiche censure e che ne ha per contro legittimato un coerente inquadramento. 62 D'altro canto le conversazioni intercettate sono idonee a fornire elementi di prova in assenza di riscontri ulteriori, anche se coinvolgenti soggetti diversi dagli interlocutori, salva la necessità di una valutazione rigorosa (Cass. Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, rv. 268414).
9.2. Sono manifestamente infondati gli assunti incentrati sul rilievo meramente amministrativo delle omesse segnalazioni e sull'inidoneità ad integrare il reato contestato di una condotta meramente omissiva. Va infatti osservato che le disposizioni in varia guisa violate hanno la finalità di prevenire ipotesi di riciclaggio, correlate alla movimentazione bancaria del denaro, ma ciò non significa che non sia ravvisabile il delitto di riciclaggio, ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, come nel caso di specie, in cui il ricorrente, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, aveva palesato con il proprio reiterato compiacente comportamento la volontà di favorire una anomala gestione di conti correnti fittiziamente intestati da parte di chi faceva parte del clan o comunque per esso operava. Va rilevato altresì che il delitto di riciclaggio è integrato da condotte che abbiano la finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o del denaro, ipotesi senz'altro ricorrente, allorché, come nel caso di specie, sia in concreto propiziata l'utilizzazione impropria di conti correnti bancari, condotta in modo da assicurare l'emissione e la messa all'incasso di assegni, di cui sia resa opaca l'effettiva provenienza, così da realizzare l'effetto di porre il denaro al riparo dalla possibilità di effettiva ricostruzione della sua origine. In tale quadro la condotta del ricorrente non risulta apprezzabile solo in termini di omissione ma come risultato di una combinazione di azioni, positivamente volte a creare condizioni favorevoli, e di omissioni, finalizzate a mantenere occulte le anomalie propiziate.
9.3. Infine deve rimarcarsi che è del tutto irrilevante la circostanza che non sia venuto in evidenza uno specifico interesse del ricorrente, una volta che possa dirsi accertato, secondo quanto non illogicamente ricostruito dai Giudici di merito, che il predetto aveva consapevolmente tenuto le condotte attribuitegli, consapevolezza in varia guisa attestata dal fatto che lo stesso VO aveva palesato di poter far conto sulla compiacenza del direttore, oltre che dal tipo di relazioni intercorrenti tra costui e chi per conto dello VO si trovava ad operare, in primo luogo AC.
9.4. Il secondo motivo, riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, è manifestamente infondato, oltre che 63 genericamente volto a rappresentare una diversa lettura del dato probatorio, così da eccedere i limiti del giudizio di legittimità. Si è già detto infatti che il ricorrente, in base all'analisi della RT, che ha ribadito gli assunti del primo Giudice, ha in concreto assecondato consapevolmente la volontà del clan, operante attraverso i collaboratori dello VO, in tal modo agevolandone l'operatività e dunque -in assenza di spiegazione alternativa, neppure prospettata, al di là della generica allegazione di mera negligenza o trascuratezza- facendo proprio l'intendimento dello VO e dei suoi sodali di poter fruire di canali attraverso i quali disporre delle proprie risorse senza che potesse agevolmente risalirsi alla loro illecita provenienza. Va al riguardo rimarcato come tale conclusione sia stata fondata su dati probatori non illogicamente valutati, fermo restando che non può attribuirsi valenza meramente congetturale neppure al confermativo rilievo secondo cui il direttore di un istituto bancario di Casal di Principe non avrebbe potuto ignorare la caratura criminale degli VO e di chi era a costoro collegato. 10. E' inammissibile il ricorso presentato da NT IN. Lo stesso infatti risulta aspecifico, in quanto nel dedurre essenzialmente lo stato di restrizione carceraria dal settembre 2008, non si confronta con l'effettivo contenuto della motivazione, nella quale non si dà conto solo dei plurimi elementi probatori idonei a suffragare la partecipazione del ricorrente al clan, ma si segnala altresì come il predetto fosse stato riconosciuto appartenente alla consorteria in più sentenze e come l'ultima, pronunciata dalla RT di appello di Napoli in data 21/6/2011, dovesse essere letta alla luce dell'ordinanza emessa in data 5/11/2015 dalla stessa RT di appello, quale giudice dell'esecuzione, in base alla quale la partecipazione del ricorrente alla consorteria avrebbe dovuto ritenersi accertata fino a tutto il 2009, tanto che con la sentenza in questa sede impugnata la RT si è limitata ad irrogare una pena di mesi sei a titolo di aumento per la continuazione, riferita al solo semestre compreso tra il gennaio e il giugno 2010. ventennaleIn definitiva la RT ha inteso sottolineare come la appartenenza del NT al sodalizio non fosse mai cessata ma fosse stata invece accertata in continuità, nonostante periodi di detenzione e nonostante lo stato restrittivo risalente al 2008, dovendosi ulteriormente considerare l'assenza di qualsivoglia segnale di dissociazione. A fronte di ciò il ricorrente si limita a ribadire un argomento già ritenuto in separata sede inidoneo a smentire la continuativa appartenenza al Clan e deduce la mancanza di prove circa la corresponsione di uno stipendio in carcere, ma in 64 concreto non tiene conto della già riconosciuta compatibilità dell'appartenenza con lo stato restrittivo e non confuta l'elemento della mancanza di segnali di dissociazione, da ritenersi, con riguardo al NT, particolarmente rilevante, a fronte di quella attiva e continuativa appartenenza di cui s'è detto. 11. E' inammissibile il ricorso di VI OL. Il motivo proposto è volto a sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del dato probatorio, ma in realtà non pone in luce fratture logiche o vizi specifici del ragionamento dei Giudici di merito, collocandosi dunque al di fuori dello scrutinio di legittimità. Il ricorrente contesta in particolare la valenza attribuibile alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il significato della partecipazione a condotte estorsive in danno di due imprenditori. Ma in realtà il primo Giudice, dopo aver segnalato l'accertata presenza del ricorrente accanto ad altri soggetti sicuramente appartenenti al clan, ha ampiamente valutato l'affidabilità e attendibilità dei dichiaranti e ha poi dato conto di quanto molti di loro avevano dichiarato sul conto del ricorrente, indicandolo in modo convergente come soggetto vicino a VO LA, da tempo appartenente al clan e capace di fornire anche ausilio di tipo logistico per incontri di rilievo, come quello nel quale si era discusso del credito vantato nei confronti di GR IN, o di spostare il capo clan in diverse occasioni. In particolare è stato concordemente indicato il nomignolo «il generale» con cui il VI era conosciuto ed è stato segnalato, sulla base di dichiarazioni rese da LL RT AN nel 2012, come il predetto avesse un rapporto paritario con VO UR. Ma soprattutto è stato rimarcato come, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalle vittime, VO LF e ER NI, indotte a rivelare i fatti dopo che sulla base di conversazioni intercettate era risultata la loro iniziale reticenza, il VI fosse stato uno dei protagonisti di una condotta estorsiva nei confronti dei predetti, allorché egli si era presentato a costoro a nome di VO LA, riscuotendo pagamenti periodici. Infine è stata sottolineata la vicinanza del VI allo VO LA al momento dell'arresto del predetto nel 2010. quadro delineato dalLa RT ha ritenuto tutt'altro che illogicamente che primo Giudice fosse idoneo a corroborare la partecipazione del ricorrente al clan, militando in tal senso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riferite anche a quanto personalmente rilevato e riguardanti pure fatti specifici, nonché la partecipazione alle condotte estorsive di cui s'è detto. 65 Si tratta di un compendio che effettivamente dà conto di un ruolo funzionale ricoperto dal VI all'interno del sodalizio, non limitato ad un appoggio riferito alla persona di VO LA, ma coinvolgente l'operatività del clan e contrassegnato dalla partecipazione ad episodi particolarmente idonei a disvelare l'intraneità del ricorrente. Il motivo di ricorso, nel dedurre la genericità dei contributi dei collaboratori di giustizia, invoca le diverse valutazioni a suo tempo formulate dal Tribunale di Napoli in sede di riesame, senza peraltro misurarsi con la specifica valutazione del compendio dichiarativo effettuata dai Giudici di merito, che hanno fra l'altro sottolineato l'irrilevanza del diverso esito del giudizio di riesame, anche a fronte di elementi ulteriori, rappresentati dalle nuove dichiarazioni di LL RT AN, e della congrua attribuzione di significato alla partecipazione alle condotte estorsive. Va aggiunto che risulta aspecifico l'assunto incentrato sulla mancata valutazione di elementi probatori difensivamente indicati e che la partecipazione del VI è stata riferita ad un continuativo periodo, esteso anche all'epoca dell'arresto di VO LA, non potendosi dunque attribuire significato dirimente ad eventuali limiti temporali di conoscenza dei fatti di rilievo del clan da parte di LL RT AN. 12. E' infondato il ricorso di LL RT LA. 12.1. I primi due motivi concernono la riconosciuta penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto sub 10) e la concreta configurabilità del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., contestato ai capi 10) e 13). Tali motivi risultano inammissibili, in quanto muovono dal presupposto della mancata valutazione di doglianze difensive, ma in concreto si risolvono nell'assertiva contestazione delle valutazioni formulate dai Giudici di merito, nel cui ragionamento non individuano effettivi vizi. La RT, facendo propria l'analisi del primo Giudice, ha osservato come l'attività di imposizione agli esercenti di apparecchiature fornite da LF De IS e di punti scommesse ET, facenti capo alla società di RA RE, costituisse una modalità operativa consolidata del gruppo dei LE che in varia guisa ruotava attorno alla figura di VO LA e che da ciò ritraeva lucri da suddividere tra le diverse componenti. La capacità di penetrazione del gruppo nelle zone di interesse è stata desunta dalla molteplicità di esercizi presso i quali apparecchiature e punti scommesse erano stati attivati, a dimostrazione della convincente azione di chi si faceva promotore dell'iniziativa. 6 66 6 D'altro canto sono state invocate plurime conversazioni intercettate, dalle quali è stato tratto il concreto riscontro dello stato di sudditanza degli esercenti, che ad esempio, secondo quanto rilevato dal primo Giudice e confermato dalla RT, non dovevano consentire l'intromissione di altri soggetti o di imprese concorrenti (conversazioni riportate a pagg. 968 e 986 della sentenza di primo grado) o si premuravano di essere autorizzati ad avere contatti con soggetti che si presentavano loro (conversazione riportata a pag. 1029 della sentenza di primo grado). 