Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
La condotta materiale del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. può essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ., tra i quali vi rientrano quelli diretti non solo a distruggere l'attività del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'art. 2598 cod. civ., da interpretarsi alla luce della normativa comunitaria e della Legge n. 287 del 1990, prevede ai numeri 1) e 2) i casi tipici di concorrenza sleale parassitaria, ovvero attiva, mentre al n. 3) una norma di chiusura secondo cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai prinicìpi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2015, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
massimario 3 86 8/ 1 6 G REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3846 sez. 3 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. Mauro Mocci UP 10/12/2015- Angelo AT Socci . R.G.N. 39502/2015 Giovanni Liberati Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UÌ AN, nato a [...] il [...] 2. ET SA, nato a [...] 1'08/02/1941 avverso la sentenza del 22/04/2015 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di ET e per l'UÌ l'annullamento senza rinvio quanto al capo E) assorbito nel capo B) per prescrizione e rinvio alla Corte d'appello per la determinazione della pena quanto ai fatti di cui al capo B) residui, rigetto nel resto;
uditi per l'imputato ET l'avv. Marco D'SA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per i motivi indicati nel medesimo. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 22/04/2015, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese, ha assolto UÌ EL dal reato di cui al capo D) - diversamente qualificato quale violazione dell'art. 513 bis cod.pen., per essere estinto per prescrizione, ha qualificato il reato di cui al capo C) quale violenza privata tentata e previo assorbimento del reato di violenza privata di cui al capo E) nel capo B), ha : rideterminato la pena nei confronti dei ricorrenti. La Corte d'appello ha confermato (per quanto qui di interesse) la sentenza del G.U.P. del Tribunale di . Termini Imerese in relazione al reato di atti di concorrenza con minaccia ai sensi dell'art. 513 bis cod.pen. (capo B) in questo assorbito il reato di violenza privata . contestato nel capo A) ed E), commessi in Bolognetta sino al 12/08/2008; ha qualificato quale delitto di violenza privata tentata il reato contestato nel capo C) commesso in Bolognetta il 12/06/2008 nei confronti dei ricorrenti. Ha assolto dal -qualificato lo reato di cui al capo D) - contestato all'UÌ e a VI EL stesso quale violazione dell'art. 513 bis cod.pen. per prescrizione. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che il giudizio di responsabilità penale nei confronti dei ricorrenti, in relazione agli atti di concorrenza con minaccia ai danni di DI IA e tentata violenza privata, trova un solido quadro probatorio, come evidenziato dal giudice di primo grado, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, DI IA che trovano riscontro nell'annotazione di P.G. del C.C. Stazione di Bolognetta in data 12/6/2008, nelle dichiarazioni di TO AT, SO IO, LE NY, ED OR, nelle riprese del sistema di videosorveglianza installato presso l'area di servizio di Vicari. Evidenziano i giudici d'appello che la persona offesa, che nel 2004 era stata titolare della ditta Vigas SR operante nel settore della vendita di gas tecnici e industriali, poi dipendente della RY SR di cui l'Ingui è socio, e, all'epoca dei fatti, collaboratore nelle vendite della Eurocryo SR, in data 12/08/2008, inseguito dai ricorrenti si era recato presso la Stazione dei C.C. di Bolognetta ove aveva presentato una prima denuncia. La persona offesa aveva incontrato presso l'area di servizio di Vicari UÌ EL che, in compagnia di ET SA, aveva proferito minacce gravi, stai scherzando con fuoco>, affinché non proponesse la vendita dei suoi prodotti ai loro clienti, da cui la decisione di recarsi immediatamente a presentare denuncia alla Stazione dei C.C. di Bolognetta. Dopo la denuncia la persona offesa aveva reso ulteriori dichiarazioni, raccontando altri due analoghi episodi accaduti nell'agosto 2004 e nell'anno 2007. Danno atto i giudici di appello che la valutazione complessiva delle dichiarazioni accompagnate da altre testimonianze e riscontri esterni fondavano la sussistenza del reato di atti di concorrenza con minaccia e il reato di tentata violenza privata. Con riguardo al reato di atti di concorrenza con minaccia, la corte territoriale aderiva all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 513 bis cod.pen. non rientrano solo gli atti di concorrenza in senso tecnico-giuridico, specificamente tipicizzati, ma anche gli 2 rep atti di intimidazione idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale