Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non quella di cui all'art. 479 cod.pen., posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone (fattispecie in tema di falsificazione per induzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI RI Stefania - Consigliere - N. 1582
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 42694/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10/03/2005 da:
Avv. DUCEI Domenico, difensore di VE RI, nata a [...] il [...], ed il 16.3.2005 dall'avv. DE MARTINO Valerio, difensore di FE NT, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22 dicembre 2004. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo NT BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. NT Gialanella, che ha chiesto l'annullamento per prescrizione per FE, previa qualificazione del fatto come violazione degli artt. 48-477 c.p., ed il rigetto del ricorso per VE.
Sentito l'avv. Alessandro Cassiani per la parte civile, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di appello. Sentito, altresì, l'avv. Valerio de Martino, che, nell'interesse del FE, ha concluso chiedendo la conferma del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 settembre 2002 il Tribunale di Napoli dichiarava FE NT colpevole del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e di falso ideologico per induzione, aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e - riuniti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione - lo condannava alla pena di anni tre, mesi tre, di reclusione.
Con la stessa pronuncia, VE RI era riconosciuta colpevole del delitto di associazione per delinquere, truffa pluriaggravata, ai sensi dell'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e di falso ideologico pluriaggravato e, ritenuta la continuazione, era condannata alla pena di anni tre e mesi due di reclusione. Condannava, inoltre, gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Pronunciando sugli appelli proposti dai difensori degli imputati, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, concedeva al FE le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e dichiarava non diversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al delitto di truffa aggravata perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al residuo reato in anni uno e mesi sei di reclusione. Confermava, invece, la sentenza impugnata nei confronti della VE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo del ricorso proposto in favore di VE RI denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), sotto il duplice profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 160 c.p.p., comma 2, e art.171 c.p.p., comma 1, lett. d), e della mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 160 c.p.p., comma 2. Ripropone, in proposito, l'eccezione di rito sollevata in sede di appello, sul rilievo dell'irritualità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale all'imputata, dal momento che lo stesso risultava consegnato, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., comma 2, al difensore di fiducia. La VE era stata dichiarata irreperibile, con Decreto 24 febbraio 1993, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, a seguito dell'infruttuoso tentativo di notificazione dell'avviso di celebrazione dell'udienza preliminare (fissata per il 20.2.1993). Ai sensi dell'art. 160 c.p.p., comma 2, il decreto d'irreperibilità non avrebbe potuto spiegare più alcuna efficacia all'esito della pronuncia di primo grado, sicché, ai fini della notifica dell'estratto contumaciale, sarebbe stato necessario adottare un nuovo decreto d'irreperibilità.
Sul punto, la Corte di merito non aveva reso motivazione alcuna e, pertanto, non era dato comprendere il motivo della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione di rito.
La seconda censura denuncia violazione dello stesso art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 161 c.p.p., comma 1, e art. 171 c.p.p., comma 1, lett. b) e d). Deduce,
in proposito, che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese il 24.2.1992, in presenza del P.M. inquirente e del difensore di fiducia, l'imputata aveva eletto..... domicilio legale alla via E. Scaglione 504 sc. A int. A-1 presso l'abitazione di mio figlio VE BE, presso cui vado a dormire solitamente. Evidente era, dunque, la volontà di eleggere domicilio legale presso l'abitazione del congiunto, correttamente indicandolo come domiciliatario addetto alla ricezione di tutti gli atti del procedimento. Dalla relativa di notifica, redatta il 16.1.1993 dal pubblico ufficiale, emergeva come, da un canto, l'atto fosse indirizzato sic et simpliciter alla prevenuta (VE RI.... via E. Scaglione 504 sc. A.) omettendo, così come sarebbe stato doveroso, l'indicazione del nominativo del domiciliatario e, dall'altro, che non era stato possibile procedere alla notifica dell'avviso di udienza preliminare perché..... sloggiata, come da informazioni assunte all'indirizzo indicato.... Tali emergenze integravano un'ipotesi di nullità assoluta relativamente alla vocativo in ius dell'imputata, travolgendo, quindi, l'intera attività giurisdizionale svolta. Ed infatti, sia la richiesta che la relata di notifica risultavano carenti della corretta indicazione del destinatario dell'atto - da individuarsi non già nella persona della prevenuta, ma in quella del domiciliatario VE BE - e da tali carenze non poteva che derivarne una ragione di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. b). Sul punto era erronea la risposta della Corte sul rilievo che era dubbia la ritualità dell'elezione di domicilio, in quanto pur essendo indicato compiutamente il domiciliatario - il figlio BE - non è stato espressamente scritto dalla VE che ella intendeva ricevere le notifiche inerenti gli atti della procedura nei di lei confronti intentata presso l'indicato domiciliatario. Peraltro, nei motivi di gravame, la difesa aveva pure sottolineato che l'ufficiale notificatore, recatosi nel domicilio eletto, aveva erroneamente ricercato la persona dell'imputata e non anche il domiciliatario, cui andava consegnato l'avviso di udienza preliminare, e tale omissione configurava pure nullità della notifica ai sensi dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. d). Infondatamente, la Corte di merito aveva disatteso la doglianza difensiva rilevando, con evidente travisamento di fatto, che.... anche a voler superare questo dato formale, osta all'accoglimento dell'eccezione il profilo storico della vicenda: la notifica venne tentata presso il domicilio eletto, ma il domiciliatario, dalla relata, risulta sloggiato, l'errore consisteva nel fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento atteneva alla persona del ricorrente (....anzi non ho potuto notificare perché sloggiata....) e non anche a quella del domiciliatario. Il decreto d'irreperibilità era stato, dunque, illegittimamente emesso, per irregolarità della notifica - sotto il duplice profilo della violazione delle disposizioni della persona cui andava consegnato l'atto e dell'incertezza sul destinatario dell'atto stesso - dell'avviso di celebrazione dell'udienza preliminare, con la conseguente nullità di tutta l'attività giurisdizionale svolta. Il ricorso proposto in favore del FE deduce violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 479, 477 e 482 c.p. per erronea applicazione della legge penale;
nonché nullità
della sentenza per violazione dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione. Deduce, in proposito, che la fattispecie in questione avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata alla luce del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., in linea con pacifico insegnamento giurisprudenziale. Di guisa che, risultando la pena edittale massima inferiore ad anni cinque, il reato in questione era prescritto e tale avrebbe dovuto essere dichiarato. Ad ogni modo, sul punto, vi era il difetto assoluto di motivazione. 2. - Le censure che sostanziano il ricorso della VE, valutabili congiuntamente stante l'eadem ratio che le accomuna, sono destituite di fondamento. È ben nota, infatti, la differenza che, sul piano strutturale e funzionale, intercorre tra gli istituti della dichiarazione e dell'elezione di domicilio.