12.2. In tale quadro è stata valutata anche la posizione di LL RT LA, che è stato ritenuto compartecipe del programma delittuoso, in quanto incaricato di tenere contatti con gli esercenti e con coloro che agivano nell'interesse di ET 00 e in quanto a stretto contatto con coloro che, come VO MA, agivano per propiziare l'attivazione di apparecchiature del De IS e per curare i relativi introiti, essendo inoltre il LL RT, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, subentrato al predetto VO nella gestione della cassa comune, in conseguenza di taluni addebiti che a quest'ultimo erano stati mossi e che avevano determinato la sua caduta in disgrazia agli occhi di VO LA (come desunto dalla conversazione riportata a pag. 980 e segg. della sentenza di primo grado). In tal modo i Giudici di merito hanno dato conto del ruolo in concreto avuto dal LL RT e del suo diretto concorso in quella frenetica acquisizione di una sempre più ampia sfera di influenza nel settore delle apparecchiature da intrattenimento e dei punti scommesse, a prescindere dal fatto che fosse stato specificamente il LL RT nei singoli casi ad attivarsi presso i vari esercizi, fermo restando che questi restavano tutti soggetti, secondo la prospettata ricostruzione e alla luce delle conversazioni intercettate, al controllo di un gruppo di cui ben conoscevano la capacità di azione e di intimidazione. Non ha alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che il LL RT sia stato prosciolto dal delitto di partecipazione alla consorteria mafiosa in ragione della causa di improcedibilità derivante da pregresso giudicato assolutorio. In realtà i Giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente valutato il compendio probatorio, dando conto degli stretti contatti tra il LL RT e gli altri soggetti che operavano a fianco di VO LA, a cominciare da AC LO, e dei diretti riferimenti allo VO emergenti dai colloqui intercettati, primo tra tutti quello riguardante l'attribuzione della cassa comune proprio al LL RT e al AC. In tal modo la valutazione è stata ancorata al diretto coinvolgimento del ricorrente in un'operatività condivisa anche da soggetti riconosciuti come appartenenti al sodalizio mafioso, e al dato della piena consapevolezza da parte 67 2 del ricorrente non solo della posizione centrale di VO LA, ma anche di un'azione implicante il convergente contributo di più soggetti, volto al progressivo ampliamento della sfera di influenza del gruppo nello specifico settore preso ora in considerazione. 12.3. Alla luce di quanto rilevato non si espone alle censure del ricorrente la ritenuta configurabilità a carico del predetto del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., come contestato ai capi 10) e 13) rispettivamente in relazione all'imposizione delle apparecchiature del De IS e all'apertura di centri scommesse ET. Va invero rilevato che il delitto in esame è integrato dal compimento, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale o produttiva, di atti di concorrenza accompagnati da violenza o minaccia, ciò che deve ritenersi ravvisabile allorché lo sviluppo di quell'attività sia in concreto favorito a danno di un concorrente dal ricorso alla violenza o alla minaccia, in quanto l'una o l'altra incidano direttamente sulla capacità di azione di quel concorrente, in area economicamente o territorialmente omogenea. Sul punto si è affermato che «ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa» (Cass. Sez. 2, n. 18122 del 13/4/2016, Gencarelli, rv. 266847; in senso sostanzialmente analogo, Cass. Sez. 3, n. 3868 del 10/12/2015, dep. nel 2016, Ingui, rv. 266180). In senso più restrittivo si è invece rilevato che il reato ricorre allorché vengano in considerazione condotte tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale (Cass. Sez. 2, n. 49365 del 8/11/2016, Prezioso, rv. 268515; Cass. Sez. 6, n. 44698 del 22/9/2015, Cannizzaro, rv. 265358). Sta di fatto che nel caso di specie è stato dato conto non di meri atti intimidatori, bensì di un'azione avente un diretto riflesso sulla altrui capacità di inserimento nel mercato, attraverso l'accaparramento dei potenziali sbocchi e la preclusione a terzi di analoghe possibilità, attestata da quanto ricostruito sulla base delle conversazioni intercettate (si richiama ancora la conversazione coinvolgente il divieto di avere contatti con la Bet Shop). Correttamente dunque la RT territoriale ha ritenuto integrato il delitto contestato ai capi 10) e 13), in ragione della promozione dello sviluppo della società di scommesse del Grassi e della ditta del De IS, in violazione della 68 L concorrenza altrui, specificamente ascrivibile a chi aveva concorso a promuovere l'illecito e beneficiato dell'azione condotta attraverso la spendita della capacità di influenza del clan. Tale assunto non implica che fosse mancata l'intimidazione ma muove dal diverso presupposto che il compendio probatorio abbia comunque disvelato l'effettivo condizionamento della libertà degli esercenti, da ritenersi addebitabile, agli effetti sia dell'ipotesi di cui al capo 10) che di quella di cui al capo 13), anche a chi come il ricorrente, nel quadro di un'operatività sostanzialmente analoga e condivisa, si occupava delle relazioni con gli esercenti traendone indebiti vantaggi. 12.4. Il secondo motivo è infondato. E' già stato rilevato in generale (cfr. retro al punto 3 del «Considerato in diritto>>) come sia configurabile un'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., che, operando in un settore specifico con una propria organizzazione, in vista della commissione di una determinata categoria di reati, si inserisca nell'operatività di un'associazione di stampo mafioso assumendo funzione servente e agevolatrice degli scopi di quest'ultima. D'altro canto una siffatta associazione ben può avvalersi anche di sodali appartenenti all'associazione mafiosa, fermo restando che la stessa conserva la propria autonomia, pur quando la sua azione si risolva nell'agevolazione dell'altra consorteria. In tale quadro i rilievi del ricorrente sono volti a segnalare che il programma associativo del sodalizio contestato al capo 51) rientrava in quello del clan mafioso, costituendo dunque esso una mera ripetizione di quello oggetto dell'imputazione sub 1), anche in ragione della contestazione dell'aggravante di cui al capo 7 legge 203 del 1991, con la conseguenza della prevalenza dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla quale il ricorrente era stato tuttavia prosciolto. Sta di fatto che tale assunto non considera la concreta individuazione dell'autonomo spazio operativo dell'associazione ordinaria individuato dai Giudici di merito, i quali hanno ritenuto che fosse stato costituito un sodalizio dedito alla gestione del gioco e delle scommesse, realizzata attraverso la convergente azione di vari soggetti, affiliati e non affiliati al clan, i quali avevano stabilito un rapporto preferenziale con gli esponenti di società e aziende, che si occupavano di tale settore, e avevano costituito e condotto vari circoli, nei quali si praticava occultamente il gioco d'azzardo attraverso l'utilizzo di macchinette modificate e attraverso il c.d. gambling on line, e attivato centri dediti alle scommesse clandestine. 69 0 6 Tale ambito di operatività è stato dunque riguardato in sé, in rapporto alla concreta azione di tutti coloro i quali, anche se non appartenenti alla consorteria mafiosa, avevano tuttavia parimenti contribuito all'attuazione e realizzazione del programma, in vista del conseguimento di un obiettivo comune, costituito dal conseguimento dei connessi profitti. In tale prospettiva, al di là del fatto che i Giudici di merito abbiano riconosciuto la penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 51) solo di coloro che non era stati ritenuti colpevoli di appartenenza alla consorteria mafiosa, va considerato che l'associazione ordinaria va valutata autonomamente, in quanto operante a fianco del clan VO ma in vista del conseguimento di propri risultati e profitti, pur destinati da ultimo alla loro condivisione da parte dei sodali del clan, secondo logiche spartitorie ad esso inerenti. Non può dirsi dunque che assuma prevalenza l'associazione mafiosa in quanto avente connotazione specializzante, giacché va considerata la concreta configurazione dell'associazione ordinaria in rapporto al fascio di relazioni da essa stabilite con il clan, tramite i propri sodali. Di qui l'infondatezza del rilievo secondo cui con riguardo al LL RT avrebbe dovuto prendersi atto del proscioglimento dall'assorbente associazione mafiosa: ed invero sul piano storico-fenomenico l'associazione ordinaria va in questo caso tenuta distinta da quella di stampo mafioso-camorristico, in ragione della sua autonomia, pur a fronte della convergenza degli obiettivi, con la conseguenza che non è dato ravvisare alcun assorbimento tra le associazioni mentre ben può autonomamente ravvisarsi la penale responsabilità dei singoli sodali a prescindere dall'esito del giudizio riguardante l'appartenenza al clan. 12.5. E' per contro ravvisabile la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, proprio in relazione al convergere dell'azione dell'associazione ordinaria verso obiettivi destinati a rafforzare la stessa operatività del clan. Peraltro l'aggravante non inerisce al dato oggettivo dell'operatività dell'associazione ordinaria ma va ricondotta alla posizione dei singoli associati, in relazione alla concreta direzione da ciascuno conferita al proprio agire (secondo quanto in via generale osservato retro al punto 4 del «Considerato in diritto>>). Nel caso del LL RT i Giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio specificamente sul quadro delle consapevolezze del ricorrente e sulla dinamica della sua azione nel quadro dei convergenti obiettivi del clan, avendo sottolineato come valesse a sgomberare il campo da ogni possibile dubbio l'accertato affidamento al ricorrente da parte dello VO della gestione della cassa comune, elemento idoneo da un lato ad attestare l'assetto strutturale e dall'altro a disvelare lo specifico convergere dell'azione del LL RT verso l'agevolazione dell'operatività del clan. 70 70 12.6. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, che è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e si pone dunque al di fuori dei limiti dello scrutinio di legittimità, a fronte di una valutazione non arbitraria dei Giudici di merito, che hanno valorizzato il precedente da cui il ricorrente è gravato e l'assenza di concreti segnali di resipiscenza, in assenza di specifiche deduzioni relative a profili di meritevolezza di un trattamento più mite. 12.7. E' infine manifestamente infondato il quarto motivo, giacché contrariamente agli assunti del ricorrente, la RT ha correttamente rilevato come con riguardo al capo 8), in esso assorbito il capo 14), fosse stato pronunciato proscioglimento in relazione alle sole ipotesi contravvenzionali, conseguentemente residuando l'ipotesi delittuosa di truffa, parimenti contestata in quel capo, in ordine alla quale risulta correttamente pronunciata condanna e irrogata pena in continuazione. 