produttiva (Sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008). La corte territoriale ha respinto l'istanza di rinnovazione del dibattimento, ha disatteso i motivi di appello, per quanto qui di interesse, in punto attendibilità della persona offesa, richiamando gli ulteriori elementi probatori acquisiti (dichiarazioni testimoniali, riprese del sistema di videosorveglianza dell'area di servizio di Vicari). Ha disatteso l'assunto della difesa secondo cui non sarebbe configurabile il reato perché la persona offesa non era più alle dipendenza della Eurocryo, in quanto non sarebbe configurabile una intimidazione rilevante ai sensi dell'art. 513 bis co in assenza di svolgimento dell'attività lavorativa. Infine, ha respinto le censure di inverosimiglianza della ricostruzione dell'incontro presso l'area di servizio e dell'inseguimento da parte dei ricorrenti della vittima : fino alla stazione dei Carabinieri di Bolognetta.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Marco D'SA, difensore di fiducia di ET SA e gli Avv. AN Inzerillo e Luca Benedetto Inzerillo, difensori di fiducia di UÌ AN, i quali hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. i 2.1. L'avv. D'SA deduce: 1) il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen. in relazione all'illogicità della motivazione t con riferimento all'affermazione della responsabilità penale, e all'omessa motivazione sulla rilevanza delle testimonianze assunte a discarico dell'imputato per avere la Corte d'appello ritenuto le stesse sostanzialmente nulle;
2) vizio di motivazione per non aver la sentenza impugnata motivato in ordine alla contraria ricostruzione dei fatti pervenendo ad un giudizio di responsabilità in violazione dell'art. 533 comma 1 cod.proc.pen.; 3) violazione di legge in relazione agli art. 81 comma 2, 132, 133 cod.pen. in punto quantificazione della pena per avere la Corte d'appello motivato con formule di stile. Infine chiede l'annullamento della sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.
2.2. Gli avv. AN Inzerillo e Luca Benedetto Inzerillo deducono: 1) la violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc.pen., in relazione alla configurazione della condotta di cui all'art. 513 bis cod.pen. con riferimento all'individuazione degli atti di concorrenza integranti rep la condotta materiale del reato, per avere la corte territoriale disatteso il più 3 recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto in questione punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo stono di dipendenti, il rifiuto di contrattare) realizzate con violenza o minaccia, ma non le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, ferma restando la riconducibilità di tale condotte ad altre fattispecie di reato. (Sez. 2, n. 29009 del 27/05/2014, Rv 260039); 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa avendo, la corte territoriale, ritenuto attendibile la persona offesa in modo apodittico con richiamo alla sentenza di primo grado e per aver disatteso con motivazione illogica e contraddittoria le doglianze su circostanze menzognere rappresentate nel giudizio di appello;
3) vizio di motivazione in relazione all'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 393 cod.pen. come dedotto nel motivo n. 8 di appello, 4) violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego di : concessione delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte d'appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza esame dei rilievi contenuti nel motivo n. 7 di appello che, costituendo questioni nuove, dovevano essere oggetto di valutazione dei giudici di appello, 5) violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, 6) violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di estinzione del reato di cui al capo E) commesso nell'anno 2007 e dunque prescritto prima della pronuncia in grado di appello, 7) vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avendo la corte escluso l'assunzione delle testimonianza dei testi indicati dalla difesa perché non afferenti al tema di prova. 8) violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 441 e 191 cod.proc.pen. in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, sentita ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod.proc.pen. in data 11/04/2013, per avere il G.U.P. utilizzato le medesime dichiarazioni in punto ricostruzione del fatto e attribuibilità dello stesso agli imputati. 9) Infine, ai sensi dell'art. 610 cod.proc.pen., in presenza di un contrasto nella giurisprudenza in ordine alla condotta materiale del reato di cui all'art. 513 bis cod.pen., hanno chiesto che la decisione sia rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. е р 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere trattanti singolarmente atteso che i motivi non sono comuni.