Nel domicilio dichiarato è indicato solo il luogo in cui gli atti devono essere notificati all'imputato, mentre nel domicilio eletto viene indicata anche la persona presso cui la notificazione deve eseguirsi e, pertanto, presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto fiduciario fra domiciliatario e imputato, in virtù del quale il primo si impegna a riceversi gli atti destinati al secondo e a tenersi a sua disposizione. Inoltre, la dichiarazione di domicilio corrisponde ad una situazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di un rapporto tra l'interessato e il luogo dichiarato ed ha carattere meramente dichiarativo;
l'elezione di domicilio, invece, costituisce esplicazione del potere di autonomia dell'imputato di stabilire il luogo e la persona (o l'ufficio) presso cui intende siano eseguite le notificazioni e, pertanto, ha carattere negoziale, costitutivo, recettivo.
Alla stregua di tale discrimen, fissato da pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, è agevole ravvisare nella manifestazione in atti (certamente verificabile in questa sede, stante il tipo di censura dedotta) gli estremi della mera dichiarazione e non già dell'elezione di domicilio. Dall'esame del verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'indagata, il 24.2.1992, al P.M. procedente, in presenza del suo difensore, risulta infatti che la stessa aveva affermato: eleggo domicilio legale alla via E. Scaglione 504, sc. A, int. A-1 presso l'abitazione di mio figlio VE BE, presso cui vado a dormire solitamente. Al di là dell'uso improprio del termine elezione, si trattava, per l'appunto, di mera indicazione del luogo presso il quale la VE intendeva ricevere le notificazioni, al di là di qualsivoglia investitura o di preesistente rapporto fiduciario in virtù del quale il domiciliatario fosse impegnato a riceversi gli atti riguardanti la stessa imputata. Di guisa che, riscontrata l'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio indicato (emergente dalla formula apposta alla relata di notifica del 6.1.1993 ....anzi non potuto notificare perché sloggiata, ciò come da informazioni assunte all'indirizzo indicato), è stata correttamente azionata la procedura notificatoria di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna dell'atto al difensore. Del tutto irritualmente, pertanto, è stata avviata la procedura del rito degli irreperibili, mediante emissione di decreto d'irreperibilità del 24.2.1993, posto che l'avvenuta dichiarazione di domicilio, risalente ad un anno prima, rendeva superfluo e ridondante l'anzidetto procedimento, essendosi perfezionato il meccanismo della notificazione mediante consegna dell'atto da notificare al difensore, una volta riscontrata l'oggettiva impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato, non essendo l'ufficiale notificatore tenuto ad effettuare ulteriori ricerche della destinataria ne' tanto meno del domiciliatario.
È fondato, invece, il ricorso proposto dal FE. Ed infatti, come esattamente rilevato dal P.G. nelle odierne conclusioni, la fattispecie in esame (falsificazione per induzione di carta d'identità) è riconducibile al paradigma normativo risultante dal combinato disposto degli artt. 48 e 477 c.p., stante la natura del titolo reso falso a seguito di altrui inganno (certificato e non già atto pubblico costitutivo di diritti in favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica amministrazione: cfr., da ultimo, Cass. sez. feriale 23.8.1990, n. 12280, rv. 185266). Pertanto, tenuto conto del limite edittale della fattispecie penale anzidetta (inferiore ad anni cinque), è maturato il termine massimo di prescrizione, sicché si impone la declaratoria di estinzione del reato nei termini di cui in dispositivo, previo annullamento dell'impugnata sentenza.
Il ricorso proposto dalla VE deve essere invece rigettato, con le consequenziali disposizioni di seguito dettate, anche in ordine alla condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese sostenute, che appare congruo ed equo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FE NT, previa qualificazione del fatto come violazione degli artt. 48-477 c.p., per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso di VE RI che condanna al pagamento delle spese del procedimento e di quelle della parte civile Credito Fondiario, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007