13. E' parzialmente fondato il ricorso di UI UT AN. 13.1. In gran parte fondato, in particolare, risulta il primo motivo. I Giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità della UI in ordine ai delitti di truffa contestati al capo 28) in relazione al circolo Matrix, al capo 29) in relazione ai circoli Matrix 2, 3, 4 e 5, e al capo 34), in relazione ai circoli Mirage e Black JA, essendo stata pronunciata con riguardo al medesimo capo 34) sentenza di proscioglimento per divieto di nuovo giudizio, in relazione ai circoli Royal Club e Matrix 2. La ricorrente deduce che incongruamente erano state valorizzate conversazioni riferibili a due periodi diversi, inidonee a disvelare il suo coinvolgimento nei circoli Matrix, Matrix 3, 4, 5, e poi nei circoli Mirage e Black JA, coinvolgimento ravvisato sulla base di affermazioni apodittiche. Tali rilievi meritano condivisione salvo che con riguardo al circolo Matrix, oggetto della contestazione di cui al capo 28). Ed invero le conversazioni intercettate hanno riguardato fasi nelle quali la UI recitava un ruolo di primo piano, invero tutt'altro che semplicemente impiegatizio tanto da poter impartire disposizioni e da gestire gli incassi-, ma con riguardo essenzialmente al circolo Matrix 2 di CA. Pur essendo stato rilevato che l'operatività dei circoli era coordinata e riconducibile a LL IO e per tramite di costui al Clan e pur essendo stato sottolineato che la UI aveva assunto un ruolo di rilievo dopo l'arresto del fidanzato LL, che aveva affidato a lei e allo zio LL EP la cura dei circoli, deve nondimeno rilevarsi che non sono stati indicati elementi dai quali possa desumersi che la ricorrente in concreto si occupasse direttamente o 71 indirettamente dei circoli Matrix 3, 4 e 5, al di là della sintetica ricostruzione dell'operatività di tali circoli riportata alle pagg. 859 segg. della sentenza di primo grado e degli scarsi riferimenti al circolo Matrix 5, dovendosi inoltre rilevare come l'apertura dei circoli non fosse stata contestuale e non fosse dipesa in alcun modo da decisioni alle quali la UI partecipava. Con riguardo al secondo periodo, preso in considerazione dal capo 34), non constano, sulla base della rappresentazione dei dati probatori fornita dai Giudici di merito, elementi che indichino un coinvolgimento della UI nella gestione del circolo Mirage o del circolo Black JA, risultando piuttosto a questo riguardo, per un lasso di tempo, l'attività gestionale di LL IN, al di là della riferibilità dei circoli al LL IO e al Clan. L'assunto in ordine alla corresponsabilità della ricorrente si fonda dunque per questa parte essenzialmente sull'apodittico rilievo che il suo coinvolgimento nel sodalizio e la sua conoscenza delle modalità illecite con cui veniva praticato il gioco d'azzardo implichi il suo concorso almeno indiretto nella gestione di tutti i circoli. Deve tuttavia segnalarsi come tale ragionamento risulti inidoneo, in assenza di più concreti elementi, a dar conto del giudizio di penale responsabilità nei termini in cui è stato formulato, non potendosi attribuire alla partecipazione ad un sodalizio e alla consapevolezza di un'operatività illecita il significato del concorso in tutti i reati attribuibili in ultima analisi al sodalizio. 13.2. Diverso discorso deve farsi invece per il circolo Matrix. In questo caso va rimarcato come dall'analisi del primo Giudice risulti che la UI, fidanzata di LL IO, era a conoscenza dell'esistenza del circolo e del coinvolgimento del LL nella sua gestione: in tale quadro è stato dato conto dai Giudici di merito dell'arresto del LL e della parziale carenza gestionale venutasi a determinare, cui il LL aveva cercato di rimediare affidando alla fidanzata il ruolo di sovraintendere alla gestione dei circoli, da individuarsi in quelli di TE IL e di CA (Matrix 1 e 2), in sinergia con altri personaggi in varia guisa coinvolti nell'illecita operatività degli stessi. Anche la RT di appello ha riportato fra l'altro conversazioni dalle quali risulta che la UI si prendeva cura, almeno indirettamente, non solo del Matrix 2, ma anche del Matrix 1, tanto da fornire all'occorrenza un contributo alla sua funzionalità e comunque costituendo a tal fine un punto di riferimento (si richiamano fra le altre le conversazioni di cui alle pagg. 151 segg. della sentenza impugnata). E' però inidoneo il tentativo dei Giudici di merito di valorizzare tale impostazione in termini totalizzanti, al punto da attribuire alla UI la responsabilità per la gestione di tutti i circoli a mano a mano aperti. 72 Su tali basi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo al capo 29), relativamente ai circoli Matrix 3, 4 e 5, e al capo 34), relativamente ai circoli Mirage e Black JA, perché la ricorrente non ha commesso il fatto, dovendosi invece respingere le doglianze formulate in merito al capo 28), ferma restando la sostanziale assenza di censure in ordine al ruolo svolto nel circolo Matrix 2, oggetto di contestazione al capo 29). 13.3. Inammissibile risulta invece il secondo motivo, che è volto a sollecitare un diverso inquadramento del materiale probatorio, ma non individua effettive fratture logiche nel ragionamento della RT, così da porsi al di fuori dello scrutinio di legittimità. I Giudici di merito hanno dato ampiamente conto sulla base dei dati probatori analizzati della piena condivisione da parte della UI dell'illecito programma, avente ad oggetto la gestione fraudolenta del gioco d'azzardo, in primo luogo attraverso il collegamento a siti attestati in Romania, gestione che implicava il coinvolgimento di più persone e una stabile organizzazione, connotata anche da una cassa sostanzialmente comune. Hanno in particolare segnalato i collegamenti della UI con gli altri soggetti, diversi dai familiari del LL, che, come SO o come i tecnici incaricati di seguire il collegamento on line, erano parimenti coinvolti nella struttura, che si avvaleva di intestazioni fittizie dei circoli e di peculiari modalità gestionali, incentrate sull'utilizzazione, abilmente occultata, dei canali informatici, oltre che sull'intercambiabilità del personale. Meramente assertivo risulta dunque il rilievo difensivo secondo cui la UI aveva manifestato disponibilità verso un singolo esponente, senza compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. Né può dirsi pertinente l'osservazione che la UI era stata coinvolta in una situazione di urgenza e in ragione del rapporto affettivo con il LL, giacché i Giudici di merito hanno ampiamente dato conto di come da quel momento la partecipazione della ricorrente si fosse protratta, tanto da emergere anche nel 2008. D'altro canto il coinvolgimento nel programma riferibile al sodalizio non può dirsi escluso in ragione del fatto che la UI svolgesse essenzialmente un ruolo attivo nel circolo Matrix 2 di CA, dal momento che la ricorrente ha, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, palesato piena condivisione della prassi gestionale, che caratterizzava i circoli riferibili al LL. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 da parte della RT di appello di Bologna nel separato processo non assume alcun rilievo ai fini del giudizio in ordine al coinvolgimento della ricorrente in un sodalizio, ma semmai costituisce un parametro di valutazione rilevante ai fini dell'applicazione 73 dell'aggravante in questa sede, ciò che forma oggetto di un diverso motivo di ricorso. Va invero osservato che l'associazione di cui al capo 51) è stata ricostruita come sodalizio nato sotto l'egida del clan ma non coincidente con esso, avendo un suo specifico programma, riguardante principalmente la gestione del gioco e delle scommesse, pur funzionale da ultimo agli interessi della compagine illecita. In concreto dunque la partecipazione all'associazione non implicava ex se partecipazione al clan, fermo restando che la consapevolezza o meno della riconducibilità della gestione agli interessi della consorteria camorrista non costituiva elemento dirimente ai fini del giudizio in ordine alla partecipazione attiva a quella specifica associazione. 13.4. Ciò posto, risulta fondato il terzo motivo, riguardante specificamente la configurabilità, nei confronti della ricorrente, dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Sul punto la RT ha fondato la propria valutazione sul rilievo che i circoli erano riconducibili al clan, in particolare allo VO LA, di cui LL IO, fidanzato della UI, era il fidato luogotenente (così a pag. 176). Ma si tratta di assunto apodittico, a fronte della necessità di verificare (secondo le premesse individuate al punto 4 del «Considerato in diritto>>) l'effettiva direzione della volontà della UI e dunque la sussistenza o meno di un suo proposito di agevolare il clan o almeno di condividere il proposito primariamente nutrito da altri, in particolare LL IO. Tale analisi non risulta essere stata effettuata, essendo a tal fine indispensabile attestare la piena consapevolezza da parte della UI sia dell'esistenza del clan camorrista sia della riconducibilità ad esso dei circoli tramite il contributo svolto da LL IO. Sul punto la RT ha sostanzialmente eluso le censure formulate, omettendo di contestualizzare il contributo fornito dalla UI e di accertare se lo stesso, pur inquadrabile all'interno di un sodalizio, fosse о meno effettivamente rivolto ad assecondare l'operatività del clan. Ciò vale non solo con riguardo ai singoli reati fine, peraltro succedutisi nel tempo e sulla base di consapevolezze di cui non è stato sondato lo specifico contenuto, ma anche con riguardo al reato associativo, in rapporto alla sua funzione servente. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo esame sul punto. 14. E' inammissibile il ricorso presentato da RE LF. ! شا 74 14.1. Il primo motivo deduce la preclusione derivante da pregresso giudicato, concernente la partecipazione ad associazione mafiosa costituita dal clan VO, con il compito di occuparsi del reimpiego e riciclaggio dei proventi, e comunque l'assorbimento dell'ipotesi di riciclaggio contestata al capo 22) in quella di partecipazione al sodalizio, già oggetto di separato giudicato. non è Ribadito che il riciclaggio di proventi del sodalizio mafioso autonomamente punibile, in ragione della clausola di riserva, allorché il riciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti dal delitto associativo (Cass. Sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, lavarazzo, rv. 259587), è d'uopo osservare che nell'ambito del presente processo lo RE è stato prosciolto dalla partecipazione al delitto associativo. D'altro canto va rimarcato che il separato giudicato è stato dedotto per la prima volta in questa sede, il che rende la doglianza inammissibile, in quanto essa postula la verifica di specifici profili di fatto (sul punto si richiama fra l'altro Cass. Sez. 7, n. 41582 del 13/9/2016, Tassone, 268282; Cass. Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Izzo, rv. 263407). Deve inoltre aggiungersi che la prospettazione è aspecifica (essendo insufficiente il richiamo ad un allegato estratto), in quanto si deduce genericamente che RE è stato separatamente condannato, ma non si fa alcun riferimento alla struttura associativa, al contesto operativo e soprattutto al profilo spazio-temporale, in modo da poter poi valutare alla luce di tale elemento anche l'eventuale riconducibilità della condotta di riciclaggio in questa sede contestata al quadro associativo di riferimento. 14.2. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto prospetta, ancora una volta genericamente, elementi che avrebbero consentito di addivenire alla concessione delle attenuanti, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e comunque non individuando specifici profili di arbitrarietà della valutazione, così da risolversi nella prospettazione di un diverso, alternativo giudizio di merito, non consentita in questa sede. 15. E' inammissibile il ricorso di OV MA. Viene dedotta preclusione derivante da separato giudizio anche per il periodo successivo al maggio 2008, in relazione a processo originato da richiesta di rinvio a giudizio del 5/6/2014, seguita da condanna di primo grado del 1/4/2015. L'assunto, oltre che inammissibile, perché dedotto per la prima volta in questa sede, sebbene involgente l'esame di questioni di fatto, è comunque manifestamente infondato. 75 Va infatti rimarcato che, al di là della solo generica prospettazione dell'identità dell'oggetto del separato giudizio, non ricorre un'ipotesi di consumazione del potere di azione del P.M. (secondo quanto affermato da Cass. Sez. U. n. 34655 del 28/6/2005, Donati, rv. 231800), in quanto nel presente processo l'azione penale è stata esercitata in data 18/4/2014, mentre nel separato giudizio in data 5/6/2014, e comunque non è stato specificamente dedotto che il separato giudizio sia stato definito con sentenza irrevocabile. Di qui l'assenza dei presupposti per il rilievo del bis in idem e la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 16. E' inammissibile il ricorso di IA FA. 16.1. Il primo motivo è volto a prospettare spunti per una diversa valutazione di merito, ma non deduce specifici vizi del ragionamento della RT, così da collocarsi al di fuori dello scrutinio di legittimità. La RT ha in realtà dato conto delle plurime dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, che hanno attualizzato il ruolo partecipativo del ricorrente, all'interno del sodalizio di stampo camorristico, a prescindere dallo stato detentivo del dichiarante o dello stesso IA. Quest'ultimo è stato infatti correlato a vicende o contesti temporali riferibili al 2006, al 2007 e da ultimo, come nel caso del collaboratore Mosca, al 2008, mentre il collaboratore PI, nel 2010, ha fatto riferimento della veste di affiliato del IA, pur tratto in arresto nel settembre 2008. Va aggiunto che, come rilevato dai Giudici di merito, le conversazioni intercettate, come quelle intercorse tra AC e VE o tra AC e LL RT, danno conto del ruolo del IA nel 2006, quale punto di riferimento del clan in Orta di Atella, costituente condizione favorevole al controllo del territorio e all'eventuale impianto di attività lucrative. D'altro canto la RT ha valorizzato l'analisi condotta dal primo Giudice, dalla quale è emersa l'attiva partecipazione del IA, quale referente del clan, ai fini della corresponsione di stipendi, dei rapporti con imprenditori, della mediazione in situazioni di conflitto, della partecipazione a riunioni di rilievo strategico, nonché, alla luce delle conversazioni intercettate, del controllo del territorio nella zona di Orta di Atella. Va aggiunto che in tale prospettiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state utilmente intese come idonei riscontri, giacché il tema di prova era costituito dalla verifica di un attivo ruolo partecipativo del ricorrente, che ciascun collaboratore ha avuto modo di descrivere in relazione alla sua sfera di conoscenze (sul punto si richiama il principio per cui «In tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o 76 direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio»: Cass. Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, rv. 269658; Cass. Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, rv. 264380). 16.2. Il secondo motivo è innanzi tutto generico, in quanto il ricorrente non censura specificamente, ma solo apoditticamente contesta l'assunto della RT secondo cui la partecipazione al sodalizio avrebbe dovuto ritenersi accertata fino al giugno 2010, nonostante l'arresto del IA nel 2008, alla luce dello stabile rapporto con la consorteria, espressione di un vincolo perdurante, in assenza di segnali di allontanamento o dissociazione. In secondo luogo il motivo deve reputarsi manifestamente infondato, in quanto la RT ha rideterminato la pena, calcolando in questa sede solo l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. della pena già irrogata con sentenza irrevocabile e tenendo a tal fine conto dell'operatività del ricorrente all'interno del sodalizio, come accertata nel periodo assunto come termine di riferimento. La RT ha dunque implicitamente individuato il reato più grave, senza che sul punto siano state formulate specifiche censure, e ha comunque valutato la pena nel quadro dei limiti edittali applicabili, fermo restando che, anche considerando l'epoca dell'arresto del IA, sarebbero stati comunque applicabili al predetto i limiti edittali introdotti dal d.l. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2008. 16.3. Il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, deve ritenersi non consentito in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la RT sufficientemente e non arbitrariamente dato rilievo alla negativa personalità del ricorrente, nonché alla mancanza di spirito collaborativo, elementi che valgono a giustificare la decisione in punto di attenuanti generiche, senza alcuna necessità di prendere in considerazione ogni specifico profilo dedotto (è stato sul punto rilevato che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). 77 17. Il ricorso di LL IO (punti 14.1.-14.3. del «Ritenuto in fatto») è inammissibile. 17.1. Il primo motivo, riguardante la moltiplicazione delle contestazioni, è manifestamente infondato, in quanto in realtà il capo 27) è riferito all'utilizzo di apparecchiature per il gioco della ditta G.A.R.I. modificate con il sistema della doppia scheda, che è stato desunto da conversazioni inequivoche (come quella riportata nella sentenza di primo grado a pag. 712), mentre il capo 28 concerne il gambling on line, attivato presso il circolo Matrix di TE IL, e il capo 29) riproduce lo schema del capo 28), ma in relazione ad ulteriori circoli, tutti riconducibili a LL IO, sotto l'egida di VO LA. Il capo 34) concerne infine la gestione del gioco d'azzardo nelle forme indicate, ma in un periodo successivo, quando i circoli avevano assunto diversa denominazione. La contestazione riflette dunque diversi schemi truffaldini, legati al gioco d'azzardo, e fa riferimento ad attività diverse, in quanto svolte in una pluralità di circoli e in epoche non coincidenti. D'altro canto i Giudici di merito hanno ricostruito i fatti sulla base di intercettazioni telefoniche e telematiche, che avevano consentito di verificare il collegamento con siti attestati in Romania, e attraverso le risultanze di rogatorie internazionali. 17.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché genericamente formulato. Il primo Giudice ha chiarito le ragioni per cui non ricorressero le condizioni per ritenere lecito l'esercizio in Italia del gioco e delle scommesse, avendo analizzato anche il quadro normativo risultante dalle sentenze della RT di Giustizia U.E. (in particolare quella emessa nelle cause riunite C-72/10 e C- 77/10, Costa e Cifone, cui la RT di cassazione ha dato diretta applicazione con la sentenza Cass. Sez. 3, n. 28413 del 10/7/2012, Cifone, rv. 253241). A fronte di ciò il motivo di ricorso prospetta assertivamente e in via meramente ipotetica la configurabilità dei presupposti per il legittimo esercizio di quelle attività, senza fornire alcuna concreta indicazione dei dati specifici che avrebbero potuto suffragare l'assunto. 17.3. Il terzo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, così collocandosi al di fuori dello scrutinio consentito in sede di legittimità. La RT ha infatti valorizzato la gravità dei fatti, emergente dall'analisi delle condotte sistematicamente reiterate nel tempo, sotto l'egida del clan, di cui il LL era componente di rilievo, e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ciò che non dà luogo a valutazione apodittica o arbitraria, bensì in linea con i parametri dettati 78 per l'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena, cui viene contrapposto un assertivo dissenso. 18. Il ricorso di LL IN (punti 14.4.-14.6. del «Ritenuto in fatto») 'è solo parzialmente fondato. 18.1. Il primo motivo riguarda la ritenuta penale responsabilità per il reato associativo di cui al capo 51) e per il concorso nella truffa di cui al capo 34), riferita alla gestione del circolo Black JA di EZ. Tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve in deduzioni generiche e di assertivo dissenso, a fronte di una ricostruzione che fa leva su conversazioni intercettate, non illogicamente valutate, dalle quali è stato desunto che il IN aveva dapprima partecipato alla gestione dei circoli dopo l'arresto di LL IO nell'ottobre 2005 e successivamente, a seguito della rottura dei rapporti con lo zio EP, aveva curato la gestione del circolo Black JA, nel quale parimenti si praticava il gioco d'azzardo con identiche modalità, attestate dai colloqui intercorsi con altri soggetti, compresa UI UT, nel corso dei quali egli si confrontava sul funzionamento del gioco on line (si rinvia alle pagg. 247 segg. della sentenza impugnata ma anche a quanto rilevato dal primo Giudice alle pagg. 861 segg. e alle pagg. 891 e segg., risultando che il IN rivendica il circolo di EZ). D'altro canto è stato posto in luce dai Giudici di merito come i circoli fossero gestiti secondo una logica unitaria, con strutture e dipendenti intercambiabili, nel quadro di un programma delittuoso condiviso, primariamente elaborato da LL IO sotto l'egida di VO LA, fra l'altro recatosi in Romania per propiziare la conclusione degli accordi funzionali all'utilizzo del casino on line. Di qui la ritenuta configurabilità del reato associativo di cui al capo 51) e la partecipazione anche di LL IN. 18.2. Relativamente a quest'ultimo è tuttavia fondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo. Con riguardo alla ravvisabilità a carico di LL IN dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, la RT, pur nel quadro di una complessiva ricostruzione della vicenda, incentrata sulla riconducibilità dei circoli al clan, si è tuttavia limitata a segnalare «la più volte rimarcata finalità di agevolazione del Clan dei LE» (così a pag. 252): si tratta di motivazione apodittica e insufficiente, in quanto avrebbe dovuto invece porsi in luce (secondo quanto in linea generale rilevato: cfr. retro al punto 4 del «Considerato in diritto>>) l'effettiva finalità perseguita da LL IN o almeno la sua piena condivisione del programma illecito, alimentata dalla consapevolezza della 12 79 riferibilità dell'organizzazione e dell'operatività dei circoli al Clan, sia pur attraverso l'opera del fratello IO. Il dato dell'appartenenza dei circoli al clan è dunque di per sé inidoneo a suffragare l'aggravante contestata, tanto più con riguardo a soggetto cui non è stata contestata l'appartenenza alla consorteria mafiosa e nei confronti del quale avrebbe dovuto specificamente vagliarsi la sfera delle sue consapevolezze e la direzione del suo agire. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e con assorbimento delle doglianze in merito al trattamento sanzionatorio. 19. Il ricorso di LL EP è parzialmente fondato. 