1. Il ricorso dell'avv. D'SA è inammissibile. Il ricorso contiene affermazioni assertive sulla erronea valutazione dell'attendibilità della persona offesa, sulla erronea valutazione della pena irrogata e più in generale sul trattamento sanzionatorio prive di riferimento al caso concreto e prive di critiche specifiche alla sentenza impugnata. Il ricorso è un mero riepilogo della giurisprudenza sul tema del travisamento della prova con citazione pedissequa di massime giurisprudenziali prive di aggancio al caso concreto. Anche la censura relativa all'omessa presa in carico e valutazione delle testimonianze a discarico è del tutto generica essendo priva di allegazione della prova la cui mancata valutazione è dedotta quale vizio. L'omissione della motivazione sulla ricostruzione alternativa, neppure specificata, non è proponibile quale vizio di motivazione. Il vizio di motivazione come declinato dal ricorrente è inammissibile sotto tutti i profili. Ed infatti, per superare il vaglio di ammissibilità, il vizio di motivazione non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, situazione non ricorrente nel caso de quo i cui motivi si limitino genericamente a censurare la sentenza impugnata, a lamentare l'omessa valutazione di una ricostruzione alternativa dei fatti a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative sull'apporto dei testimoni a discarico non menzionati nel ricorso e non risultanti dall'atto impugnato, ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito. . Conclusivamente il ricorso, proponendo motivi generici perché privi di qualsivoglia argomento di critica specifica della decisione giudiziaria, è, ai sensi 先 dell'art.591 comma 1 lett c) cod. proc.pen., inammissibile.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di UÌ AN va, invece, respinto perché infondato. rop 5 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione delle legge penale in relazione all'art. 513 bis cod.pen. e pone la questione della configurabilità del reato, per cui è stata pronunciata condanna nei due gradi di giudizio, con particolare riferimento alla configurazione degli atti di concorrenza integranti la condotta materiale del reato. L'assunto difensivo secondo cui il delitto in questione punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare) realizzate con violenza o minaccia, ma non le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, ferma restando la riconducibilità di tale condotte ad altre fattispecie di reato. (Sez. 2, n. 29009 del 27/05/2014, Rv 260039) non è condivisibile per le ragioni che qui di seguito vengono esposte. Va premesso che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, seguito anche in altre recenti pronunce (Sez. 2, n. 29009 del 27/05/2014, Ciliberti, Rv 260039; Sez. 2, n. 9763 del 10/02/2015, Amadoro, RV 263299; Sez. 3, n. 16195 del 6/03/2015, Fammilume, Rv 255398,), secondo cui l'elemento oggettivo del reato deve essere individuato nel compimento di condotte concorrenziali illecite dal punto di vista civilistico (quali il boicottaggio, lo storno di clientela) commesse con atti di coartazione che incidono sulla normale attività imprenditoriale, essendo la ratio della norma quella di tutela della libera concorrenza, si è contrapposto ad un più risalente orientamento secondo il quale integra la condotta del reato di atti di concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva ( Sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008, Di Nuzzo, Rv 241683; Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005, Di Noia Mecenero, Rv. 231129). Infatti, l'interesse tutelato consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema economico che viene leso da comportamenti violenti o minacciosi idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Dunque, qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione. In adesione a questa interpretazione si collocano anche le pronunce Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborini, Rv. 201578; Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, RV 231968; Sez. 6, n. 3492 del 9/01/1989, Spano, Rv 180706 che ha affermato che la ratio della norma risiede nell'assicurare che la concorrenza sia non solo libera ma anche liberamente attuata>. Conclusivamente, con tale norma secondo questo - non si è voluto reprimere forme di concorrenza sleale giàorientamento - previste come illecite dal codice civile e in quella sede tutelate, ma forme di 6 concorrenza tese ad impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio in un settore economico. Questa interpretazione dei requisiti della fattispecie di cui all'art. 513 bis cod.pen. è stata nuovamente ribadita, con ampia e diffusa argomentazione anche alla luce del quadro normativo, in tema di concorrenza, risultante anche dalle fonti di matrice comunitaria. Secondo quest'ultimo arresto Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa> (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv 263529). Muovendo dalla ratio della disposizione, introdotta dalla legge 13/09/1982, n. 464 (legge La Torre), come evincibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1581 (primo firmatario Pio La Torre) nel riferimento alla "tutela della concorrenza" e quindi alla tutela dell'ordine economico e del libero svolgimento di attività economiche senza interferenza con comportamenti di violenza o minaccia, ed essendo stato espunto dal testo definitivo il riferimento alla criminalità organizzata, con l'inserimento dell'art. 513 bis cod.pen. nel Titolo VIII, l'ambito di applicazione è diventato più esteso e non limitato ai comportamenti tipicamente mafiosi. Ciò posto, non v'è dubbio che, in assenza di definizione penalistica dell'atto di concorrenza, non rinvenibile nel codice penale, il nodo interpretativo è quello di ricavare la nozione di concorrenza dai testi normativi. In questo quadro, assume rilievo centrale l'art. 2958 cod.civ. che individua gli atti di concorrenza sleale che trovano tutela in ambito civilistico. Tale norma, che deve essere interpretata alla luce della normativa comunitaria e della legge 287/1990, come affermato dalla giurisprudenza della prima sezione civile della Corte ( Sez. 1, n. 14394 del 10/08/2012, Rv, 624016), prevede ai numeri 1) e 2) i casi tipici di concorrenza sleale c.d parassitaria ovvero attiva;
prevede, poi, al n. 3) una norma di chiusura secondo cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari "ai principi della correttezza professionale" idonei a danneggiare l'altrui azienda. Si tratta, come affermato dalla prima sezione civile della Corte ( Sez.1, n. 25652 del 4/12/2014 Rv 63350) di comportamenti distinti e diversi da quelli tipicizzati nei numeri 1) e 2), costituenti un'ipotesi autonoma di concorrenza sleale, alternativa all'altra. In questi casi sono stati ricondotti il boicottaggio (Sez. U. Civ. n. 2018 del 15/03/1985, Rv 439926), lo storno di clientela (Cass. Civ. Sez. 1, n. 1263 del gof 13/03/1989, Rv 462133), condotte che, secondo l'orientamento della 7 giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi supra), richiamato dal ricorrente integrano il reato di cui all'art. 513 bis cod.pen. Ciò detto, occorre verificare se il caso in esame possa essere ricondotto in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ., così da verificare se sussista o meno un contrasto giurisprudenziale che richieda, come da motivo n. 9 del ricorso, l'assegnazione della decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. I ricorrenti sono stati condannati all'esito dei due gradi di giudizio, perché, con minaccia proferita in data 12/06/2008, preceduta temporalmente da altri due episodi di minaccia rispettivamente in data 2/08/2004 e nel 2007, "imponevano a DI IA di non avere contatti con i loro clienti così scoraggiando l'attività di concorrenza ed il normale svolgimento delle specifiche attività produttive nel campo dei gas tecnici industriali" (cfr pag. 1 sentenza impugnata). La minaccia proferita nei confronti della persona offesa era diretta ad imporre che questi non proponesse i prodotti della Eurocryi SR, concorrente nel campo dei gas industriali della RY SR di cui l'UÌ era socio, ai loro clienti (non distogliesse i loro clienti, pag. 6 sentenza). Orbene, non vi è dubbio che il comportamento del DI, consistito nel proporre i prodotti della Eurocryo SR, con cui collaborava all'epoca del fatto, ai clienti del settore nel quale rientravano certamente anche i clienti della RY SR (non vi era alcun patto di non concorrenza tra i due), non integri un comportamento di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., posto che non costituisce