19.1. E' peraltro infondato il primo motivo. La RT territoriale, alla luce dell'analisi del primo Giudice, ha correttamente ritenuto configurabile l'associazione per delinquere ordinaria, contestata al capo 51), quale organizzazione costituente un sottogruppo del clan, dedita alla gestione del gioco d'azzardo anche con l'ausilio di soggetti estranei alla consorteria camorristica. Non può in effetti ravvisarsi alcun assorbimento nel sodalizio mafioso, con conseguente estraneità del ricorrente, secondo quanto già si è avuto modo di rilevare (in via generale si richiama quanto osservato al punto 3 del Considerato in diritto»), dovendosi dare rilievo alla specificità dell'assetto organizzativo destinato alla gestione del gioco d'azzardo, con il convergente contributo di una pluralità di soggetti, guidati da LL IO, operante sotto l'egida di VO LA, sulla base di una strategia orientata verso l'apertura e la simultanea gestione di una pluralità di circoli, i quali potevano contare sull'apporto di tecnici, capaci di alimentare in modo occulto e fraudolento il gioco d'azzardo attraverso la modifica delle apparecchiature e la creazione di collegamenti con casino on line. 19.2. E' inammissibile il secondo motivo, che si risolve nell'assertiva e generica contestazione della ricostruzione operata dai Giudici di merito, in vista della prospettazione di un'alternativa valutazione del quadro probatorio, esulante dall'ambito del giudizio di legittimità. La RT, anche in questo caso avvalendosi dell'ampia esposizione del primo Giudice, ha dato conto degli elementi che valevano a suffragare la consapevole partecipazione del ricorrente ad un'attività organizzata e il contributo da lui fornito al sodalizio piuttosto che ad un singolo soggetto, in particolare il fratello IO. 80 Ed invero è stato sottolineato come dopo l'arresto di LL IO la cura dei circoli fosse stata affidata alla fidanzata del predetto, UI UT, e allo zio EP, i quali si occupavano sia della gestione del Matrix di TE IL sia del Matrix 2 di CA, sulla base di modalità operative corrispondenti, connotate dall'utilizzo dei fraudolenti accorgimenti all'uopo predisposti da LA e poi da NT e MI. In tale operatività i due erano in varia guisa affiancati da PA LA, oltre che da SO NE, parimenti socio del LL IO. D'altro canto l'altro fratello IN, proprio in conseguenza di dissapori insorti con l'EP, era stato confinato in un diverso circolo. I Giudici di merito hanno anche osservato come l'organizzazione si avvalesse di strutture e personale intercambiabile, a conoscenza delle modalità operative. Inoltre è stato sottolineato come il gambling on line, che costituiva una delle modalità fraudolente di esercizio del gioco d'azzardo, attraverso il collegamento con siti attestati in Romania, implicasse un peculiare rapporto con la clientela, che versava denaro per ottenere la ricarica della propria scheda a cura del gestore del sistema, anche se talvolta venivano accettati assegni post-datati, che finivano per creare dissidi con il LA. In tale quadro la RT ha dato conto di come fosse a tale fine intervenuto proprio l'EP, di cui il LA si fidava, per scongiurare il rischio che il sistema fosse bloccato in occasione di un fine settimana, potenzialmente lucroso. A fronte di tale ricostruzione il ricorrente non formula censure specifiche, ma si limita a prospettare un contributo reso in ambito esclusivamente familiare, volto ad aiutare singolarmente il fratello IO, ciò che non tiene conto del quadro probatorio complessivo, incentrato sulla sinergia alimentata dai circoli operanti con modalità fraudolente e operanti con l'ausilio di più persone. 19.3. Il quarto motivo è inammissibile, perché ancora una volta si risolve nella generica e assertiva contestazione della compartecipazione del ricorrente alle modalità fraudolente di gestione del gioco d'azzardo, a fronte di un'ampia analisi dei Giudici di merito, giunti non illogicamente ad affermare alla luce delle conversazioni intercettate che l'EP era parte attiva della gestione del gioco d'azzardo, anche occupandosi del cruciale tema dell'incasso degli assegni post-datati, strettamente collegati alle fraudolente modalità di esercizio del gambling on line, ed essendo informato in ordine alla tematica del cambio delle schede (si rinvia alle pagg. 237 segg. della sentenza impugnata). La circostanza che il ricorrente sollecitasse l'invio di denaro alla famiglia non costituisce, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, l'unico angolo visuale dal quale può apprezzarsi il suo contributo, dovendosi aver riguardo all'attiva e riconosciuta partecipazione alla gestione dei circoli (sul punto il diretto - 81 riconoscimento operato dallo stesso EP, secondo quanto rilevato dal primo Giudice attraverso il richiamo della conversazione riportata a pag. 872). 19.4. E' fondato il quinto motivo, riguardante il concorso nelle truffe riferibili alla gestione del circolo Black JA di EZ, contestate al capo 34). Va infatti rimarcato come sul punto sia mancata una specifica motivazione della RT, che ha richiamato genericamente l'analisi riguardante le modalità di funzionamento dei circoli, nel quadro dell'operatività del sodalizio, ma non ha puntualmente indicato gli elementi dai quali avrebbe dovuto desumersi il ruolo attivo, diretto o indiretto, svolto dal ricorrente con riguardo al circolo Black JA, che risultava essere gestito da LL IN, non essendo stata ascritta all'EP neppure l'ideazione dell'apertura di quel circolo. Si impone dunque per questa parte l'annullamento della sentenza impugnata, perché in sede di rinvio sia riesaminato il tema della responsabilità del ricorrente con riguardo al reato residuo di cui al capo 34). 19.5. E' altresì fondato il terzo motivo di ricorso. La RT ha ravvisato a carico del ricorrente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, in ragione della finalità di agevolare il clan e in particolare VO LA, di cui OT dell'EP, cioè LL IO, era il fidato luogotenente, desumendosi dai rapporti con il LL e altri affiliati la consapevolezza da parte del ricorrente di agire per il Clan dei LE. Si tratta di motivazione che muove da un presupposto accertato, cioè la riconducibilità dei circoli al Clan, e da un dato di fatto incontestabile, il rapporto del ricorrente con il OT IO, per giungere tuttavia ad una conclusione che non può dirsi ricompresa nelle premesse. Non è stato infatti spiegato su quali basi potesse dirsi che l'EP era consapevole dell'appartenenza del OT IO LL al clan e della conseguente riconducibilità dei circoli a tale consorteria, capeggiata da VO LA, nonché del fatto che altri soggetti fossero parimenti affiliati. Solo su tali basi si sarebbe potuto prospettare che l'agire del ricorrente fosse guidato dall'intento di agevolare l'operatività del clan o almeno dalla condivisione di quell'intento primariamente riconducibile ad altri. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata anche su tale punto, con rinvio per nuovo giudizio e con assorbimento sia del motivo inerente al trattamento sanzionatorio sia di quello riguardante le statuizioni civili, giacché la condanna a fini civili del ricorrente era stata pronunciata proprio in ragione della ravvisata aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, tale da correlare l'operatività illecita del ricorrente alla sfera di azione delle associazioni costituite parti civili. 82 20. Il ricorso di PA LA è parzialmente fondato. 20.1. E' inammissibile il primo motivo, in quanto aspecifico in relazione alla asserita mancata valutazione di deduzioni di cui non si dà puntualmente conto, e in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. Va in realtà osservato che la RT, nel richiamare le valutazioni del primo Giudice e quelle a suo tempo formulate dal Tribunale in sede di riesame, ha comunque fornito una propria interpretazione del materiale probatorio, rilevando come l'attiva partecipazione del PA alla gestione dei circoli, nei quali si praticava il gioco d'azzardo (attraverso apparecchiature modificate illecitamente secondo il meccanismo della doppia scheda e attraverso il c.d. gambling on line, propiziato da occulti collegamenti con siti attestati in Romania), emergesse da una pluralità di significative conversazioni, all'uopo richiamate, rappresentative del grado di consapevolezza da parte del PA dell'illecita operatività dei circoli e del suo coinvolgimento nella relativa gestione, che peraltro era nel suo complesso imputabile a LL IO, che dei circoli era il principale punto di riferimento. D'altro canto il motivo di ricorso non enuncia le doglianze di cui la RT non avrebbe tenuto conto al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del ruolo del ricorrente e, con riguardo ai fatti oggetto di imputazione al capo 34), riguardante il prosieguo della gestione nel 2008 in circoli che avevano mutato la denominazione o che, come il Mirage Club, erano stati successivamente aperti, si limita a prospettare assertivamente la possibilità di attribuire una diversa spiegazione ai contatti con SO e TE, senza peraltro confrontarsi specificamente con i rilievi della RT, che aveva fondato proprio giudizio in ordine al perdurante coinvolgimento del ricorrente anche nel 2008 su alcune conversazioni intercettate, dalle quali, come già posto in luce dal primo Giudice, era dato evincere che il PA continuava a costituire un punto di riferimento, era coinvolto nei fatti gestionali anche in conseguenza dei dissidi insorti tra LL EP e LL IN e sollecitava l'invio di denaro, mostrando di essere interessato ai flussi provenienti dall'illecita attività (possono al riguardo richiamarsi le pagg. 866 e segg. della sentenza di primo grado). 20.2. E' tuttavia fondato il secondo motivo di ricorso. La RT ha sostanzialmente fondato il proprio giudizio in ordine alla configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 sulla riconducibilità dei circoli al clan, facente capo a VO LA, ed ha inteso suffragare tale valutazione, valorizzando la gestione di titoli provenienti da un conto corrente ED, intestato ad TE, di cui disponeva in modo non accorto SO NE, tanto da suscitare le reprimende 83 del PA, e segnalando che il ricorrente aveva avuto modo di esprimere il proprio stupore per il fermo di LL UI e in altra occasione aveva annunciato di voler tornare a Modena, per parlare da vicino con SO, nel presumibile interesse di terze persone. Deve però convenirsi che la ravvisabilità dell'aggravante presuppone, come già ampiamente rilevato, che il soggetto abbia agito al fine di agevolare l'operatività del sodalizio o quanto meno abbia fatto proprio tale fine, comune ad altri correi. Ciò implica dunque in primo luogo che esista un sodalizio mafioso e che il reato sia ricollegabile alla sfera dei suoi interessi ma anche, in secondo luogo, che il soggetto agente abbia piena contezza di quella correlazione, in quanto egli stesso si sia prefigurato di propiziarla o in quanto egli sia consapevole del fine perseguito dai propri correi ed abbia agito allo scopo di assecondare tale finalità. Nel caso di specie la motivazione su cui è stata fondata l'applicazione dell'aggravante risulta insufficiente, in quanto da un lato è stata esclusa, relativamente al ricorrente, la qualità di intraneo e dall'altro non è stato dato conto, al di là della generica evocazione di dati ambientali, del quadro delle consapevolezze del PA in merito alla riconducibilità dei circoli al clan e in merito all'appartenenza dei suoi correi o di taluno di essi al sodalizio. Va invero osservato che non si è fatto riferimento a rapporti del ricorrente con VO LA, che non è stato chiarito se e come il PA avesse contezza della qualità di sodale almeno di LL IO e che la movimentazione dei flussi è stata genericamente descritta in funzione di una loro destinazione alla zona di riferimento dei LL e dello stesso PA, ma senza un'ulteriore specifica qualificazione di tale contesto, data sostanzialmente per scontata. D'altro canto va rimarcato che, se la gestione anomala di taluni conti correnti può assumere rilievo al fine di attribuire a taluni soggetti la veste di partecipi, in quanto si correli quella gestione alla tipica modalità operativa del sodalizio, deve tuttavia spiegarsi specificamente in che modo ciò possa valere anche nei confronti di chi, come il PA, sia stato ritenuto estraneo al sodalizio. Le evidenti lacune della motivazione sul punto impongono dunque l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio e con assorbimento degli ulteriori motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio. 21.Il ricorso di VO MA è nel suo complesso infondato e, sotto taluni profili, formulato genericamente. 