atto di concorrenza sleale il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività (Cass. Civ., sez. 1, n. 12681 del 30/05/2007, Rv 596867). Parimenti non vi è dubbio sul fatto che la condotta dei ricorrenti, come sopra delineata, possa qualificarsi contraria alla correttezza professionale : ed idonea a danneggiare l'altrui azienda, perché tesa ad ostacolare la libera e lecita concorrenza della persona offesa, nell'acquisizione di una fetta di mercato del settore ove operano anche altre imprese. Allo stesso modo non v'è dubbio che la stessa sia lesiva della libera concorrenza, come concorrenza effettiva tra imprese che competono liberamente nel mercato, nella dimensione risultante dal quadro normativo comunitario (artt. 101-106 TUE, art. 120 TFUE, art. 16 CEDU) che, in considerazione del primato di questo sulla norma interna in virtù degli artt. 11 e 117 Cost., si impone nell'interpretazione dell'art. 2598 cod. civ. In definitiva, si deve affermare principio secondo il quale nella nozione di atti contrari alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. devono farsi rientrare non solo quegli atti che direttamente sono tesi a distruggere ه مو l'attività del concorrente, ma anche quegli atti che sono diretti ad evitare che 8 : possa essere esercitato un atto di concorrenza lecita, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato. Dunque devono ritenersi ricompresi nella condotta materiale del reato di cui all'art. 513 bis cod.pen. anche gli atti impeditivi dello svolgimento dell'altrui libera concorrenza. Ed allora, il richiamo del ricorrente all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre fare riferimento alla nozione civilistica di atto di concorrenza ai fini dell'integrazione della condotta materiale del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513 bis cod.pen., dovendo necessariamente ricomprendere tutte le ipotesi ivi previste, sia le condotte tipicizzate nei numeri 1) e 2), sia quella di chiusura del numero 3) dell'art. 2598 cod.civ., non solo esclude la sostenuta irrilevanza penale della condotta per la quale sono stati condannati i ricorrenti, ma esclude l'esistenza di contrasto giurisprudenziale per la cui decisione il ricorrente chiede che la decisione sia assegnata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( motivo n.9).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio : di motivazione in relazione all'affermazione dell'attendibilità della persona offesa per avere la corte affermato l'attendibilità della persona offesa in modo apodittico con richiamo alla sentenza di primo grado e per aver disatteso con motivazione illogica e contraddittoria le doglianze su circostanze menzognere. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte. Correttamente la corte territoriale, con riferimento al reato di cui all'art. 513 bis cod.pen., ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa DI IA con rinvio, quanto al contenuto, alla sentenza di primo grado, che le aveva riportate pedissequamente, e con trasposizione delle stesse in corsivo nelle parti salienti. La Corte d'appello ha dimostrato di aver esaminato il dato probatorio e poi ha tratto, sulla scorta dello stesso, il giudizio positivo di attendibilità con specifico richiamo alle altre acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni testimoniali rese da SO IO, ED OR, TO AT e dalle videoriprese del sistema di videosorveglianza installato 9 presso l'area di servizio Tamoil di Vicari, con motivazione chiara, congrua e immune da vizio logico. Dalla lettura della sentenza emerge, poi, che il giudice d'appello ha preso in esame le singole censure mosse dal ricorrente ed ha adeguatamente motivato le ragioni per cui le ha disattese. A pag. 7 la corte ha argomentato sulle censure inerenti alle dichiarazioni "false" della persona offesa, a pag. 8 ha risposto in modo persuasivo e logico sulla casualità dell'incontro presso la stazione di servizio il 12/06/2008, sul "bacio" tra il ricorrente e la persona offesa nella medesima circostanza dell'incontro, non incompatibile con la descrizione dei fatti, a pag. 9, sulle modalità dell'inseguimento anch'esse ritenute compatibili con la narrazione dei fatti con argomento logico. Ha, infine, fatto propri gli argomenti spesi dal giudice di primo grado con riferimento al racconto dell'infortunio sul lavoro del 10/04/2013 a pag. 14, sulle minacce precedentemente proferite in data 2/08/2004 a pag. 25, sulle cause che indussero il DI a cessare l'attività della ditta Vigas, motivazione corretta perché aderente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. La Corte d'appello, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante oggi ricorrente, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice con motivazione immune dal vizio denunciato. In definitiva la censura è diretta a richiedere una lettura dei fatti alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello preclusa nel giudizio in cassazione. Infatti alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo è manifestamente infondato avendo la corte territoriale argomentato sulla sussistenza del fatto (vedi 2.2 supra) poi correttamente qualificato nella fattispecie di cui all'art. 513 bis cod.pen. (vedi 2.1. supra), ha poi argomentato, coerentemente con le conclusioni a cui è pervenuta, sulla diversa qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal اهو 10 ricorrente escludendola con motivazione logica (pag. 11) incensurabile in cassazione.
2.4. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente censura la sentenza in punto trattamento sanzionatorio in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice d'appello ha motivato il diniego richiamando espressamente il giudizio di primo grado aggiungendo, in risposta al motivo di appello, la circostanza negativa inerente alla personalità degli imputati in ragione dei precedenti penali specifici quanto al ricorrente UÌ ed ha fatto corretta applicazione del principio secondo quale Non e ravvisabile il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato> (Sez. 2, n. 106 del 04/11/2009- dep. 07/01/2010, Marotta, Rv. 246045), parimenti incensurabile è la motivazione, per le stesse ragioni, sul diniego di concessione della sospensione condizionale della pena e sulla prognosi negativa di astensione dalla commissione di altri reati fondata proprio sul precedente penale.
2.5. Con sesto motivo il ricorrente censura l'illogicità della motivazione in punto mancata pronuncia di estinzione del reato già contestato nel capo E), commesso nel giugno del 2007. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto assorbito il fatto materiale contestato quale reato autonomo nell'originario capo E) (qualificato quale violenza privata ai danni della persona offesa) ritenendo la condotta di minaccia ivi contestata quale segmento della condotta del reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia di cui all'art. 513 bis cod.pen. di cui al capo B), nel quale, al pari, era già stata assorbita, nella sentenza di primo grado, la condotta minacciosa contestata autonomamente nel capo A).
2.6. Infine è infondato il sesto motivo in punto diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Va premesso che, ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo con riferimento alla testimonianza come nel caso in esame alla sua decisività, motivazione che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è prospettabile quale vizio di motivazione (Sez. 3, n. 42006 del 27/09/2012, Rv. 253604; Sez. 2, n. 12459 del 10/11/1998, Argentino, Rv. 211911). La Corte d'appello ha congruamente e specificatamente motivato la non decisività dell'assunzione della testimonianza del curatore del fallimento della Vigas, del legale rappresentante dell'Air Liquide sui rapporti commerciali con il DI, dell'elettrauto di Bolognetta e Misilmeri sugli acquisti di bombole del gas da parte di DI, perché non direttamente 11 collegata ai fatti di reato. Ne consegue l'infondatezza del motivo per avere i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione in tema.
3. Conclusivamente, il ricorso di ET SA deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso di UÌ AN deve essere respinto e i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che per quanto riguarda ET SA, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento : della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ET Rigetta il ricorso di UÌ Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo ET al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Emanuela Gar Aero Paleдело fele NA DEPOSI T IN CA 29 GEN 2006 ZABL | ERE 12