84 21.1. Il ricorrente non deduce specifiche doglianze in merito alla configurabilità dell'associazione di stampo camorristico di cui al capo 1), ma rileva solo, in modo parimenti generico, che la RT non avrebbe proceduto alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, senza tuttavia considerare le puntuali e richiamate valutazioni, formulate sul punto dal primo Giudice, e l'assenza di specifici rilievi, volti a contrastare l'assunto accusatorio. Ma soprattutto va rimarcato come, con riguardo alla posizione del ricorrente, la RT abbia solo ad abundantiam richiamato le dichiarazioni del collaboratore CI in merito al ruolo di referente del clan svolto dallo VO nelle zone di Latina, Gaeta e Formia, avendo essenzialmente fondato il proprio giudizio sulle risultanze delle conversazioni intercettate, ciò che rende prive di concreto rilievo le osservazioni relative alla mancata menzione del ricorrente da parte di altri collaboratori di giustizia. 21.2. In concreto la RT, sulla base dell'analisi del primo Giudice, ha individuato il ruolo specificamente svolto dallo VO nel sodalizio facente capo a VO LA, rilevando come il predetto fosse operativo nel settore del gioco d'azzardo e nella raccolta e gestione di proventi illeciti. L'intraneità del ricorrente è stata desunta da conversazioni estese ad un arco di tempo sufficientemente ampio, comunque ritenute idonee ad attestare l'operatività del predetto, quale soggetto a stretto contatto con altri appartenenti al clan sotto le direttive del capo (da lui e da altri sodali evocato con l'espressione «Isso») e fra l'altro originariamente investito di un compito cruciale, quale quello di contabile, in vista della raccolta e distribuzione dei proventi, ruolo nello svolgimento del quale era stato fatto oggetto di aspri rilievi al punto che la gestione della cassa era stata poi affidata ad altri (si rinvia alla conversazione n. 7023 ampiamente richiamata dai Giudici di merito). D'altro canto è stato osservato come lo stesso VO nel corso di una conversazione avesse sostanzialmente confessato la propria appartenenza, qualificandosi evocativamente come SE (si rinvia alla conversazione riportata a pag. 1022 della sentenza di primo grado, richiamata anche dalla RT di appello). Inoltre è stato ritenuto significativo e non riconducibile ad un compito autonomamente svolto nel proprio interesse lo sforzo compiuto da VO MA per propiziare la collocazione di apparecchiature da intrattenimento presso vari esercenti e l'apertura di centri scommesse ET, fermo restando che la pretesa autonomia del compito è smentita dalla riconosciuta veste di contabile, nel quadro di un'operatività unitaria, ciò che non ha formato oggetto da parte del ricorrente di puntuali e specifiche censure. ? L 85 21.3. Quanto agli ulteriori reati attribuiti al ricorrente, è in primo luogo infondato l'assunto riguardante la mancata dimostrazione di un ruolo attivo nella truffa contestata al capo 8), relativa all'apertura di centri scommesse ET, che divenivano illecitamente e occultamente autonomi centri di raccolta e distribuzione, propiziata dalla creazione di false schede clienti: la RT sul punto ha in realtà evocato i rapporti del ricorrente con il tecnico AV, per attestare il diretto coinvolgimento dello VO nello specifico settore, che rientrava nel comune programma illecito, relativamente al quale il ricorrente era investito di compiti di contabile, da ciò discendendo che le irregolarità riscontrate dai Giudici di merito e non oggetto di specifiche censure avrebbero dovuto considerarsi il risultato di un'operatività condivisa, nel quadro della concordata gestione del settore, attuata attraverso la sponsorizzazione dei centri ET. 21.4. Con riguardo ai capi 10) e 13), le doglianze sono aspecifiche e comunque manifestamente infondate, in quanto la RT, alla luce dell'ampia verifica delle conversazioni intercettate effettuata dal primo Giudice, ha segnalato come fosse emerso il condizionamento della volontà degli esercenti, indotti ad accettare la collocazione delle apparecchiature del De IS e l'apertura dei centri scommesse ET dall'azione di chi come lo VO MA operava sul territorio, facendo leva sulla capacità di intimidazione del clan. Fra l'altro la RT ha specificamente richiamato alcune conversazioni, rispettivamente riguardanti il bar Garden e il bar Madonna, ritenute rivelatrici dello stato di sudditanza degli esercenti (si rinvia alle pagg. 273 e 274 della sentenza impugnata, in cui sono richiamate le conversazioni n. 81 e n. 342). Non corrisponde dunque al vero che non fosse emerso lo stato di intimidazione e che la RT non abbia spiegato perché la terminologia usata nelle conversazioni fosse riconducibile a condotte illecite, non essendo decisiva la mancanza di denunce dei titolari degli esercizi. 21.5. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, i rilievi sono nuovamente generici, a fronte del fatto che la RT ha ampiamente dato conto, sulla scorta della complessiva analisi, di come le illecite attività nel settore del gioco e delle scommesse fossero state propiziate dall'evocazione della capacità intimidatrice del clan e di come tali attività, funzionali al conseguimento di profitti da riversare al clan sulla base di una cassa comune, fossero destinate ad agevolare l'operatività dell'associazione mafiosa, dovendosi escludere che lo VO operasse autonomamente nel suo solo interesse, avulso dal contesto associativo. Il ricorrente contesta assertivamente tali rilievi, che tuttavia non confuta specificamente. 86 21.6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione di merito, inerente al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la RT ha non arbitrariamente negato, facendo leva sulla rilevanza del contributo fornito dal ricorrente e sull'assenza di elementi positivamente valutabili, senza che siano stati prospettati profili specifici di meritevolezza. 21.7. E' inammissibile terzo motivo di ricorso, riguardante la confisca disposta ex art. 12-sexies legge 356 del 1992. Il ricorrente deduce la mancata verifica sul piano logico e cronologico, con riguardo ad ogni singolo bene, della provenienza da attività illecita 0 dall'eventuale reimpiego. Ma si tratta di doglianza aspecifica, oltre che manifestamente infondata, in quanto da un lato non si indicano gli elementi che varrebbero ad escludere l'inerenza dei beni all'operatività illecita, come accertata, e dall'altro non si considera che nel caso di specie è rilevante la disponibilità del bene, di cui non sia giustificata la provenienza, in presenza di sproporzione rispetto al reddito o ai proventi di attività economica, a prescindere dalla puntuale verifica della pertinenzialità dei beni (Cass. Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. nel 2004, Montella, rv. 226490; Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, rv. 269657), pur nell'ambito di un criterio di ragionevolezza temporale (Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16/4/2014, Persichella, rv. 260529). E' inoltre generica anche l'ulteriore censura riguardante la mancata valutazione delle risultanze di una consulenza tecnica in merito alla legittima provenienza dei beni, giacché l'assunto risulta solo assertivamente sostenuto, senza che di tale consulenza si dia specificamente contro, in ordine alla sua presenza nel fascicolo, al suo contenuto e al tipo di valutazioni ivi effettuate. 22. E' infondato il ricorso di SO NE. 22.1. I primi due motivi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. Quanto alla questione di nullità, va rimarcato che, al di là della genericità della formulazione del motivo, dall'esame degli atti, cui può direttamente accedersi, attesa la natura del vizio dedotto, risulta che all'udienza del 9/6/2014 era presente l'Avv. Pellegrini, anche in sostituzione dell'Avv. Zaccaria, e che era stata depositata una memoria a firma congiunta, in cui si poneva il tema dell'idoneità della notifica a mezzo di posta non certificata: sta di fatto dunque che era presente un difensore e che l'altro era da intendersi sostituito, così da poter essere considerato parimenti presente. 87 In tale ottica, anche a voler prospettare un vizio nella notifica dell'avviso, lo stesso avrebbe dovuto reputarsi superato dalla presenza effettiva o virtuale dei due difensori. In ogni caso deve sottolinearsi che di seguito era stato chiesto il giudizio abbreviato, ciò che, venendo semmai in considerazione una nullità non assoluta ma generale di tipo intermedio, comportava sanatoria del vizio e preclusione alla deduzione dello stesso nel prosieguo (Cass. Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta, rv. 271097). 22.2. In ordine all'eccezione di incompetenza, si rileva che correttamente i Giudici di merito hanno correlato la competenza ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. al reato più grave, costituito da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1), e in particolare, trattandosi di reato permanente, al luogo in cui lo stesso ha avuto inizio (art. 8, comma 3, cod. proc. pen.). E' del tutto infondato l'assunto difensivo, volto a dar rilievo al più mite trattamento sanzionatorio vigente al momento dell'inizio della consumazione, giacché ciascun reato va valutato in realtà con riguardo alla gravità desunta dai limiti edittali astrattamente per esso previsti, anche alla luce delle eventuali modifiche intervenute nel periodo della permanenza, mentre il momento di inizio della consumazione vale ad individuare il luogo in cui si radica la competenza, una volta stabilito il reato più grave. Va peraltro aggiunto che nel caso di connessione tra reato associativo indicato dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e altri reati, quand'anche più gravi, la competenza va correlata al luogo in cui è costituita o radicata l'associazione (Cass. Sez. 2, n. 11692 del 8/3/2016, Sallaku, rv. 266194; Cass. Sez. 1, n. 27561 del 9/6/2010, Boci, rv. 247880). Da ultimo è doveroso rilevare come sia comunque vano sia il riferimento al reato di cui al capo 32), in quanto lo stesso, con riguardo al ricorrente, ha perduto la propria autonoma consistenza, in conseguenza dell'assorbimento nel reato associativo di cui al capo 1). Peraltro l'argomento a tal fine speso nel motivo di ricorso circa la non operatività della connessione, in quanto il capo 32) era stato contestato in concorso con soggetti non chiamati a rispondere anche del reato associativo sub 1), avrebbe al più comportato lo spostamento della competenza con riguardo al solo capo 32) e non con riguardo ad altri reati, men che mai con riguardo al reato associativo. 22.3. Il terzo, quarto e quinto motivo sono infondati. Deve in primo luogo osservarsi che i Giudici di merito non hanno valorizzato a carico del SO dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma hanno invece fondato sui contributi dei collaboratori le proprie valutazioni in merito alla ravvisabilità di un sodalizio criminale di stampo camorristico, incentrato sulla 88 figura di VO LA -figlio del noto esponente del clan dei LE VO AN, detto OK-, che dal 2004 aveva assunto un proprio ruolo. D'altro canto il primo Giudice ha ampiamente dato conto di tali contributi e sottolineato l'affidabilità dei collaboratori di giustizia, giudizio che è stato condiviso dalla RT territoriale. In tale quadro è stata considerata la posizione del ricorrente, peraltro specificamente delineata alla luce delle conversazioni intercettate. Risultano dunque generiche e aspecifiche le doglianze formulate con riguardo all'utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che non sono state in realtà valutate con specifico riguardo al SO, nei termini appena indicati. Deve inoltre rilevarsi che la RT territoriale ha ampiamente dato conto nelle premesse della motivazione delle censure formulate con l'atto di appello, anche se poi ha formulato valutazioni volte a respingere quelle doglianze nel loro insieme alla luce degli elementi valorizzati al fine di fondare il proprio giudizio in ordine all'appartenenza qualificata del SO al clan facente capo allo VO. Sta di fatto che tale percorso argomentativo non cela un vizio di mancanza di motivazione. Ed invero, secondo quanto già osservato (cfr. retro al punto 5.6. del «Considerato in diritto»), deve ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti. Parimenti deve escludersi che sia dirimente un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni. In tale prospettiva va rimarcato che la RT a fronte delle censure formulate in grado di appello, incentrate su una lettura del compendio probatorio suggerita da alcuni elementi, ha in modo non illogico ribadito la lettura fornita dal primo Giudice, osservando come gli elementi dedotti in senso contrario non fossero idonei a sminuire la rilevanza di quelli valorizzati al fine di giungere alla conclusione della diretta partecipazione del SO alla consorteria, facente capo allo VO LA. La RT ha infatti condiviso l'assunto che l'inserimento del SO nel clan fosse desumibile dagli stretti collegamenti esistenti tra il ricorrente e lo VO, nonché tra il ricorrente e gli altri soggetti che gravitavano intorno al capo clan, a cominciare da LL IO, nonché dall'attiva partecipazione del 89 ricorrente ad attività di tipo strategico, come la gestione del gioco d'azzardo e la partecipazione alle attività di copertura e riciclaggio. In tale quadro è stato non illogicamente valorizzato induttivamente il rilievo del dato rappresentato dalla partecipazione del SO a numerose attività illecite, costituenti espressione dell'attività del clan, ed è stato valutato nella medesima ottica, senza che possano individuarsi profili di contraddittorietà o paralogismi, anche il fatto che il ricorrente si fosse reso protagonista dell'episodio di intestazione fittizia a vantaggio dello VO, quale elemento che al tempo stesso presupponeva la condivisione delle finalità e dell'operatività del clan e suffragava l'appartenenza del ricorrente al medesimo. Va del resto osservato come taluni elementi, specificamente valutati dal primo Giudice e ricompresi nell'ampia condivisione da parte della RT di quelle valutazioni, fossero idonei ad attestare la consapevolezza dell'appartenenza del SO ad una logica di gruppo, ove si considerino i timori affiorati tra coloro che operavano accanto a VO in ordine alla possibilità che MA MP, tratto in arresto, potesse optare per una scelta di collaborazione, ciò che aveva indotto qualcuno ad «allertare CA (pag. 670 della sentenza di primo grado), e si consideri poi il riferimento fatto dallo stesso SO ad una modalità operativa di tipo strategico utilizzata dal gruppo («noi diciamo puliamo i soldi così»: pag. 696 della sentenza di primo grado). D'altro canto sempre il primo Giudice ha dato conto di come il SO avesse piena consapevolezza della statura criminale e del ruolo di VO LA, avendo posto in luce come il ricorrente si fosse compiaciuto del fatto che lo VO non fosse stato presente all'interno di un circolo gestito dal clan, nel quale si praticava il gioco d'azzardo, in occasione di un controllo risalente ai primi mesi del 2005 (pag. 613 della sentenza di primo grado), e come nel contempo avesse sottolineato la necessità che lo VO si mantenesse lontano in quel frangente, considerato che «LA giù ha già dei casini» (pag. 698 della sentenza di primo grado). Deve dunque convenirsi con la RT che le doglianze formulate nell'atto di appello non avrebbero potuto dirsi idonee a sovvertire il giudizio in concreto formulato, in quanto riguardanti profili non incompatibili con la valutazione formulata o temi secondari rispetto al nucleo essenziale del quadro probatorio. Del resto la valorizzazione in questa sede di diversi elementi probatori, ove non correlata a censure di travisamento di prove utilizzate, si risolverebbe nella sollecitazione di una diversa lettura, evidentemente non consentita in sede di legittimità. 22.4. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo sono parimenti infondati. 90 La RT, anche alla luce dell'analisi del primo Giudice, ha ricostruito il ruolo in concreto ricoperto dal SO all'interno del clan, osservando, secondo quanto già rilevato, che il predetto aveva operato nei circoli dediti alla gestione del gioco d'azzardo, unitamente a LL IO, e si era occupato della gestione e copertura dei proventi illeciti, di cui al ricorrente erano note le modalità di ripulitura, attraverso vorticosi giri di assegni. La RT, in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670), ha correttamente inquadrato il ruolo dinamico e funzionale del ricorrente all'interno della consorteria e, come già detto, in una logica di gruppo, ben al di là di un semplice rapporto individuale con lo VO, a prescindere dalle modalità estemporanee con cui era sorto il legame tra quest'ultimo e il SO (si può al riguardo richiamare quanto emerge da una conversazione intercettata, richiamata dal primo Giudice a pag. 572) e dal luogo in cui tale legame si era sviluppato, fermo restando che i Giudici di merito hanno dato conto del fatto che il ricorrente si occupava dei soggiorni del capo clan nel modenese, essendosi egli stesso intestato l'affitto dell'appartamento in cui lo VO risiedeva. D'altro canto è stato posto in luce il collegamento del ricorrente con numerosi sodali di primario livello, in particolare con LL IO, principale stratega della nascita nel modenese dei circoli dediti al gioco d'azzardo, facenti capo al clan. Risulta meramente assertivo l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stata al più ravvisabile una contiguità compiacente, dovendosi in senso contrario richiamare i numerosi elementi dai quali i Giudici di merito hanno per contro tratto il non illogico convincimento che il SO avesse aderito al programma operativo del clan, facente capo allo VO. Del tutto aspecifico risulta inoltre l'assunto difensivo incentrato sul fatto che il SO, essendo soggetto semmai perseguitato da esponenti del clan, non avrebbe potuto farne parte. Sul punto va rimarcato che primo Giudice ha dato conto delle vicende che hanno formato oggetto del delitto di estorsione contestato al capo 36), dal quale il SO è stato assolto: in tale quadro è stato altresì rilevato come il SO fosse stato a sua volta vittima di richieste estorsive da parte di tali RO e Di OR. Sta di fatto tuttavia che non è stato in alcun modo dedotto che tale episodio fosse riconducibile alle strategie del clan facente capo a VO LA o che costui o taluno dei soggetti con i quali il SO aveva stretti rapporti, nell'ambito del clan, lo avesse in qualche guisa condiviso o propiziato. 91 In tale prospettiva la doglianza difensiva rientra tra quelle deduzioni che la RT territoriale ha non illogicamente reputato inidonee a sovvertire il proprio giudizio, essendo stata solo assertivamente prospettata come incompatibile con l'appartenenza del SO al clan. Va infine osservato come del tutto infondata risulti la doglianza incentrata sulla mancanza di motivazione in merito alla configurabilità di un mero concorso esterno. E' infatti evidente che non può addebitarsi alla RT di non aver valutato un'ipotesi che risulta di per sé soggiacente rispetto a quel quid pluris sul quale è stato fondato il giudizio di vera e propria appartenenza del SO alla consorteria. 22.5. Il decimo motivo è manifestamente infondato. Correttamente la RT ha ritenuto che il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992 fosse ravvisabile, nonostante il ritenuto assorbimento nel reato associativo dell'ipotesi di riciclaggio. La circostanza che l'intestazione fittizia possa essere volta ad assicurare vantaggi ingiusti per altri non esclude che la stessa, ove connotata dall'intendimento di impedire che risulti l'effettiva disponibilità del bene in capo a soggetto esposto al rischio di misure ablatorie, sia idonea ad integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992, contestato al capo 5), posto che tale disposizione «consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego» (Cass. Sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, lavarazzo, rv. 259590; per l'affermazione che soggetto attivo del delitto di trasferimento fraudolento può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi per agevolare la commissione del delitto di riciclaggio, Cass. Sez. 2, n. 12999 del 16/11/2012, dep. nel 2013, Bitica, rv. 254804; per l'affermazione che il delitto può concorrere con quello di riciclaggio avendo una sua autonomia e distinta valenza strumentale, Cass. Sez. 6, n. 18496 del 9/11/2011, Figliomeni, rv. 252658). Nel caso di specie i Giudici di merito non illogicamente e in modo giuridicamente corretto hanno ritenuto da un lato che il bene, costituito da un immobile, rientrasse nella disponibilità dello VO e fosse provento dell'attività associativa, e dall'altro che il fatto delittuoso fosse specificamente valutabile a carico del ricorrente, pur costituendo anche espressione di appartenenza al sodalizio, fermo restando che risulta essere stato dato conto del quadro delle consapevolezze del ricorrente in merito alle fonti illecite da cui provenivano le risorse finanziarie del clan. 22.6. L'undicesimo motivo è inammissibile. Esso muove ancora una volta dal presupposto della mancata valutazione di doglianze difensive, ma in realtà si risolve nell'assertiva contestazione di 92 elementi probatori posti dai Giudici di merito a fondamento del proprio giudizio e sulla riproposizione di una ricostruzione alternativa, che non può dirsi consentita in sede di legittimità. Il primo Giudice ha in realtà posto a fondamento della ritenuta compartecipazione del SO nella gestione dei circoli appartenenti al clan una pluralità di elementi, desunti da conversazioni intercettate, esemplificativamente riassunti nelle due conversazioni richiamate anche dalla RT, cui è stata attribuita valenza confessoria (si rinvia alle pagg. 904 e segg. della sentenza di primo grado). Costituisce una mera asserzione l'attribuzione alle conversazioni invocate del significato di mera spacconeria, a fronte del fatto che nei colloqui il SO fa riferimento a slot machines e computer collegati con il casino»>, a cospicui introiti e alla imminente apertura di un nuovo circolo a CA, ciò che esemplifica i profili di illiceità nella gestione dei circoli e finisce per corrispondere a quanto effettivamente accaduto. D'altro canto nei motivi di appello erano state invocate conversazioni parimenti risultanti dalla sentenza di primo grado, le quali, anche quando, secondo la prospettiva del ricorrente, dimostrino che il SO non conosceva il funzionamento del gambling on line o l'entità esatta dei profitti in un determinato momento, non varrebbero a smentire le risultanze del quadro probatorio ricostruito dai Giudici di merito, che hanno segnalato come il SO operasse al fianco di LL IO ai fini della gestione e apertura dei circoli e come il predetto fosse nella sostanza consapevole dei profili di illiceità correlati al gioco d'azzardo indebitamente praticato. A ben guardare dunque l'assunto della mancata valutazione di elementi probatori risulta privo di qualsivoglia rilievo, atteso che i Giudici di merito hanno proceduto ad una non illogica ricostruzione, non scalfita dalle deduzioni di segno contrario, riguardanti profili che non assumono, rispetto alla valutazione avallata dalla RT, significato dirimente. 22.7. Il dodicesimo motivo risulta inammissibile, perché da un lato manifestamente infondato e dall'altro destinato a risolversi nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, che eccede i limiti dello scrutinio consentito in questa sede. Va invero rilevato che la RT ha dato rilievo ad elementi idonei a giustificare un negativo giudizio, relativi alla gravità del fatto e al ruolo non secondario in concreto svolto dal ricorrente, oltre che alla sostanziale mancanza di elementi positivamente valutabili. Si tratta di profili che interferiscono con le valutazioni cui ai sensi dell'art. 133 cod. pen. deve ancorarsi la determinazione della pena, ma non comportano 8693 un'indebita duplicazione nella valorizzazione degli stessi elementi, in quanto da un lato la valutazione ha ad oggetto la verifica di elementi che possano dirsi specificamente valorizzabili, in assenza di controindicazioni, e dall'altro la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio nell'esercizio del potere discrezionale guidato dai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. Sotto altro profilo deve rimarcarsi, come già sottolineato, che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). Ne discende che sul punto la valutazione della RT risulta immune dai vizi inammissibilmente dedotti. 23. E' inammissibile il ricorso di DI UI. 23.1. Deve premettersi che il predetto in grado di appello è stato prosciolto dal reato di cui al capo 29), in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, si è ritenuto che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione, senza che peraltro a carico del DI risulti condanna agli effetti civili. In tale prospettiva deve rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo nuovo, volti a prospettare una nullità derivante da indebita riqualificazione del fatto, la quale giammai potrebbe comportare il rinvio del processo, in ragione del disposto proscioglimento per intervenuta prescrizione (la prevalenza della prescrizione su eventuali nullità è stata ripetutamente affermata: Cass. Sez. U. n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, rv. 269810; Cass. Sez. U. n. 17179 del 27/2/2002, Conti, rv. 221403). 23.2. Peraltro deve escludersi che la riqualificazione abbia comportato l'applicazione di una fattispecie più grave, avuto riguardo ai limiti edittali della pena, e che la stessa non fosse legittimata dal tenore dell'originaria imputazione, che includeva gli elementi alla cui stregua i Giudici di merito hanno ritenuto che potesse parlarsi di truffa informatica. 23.3. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto, al di là del congiunto riferimento a violazioni di legge, deducono essenzialmente vizi di motivazione, in relazione alle ragioni giustificative addotte dalla RT ai fini del coinvolgimento del ricorrente nella fraudolenta gestione delle scommesse nei circoli riconducibili al clan: senonché, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non è deducibile in sede di legittimità il 94 vizio di motivazione, sul quale comunque prevarrebbe la causa di estinzione (Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, rv. 244275). Va peraltro aggiunto che la RT ha inteso sottolineare il coinvolgimento del ricorrente, anche per il tramite di altri soggetti a lui vicini, nella creazione di condizioni propizie alla manomissione di dati, inquadrando la propria analisi nell'ambito della più ampia verifica compiuta dal primo Giudice in merito alla illecita gestione del gioco e delle scommesse on-line all'interno dei circoli riconducibili al clan, cui era da ritenersi connessa la produzione di un danno per lo Stato. Inoltre va rimarcato come gran parte delle deduzioni difensive siano in realtà volte a contrapporre una diversa valutazione inerente al merito, fondata sulla complessiva lettura dei dati probatori, ciò che esula dallo scrutinio di legittimità. 23.4. Quanto al secondo motivo e al primo motivo nuovo, va rilevato che gli assunti difensivi risultano manifestamente infondati, in quanto il reato era da ritenersi procedibile d'ufficio: infatti, a prescindere dalla esclusa aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, erano state contestate anche le aggravanti del numero delle persone (enunciata in fatto, ma in modo espresso) e quella della truffa ai danni dello Stato, rilevanti agli effetti sia dell'art. 640, comma terzo, cod, pen. che dell'art. 640-ter, comma quarto, cod. pen. 24. In conclusione si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: nei confronti di IA MA in ordine al capo 21), relativamente al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., così riqualificato contestato ai sensi dell'art. 476 cod. pen., perché estinto per prescrizione, e in ordine al capo 22), da ritenersi in parte assorbito e in parte oggetto di sentenza di proscioglimento;
nei confronti di OG FA in ordine al capo 19), limitatamente al reato di cui all'art. 424 cod. pen., perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, lo stesso è estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso del OG nel resto e rideterminazione della pena in anni tre di reclusione;
nei confronti di UI UT AN in ordine al capo 29), relativamente ai circoli Matrix 3, 4, 5, e al capo 34), relativamente ai circoli Mirage e Black JA, per non aver commesso il fatto. Si impone inoltre l'annullamento della sentenza impugnata: nei confronti di IA, limitatamente ai capi 1) -nel senso indicato in motivazione-, 8) e 13); nei confronti di UI, LL IN e PA LA relazione all'applicabilità dell'art. 7 legge 203 del 1991; nei confronti di LL EP in relazione al citato art. legge 203 del 1991 e in ordine al capo 34), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra sezione della RT 95 di appello di Napoli e con rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti IA, UI, LL IN e LL EP. Vanno rigettati i ricorsi di TE IO, LL RT LA, VO MA e SO NE, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Devono essere infine dichiarati inammissibili i ricorsi di AL MA, CI NG, NT IN, VI OL, RE LF, OV MA, IA FA, LL IO, DI UI, con condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il solo CI NG deve essere condannato a rifondere alla parte civile Banco di Napoli s.p.a. le spese di rappresentanza e difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo. TE, AL, CI, NT, VI. LL RT, RE, OV, IA, LL IO, VO e SO devono essere infine condannati in solido a rifondere alla parte civile FAI Unione Casertana Antiracket le spese di rappresentanza e difesa del presente grado, liquidate come da dispositivo. In sede di rinvio saranno se del caso regolate le spese anche del presente grado con riguardo alle posizioni per le quali si impone un nuovo esame. 2 1 96
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: IA MA, quanto al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., così riqualificato il reato contestato ex art. 476 cod. pen. al capo 21), perché estinto per prescrizione, nonché in ordine al capo 22); OG FA in ordine al reato di cui all'art. 424 cod. pen. contestato al capo 19), perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., è estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso di OG e ridetermina la pena per il residuo reato in anni tre di reclusione;
UI UT AN in ordine al capo 29), relativamente ai circoli Matrix 3, 4, 5, nonché al capo 34), in relazione ai circoli Mirage e Black JA, per non aver commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: IA, limitatamente ai capi 1), 8) e 13); UI, LL IN e PA LA in relazione all'applicabilità dell'art. 7 legge n. 203 del 1991; LL EP in relazione al citato art. 7 nonché in ordine al capo 34); rinvia per nuovo giudizio sui capi e punti indicati ad altra sezione della RT d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di TE IO, LL RT LA, VO MA e SO NE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AL MA, CI NG, NT IN, VI OL, RE LF, OV MA, IA FA, LL IO e DI UI, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre CI NG alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in questo grado della parte civile Banco di Napoli s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA. Condanna altresì TE, AL, CI, NT, VI, LL RT, RE, OV, IA, LL IO, VO e SO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in questo grado della parte civile FAI Unione Casertana Antiracket, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso l'8/11/2017 Il Consigliere relatore Il Presidente MA Ricciarelli Anna Petruzzellis Jinshill ег Depositato in Cancellat 13 MAR. 2018 oggi, IL FUNZIONARIO GUBIZIAND Piera INDICE Ritenuto in fatto La sentenza impugnata parag. 01 TE IO 02 AL MA 03 IA MA 04 OG FA 05 CI NG 06 NT IN « 07 VI OL 08 LL RT LA 09 10 UI UT AN RE LF « 11 OV MA « 12 IA FA « 13 LL IO e LL IN 14 LL EP 15 PA LA 16 VO MA 17 SO NE « 18 DI UI 19 Considerato in diritto Generalità sull'associazione di cui al capo 1) 02 Generalità sull'associazione di cui al capo 51) 03 « Generalità sull'art. 7 legge 203 del 1991 04 « 05 TE IO 06 AL MA 07 IA MA OG FA « 08 CI NG 09 NT IN 10 VI OL 11 12 LL RT LA « 13 UI UT AN 14 RE LF « 15 OV MA 98 8 6 9 IA FA 16 LL IO 17 LL IN 18 LL EP 19 PA LA « 20 VO MA « 21 SO NE 22 DI UI 23 Conclusioni 24 9 99 9